Luca Cuzzupoli segnala la Tribunale Napoli Nord n. 2776/2026 sui Drivers Amazon, Disconoscimento lavoro discontinuo Disconoscimento, apprendistato, Amazon spa obbligata in solido ex art. 29 Dlgs 276/2003, Appalto di servizio di Trasporto e non semplice contratto di trasporto.
“…….In particolare, è emerso che i lavoratori della Mega Trasporti s.r.l., durante l’orario di lavoro, fossero costantemente monitorati dal datore di lavoro ed, anche nei periodi di inattività, fossero obbligatoriamente a disposizione di quest’ultimo e del suo potere direttivo ed organizzativo. I lavoratori, dunque, esclusa la mezz’ora concessa per la pausa pranzo, non disponevano in modo autonomo di tempo per le proprie esigenze personali.
Deve dunque escludersi che, nel caso di specie, possa ravvisarsi un’ipotesi di lavoro discontinuo.
Sul punto infatti la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “La non contestata natura subordinata del rapporto di lavoro esclude qualsivoglia autonomia organizzativa del prestatore sulla base di una disposizione di risultato, giacché l’obbligazione a carico del prestatore di lavoro subordinato ex art. 2094 e ss. c.c. è di mezzi e non di risultato; in tal caso il corrispettivo dovuto, ossia la retribuzione spettante al lavoratore, va commisurato alla durata temporale della messa a disposizione delle energie lavorative.
Ai fini della misurazione dell’orario di lavoro, la disposizione di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 66 del 2003, attribuisce un espresso e alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva, ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro, di talché va considerato come orario di lavoro l’arco temporale comunque trascorso dal lavoratore medesimo all’interno dell’azienda (ovvero nella specie all’esterno) nell’espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli, ove il datore di lavoro non provi che egli sia ivi libero di autodeterminarsi, ovvero non assoggettato al potere gerarchico”, aggiungendo che “Va computato nell’orario di lavoro, anche a fini retributivi, il tempo in cui il prestatore di lavoro si trova costantemente a disposizione del datore di lavoro, lontano dalla propria abitazione, per lo svolgimento immediato di attività lavorativa” (cfr. ord. Cass. n. 24828/18).
A ciò si aggiunga che “Nell’ipotesi di lavoro discontinuo, caratterizzato da attese non lavorate, durante le quali il dipendente può reintegrare con pause di riposo le energie psico-fisiche consumate, è configurabile l’espletamento di lavoro straordinario solo allorquando, malgrado detta discontinuità, sia convenzionalmente prefissato un preciso orario di lavoro ed il relativo limite risulti in concreto superato, occorrendo, all’uopo, che venga fornita la prova relativamente a modalità e tempi del servizio prestato nell’arco di tempo compreso fra l’orario iniziale e quello finale dell’attività lavorativa, in modo da consentire di tener conto delle pause di inattività; oppure quando l’attività lavorativa prestata dal dipendente oltre il limite dell’orario massimo legale, non operante nei suoi confronti, sia, alla stregua del concreto svolgimento del rapporto di lavoro, irrazionale e pregiudizievole del bene dell’integrità fisica del lavoratore stesso.
In particolare, assume rilevanza il criterio distintivo, consistente nella diversa condizione in cui si trova il lavoratore, tra riposo intermedio, non computabile ai fini della determinazione della durata del lavoro, e semplice temporanea inattività, computabile, invece, a tali fini: mentre nel primo caso, infatti, il lavoratore può disporre liberamente di se stesso per un certo periodo di tempo anche se è costretto a rimanere nella sede di lavoro o a subire una qualche limitazione, nel secondo, pur restando inoperoso, è obbligato a tenere costantemente disponibile la propria forza di lavoro per ogni richiesta o necessità” (cfr. Cass. Sent. n. 1835/26).
Applicando dunque i richiamati principi alla fattispecie in esame appare evidente l’insussistenza della natura discontinua dell’orario di lavoro, rimanendo il driver, per l’intero arco della giornata lavorativa, a disposizione del datore di lavoro e non potendo egli usufruire del tempo di inattività per sue esigenze.
Ciò porta pertanto a ritenere corrette le contestazioni formulate dai funzionari all’esito dell’attività ispettiva in ordine all’orario di lavoro osservato dai dipendenti della Mega Trasporti s.r.l., alla registrazione di tale orario nel lul, all’erroneo uso dell’indennità di trasferta e dei permessi retribuiti, con conseguente ricalcolo della retribuzione imponibile e calcolo della contribuzione dovuta per questa omissione, come ampiamente rilevato nei passaggi del verbale sopra riportati.
Deve inoltre ritenersi non dimostrata la sussistenza di un effettivo periodo di apprendistato relativamente ai 35 contratti conclusi dalla Mega Trasporti s.r.l. nel periodo in contestazione.
A parte le lacune documentali, già evidenziate dagli ispettori verbalizzanti e confermate dal teste Cinzia Grizi, sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai testi è possibile desumere che i neo assunti, apprendisti e non apprendisti, abbiano svolto le stesse mansioni, seguito il medesimo orario di lavoro, percepito identica retribuzione e, soprattutto, sia stata a loro fornita la medesima formazione teorico-pratica, durata solo pochi giorni (di solito due).
Dunque risulta non svolta una formazione ulteriore rispetto a quella base imposta da Amazon. …..
……Deve pertanto concludersi che correttamente i 35 contratti di apprendistato siano stati annullati con conseguente recupero delle agevolazioni indebitamente riconosciute, della contribuzione dovuta in misura piena e con ricalcolo della retribuzione imponibile per le ore non registrate nel Lul e non retribuite, così come effettuato anche per gli altri dipendenti.
Per le ragioni sin qui esposte, il ricorso non può essere accolto con conferma dell’avviso di addebito n. 328 2022 0004037357 000.
Infine, Amazon Italia Transport s.r.l. ha sostenuto l’insussistenza della responsabilità solidale, essendo il rapporto contrattuale con la Mega Trasporti regolato da un semplice contratto di trasporto, con conseguente inapplicabilità dell’art. 29 D.Lgs. n. 276 del 2003.
Invero il contratto stipulato tra le due società in data 31.05.2019 è riportato per stralci nel verbale per chiamata in solido del 2.05.2022.
Al fine di qualificare il contratto in esame può essere richiamato il principio consolidato affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale “è configurabile un contratto di appalto di servizio di trasporto e non un semplice contratto di trasporto, allorché ci si trovi in presenza di un’apposita organizzazione di mezzi apprestata dal trasportatore per l’esecuzione del contratto, in relazione all’importanza e alla durata dei trasporti da effettuare; 12. connotati rivelatori di detta organizzazione sono, normalmente, da individuarsi nella molteplicità e sistematicità dei trasporti, nella pattuizione di un corrispettivo unitario per le diverse prestazioni, nell’assunzione dell’organizzazione dei rischi da parte del trasportatore (Cass. n.18751 del 2018 e i precedenti ivi richiamati); la presunzione di esistenza di un unitario contratto di appalto nel servizio di trasporto, anziché di una molteplicità di contratti di trasporto o sub trasporto, può essere utilmente invocata qualora le modalità di esecuzione dei trasporti medesimi, e, in generale, il comportamento delle parti, siano tali da evidenziare, a prescindere dai contenuto formale dei negozi predisposti dalle parti, un rapporto contrattuale unico ed onnicomprensivo, caratterizzato da continuità e predeterminazione delle rispettive prestazioni (v. Cass. n.18751 del 2018 cit.); si ricava che al fine della configurabilità di un unitario contratto di appalto nel servizio di trasporto, occorre attribuire rilievo ad una serie di elementi presuntivi rivelatori del carattere unitario delle prestazioni consistenti in una serie di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato complessivo, non limitato all’esecuzione di singole e sporadiche prestazioni di trasporto, ma volto all’esecuzione di un servizio di trasferimento di carattere continuativo” (cfr. Cass. Ord. n. 6449/2020).
Con riferimento, dunque, al caso di specie, al di là del nomen iuris utilizzato, appare corretta la valutazione del rapporto negoziale con lo schema contrattuale dell’appalto di servizi di trasporto, in presenza della riscontrata avvenuta pianificazione, tra le parti, dell’esecuzione di una serie di trasporti, con carattere di prestazioni continuative, soggette ad una disciplina unitaria, finalizzata al raggiungimento del risultato complessivo rispondente alle esigenze del committente (beneficiario finale), non limitato all’esecuzione di singole e sporadiche prestazioni di trasporto.
Per i motivi sin qui esposti Amazon Italia Transport s.r.l. deve essere considerata obbligata in solido con Mega Trasporti s.r.l. per i contributi e premi evasi come quantificati nel verbale di accertamento del 2.05.2022.“