Grazia Guerra segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 671/2025 pubblicata il 19/05/2026:
In tema di contribuzione previdenziale e indennità di volo ex art. 51, comma 6, TUIR, il regime contributivo agevolato (riduzione al 50%) si applica esclusivamente agli emolumenti che presentino un effettivo e concreto collegamento con l’attività di volo, intesa come prestazione lavorativa svolta a bordo o strettamente connessa al servizio in volo; restano integralmente imponibili le indennità che, per causa e funzione, risultino scollegate da tale attività, anche ove previste dalla contrattazione collettiva o correlate allo status professionale del personale aeronavigante.
Autore: pasut franco
Cassazione, avviso di addebito, invio con servizio postale universale, irreperibilità destinatario.
La Segreteria segnala l’Ordinanza della Corte di Cassazione del 5.3.2026, n. 4982, in tema di invio avviso di addebito a mezzo servizio postale universale e irreperibilità relativa del destinatario.
La Corte, oltre a confermare e consolidare il proprio orientamento che esclude l’applicazione delle norme della legge n. 890 del 1982, aggiunge che “la previsione della facoltà di notifica “diretta” dell’avviso di addebito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con conseguente applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento postale, non determina alcuna violazione degli artt. 3, 23, 24 e 111 della Costituzione”, richiamando Cass. n. 21847/205, punto 10.2 delle “Ragioni della decisione”.
CdA Napoli: appello, omessa valutazione sospensione COVID.
Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 2315/2026.
Nella sentenza, la Corte di Appello di Napoli accoglie il motivo d’appello proposto dall’INPS, rilevando che il Tribunale di primo grado non aveva tenuto conto, nel calcolo del termine di prescrizione, dei periodi di sospensione previsti dalla normativa emergenziale legata al Covid-19.
In particolare, la Corte precisa che la prescrizione dei crediti previdenziali è stata sospesa per un totale di 311 giorni (129 giorni dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e 182 giorni dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021), come previsto dall’art. 37, comma 2, D.L. 18/2020 e art. 11, comma 9, D.L. 183/2020. La mancata considerazione di queste sospensioni ha portato il Tribunale a riconoscere erroneamente la prescrizione quinquennale per l’avviso di addebito impugnato. Pertanto, la Corte riforma parzialmente la sentenza di primo grado e rigetta l’opposizione della contribuente anche rispetto a tale avviso, chiarendo che, computando i periodi di sospensione Covid, il termine di prescrizione non era ancora maturato al momento della notifica dell’atto impugnato.
CdA Palermo: indebito, visita revisione, omissione della relativa richiesta, assenza affidamento.
Marco Di Gloria segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 591/2026 in un caso di appello effettuato per indebito da visita revisione medica notificato ante L 114/14 con (mancato) onere ricorrente di chiedere visita revisione medica e indebito ripetibile per assenza affidamento.
La Corte d’Appello di Palermo, Sezione Lavoro, ha esaminato il ricorso presentato dall’INPS riguardo alla ripetizione di somme percepite a titolo di assegno mensile di invalidità civile dal 2013 al 2023, ritenute dall’ente indebitamente riscosse a seguito della mancata sottoposizione a visita di revisione sanitaria prevista per marzo 2013.
In primo grado, il Tribunale di Palermo aveva accolto la domanda della parte appellata, ritenendo illegittimo il recupero delle somme da parte dell’INPS per assenza di prova della regolare convocazione a visita di revisione. L’INPS ha appellato la decisione sostenendo che, secondo la normativa vigente all’epoca, spettava all’assistita presentare domanda di revisione per mantenere il beneficio.
La Corte d’Appello ha accolto l’appello dell’INPS, rilevando che la normativa del 2014 (che attribuisce all’INPS la competenza esclusiva per la convocazione a visita) non era applicabile al caso di specie, e che nel 2013 era onere della beneficiaria attivarsi per la revisione. La Corte ha escluso la sussistenza di un affidamento incolpevole da parte della ricorrente, poiché era stata regolarmente informata della necessità di revisione e della scadenza della prestazione.
Di conseguenza, la domanda avversa è stata respinta, confermando la ripetibilità delle somme indebitamente percepite dal 1° aprile 2013 al 31 agosto 2023.
CdA Napoli: NASpI, trasferimento sede di lavoro, giusta causa, dimissioni, esclusione.
Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 1837/2026 in tema di NASpI, dimissioni per giusta causa, trasferimento sede lavoro.
CdA Palermo: gestione commercianti, onere della prova, iscrizione volontaria e riparto degli oneri probatori, onere probatorio a carico dell’opponente, presupposti dell’iscrizione: esercizio abituale e prevalente, dichiarazioni rese nella domanda, assenza di valore confessorio (Cass. n. 13215/2008)
Francesco Bove segnala la Sentenza n. 212/2026 della Corte di Appello di Salerno in materia di iscrizione alla gestione commercianti, in cui, relativamente agli oneri probatori che gravano sulle parti, si afferma che:
“Laddove, invece, l’iscrizione avvenga volontariamente su domanda dello stesso opponente (come nella fattispecie in esame), incombe su quest’ultimo la prova che le condizioni legittimanti la pretesa dell’INPS fossero insussistenti dall’origine o siano venute meno.
L’inoltro della domanda di iscrizione, sul presupposto espressamente dichiarato dell’esercizio abituale e prevalente di attività commerciale, comporta a carico piuttosto del ricorrente l’onere di provare che le condizioni legittimanti la pretesa dell’INPS siano venute meno o che le stesse mancassero fin dall’origine o che la richiesta di iscrizione sia stata frutto di errore.
Le dichiarazioni contenute nella domanda di iscrizione costituiscono adempimento di un obbligo di legge prive di valore confessorio, non trattandosi di dichiarazioni di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli all’Istituto previdenziale (Cass. 22 maggio 2008 n. 13215).
Tuttavia, nonostante non possa attribuirsi alla domanda di iscrizione valore confessorio, ciò non pertanto le dichiarazioni in essa contenute costituiscono pur sempre elementi probatori significativi ancorché superabili dalla prova contraria (Cass. 7 maggio 20210 n. 11134)”.
CdA Perugia: opposizione ad avviso di addebito, assenza di autonoma statuizione di condanna, sola condanna alle spese processuali, insussistenza di danno irreparabile
Antonino Sgroi segnala l’Ordinanza della Corte di appello di Perugia, di rigetto istanza di sospensione cautelare della sentenza della medesima Corte resa nel giudizio contraddistinto dal numero di ruolo generale 67-1 2025.
La decisione si segnala per avere accolto l’argomentare dell’Avvocatura dell’Istituto secondo il quale trattandosi di sentenza che aveva rigettato parzialmente l’opposizione ad avviso di addebito, la decisione non contiene alcuna autonoma statuizione di condanna (a esclusione di quella relativa alle spese processuali) dalla cui esecuzione possa derivare un danno irreparabile per l’istante.
Trib. Santa Maria C.V. indebito genetico ab origine assenza titolo 2033 cc.
Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza n. 1747/2026 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in tema di indebito genetico per assenza di titolo 2033 cc.
In questo caso la sede aveva erroneamente pagato per due volte la stessa mensilità.
In sentenza:
Ove, invece, la prestazione sia stata erogata senza che vi sia una reale relazione tra il pagamento e il rapporto assistenziale facente capo al percettore, ovvero quando manchi sin dall’origine una causa giustificativa dell’attribuzione patrimoniale, torna ad applicarsi la disciplina generale dell’indebito oggettivo di cui all’art. 2033 c.c. (Cass. civ., sez. VI-L, ord. 19.2.2021, n. 4600).
In tale prospettiva, la giurisprudenza ha distinto le ipotesi in cui l’indebito discenda dalla sopravvenuta mancanza dei requisiti sanitari, reddituali o socio-economici, nelle quali assume rilievo anche il tema dell’affidamento dell’accipiens, dalle ipotesi in cui il pagamento sia privo ab origine di causa giustificativa, come nei casi di errore materiale, errore di persona o duplicazione del pagamento. In queste ultime ipotesi non opera la ratio protettiva propria dell’indebito assistenziale in senso stretto, poiché non si tratta di rimuovere retroattivamente una prestazione già attribuita nell’ambito di un rapporto assistenziale valido, ma di recuperare una somma materialmente corrisposta senza titolo (Cass. civ., sez. lav., 18.4.2023, n. 10337).
Se l’indebito, invece, deriva da un errore materiale di duplicazione del pagamento, rispetto al quale non opera la tutela dell’affidamento propria degli indebiti assistenziali da sopravvenuto venir meno dei requisiti, difettando sin dall’origine una causa giustificativa del secondo pagamento della medesima mensilità
Trib. Salerno: rilevanza del decreto di omologa rispetto a prestazioni diverse da quelle oggetto dell’a.t.p.
Francesco Bove segnala l’Ordinanza Cautelare del Tribunale Salerno nel procedimento RG 1631/2026 in cui si afferma il seguente principio:
“Sotto il profilo oggettivo, il decreto di omologa (ovvero la sentenza resa all’esito del giudizio ex comma 6) consolida – nei limiti segnati dall’art. 445-bis c.p.c. – soltanto l’accertamento del requisito sanitario correlato alla specifica pretesa fatta valere dall’originario ricorrente, rimanendo estranea al suo oggetto qualsiasi valutazione circa la spettanza di altre provvidenze che postulino differenti presupposti legali o che siano riferite a diversi titolari del diritto”.
Il Tribunale osserva che: “l’accertamento sanitario ex art. 445-bis non è mai un mero giudizio astratto sulle condizioni psico-fisiche, ma è funzionalizzato all’ottenimento della specifica prestazione indicata dal ricorrente nel ricorso introduttivo, e solo rispetto ad essa”.
Nella fattispecie, era stato impugnato un provvedimento di decadenza dal diritto a percepire l’Assegno di inclusione (ADI).
Trib. Santa Maria C.V.: prescrizione, interruzione 2945 II c., effetto permanente, creditore, memoria difensive.
Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 985/2026 in tema di interruzione della prescrizione ex art. 2945, secondo comma, con effetto permanente sino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.
In sentenza:
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità la norma dell’art. 2943, co. 2 c.c., nella parte in cui sancisce che la prescrizione sia pure interrotta dalla domanda proposta nel corso del giudizio “non richiede che si tratti di domanda riconvenzionale o di domanda in senso formale, ma è sufficiente qualunque richiesta del creditore convenuto al giudice anche se limitata al rigetto della domanda del debitore (il quale mira nella sostanza all’accertamento negativo del proprio debito)” (così Cass. n. 13438/2013).
Tale principio è stato ribadito di recente da Cass. Sez. 3, 07/12/2024, n. 31435, Rv. 672984 – 01, ha secondo cui “La richiesta del creditore di rigetto della domanda di accertamento negativo proposta dal presunto debitore ha effetto interruttivo della prescrizione del diritto, ai sensi dell’art. 2943, comma 2, c.c., con gli effetti permanenti di cui all’art. 2945, comma 2, c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto efficacia interruttiva della prescrizione alla costituzione dell’agente di riscossione che, nel giudizio di impugnazione della cartella di pagamento e del preavviso di fermo, aveva contestato la domanda avversaria, chiedendone il rigetto, senza avanzare una domanda riconvenzionale di accertamento del proprio credito)”.