La Corte Costituzionale si pronuncia sul regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti

Corte costituzionale, sentenza 27 luglio 2020, n. 167

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L’incremento della pensione d’inabilità per gli invalidi civili totali spetta sin dall’età di 18 anni

Con la sentenza n. 152 del 2020 il Giudice delle leggi ha dichiarato, in riferimento agli artt. 3 e 38, comma 1, Cost., l’illegittimità costituzionale dell’art. 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con efficacia ex nunc, nella parte in cui, per gli invalidi civili totali, dispone che i benefici incrementativi di cui al comma 1 sono concessi “ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni”, anziché “ai soggetti di età superiore a diciotto anni”, poiché le minorazioni fisio-psichiche, tali da importare un’invalidità totale, non sono diverse nella fase anagrafica compresa tra i diciotto anni (ovvero quando sorge il diritto alla pensione di invalidità) e i cinquantanove, rispetto alla fase che consegue al raggiungimento del sessantesimo anno di età, discendendo la limitazione, a monte, da una condizione patologica intrinseca e non dal fisiologico e sopravvenuto invecchiamento. Continue reading “L’incremento della pensione d’inabilità per gli invalidi civili totali spetta sin dall’età di 18 anni”

Notifiche PEC degli atti giudiziari: l'IPA rientra nuovamente negli Elenchi Pubblici

Ci sono novità per quanto riguarda i pubblici elenchi validi per le notifiche PEC degli atti giudiziari: l’IPA è stato incluso nuovamente tra questi.

A dettare le novità è stato il Decreto Semplificazioni, pubblicato di recente in Gazzetta Ufficiale.

La novella normativa ha infatti reintrodotto la validità delle notifiche telematiche di tutti gli atti alle PEC inserite nell’IPA (Indice Pubbliche Amministrazioni).

Notifiche PEC degli atti giudiziari: IPA nuovamente tra gli Elenchi Pubblici

La novità arriva grazie all’introduzione dell’art. 28, alla lettera c), che testualmente recita:

“….la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell’elenco previsto dall’articolo 6 -ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”

[…] Nel caso in cui sussista l’obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni, la notificazione può essere eseguita all’indirizzo di posta elettronica certificata espressamente indicato nell’elenco di cui all’articolo 6 -ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per detti organi o articolazioni.”

Pertanto con le modifiche apportate, è consentito adesso alle amministrazioni di comunicare più indirizzi di posta elettronica certificata ciascuno dei quali corrispondenti ai propri organi o articolazioni anche territoriali a cui inviare comunicazioni o notificazioni telematiche, nei casi previsti dalla legge ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale.

Attenzione però: si prevede la possibilità del suo utilizzo solo in caso di mancata comunicazione e quindi di assenza, del proprio indirizzo PEC, nell’elenco di cui all’articolo 16, comma 12 (registro PP.AA.).

Solo in tale ipotesi, la notificazione alla pubblica amministrazione è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

Fonte: lentepubblica.it

Le controindicazioni della digitalizzazione del sistema giudiziario

La digitalizzazione è stato uno degli obiettivi primari degli ultimi governi ed è considerata una necessità del Paese, per essere al passo dei tempi e dei Paesi più avanzati in tale campo.

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Pensione di invalidità, la Consulta: l'incremento scatta a 18 anni e non a 60

Gli invalidi civili totali non devono aspettare i 60 anni, il requisito anagrafico finora previsto dalla legge è irragionevole, hanno sancito i giudici della Corte costituzionale

L`importo mensile della pensione di inabilità spettante agli invalidi civili totali, stabilito dall`articolo 12, primo comma, della legge n. 118 del 1971, oggi
pari a 286,81 euro, “è innegabilmente, e manifestamente, insufficiente” ad assicurare agli interessati il “minimo vitale”, ma il suo adeguamento rientra nella discrezionalità del legislatore. Tuttavia, gli invalidi civili totalmente inabili al lavoro hanno diritto al cosiddetto “incremento al milione” della
pensione di inabilità (oggi pari a 651,51 euro) fin dal compimento dei 18 anni, senza aspettare i 60. Il requisito anagrafico finora previsto dalla legge è irragionevole in quanto “le minorazioni fisio-psichiche, tali da importare un`invalidità totale, non sono diverse nella fase anagrafica compresa tra i
diciotto anni (ovvero quando sorge il diritto alla pensione di invalidità) e i cinquantanove, rispetto alla fase che consegue al raggiungimento del sessantesimo anno di età, poiché la limitazione discende, a monte, da una condizione patologica intrinseca e non dal fisiologico e sopravvenuto invecchiamento”. È uno dei passaggi della motivazione della sentenza n. 152 depositata oggi (relatore il Vicepresidente Mario Rosario Morelli) con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l`illegittimità dell`articolo 38, comma 4, della legge n. 448 del 2001, là dove stabilisce che i benefici incrementativi spettanti agli invalidi civili totali sono concessi ai soggetti di età pari o superiore a 60 anni, anziché ai soggetti di età superiore a 18 (come anticipato con il comunicato stampa del 24 giugno 2020). Nel caso concreto da cui è nata la questione di legittimità costituzionale, si trattava di una persona affetta da tetraplegia spastica neonatale, incapace non solo di svolgere i più elementari atti quotidiani della vita (come lavarsi, vestirsi, alimentarsi), ma anche di comunicare con l`esterno, condizione dipendente dalla menomazione pregressa e non dal superamento di determinate soglie anagrafiche. La sentenza rileva che la maggiore spesa a carico dello Stato, derivante dall`estensione della maggiorazione agli invalidi civili – nel rispetto delle soglie di reddito stabilite dalla legge 448 del 2001 – non viola l`articolo 81 Cost. poiché sono in gioco diritti incomprimibili della persona. I vincoli di bilancio, dunque, non possono prevalere. “Ciò comporta – ha affermato la Corte – che il legislatore deve provvedere tempestivamente alla copertura degni oneri derivanti dalla
pronuncia, nel rispetto del vincolo costituzionale dell`equilibrio di bilancio in senso dinamico (sentenze n. 6 del 2019, n. 10 del 2015, n. 40 del 2014, n. 266 del 2013, n. 250 del 2013, n. 213 del 2008)”.

Nella prospettiva del “contemperamento dei valori costituzionali”, la Corte ha peraltro ritenuto di graduare gli effetti temporali della sua sentenza, facendoli decorrere (solo) dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Una strada già seguita in passato, a partire dalla sentenza n.
10 del 2015 (nello stesso senso anche sentenze n. 246 del 2019, n. 74 e n. 71 del 2018). Fu allora precisato che “sono proprio le esigenze dettate dal ragionevole bilanciamento tra i diritti e i principi coinvolti” a determinare la scelta di una tale tecnica decisoria. La quale “risulta, quindi, costituzionalmente
necessaria allo scopo di contemperare tutti i principi e i diritti in gioco, […] garantendo il rispetto dei principi di uguaglianza e di solidarietà, che, per il loro carattere fondante, occupano una posizione privilegiata nel bilanciamento con gli altri valori costituzionali (sentenza n. 264 del 2012)”.

La Corte ha concluso che resta, comunque, ferma la possibilità per il legislatore di rimodulare la disciplina delle misure assistenziali vigenti, purché sia garantita agli invalidi civili totali l`effettività dei diritti loro riconosciuti dalla Costituzione.

Fonte: Italia Oggi

Corte di Cassazione, decadenza ruolo e obbligo del Giudice di decidere nel merito della pretesa contributiva

Carlo Montanari segnala l’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 12281 del 2020, confermativa di orientamento consolidato, in tema di decadenza dall’iscrizione a ruolo e onere del Giudice di decidere nel merito della pretesa contributiva.

In sentenza si legge quanto segue:

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Cda Torino: Alluvione 1994, rimborsi contributivi, computo, misure di aiuto, onere della prova relativo ad altro evento

Fernando  Bagnasco segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 216 del 2020  la cui massima può essere del seguente tenore: Continue reading “Cda Torino: Alluvione 1994, rimborsi contributivi, computo, misure di aiuto, onere della prova relativo ad altro evento”