Pier Luigi Tomaselli segnala l’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 6677 del 9/1-7/3/2019 in cui si afferma quanto segue:
Il professionista che nella dichiarazione UNICO omette la compilazione, non dichiarando i relativi proventi, del quadro ‘RR’ adibito alla determinazione dei contributi da parte del Fisco (ex art.1, d.lgs. n.462 del 1997 e art.10, d.lgs. n.241 del 1997), pone in essere una condotta tale da comportare, per il creditore, una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e dunque il comportamento intenzionalmente diretto ad occultare, al creditore, l’esistenza dell’obbligazione, ha efficacia sospensiva della prescrizione dei crediti ai sensi dell’art.2941, n.8 c.c.