Maria Carla Attanasio segnala la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 5032/2026 in materia di compensazioni tra aiuti comunitari erogati dagli organismi pagatori italiani e contributi previdenziali, ai sensi dell’art. 01 DL n. 2/2006, conv. con modificazioni dalla legge n. 81/2006
Autore: parisi silvia
Corte d’Appello di Roma : Indebito assistenziale reddituale – ripetizione entro il termine di cui all’art. 13 comma 2 L.n. 412/91
Maria Carla Attanasio segnala la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 2107/2026 che afferma il seguente principio: ” Con l’entrata in vigore dell’art. 35, comma 10 bis, per effetto dell’art. 13, co.6, lett. c), d.l. n.78/2010, conv. in legge n.122/2010, l’accertamento del requisito reddituale, anche per le prestazioni assistenziali, deve essere condotto alla stregua dell’art. 13, comma 2, L. 412/91 e nei limiti ivi stabiliti.
Acquisito e verificato il dato reddituale reso disponibile dall’Amministrazione finanziaria (ovvero, negli altri casi, mediante comunicazione del Modello Red, in ipotesi di soggetto non tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero ove non abbia effettuato l’integrale dichiarazione) l’INPS può procedere al recupero dell’indebito con l’esclusivo limite dei termini decadenziali previsti dal citato art. 13, comma 2 (cioè 2 anni).”
Corte d’Appello di Roma: Trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica da COVID-19 – termini di decadenza
Maria Carla Attanasio segnala la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 3248/2026 nella quale viene affrontato il tema dei termini di decadenza operanti per i trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica previsti dai commi 3 e 3 bis dell’art. 8 Decreto Legge – 22 marzo 2021 – n. 41, conv. con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 e delle proroghe degli stessi disposti nel periodo pandemico.
Tribunale di Napoli: Personale civile italiano addetto presso base NATO – Obbligo di versamento della contribuzione di malattia e maternità
Maria Pia Tedeschi segnala la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5663/2026 che, dopo approfondita disamina delle disposizioni di diritto internazionale ed interno nonché della giurisprudenza di legittimità in tema di rapporti di lavoro prestato in Italia da cittadini italiani in favore degli organi militari e degli uffici civili dei Paesi aderenti alla NATO, afferma che gli stessi sono regolati interamente dalla legislazione in vigore nello Stato di soggiorno, con conseguente sussistenza degli obblighi contributivi previsti dalla legislazione interna. Il Tribunale afferma, inoltre, che l’obbligo di versamento della contribuzione di malattia e maternità, contrariamente agli assunti di parte opponente, non possa essere esclusa in ragione della natura giuridica dell’organismo internazionale e avuto riguardo alla tipologia della missione che non consentirebbero di far rientrare i lavoratori nei settori di attività previsti dall’art. 31 L.n. 41/1986 per i quali è previsto il titolo alle indennità economiche di malattia; ciò in quanto le assunzioni di manodopera sono preordinate “…esclusivamente a soddisfare esigenze materiali della forza armata nella base militare costituita nello Stato ospitante, di modo che il personale che le soddisfa, come nel caso in esame, non è in alcun caso considerato componente della forza armata…”. Con la conseguenza che “…..la natura di ente internazionale così come l’attività istituzionale politico-militare che, è bene ribadire, con riferimento al personale a statuto locale deve senz’altro escludersi, degradano ad elementi del tutto irrilevanti rispetto alla classificazione del settore di attività, dovendosi avere riguardo unicamente alle finalità che i rapporti di manodopera di cui si discute sono destinati a soddisfare.
Risulta, quindi, legittima la classificazione operata dall’Inps, ai sensi dell’art. 49 della l. 88/1989, dell’attività di manodopera svolta dal personale a statuto locale nel settore terziario.”
Il Tribunale ha inoltre escluso la pretesa dell’opponente ad ottenere la ripetizione di quanto, su base volontaria, ha corrisposto a titolo di malattia o maternità al proprio personale dipendente in quanto:” a fronte di datori di lavoro che si obbligano nel contratto collettivo a corrispondere ai propri dipendenti malati la retribuzione, ve ne sono altri che non si accollano lo stesso obbligo, ma è altrettanto certo che le imprese che si sono assunte quell’obbligo lo hanno fatto liberamente e non possono imputare all’ordinamento i maggiori costi che da quella scelta derivano. L’obbligo per i datori di lavoro di corrispondere la retribuzione ai dipendenti malati che avrebbero comunque diritto alla tutela economica prevista dall’assicurazione di malattia, non è la conseguenza di un’imposizione legale, bensì è il frutto di una libera scelta negoziale degli stessi datori di lavoro e delle organizzazioni che li rappresentano. L’ordinamento giuridico detta un certo regime dell’obbligazione contributiva; sono poi i datori di lavoro che, pur in presenza di quel regime giuridico, decidono di negoziare clausole contrattuali che prevedono la permanenza del loro obbligo retributivo anche durante il periodo di malattia (Cfr. C. Cost. n. 48 del 2008 cit.)”
La pronuncia si rivela di estremo interesse anche laddove affronta la questione delle nuove modalità di notifica degli avvisi di addebito ai sensi dell’art. 26 d.l. n. 76/2020 conv. in l.n. 120/2020.
Tribunale di Salerno: Dipendenti ente pubblico non economico – TFS/TFR – Natura giuridica
Francesco Bove segnala la sentenza del Tribunale di Salerno n. 1238/2026 che, in controversia riguardante la richiesta di liquidazione del TFR a carico del Fondo di Garanzia da parte di ex dipendenti del Consorzio dei Comuni Bacino Salerno 2 o, gradatamente, del TFS (indennità di premio servizio) o del trattamento di fine rapporto in qualità di dipendenti pubblici, affronta le seguenti questioni: 1) la natura giuridica del Consorzio Comuni di Bacino Salerno 2; 2) la distinzione tra enti pubblici economici e non; 3) la possibilità di intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento del tfr/tfs per i dipendenti di enti pubblici; 4) la natura sia retributiva che prevalentemente previdenziale del trattamento di fine servizio, dell’indennità di fine servizio e del TFR dei pubblici dipendenti con conseguente applicazione dell’art. 2116 c.c.
Cassazione civile: Sgravi contributivi – spettanza- onere della prova- consulenza tecnica d’ufficio – prova stato di disoccupazione – esclusione
La Segreteria segnala l’ordinanza di Cassazione n. 7721/2026 che, nel ribadire i ben noti principi in materia di onere della prova dei presupposti costitutivi del diritto agli sgravi, ha escluso che l’accertamento dello stato di disoccupazione possa fondarsi sulle affermazioni finali contenute sul punto nella consulenza tecnica d’ufficio “trattandosi di circostanza di fatto, fondata su documenti, che non richiedeva alcuna valutazione tecnica da parte di un consulente (v. Cass.8498/25, secondo cui la c.t.u. non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze).”
Cassazione penale: Reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – stato di bisogno dei lavoratori – requisiti ai fini della configurabilità del reato
Antonino Sgroi segnala la sentenza della Cassazione penale n. 12685/2026 che, nell’annullare l’ordinanza del Tribunale della libertà di Messina, afferma che in tema di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ex art. 603 bis c.p., ai fini della configurabilità del reato, lo stato di bisogno non può essere desunto in via automatica dalla mera necessità del lavoratore di percepire un reddito o dalla difficoltà di reperire l’occupazione, ma richiede l’accertamento concreto di una situazione di grave difficoltà, anche temporanea, tale da limitare la volontà della vittima e da indurla ad accettare condizioni lavorative particolarmente svantaggiose.
Cassazione civile: Licenziamento illegittimo – autonomia rapporto contributivo rispetto ad obbligazione retributiva- obblighi contributivi conseguenti all’annullamento del licenziamento
La Segreteria segnala l’ordinanza n. 7644/2026 della Suprema Corte di Cassazione nella quale – ribadito il principio dell’autonomia dell’obbligazione retributiva rispetto a quella contributiva e ricordato, altresì, che in presenza dell’ordine di reintegrazione nel posto di lavoro, il rapporto non è estinto e quindi rimangono in vita il rapporto assicurativo previdenziale ed il corrispondente obbligo del datore di lavoro di versare i contributi, che restano dovuti indipendentemente dal pagamento della retribuzione e vanno commisurati a quella che sarebbe stata la normale retribuzione, anche se non coincidente con l’importo liquidato a titolo di danno – si afferma che il “factum principis” che ha impedito lo svolgimento dell’attività lavorativa è irrilevante ai fini della permanenza dell’obbligo contributivo qualora non previsto quale causa di sospensione del rapporto di lavoro dal contratto collettivo di settore e ciò ai sensi dell’art. 1 c. 1, d.l. n. 338/1989 conv. in L. n. 389/1989
Cassazione civile : Opposizione ad estratto di ruolo – interesse ad agire
La Segreteria segnala l’ordinanza di Cassazione n. 33649/2025 che, nell’accogliere il ricorso incidentale proposto da Agenzia delle Entrate – Riscossione, afferma che la Corte territoriale ha errato nel ritenere che l’eccezione di prescrizione quinquennale, senza essere accompagnata dalla deduzione di uno o più degli specifici casi previsti dalle lettere da a) a d) dell’art.12 comma 4 bis d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), fosse sufficiente per ritenere l’impugnabilità dell’estratto di ruolo
Corte di Appello di Roma: Prescrizione contributi previdenziali – applicabilità del termine di sospensione di 542 giorni previsto dalla normativa emergenziale da COVID-19
Antonino Sgroi segnala la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1966/2026 che, richiamando anche precedente giurisprudenza di legittimità e della stessa Corte capitolina, afferma il principio secondo cui il termine di prescrizione di cui all’art. 3 L.n. 335/95, per i carichi contributivi affidati per la riscossione coattiva ad AdER, è rimasto sospeso, in forza del comb. disp degli artt. 67 e 68 comma 1 Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 conv. in Legge 24 aprile 2020 n. 27 e dell’articolo 12 comma 1 Decreto legislativo 24.09.2015 n. 159, nel periodo compreso tra l’8.03.2020 ed il 31.08.2021 per un totale di 542 giorni.