Lelio Maritato segnala l’Ordinanza della Corte Costituzionale n. 256 del 2019 che ha stabilito quanto segue:
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. l, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», e dell’art. l, comma 178, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», nella parte in cui stabiliscono che «[l]’esonero […] spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni […], con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro […]», sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Trento, sezione per le controversie di lavoro, con l’ordinanza in epigrafe.