Antonino Sgroi segnala la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1166/2026 che, in un giudizio di accertamento negativo del credito dell’Istituto nascente da verbale di accertamento ispettivo, affronta, in maniera puntuale, una serie di questioni di diritto tra le quali appaiono da segnalare in particolare: a) la questione della violazione dell’art. 1 comma 755 e ss. della legge 296/2006 per omesso accantonamento delle quote di TFR presso il Fondo di Tesoreria con specifico riguardo alle modalità di individuazione della soglia dei 50 dipendenti medi mensili; b) la questione della perdita totale ai sensi dell’art. 1 co. 1175 l.n. 296 del 2006 degli sgravi contributivi fruiti dal datore di lavoro per l’ipotesi di assenza del DURC a differenza che nel caso di generiche violazioni normative che hanno riflesso solo limitatamente ai benefici legati al lavoratore cui la violazione si riferisce.
Autore: parisi silvia
Tribunale di Taranto: Opzione tra prestazioni incompatibili – irrevocabilità della scelta
Francesco Certomà segnala la sentenza del Tribunale di Taranto n. 1210/2026 in materia di opzione espressa tra prestazioni incompatibili che, aderendo integralmente alla tesi difensive dell’INPS, afferma il principio di irrevocabilità della scelta operata. In particolare in sentenza si legge: “L’opzione, dunque, non si risolve in una mera indicazione preferenziale priva di effetti definitivi, ma integra una manifestazione di volontà complessa, mediante la quale il beneficiario accetta una prestazione e, allo stesso tempo, rinuncia all’altra, non potendo l’ordinamento consentire una fruizione alternata nel tempo di prestazioni tra loro incompatibili.
In tale prospettiva, l’opzione assume natura sostanzialmente assimilabile alla scelta prevista nelle obbligazioni alternative, trovando applicazione, in via analogica, il principio secondo cui la scelta diviene irrevocabile una volta comunicata ed eseguita, ai sensi dell’art. 1286 c.c. Nel settore previdenziale e assistenziale, tale irrevocabilità risponde a evidenti esigenze di certezza dei rapporti giuridici e di stabilità dell’azione amministrativa, oltre che alla necessità di evitare rielaborazioni retroattive delle prestazioni“.
Tribunale di Crotone: Prescrizione contributi previdenziali – applicabilità del termine di sospensione di 542 giorni previsto dalla normativa emergenziale da COVID-19
Mariagrazia Carnovale segnala la sentenza del Tribunale di Crotone n. 365/2026 secondo la quale il termine di prescrizione di cui all’art. 3 L.n. 335/95, per i carichi contributivi affidati per la riscossione coattiva ad AdER, è rimasto sospeso, in forza del comb. disp degli artt. 67 e 68 comma 1 Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 conv. in Legge 24 aprile 2020 n. 27 e dell’articolo 12 comma 1 Decreto legislativo 24.09.2015 n. 159, nel periodo compreso tra l’8.03.2020 ed il 31.08.2021 per un totale di 542 giorni.
Tribunale di Roma: Difetto assoluto di procura – nullità insanabile – condanna in proprio del difensore dell’opponente
Antonino Sgroi segnala la sentenza n. 2408/2026 del Tribunale di Roma che dichiara l’inammissibilità dell’opposizione ad intimazione di pagamento promossa per difetto assoluto di procura alle liti e, richiamando una sentenza del Tribunale di Nola, di cui trascrive la motivazione, condanna il difensore che difetta di procura al pagamento delle spese e competenze di giudizio
Corte di Appello di Roma: Indebito assistenziale reddituale per successivo riconoscimento di prestazione previdenziale – ripetibilità
Paola Scarlato segnala la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1117/2026 che, in riforma della pronuncia impugnata dall’INPS, afferma che l’indebito assistenziale prodottosi in conseguenza del superamento dei limiti reddituali di legge determinato dal riconoscimento degli arretrati di prestazione pensionistica previdenziale, sia ripetibilità in virtù delle disposizioni generali in materia di indebito oggettivo non soggiacendo alle limitazioni enucleate dalla giurisprudenza di legittimità in materia di indebito assistenziale reddituale.
Secondo la Corte capitolina:”….. diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale e da quanto insistentemente affermato dall’appellata, nella specie viene in rilievo un indebito oggettivo per sopravvenuto venir meno della legittima causa di erogazione della prestazione assistenziale a seguito del contemporaneo godimento di prestazione pensionistica di fatto incompatibile con la prima perché determinante il venir meno dello stato di bisogno o comunque perché implicante il superamento del limite reddituale cui è subordinato il beneficio.
4.5. A sostenere il contrario non vale invocare, così come eccepito dall’INPS, la buona fede o l’affidamento ovvero i consolidati princìpi di legittimità in materia di indebito assistenziale perché nella specie è la stessa appellata che ha chiesto il riconoscimento della pensione di reversibilità dalla data di decesso del coniuge, decorrenza che comportava all’evidenza la sovrapposizione di prestazioni e il chiaro superamento del limite reddituale, che la predetta ha potuto da subito percepire tenuto conto del significativo importo incassato nel luglio 2022 (oltre i redditi immobiliari per terreni e fabbricato posseduti oltre la casa di abitazione).
E’ infatti la stessa giurisprudenza di legittimità invocata dall’appellata e richiamata dal Tribunale, ma da entrambi non adeguatamente rapportata al caso di specie, che esclude ogni affidamento in buona fede giustificante l’irripetibilità a fronte della percezione di un incremento reddituale talmente significativo, come nella specie, da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio (ex plurimis Cass. 28771/2018, Cass 28092/2022) ovvero della percezione di prestazioni incompatibili (Cass. n. 11026/2022, Cass. 5059/2018)”
Corte di Appello di Milano : Minimale contributivo – contratto leader – rideterminazione imponibile – perdita agevolazioni contributive fruite – irrilevanza possesso DURC
Grazia Guerra segnala la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 39/2026 secondo cui, ai fini della determinazione del minimale contributivo, il riferimento deve essere individuato esclusivamente nel CCNL stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative nella categoria (c.d. contratto leader), scelta non rimessa all’autonomia datoriale. L’applicazione di un CCNL sottoscritto da organizzazioni minoritarie (nella specie CISAL) è irrilevante ai fini contributivi e legittima la rideterminazione dell’imponibile, il recupero delle agevolazioni indebitamente fruite e l’applicazione delle sanzioni per evasione, restando il DURC privo di valore costitutivo.
Corte di Appello di Milano : Giudizio risarcitorio – domanda di rivalsa dell’INPS – intervento volontario – preclusioni istruttorie – documentazione comunque acquisita al processo – prova del danno patrimoniale risarcito dall’Ente
Grazia Guerra segnala la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 601/2026 in materia di diritto di rivalsa dell’INPS ai sensi dell’art. 41 l.n. 183/2010. Secondo la Corte meneghina l’intervento volontario dell’INPS nel giudizio risarcitorio, se effettuato prima della precisazione delle conclusioni ex art. 268, comma 1, c.p.c., è tempestivo quanto alla domanda di rivalsa, pur restando l’ente assoggettato alle preclusioni istruttorie. La documentazione sanitaria e amministrativa rilasciata dall’INPS, attestante il riconoscimento di prestazioni assistenziali conseguenti a un evento lesivo, ha piena valenza probatoria nel giudizio civile quando sia stata acquisita al processo, anche tramite ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. Una volta entrata nel fascicolo, tale documentazione è liberamente valutabile dal giudice e idonea a fondare l’accertamento del danno patrimoniale e il diritto di rivalsa dell’ente previdenziale.
Corte di Appello di Catanzaro: Danno da inesatte informazioni sulla posizione contributiva – lavoratore autonomo- non configurabilità responsabilità contrattuale
Caterina Battaglia segnala la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 10/2026 che in relazione alla domanda risarcitoria spiegata da iscritto alla gestione commercianti per asserita lesione del legittimo affidamento in ordine alla correttezza delle informazioni presenti negli estratti contributivi afferma: “…..l’erronea certificazione resa dall’ente previdenziale all’assicurato che, come l’appellante, sia un lavoratore autonomo, circa la sua posizione contributiva, non comporta la responsabilità risarcitoria, di natura contrattuale, dell’ente, poiché il valore certificativo delle comunicazioni ex art. 54 della l. n. 88 del 1989 può logicamente predicarsi soltanto per quelle concernenti i dati di fatto della posizione previdenziale rilasciate ad assicurati che, rispetto al rapporto contributivo sulla cui base è modulato il loro rapporto previdenziale, siano terzi, e, quindi, non possano avere conoscenza alcuna dei predetti dati, ma non anche per le comunicazioni rilasciate ad assicurati che siano anche parte del rapporto contributivo stesso, i quali non possono fondare alcun affidamento meritevole di tutela su eventuali errori compiuti dall’ente nella comunicazione di notizie che rientrano nella loro diretta sfera di conoscibilità (così Cass. n. 6643/2020)”
Tribunale di Roma: Assegno sociale – oneri probatori – atto di liberalità – esclusione stato di bisogno
Paola Scarlato segnala la sentenza del Tribunale di Roma n. 3299/2026 che, pur considerando irrilevante la mancata richiesta dell’assegno divorzile all’ex coniuge ai fini dell’accertamento del requisito reddituale per l’accesso all’assegno sociale, evidenzia comunque che la prova del requisito reddituale deve essere fornita dal ricorrente con particolare rigore e tempestività e pertanto rigetta la richiesta di acquisizione documentale effettuata solo in corso di giudizio da parte ricorrente; il Giudice valorizza, in contrario, accogliendo le argomentazioni dell’INPS, l’esistenza di un atto di liberalità (donazione da parte del ricorrente di immobile a favore del figlio) ritenuto “….un elemento univoco in ordine all’insussistenza del dedotto stato di bisogno, risultando sintomatico di una situazione reddituale diversa – eventualmente occulta – che possa giustificare una siffatta condotta dismissiva”.
Tribunale di Crotone: Art. 26 D.P.R. n. 602/1973 – Notifica c.d. semplificata – Consegna a familiare del destinatario
Mariagrazia Carnovale segnala la sentenza n.186/2026 del Tribunale di Crotone in materia di notifiche effettuate dall’Agente della Riscossione ai sensi della disposizione indicata in oggetto. Secondo il Tribunale in ipotesi di consegna a familiare del destinatario, l’art. 26 D.P.R. n. 602/1973 non richiede il rapporto di convivenza con il destinatario “..con la conseguenza che ove il familiare trovato dall’ufficiale giudiziario (nel caso di specie, dal messo notificatore) nell’abitazione del destinatario stesso accetti l’atto senza riserve, la validità della notificazione si presume iuris tantum dalle dichiarazioni rese al medesimo ufficiale giudiziario. In tale ipotesi, la validità della notificazione può essere esclusa soltanto se il notificando, che assuma di non avere ricevuto l’atto, sul quale grava il relativo onere probatorio, fornisca adeguata dimostrazione che la presenza in casa del familiare era del tutto occasionale e temporanea, non essendo a tal fine sufficiente produzione di certificato anagrafico attestante che il familiare abbia altrove la propria residenza (cfr. Cass. n. 30393/2018).
Ne discende che il familiare non deve essere convivente del destinatario, essendo sufficiente, ai fini del perfezionamento della “notifica semplificata” che sia un familiare e che si trovi presso il luogo del destinatario.”
Il Tribunale rileva che, comunque, anche a voler ritenere applicabile l’art. 60 D.P.R. n. 600/1973 nei casi di notifica a familiare, la notizia dell’avvenuta notificazione dell’atto al destinatario va fatta con raccomanda semplice, senza ricevuta a.r.