Marcella Cataldi segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 577 del 2018 pubblicata il 26/11/2018 in cui si afferma:
La contribuzione figurativa per mobilità è valutabile sia ai fini del diritto che ai fini della misura della pensione ai sensi dell’ legge (art. 7, commi 1 e 9, L. 223/1991), atteso che atteso che ai fini della contribuzione figurativa per mobilità la legge fa riferimento al concetto di retribuzione valevole per il calcolo dell’integrazione salariale straordinaria (v., in tal senso, Cass. 6161/2018).Non è invece applicabile la disciplina dell’art. 8, L. 155/1981, con conseguente riferimento alla retribuzione effettivamente percepita nel periodo precedente all’erogazione dell’indennità di mobilità .