Corte d’Appello di Roma: Opposizione agli atti esecutivi – sentenza – appello – inammissibilità

Maria Carla Attanasio segnala la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 4178/2025 che ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello riguardante sentenza avente ad oggetto azione qualificata dal Tribunale come opposizione agli atti esecutivi. La Corte territoriale, pur partendo dalla constatazione che il Tribunale ha certamente qualificato l’azione proposta come opposizione agli atti esecutivi e tanto è sufficiente ad affermare l’inammissibilità del gravame in base al principio c.d. dell’apparenza, così di seguito precisa: ”L’originaria ricorrente, per quel che ancora rileva in questa sede, si è limitata a dedurre l’omessa notifica degli avvisi di addebito al solo fine di conseguire la declaratoria di nullità dell’intimazione di pagamento, senza però proporre la c.d. opposizione recuperatoria, ossia senza contestare la fondatezza della pretesa contributiva alla quale quegli avvisi di addebito si riferivano e senza neppure dedurre l’avvenuta prescrizione di detta pretesa nel lasso temporale successivo alla data di pretesa notificazione di detti addebiti.

Tale tipologia di opposizione, ossia quella con la quale si lamenta la sola mancata o omessa notifica della cartella di pagamento o dell’avviso di addebito, sia pur al fine di ottenere la declaratoria di nullità della successiva intimazione di pagamento, senza svolgere contestazioni relative all’insistenza (originaria o sopravvenuta) del credito dell’ente previdenziale, investe il quomodo dell’esecuzione ed integra un’opposizione agli atti esecutivi (Cass. 18.10.2023 n. 28889; Cass. 11.5.2010 n. 11338; Cass. 12.11.2008 n. 27019) Ne consegue che il presente appello deve essere dichiarato inammissibile, poiché l’art. 618, comma 3 c.p.c. espressamente dichiara non impugnabili (e quindi unicamente ricorribili per cassazione) le sentenze che pronuncino sulle opposizioni agli atti esecutivi.

Corte di Appello di Napoli: Opposizione agli atti esecutivi – sentenza – appello – inammissibilità

Luca Cuzzupoli segnala la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 284/2026 che ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello riguardante sentenza avente ad oggetto azione qualificata dal giudice di prime cure come opposizione agli atti esecutivi. La Corte territoriale richiama, a tal proposito, il principio dell’apparenza che “gioca un ruolo cruciale dell’indirizzare l’ammissibilità delle impugnazioni contro provvedimenti giurisdizionali, radicandosi fermamente nella qualificazione offerta dal giudice dell’azione proposta, indipendentemente dalla sua correttezza o dalla qualificazione attribuita dalla parte interessata. Tale principio traspare vividamente nel contesto dell’opposizione a provvedimenti esecutivi, dove la determinazione del mezzo d’impugnazione corretto – appello o ricorso per cassazione – si ancori esclusivamente alla denominazione data al procedere dal giudice a quo (Cass. civie sez. III, n. 9670/2024)

Corte di Appello di Palermo : Indebita percezione reddito di emergenza- ripetibilità.

Antonino Rizzo segnala la sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 39/2026 che afferma la ripetibilità dell’indebito formatosi su prestazione emergenziale RE- reddito di emergenza in forza della disposizione speciale contenuta nell’art. 82 comma 9 D.L. n. 34/2020, conv. con modificazioni dalla L.n. 77/2020, che espressamente prevede: “ nel caso in cui in esito a verifiche e controlli emerga il mancato possesso dei requisiti, il beneficio è immediatamente revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste dalla legislazione vigente” .

La scelta del legislatore di derogare alla generale disciplina in materia di indebito assistenziale, secondo la Corte d’Appello, non collide con l’art. 38 Cost.  “apparendo perfettamente giustificata dal carattere provvisorio della concessione del beneficio in parola che veniva erogato, proprio per il carattere emergenziale, a semplice domanda dell’interessato mediante compilazione del modulo all’uopo predisposto dall’INPS, salvo successiva verifica della sussistenza o meno dei requisiti dichiarati; ne consegue che all’eventuale accertamento negativo degli stessi – cui conseguiva la revoca del beneficio – non poteva che discendere anche la ripetizione di quanto a suo tempo  indebitamente erogato in via provvisoria, nascendo, peraltro, proprio dal carattere provvisorio dell’elargizione, l’insussistenza di qualsivoglia legittimo affidamento sulla sua stabilità

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere : Indebito assistenziale – assenza requisito sanitario –  ripetibilità

Luca Cuzzupoli segnala la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 243/2026 in tema di indebito assistenziale determinatosi in conseguenza, da un lato,  dell’accertamento in sede di visita di revisione di una percentuale invalidante inferiore (80%) rispetto a quella precedentemente riconosciuta (100%) e, dall’altro, del superamento dei limiti reddituali per il titolo alla prestazione di invalidità in favore degli invalici civili parziale. Il Tribunale afferma, conformemente a precedenti di legittimità citati in sentenza, che il principio applicabile a tale fattispecie è quello che sancisce la sussistenza dell’obbligo di restituzione di tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica e a decorrere dalla comunicazione dell’esito della visita all’assistito in ragione del venir meno dell’affidamento nella definitività dell’attribuzione patrimoniale. E ciò anche qualora l’Amministrazione non si sia attivata prontamente per sospendere la prestazione economica e ad emanare il formale atto di revoca entro i termini prefissati “concretizzandosi tali atti (sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio”

Tribunale di Roma: Difetto di procura alle liti -inammissibilità del ricorso

Maria Carla Attanasio segnala la sentenza del Tribunale di Roma n. 12626/2025 che in una fattispecie in cui la procura alle liti risultava rilasciata prima della notifica dell’atto impugnato ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per difetto di procura richiamando giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Un., n.2075 del 19 gennaio 2024) secondo cui: “In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 83, comma terzo, e 365 c.p.c, non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso” .

Tribunale di Roma: Pensione di vecchiaia in totalizzazione – applicazione finestra mobile di diciotto mesi

Maria Carla Attanasio segnala la sentenza del Tribunale di Roma n. 13226/2025 che, in fattispecie riguardante la decorrenza di pensione di vecchiaia in totalizzazione, afferma l’applicabilità della finestra mobile di diciotto  mesi di attesa che posticipa la decorrenza della prestazione rispetto alla maturazione dei requisiti ai sensi dell’art. 12 comma 3 d.l. n. 78/2010, conv. con modifiche dalla l.n. 122/2010

Corte di Appello di Catanzaro : Commerciante – rideterminazione base contributiva – indebito pensionistico – ripetibilità

Si segnala la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, sez. lav. n. 1239/2025  che, in peculiare fattispecie relativa ad indebito pensionistico generato dalla contrazione della base contributiva in ragione dell’omesso versamento dei contributi a percentuale da parte di iscritto alla gestione speciale commercianti, ha accertato la ripetibilità dell’indebito stante il ricorrere del dolo dell’assicurato che non aveva compilato nelle dichiarazioni reddituali il riquadro destinato alla segnalazione dei dati contributivi escludendo, altresì, che nel caso in esame ricorresse l’obbligo dell’INPS di verifica annuale dei redditi dei pensionati previsto solo per le prestazioni pensionistiche in godimento collegate al reddito del percettore.

Corte di Appello di Salerno: Destituzione dipendente pubblico – indebito pensionistico – ripetibilità

Valentina Bevilacqua segnala la sentenza della Corte di Appello di Salerno, sez. lav. n. 527/2025 emessa in un giudizio avente ad oggetto la ripetizione dell’indebito pensionistico nei confronti di un Assistente Capo della Polizia di Stato destituito dal servizio con effetto retroattivo.

La Corte, trattando in modo trasversale plurimi argomenti e richiamando copiosa giurisprudenza amministrativa e di legittimità, ha accolto l’appello dell’Istituto affermando la propria giurisdizione in luogo di quella della Corte dei Conti, individuando i criteri per la ripetizione (ritenuta legittima) dello specifico indebito da parte dell’INPS ed indicando il corretto termine di decorrenza della prescrizione ordinaria.

Tribunale di Ancona: Ostetrica professionista – agevolazione art. 1 comma 76 L. 190/14 – non spetta

Susanna Mazzaferri segnala la sentenza del Tribunale di Ancona – sezione lavoro n. 710/2025, che ha ritenuto fondata la pretesa dell’INPS volta ad ottenere le differenze contributive dovute in ragione dell’indebita fruizione dell’agevolazione di cui al comma 76 dell’art. 1 L.n. 190/14 da parte di ostetrica professionista

Corte di Appello di Ancona : Indebito pensionistico previdenziale – omessa comunicazione attività lavorativa – dolo omissivo – ripetibilità dell’indebito

Marco Luzi segnala la sentenza della Corte di Appello di Ancona, sez. lav. n. 321/2025 relativa a fattispecie in cui il titolare di pensione di inabilità ex art. 2 Legge n. 222/1984 aveva disatteso l’obbligo di legge (art. 2 comma 5°, L.n. 222/1984) di comunicare all’INPS l’inizio di una attività lavorativa dipendente. La Corte di Appello, riformando integralmente la sentenza di primo grado, ha ritenuto che, non aver comunicato all’INPS l’inizio di un’attività lavorativa in violazione del disposto di legge, costituisce una omissione equiparabile al dolo, che consente l’integrale ripetizione dell’indebito