Maria Carla Attanasio segnala la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 4178/2025 che ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello riguardante sentenza avente ad oggetto azione qualificata dal Tribunale come opposizione agli atti esecutivi. La Corte territoriale, pur partendo dalla constatazione che il Tribunale ha certamente qualificato l’azione proposta come opposizione agli atti esecutivi e tanto è sufficiente ad affermare l’inammissibilità del gravame in base al principio c.d. dell’apparenza, così di seguito precisa: ”L’originaria ricorrente, per quel che ancora rileva in questa sede, si è limitata a dedurre l’omessa notifica degli avvisi di addebito al solo fine di conseguire la declaratoria di nullità dell’intimazione di pagamento, senza però proporre la c.d. opposizione recuperatoria, ossia senza contestare la fondatezza della pretesa contributiva alla quale quegli avvisi di addebito si riferivano e senza neppure dedurre l’avvenuta prescrizione di detta pretesa nel lasso temporale successivo alla data di pretesa notificazione di detti addebiti.
Tale tipologia di opposizione, ossia quella con la quale si lamenta la sola mancata o omessa notifica della cartella di pagamento o dell’avviso di addebito, sia pur al fine di ottenere la declaratoria di nullità della successiva intimazione di pagamento, senza svolgere contestazioni relative all’insistenza (originaria o sopravvenuta) del credito dell’ente previdenziale, investe il quomodo dell’esecuzione ed integra un’opposizione agli atti esecutivi (Cass. 18.10.2023 n. 28889; Cass. 11.5.2010 n. 11338; Cass. 12.11.2008 n. 27019) Ne consegue che il presente appello deve essere dichiarato inammissibile, poiché l’art. 618, comma 3 c.p.c. espressamente dichiara non impugnabili (e quindi unicamente ricorribili per cassazione) le sentenze che pronuncino sulle opposizioni agli atti esecutivi. ”