Valeria Giroldi segnala la Sentenza del Tribunale di Parma n. 95 del 2019 pubblicata il 19/07/2019 in materia di revoca assegno sociale ex art 28 c.p.
In sentenza si afferma:
La difesa dell’Inps ha rilevato come la revoca dell’assegno sociale di cui beneficiava il ricorrente trovi il proprio fondamento non solo nella previsione contenuta nell’art. 2, comma 58, della legge n. 92/2012, bensì, ancor prima, nell’art. 28 del codice penale.
Tale articolo, al secondo comma, n. 5, prevede che l’interdizione perpetua dai pubblici uffici privi il condannato “degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico”.
Orbene, dal tenore della suddetta disposizione, emerge chiaramente come l’assegno sociale sia una provvidenza di natura assistenziale che non trae origine da un precedente rapporto di lavoro, non essendo previsto alcun requisito contributivo.
Ne consegue che tale provvidenza è stata legittimamente revocata sulla base dell’art. 28, secondo comma, n. 5, nella formulazione vigente a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale operata dalla sentenza n. 3/1966 e tuttora applicabile alla fattispecie in esame, in quanto la provvidenza per cui è causa non trae origine da un rapporto di lavoro.