Si segnala la Sentenza del Tribunale di Novara n. 43 del 2019 pubblicata il 26/02/2019 in cui si afferma:
L’impugnazione dell’estratto di ruolo quindi, intanto è possibile, unitamente all’atto impositivo, solo in funzione recuperatoria, qualora non sia stata notificata o non sia stata regolarmente notificata la cartella, per contestare il merito della pretesa creditoria, non avendo, diversamente, il debitore, alcun interesse attuale e concreto (ex art. 100 c.p.c.) ad impugnare l’estratto di ruolo in sé, in quanto tale, e autonomamente, e quindi a richiedere ed ottenere il suo annullamento giurisdizionale, non avendo nessun senso l’eliminazione dal mondo giuridico del solo documento “estratto di ruolo” (che, come detto, non contiene nessuna autonoma e/o nuova pretesa impositiva, diretta o indiretta), senza incidere su quanto in esso rappresentato.