Deposito telematico e notifica via PEC: la circolare del MEF con le novità del PTT

Deposito telematico e notifica via PEC: le novità del PTT, obbligatorio dal 1° luglio, nella circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze diffusa il 4 luglio. Dal quadro normativo alle indicazioni pratiche: il documento è un manuale di istruzioni per muovere i primi passi nel Processo Tributario Telematico.

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Circolare MEF 1/DF del 4/7/2019: Processo tributario telematico obbligatorio – Modalità operative

Si pubblica la circolare n. 1/DF del 4 luglio 2019 riguardante il processo tributario telematico obbligatorio. In particolare, la circolare illustra le modalità operative delle notifiche e dei depositi telematici obbligatori degli atti e documenti processuali, a seguito dell’introduzione delle disposizioni contenute nell’articolo 16 del decreto legge n. 119/2018, convertito dalla legge n. 136/2018,  in materia di giustizia tributaria digitale.

Fonte: finanze.gov.it

La Cassazione chiarisce quando può ritenersi perfezionato il deposito telematico

Con l’ordinanza n. 17328/2019, pubblicata il 27 giugno scorso, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata in merito al momento in cui si possa ritenere perfezionato il deposito telematico di un atto.

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Cassazione, trascrizione OCR dalla sentenza in tema di decadenza e responsabilità solidale ex art. 29 D. Lgs. 276/2003

Come già a tutti noto, la Suprema Corte, nella Sentenza n. 18004 del 2019 ha affermato che “Il termine di due anni previsto dall’art. 29, comma 2, d.lgs 276/2003 non è applicabile all’azione  promossa dagli enti previdenziali, soggetti alla sola prescrizione.”
Abbiamo applicato un OCR alla sentenza estraendo una serie di frammenti omettendone i numeri (tra l’altro: nella sentenza è duplicato il n. 9 in due paragrafi distinti) per consentirne l’inserimento negli atti difensivi. Trattandosi di estrazione da originale fotografico potrebbero esserci parole o frasi da correggere.

Con il primo motivo di ricorso, l'INPS denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 29, comma 2, come modificato prima dall'art. 6, commi 1 e 2, d. gls. n. 251 del 2004 e poi dall'art. 1, comma 911, l.n. 296 del 2006 e dell'art. 1676 c.c., laddove si è ritenuto che il termine di decadenza si applichi anche all'INPS e non ai soli lavoratori, senza considerare che l'INPS nell'esercizio dei poteri d'ufficio non può decadere, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità formatasi a proposito dell' art. 4 della legge n. 1369 del 1960 (Cass. n. 996 del 2007). (...)

Il primo motivo è fondato. L' articolo 29, secondo comma, d.lgs. n. 276 del 2003, oggetto nel tempo di varie modifiche, è stato sin dalla sua entrata in vigore incentrato sulla previsione di un vincolo di solidarietà tra committente ed appaltatore, secondo un modulo legislativo che intende rafforzare l'adempimento delle obbligazioni retributive e previdenziali, ponendo a carico dell'imprenditore che impiega lavoratori dipendenti da altro imprenditore il rischio economico di dovere rispondere in prima persona delle eventuali omissioni di tale imprenditore.

Questa Corte di Cassazione, nell'interpretare i concreti contenuti della fattispecie in ipotesi di domande proposte dai lavoratori, quanto all'oggetto dell'obbligazione ed al meccanismo di operatività, ha avuto modo di precisare che: - il regime della responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, ha riguardo agli emolumenti, al cui pagamento il datore di lavoro risulti tenuto in favore dei propri dipendenti, di natura strettamente retributiva e concernenti il periodo del rapporto lavorativo coinvolto dall'appalto (restando esclusa l'applicabilità del predetto regime alle somme liquidate ad esempio a titolo di n.r. 22539/2015 risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, Cass. n. 27678 del 30/10/2018); - inoltre, l'art. 29, comma 2, del d.lgs n. 276 del 2003, nella versione anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 5 del 2012, conv. con modif. in L n. 35 del 2012, e dalla l. n. 92 dei 2012, rilevante ratione temporis nell'odierna fattispecie, non prevedeva un regime di sussidiarietà bensì un'obbligazione solidale del committente con l'appaltatore per il pagamento dei trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti al dipendente, come si evince dal tenore letterale della norma nonché dalla sua "ratio", intesa ad incentivare un utilizzo più virtuoso dei contratti di appalto, inducendo il committente a selezionare imprenditori affidabili, per evitare che i meccanismi di decentramento e di dissociazione tra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno del lavoratore (Cass. n. 31768 del 07/12/2018); - ancora, la logica della solidarietà tra l'appaltatore ed il committente sancita dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, che garantisce il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all'appalto cui ha personalmente dedicato le proprie energie lavorative, nonché il dato testuale della norma, che fa riferimento al periodo di esecuzione del relativo contratto, impongono di ritenere che la solidarietà sussiste solo per i crediti maturati con riguardo al periodo del rapporto stesso, con esclusione di quelli sorti in altri periodi, ed il termine biennale dalla cessazione dell'appalto previsto dalla suddetta disposizione ha natura di termine di decadenza per la proposizione dell'azione giudiziale per i crediti.

Il rafforzamento della garanzia dei lavoratori è perseguito dalla legge anche attraverso la specificazione che il committente deve corrispondere non solo i trattamenti retributivi ma anche i contributi previdenziali ai medesimi correlati.

Occorre, dunque, approfondire l'interpretazione del secondo comma dell'art. 29, con riferimento alla obbligazione contributiva dell'appaltante chiamato in via di solidarietà.

Il secondo comma dell'art. 29 appena citato, nella stesura in vigore dal 1 gennaio 2007 al 9 febbraio 2012, rilevante nella presente fattispecie e precedente alle modifiche apportate dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, prevede(va) "[..] 2. In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti [...]".

La questione controversa può riassumersi nell'alternativa tra due opzioni interpretative. Una prima, secondo la quale si tratterebbe di una peculiare obbligazione contributiva che, pur legittimando il solo Ente previdenziale alla pretesa - posto che il lavoratore non può certo ricevere i contributi- sia del tutto conformata alla speciale azione riconosciuta al lavoratore e, quindi, soggetta al termine di decadenza di due anni. La seconda, ispirata a ragioni di ordine sistematico, che proprio dall'assenza, nell'art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003, di espresse regole relative alla pretesa contributiva ed in considerazione della diversa natura delel due obbligazioni, induce a ritenere applicabile alla fattispecie la disciplina generale dell'obbligazione contributiva che non prevede alcun termine di decadenza per l'esercizio dell'azione di accertamento dell'obbligo contributivo, soggetto solo al termine prescrizionale.

Questa seconda opzione è preferibile per varie considerazioni. In primo luogo, va considerato che l'obbligazione contributiva non si confonde con l'obbligo retributivo, posto che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha da tempo consolidato il principio secondo il quale il rapporto di lavoro e quello previdenziale, per quanto tra loro connessi, rimangono del tutto diversi (vd., ex multis, Cass. 16 marzo 2004, n. 5353; Cass. 24 ottobre 2003 n., 15979; Cass. 29 aprile 2003, n. 6673).

L'obbligazione contributiva, derivante dalla legge e che fa capo all'INPS è distinta cd autonoma rispetto a quella retributiva (Cass. 8662 del 2019), essa (Cass. n. 13650 del 2019) ha natura indisponibile e va commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (cd. "minimale contributivo"). Dunque, può affermarsi che la finalità di finanziamento della gestione assicurativa previdenziale pone una relazione immanente e necessaria tra la < retribuzione> dovuta secondo i parametri della legge previdenziale e la pretesa impositiva dell'ente preposto alla realizzazione delle tutela previdenziale.

Proprio dalla peculiarità dell'oggetto dell'obbligazione contributiva, che coincide con il concetto di < minimale contributivo> strutturato dalla legge in modo imperativo, discende la considerazione di rilevo sistematico che fa ritenere non coerente con tale assetto l'interpretazione che comporterebbe la possibilità, addirittura prevista implicitamente dalla legge come effetto fisiologico, che alla corresponsione di una retribuzione - a seguito dell'azione tempestivamente proposta dal lavoratore- non possa seguire il soddisfacimento anche dall'obbligo contributivo solo perché l'ente previdenziale non ha azionato la propria pretesa nel termine di due anni dalla cessazione dell'appalto.

Si spezzerebbe, in altri termini e senza alcuna plausibile ragione logica e giuridica apprezzabile, il nesso stretto tra retribuzione dovuta (in ipotesi addirittura effettivamente erogata) ed adempimento dell'obbligo contributivo, con ciò procurandosi un vulnus nella protezione assicurativa del lavoratore che, invece, l'art. 29 cit. ha voluto potenziare.

Si deve, dunque, affermare il principio che "il termine di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali, soggetti alla sola prescrizione".

Corte di Cassazione: cooperative, stato di crisi, minimali

Pietro Capurso segnala la Sentenza della Corte di Cassazione Civile Sez. Lav. del 04/06/2019, n. 15172 in cui si afferma quanto segue:

La regola del minimale contributivo deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell’obbligazione retributiva, ben potendo l’obbligo contributivo essere parametrato a importo superiore a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro.

Anche nel caso in cui una società cooperativa deliberi uno stato di crisi che comporti la riduzione della retribuzione dei soci lavoratori al di sotto dei minimi contrattuali fissati dal CCNL di categoria ai sensi della L. n. 142 del 2001, art. 6 la contribuzione previdenziale deve comunque essere rapportata al c.d. minimale contributivo di cui al D.L. n. 338 del 1989, art. 1 conv. in L. n. 389 del 1989, e non ai minori importi concretamente erogati.

CdA Napoli in tema di accertamento reddituale Agenzia Entrate – definizione lite fiscale – onere probatorio – rilevanza del verbale di accertamento

Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 3096 del 2019 pubblicata il 18/06/2019 in cui si afferma quanto segue: Continue reading “CdA Napoli in tema di accertamento reddituale Agenzia Entrate – definizione lite fiscale – onere probatorio – rilevanza del verbale di accertamento”

CdA Milano – prestazioni di invalidità civile – petitum definito dalla domanda giudiziale – requisito sanitario per l'indennità d'accompagnamento ravvisato dal CTU e non oggetto delle conclusioni del ricorso – irrilevanza

Mirella Mogavero segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 1035 del 2019 pubblicata il 27/06/2019 la quale, confermando la pronuncia del Tribunale di Como, ha dichiarato l’infondatezza della domanda del ricorrente volta ad ottenere il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento, ancorché il CTU, nel giudizio antecedentemente instaurato ex art. 445 bis c.p.c., conclusosi con  decreto di omologa non opposto dalle parti, abbia accertato i requisiti di insorgenza di tale diritto e ancorché la domanda amministrativa fosse diretta anch’essa ad ottenere l’indennità di accompagnamento.

Ciò in quanto la domanda proposta in via giudiziaria era limitata all’accertamento dei  requisiti per ottenere l’assegno di invalidità civile e il riconoscimento dello status di handicappato grave ex l. 104/92, ma non contemplava anche l’accertamento dei presupposti del diritto a percepire l’indennità di accompagnamento.

La Corte territoriale, infatti, richiamando la sentenza 8533/2015 della Cassazione, ha affermato che solo la domanda giudiziaria vale a definire l’alveo del giudizio, a nulla rilevando che tanto la domanda amministrativa, quanto la stessa CTU eseguita nel corso del giudizio ex art. 445 bis c.p.c.,  avessero un diverso e più ampio contenuto ed il decreto di omologa, che ha recepito tale CTU, non sia stato opposto dall’INPS.

CdA Napoli in tema di somministrazione di manodopera nel terziario ed onere della prova

Erminio Capasso segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 3612 del 2019 pubblicata il 21/06/2019 in cui si evidenzia quanto segue: Continue reading “CdA Napoli in tema di somministrazione di manodopera nel terziario ed onere della prova”

Trib. di Grosseto in tema di iscrizione commercialista a gestione separata e sulla decorrenza della prescrizione dalla data di dichiarazione dei redditi

Katya Lea Napoletano segnala la Sentenza del Tribunale di Grosseto n. 136 del 2019 pubblicata il 25/06/2019 sul tema dell’iscrizione di un commercialista alla gestione separata.

Per quanto concerne la prescrizione in sentenza si legge quanto segue:

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