Pier Luigi Tomaselli segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 3262/2020 in cui si afferma che
Anche con riferimento alle prestazioni previdenziali, il pagamento parziale configura riconoscimento di debito, atto interruttivo della prescrizione solo nell’ipotesi in cui il pagamento della somma inferiore a quella richiesta sia stato effettuato a titolo di acconto e non a titolo di saldo (Cass. 27.3.2017 n. 7820; Cass. 12.2.2010 n. 3371; Cass. 23.2.2010 n. 4324), sicché il pagamento di interessi e rivalutazione monetaria non costituisce “ex se” atto di ricognizione di un ulteriore debito per interessi, nel caso in cui la liquidazione abbia riguardato solo una parte degli interessi dovuti, ove il pagamento non venga riconosciuto dall’Istituto come mero acconto sull’intero credito per il medesimo titolo.