Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 212 del 2019 pubblicata il 24/01/2019 in tema di oneri assertivi ex art. 416 c.p.c.
In sentenza si legge:
L’originario opponente non ha assolto all’onere di contestazione specifica dei crediti azionati in relazione alla propria posizione, avendo unicamente dedotto , quale unico motivo di merito, la circostanza di aver cessato l’attività nell’anno ’09.
In tal modo ella ha contravvenuto agli oneri assertivi posti dal citato art. 416 cpc a carico del convenuto / in senso sostanziale , secondo la circolarità degli oneri nel rito del lavoro innanzi espressi, non avendo preso posizione specifica né opposto alcuna contestazione nel merito se non quella di aver cessato ogni attività a partire , però, dall’anno 2009.