Maria Teresa Nasso segnala la sentenza del Tribunale di Lecce del 15/09/2022 n. 6483 in tema di indebito previdenziale. Il Tribunale, ribadito il principio, ormai pacifico, che incomba sul pensionato l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire le prestazioni oggetto di ripetizione, afferma: “l’omessa segnalazione da parte del pensionato circa l’esistenza di fatti incidenti sul diritto o sulla misura delle prestazioni dovute rende irrilevante l’esercizio dei controlli annuali ex art. 13 comma 2 (n.d.r.: L.n. 412/91) da parte dell’INPS e giustifica la ripetizione dell’indebito anche in caso di omesso esercizio di tali poteri”
Autore: parisi silvia
CdA Roma: Chiusura fallimento ex art. 102 L.Fall, richiesta intervento Fondo di Garanzia, mancanza di titolo esecutivo, insussistenza del diritto all’intervento del Fondo
Anna Paola Ciarelli segnala la sentenza della Corte d’Appello di Roma – 4° sezione lavoro n. 2808/22 che, in linea con i precedenti di legittimità, afferma che nei casi di chiusura delle procedure fallimentari per insufficienza dell’attivo, senza procedere all’accertamento del passivo (art. 102 L. Fall.), ai fini della richiesta di intervento del Fondo di Garanzia per il TFR ed i crediti diversi, è necessario che il lavoratore si munisca di un titolo esecutivo ed esperisca un’azione esecutiva infruttuosa, ai sensi dell’art. 2, co. 5 L.n. 297/1982.
Cass. SS.UU. su validità notifica proveniente da indirizzo PEC dell’Amministrazione non risultante dai pubblici elenchi.
Francesco Muscari Tomaioli segnala la sentenza delle Sezioni Unite di Cassazione del 18/05/2022 n. 15979 in tema di notificazione e comunicazione di atti in materia giudiziaria provenienti da indirizzo di posta elettronica certificata non risultante dai registri PPAA del Ministero della Giustizia e dall’Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi.
CApp. Catanzaro: assegno sociale, improponibilità del giudizio in assenza di domanda amministrativa corredata dall’autodichiarazione del richiedente relativa alle condizioni reddituali
Caterina Battaglia segnala la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 974/22 che ha dichiarato l’improponibilità della domanda giudiziaria avente ad oggetto la richiesta di assegno sociale di cui all’art. 3 comma 6 L.n. 335/95 con la maggiorazione prevista dall’art. 38, comma 1, Legge n. 448/01, in quanto la richiesta amministrativa era priva dell’autodichiarazione dell’interessato relativa ai redditi percepiti e, pertanto, non costituente idoneo atto d’impulso del procedimento amministrativo.
Trib. Ancona: pensione indiretta richiesta dal coniuge superstite di ex dipendente pubblico, eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione
Floro Flori segnala la sentenza del Tribunale di Ancona n. 164/22 che afferma la pregiudizialità dell’eccezione di giurisdizione del giudice adito rispetto alla richiesta di cessazione della materia del contendere
CApp. Catanzaro: interruzione spontanea della gravidanza intervenuta anteriormente al centottantesimo giorno dall’inizio della gestazione, assenza del diritto all’indennità di maternità.
Caterina Battaglia segnala la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 781/22 che ha escluso il titolo dell’appellata all’indennità di maternità in forza degli artt. 19 D.lgs. n. 151/01 e 12 DPR n. 1026/76 secondo cui l’interruzione di gravidanza intervenuta entro il centottantesimo giorno dall’inizio della gestazione si considera aborto e pertanto dà diritto solo all’indennità di malattia. La Corte, richiamando precedenti di legittimità, precisa che le predette disposizioni fanno riferimento ad una nozione di evento interruttivo diversa da quella propria della scienza medica; sicchè è irrilevante che il prodotto del concepimento fosse in possesso delle funzioni vitali al momento dell’espulsione, dovendo valorizzarsi solo il dato temporale relativo al momento di interruzione della gravidanza.
CApp. Ancona : opposizione intimazione di pagamento, precedente giudizio di opposizione avverso la sottostante cartella esattoriale, effetto di “conversione” del termine di prescrizione ex art. 2953 c.c.
Floro Flori segnala la sentenza della Corte d’Appello di Ancona n. 192/22 che, decidendo una opposizione ad intimazione di pagamento, accerta l’avvenuta “conversione” del termine di prescrizione del credito contributivo da quinquennale a decennale, essendo intervenuta una precedente pronuncia di rigetto, passata in giudicato, dell’opposizione alla cartella esattoriale portante i crediti di cui all’intimazione opposta.
Tribunale di Latina in materia di ripetizione di indebito previdenziale reddituale, irrilevanza violazione garanzie L.n. 241/90, dolo del pensionato, decorrenza del termine di decadenza previsto dall’art. 13 L.n. 412/91.
Anna Paola Ciarelli segnala la sentenza n. 632/22 del Tribunale di Latina sui temi in oggetto.
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in materia di assegno sociale e stato di bisogno indotto.
Luca Cuzzopoli segnala la sentenza n. 1793/22 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sui temi in oggetto.
In particolare il Tribunale ritiene che lo stato di bisogno debba essere valutato al di là dell’apparenza fiscale e che, in presenza di puntuali contestazioni circa la sua effettiva sussistenza da parte dell’Istituto, il ricorrente abbia l’onere di dimostrare, in maniera circostanziata, il possesso del requisito reddituale.
CApp. Napoli in materia di controeccezione di interruzione della prescrizione e produzione tardiva dell’avviso di ricevimento della raccomandata interruttiva dei termini prescrizionali.
Carmen Moscariello segnala la sentenza della Corte d’Appello di Napoli resa nel giudizio R.g. n. 2163/20 sui temi in oggetto.
Il Giudice di primo grado aveva accertato la prescrizione del credito dell’Istituto in quanto non era stata fornita prova della ricezione della raccomandata interruttiva dei termini.
La Corte, preso atto del deposito dell’avviso di ricevimento in uno al ricorso in appello, accoglie il gravame dell’Inps ritenendo che, in ossequio al principio di accertamento della verità materiale ed alla decisività del documento, ricorrano le condizioni di legge per l’ammissione della prova documentale, stante la puntuale allegazione della data di ricezione già nelle difese del primo grado di giudizio.