Mirella Mogavero segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 1155 del 2019 pubblicata il 19/06/2019 in tema di gestione commercianti; opposizione a cartelle di pagamento; tardività; domanda di cancellazione retroattiva; onere della prova a carico del ricorrente delle venute meno condizioni di iscrivibilità
Autore: Segreteria
CdA Catania in tema di abitualità e non occasionalità dell'attività professionale forense
Pier Luigi Tomaselli segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 673 del 2019 pubblicata il 17/06/2019 in tema di abitualità e non occasionalità dell’attività professionale forense.
In sentenza si afferma che:
L’iscrizione all’Albo dell’avvocato, a norma dall’art. 2 c. 1 della L 576/1980 indispensabile per l’esercizio della professione forense, e l’obbligatoria apertura della partita IVA per l’esercizio di attività di lavoro autonomo a titolo di professione abituale, obbligatoria in forza del combinato disposto degli articoli 5m co.1 e 35, co.1, d.p.r. 633/1972, provano in via presuntiva l’abitualità dello svolgimento dell’attività professionale.
Spetta all’avvocato superare tale prova presuntiva e dunque che il reddito da attività professionale denunziato, in quanto proveniente da attività occasionale, non costituisce imponibile previdenziale alla Gestione Separata
CdA Napoli: amianto, prescrizione e decadenza
Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 3459 del 2019 pubblicata il 14/06/2019 in tema di amianto, prescrizione e decadenza.
In sentenza si legge:
L’appellante, dunque, avrebbe dovuto presentare domanda alla sede Inail di competenza nel termine del 15.6.2005 anche se già collocato in quiescenza e tanto non è accaduto.
Trib. Matera: inammissibilità del ricorso di impugnazione a verbale ispettivo quale atto endoprocedimentale per carenza di interesse ad agire
Filomena Camardese segnala la Sentenza del Tribunale di Matera n. 270 del 2019 pubblicata il 18/06/2019 con la quale il Tribunale di Matera sez. lavoro, ha dichiarato inammissibile il ricorso di impugnazione a verbale ispettivo, per difetto di interesse ad agire.
La motivazione della decisione risiede nel fatto di considerare il verbale soltanto un atto endoprocedimentale e, come tale, non suscettibile di autonoma impugnazione, non andando a ledere direttamente la sfera patrimoniale del soggetto che lo riceve.
Trib. Santa Maria C.V., specialità lavoro edilizia, lavoro effettivo, esclusione sospensione CIGS
Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1466 del 2019 in tema di specialità lavoro edilizia ed esclusione sospensione CIGS nel computo del lavoro effettivo per il requisito 24 mesi.
Come funziona il nuovo processo tributario telematico
Il processo tributario telematico diventa obbligatorio dal 1° luglio: cosa succede e come si fa.
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Atto di interruzione della prescrizione: efficace se chiara la volontà di far valere un proprio diritto
L’atto di interruzione della prescrizione (qui dell’INPS) non deve necessariamente consistere “in una richiesta o intimazione” (essendo questa una caratteristica riconducibile all’istituto della costituzione in mora), ma può anche emergere da una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti, puramente e semplicemente, l’intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante. Continue reading “Atto di interruzione della prescrizione: efficace se chiara la volontà di far valere un proprio diritto”
Resoconto e materiale del convegno "L'Avvocato dipendente pubblico: un'antinomia? Arresti giurisprudenziali e contrattazione collettiva"
Resoconto del Convegno
Si è tenuto il 6 giugno 2019 presso la Sala Conferenze ENPAM di Roma il primo evento formativo organizzato da DIREL – Sezione AVV.EL – Avvocati Enti Locali, avente ad oggetto l’inquadramento normativo e retributivo degli Avvocati pubblici. Continue reading “Resoconto e materiale del convegno "L'Avvocato dipendente pubblico: un'antinomia? Arresti giurisprudenziali e contrattazione collettiva"”
Quando andare in pensione: ecco come ti frega l’Inps
Per gli Associati: riportiamo all’interno del nostro blog questo articolo anche per il linguaggio poco professionale del redattore il cui nominativo è indicato in calce.
Potresti andare in pensione più tardi per la rigidità del sistema informatico dell’Inps sul conteggio delle settimane. Pur avendo sempre lavorato.
Immagina di avere lavorato tutta la tua vita senza aver mai saltato un giorno di contributi. Quando maturi i tempi, già pregusti il momento di andare in pensione. Hai pure controllato la tua situazione sul sito dell’Inps e sai qual è il giorno in cui saluterai i colleghi, il giorno in cui cambierai vita. All’ultimo momento, però, l’amara sorpresa: la data della pensione slitta perché ti mancano dei giorni di contributi. Tu pensi: impossibile, ho tutte le carte che dimostrano il contrario. Non conta. C’è un modo in cui ti frega l’Inps su quando andare in pensione
Tutta colpa del sistema informatico che calcola le tue settimane di contributi (perché l’Inps si basa sulle settimane e non su giorni o anni di contributi). Un sistema in grado di correggere gli errori in eccesso sul numero delle settimane ma non quelli in difetto. E per quella settimana che tu hai lavorato ma che il sistema dell’Istituto non riesce o non vuole correggere, ti tocca smettere di lavorare un mese più tardi. Ecco come ti frega l’Inps su quando andare in pensione.
Uno può dire: «Vabbè, un mese in più non mi cambia la vita». Ne sei sicuro? Immagina che dovrai prendere una pensione di circa 2.000 euro perché hai sempre avuto uno stipendio decente. E che nell’ultimo anno della tua vita lavorativa la tua azienda ha dovuto chiudere i battenti e tu hai percepito la Naspi. Quanto prendi di disoccupazione? 1.000 euro al mese se ti va bene? Significa che quel mese in più ti costringe a rinunciare alla metà di quello che ti spetta. Che regali quei soldi allo Stato per colpa della rigidità di un sistema informatico. Quindi, se ti chiedi quando andare in pensione, ecco come ti frega l’Inps.
Pensione: come funziona il sistema informatico dell’Inps
Grazie alla rigidità di un software, dunque, l’Inps è in grado di fregarti su quando andare in pensione. Lo conferma l’esperienza di un nostro lettore. Dopo avere lavorato una vita intera senza mai saltare un giorno di contributi versati, e secondo il calcolo che aveva trovato anche sulla sua pagina personale del sito dell’Istituto, doveva andare in pensione il 31 luglio. Con la famosa «finestra» di tre mesi, dunque, avrebbe percepito il primo assegno il 1° novembre.
In mano aveva tutti i documenti (alcuni su carta intestata dell’Inps) in cui si dimostrava che non c’erano dei buchi contributivi. Eppure, scopre che gli manca una settimana. E che per una settimana deve attendere un mese prima di percepire la pensione. Una bella fregatura, perché attualmente si trova in Naspi (come noto, la disoccupazione garantisce il versamento dei contributi) e la differenza tra ciò che prende adesso e ciò che prenderà in pensione supera i 1.000 euro. Un altro stipendio, insomma.
La conferma l’ha avuta al patronato a cui si era rivolto per avere la certezza di quando sarebbe andato in pensione. Il patronato, accedendo al sistema informatico dell’Inps che calcola le settimane contributive, gli informa del fatto che, in effetti, manca una settimana e che, quindi, andrà in pensione più tardi. Ma com’è possibile, se i documenti dicono il contrario?
Il nostro lettore, il 1° ottobre 1979, ha avuto un passaggio al contratto di apprendistato. Il suo datore di lavoro ha compilato due modelli 01/M, i vecchi moduli su cui venivano riportati le retribuzioni ed i contributi versati all’Inps. Un modulo comprendeva dal 1° gennaio al 30 settembre. Nove mesi, 40 settimane. L’altro, dal 1° ottobre al 31 dicembre. Tre mesi, 12 settimane. Totale: 12 mesi, 52 settimane. Come tutti gli anni da quando è stato inventato il calendario. Nessun buco, dunque.
E invece sì. Perché dal 1° gennaio al 30 settembre del 1979 non ci sono 40 settimane, ma 39. E il sistema informatico dell’Inps cosa fa? Corregge automaticamente quanto riportato dallo 01/M. Significa che in quei nove mesi hai perso una settimana.
La logica ed il buon senso vorrebbero che, allo stesso modo, il «cervellone» dell’Inps correggesse per compensazione anche il secondo 01/M, riportando le settimane dal 1° ottobre al 31 dicembre da 12 a 13. E invece no. L’Inps dice che questo non si può fare. Che ciò che il sistema non corregge in automatico, non si può modificare. Che forzare il programma è una roba impossibile. Tradotto, per quello che ti interessa: all’Inps risulta che hai lavorato una settimana in meno e, quindi, devi andare in pensione più tardi.
L’unica soluzione per il nostro lettore sarebbe stata quella di tornare nello studio del professionista per il quale ha lavorato nel 1979 e farsi correggere o rifare il secondo 01/M di quell’anno. Peccato, però, che il professionista sia ormai in pensione (lui ce l’ha fatta) e che abbia chiuso l’attività più di 10 anni fa.
Pensione: il peso della burocrazia
Morale della questione: nonostante gli sventolati cambiamenti, nonostante si dica che oggi all’Inps tutto funziona meglio, nonostante si pensi che i computer ci rendono la vita più semplice, casi come quello appena esposto (e documentato dal nostro lettore) dimostrano che, da un punto di vista burocratico, non è cambiato assolutamente nulla.
Perché se oggi guardo sulla mia pagina dell’Inps quando andrò in pensione e mi dice per quanto tempo mi sono stati versati i contributi ma poi scopro che, in realtà, conta solo il calcolo certificato dall’Istituto e non ciò che vedo sul sito, c’è qualcosa che non va.
Perché se la risposta di un funzionario è «un mese non cambia la vita», c’è qualcosa che non va. I conti a casa di un cittadino li fa il cittadino, non il primo impiegato dell’Inps che ha voglia di arrivare a conclusioni gratuite e frettolose.
Perché se l’Inps mi costringe a confrontare uno per uno i vecchi 01/M o altri documenti con i calendari relativi agli anni in cui ho cambiato azienda per contare il numero di settimane reali e quelle riportate sulle certificazioni, c’è qualcosa che non va.
Perché se un ragazzino riesce a entrare nei cervelloni della Nasa, ma l’Inps non ce la fa a creare un software in grado di correggere in automatico non solo le settimane in eccesso ma anche quelle in difetto, c’è qualcosa che non va.
Perché se per l’Inps una settimana vale un mese, c’è qualcosa che non va.
Pubblicato su La Legge per Tutti il 13 Giugno 2019 | Autore: Carlos Arija Garcia
Compensi extra per gli Avvocati dipendenti: la Corte Sicilia interviene sull’applicabilità dell’art. 9 del Dl. n. 90/2014
Nella Delibera n. 88 del 29 aprile 2019 della Corte dei conti Sicilia, il Commissario straordinario di un Libero Consorzio ha chiesto se l’art. 9 del Dl. n. 90/2014, nella parte in cui disciplina la corresponsione dei compensi professionali (le cd. “propine”) in favore degli Avvocati incardinati nelle strutture pubbliche, debba essere limitato alle ipotesi in cui gli Enti abbiano ottenuto Sentenza favorevole con recupero delle spese legali o con compensazione integrale, ovvero se possa essere esteso anche ai diversi casi di “provvedimenti decisori pronunciati dagli Organi giudiziari”, nonché “di estinzione del giudizio per perenzione, rinuncia di controparte o abbandono della controversia o, in generale, per inattività della controparte in qualsiasi fase del giudizio cautelare, di merito o di esecuzione che comporti la completa salvaguardia dei beni e diritti dell’Ente”.
La Sezione chiarisce che i compensi aggiuntivi non hanno la funzione di remunerare l’intera attività dei Professionisti legali interni, ma possono essere erogati soltanto nelle ipotesi espressamente contemplate dalla legge. Nello specifico, l’art. 9 del Dl. n. 90/2014 fa testualmente riferimento soltanto alle “Sentenze favorevoli”, con recupero delle spese legali o con compensazione integrale, proprio perché il presupposto per l’erogazione dei compensi aggiuntivi è costituito dall’esito vittorioso della lite, riscontrabile nelle Sentenze che definiscono la fase di giudizio respingendo le domande di controparte per ragioni processuali o di merito, ma certamente non nei casi “di estinzione del giudizio per perenzione, rinuncia di controparte o abbandono della controversia o, in generale, per inattività della controparte in qualsiasi fase del giudizio cautelare, di merito o di esecuzione che comporti la completa salvaguardia dei beni e diritti dell’Ente”, oltre che di abbandono o rinuncia con onere delle spese.
Fonte: Enti Locali Online