Ester Cascio segnala la sentenza n. 551/96 del Tribunale di Bologna in tema di recupero di indebito da reddito di cittadinanza.
Con la sentenza in esame il Tribunale di Bologna ha rigettato il ricorso proposto da un beneficiario del Reddito di cittadinanza avverso i provvedimenti INPS di decadenza dal beneficio e recupero delle somme indebitamente percepite, per complessivi euro 10.924,34.
La pronuncia assume particolare rilievo in quanto ribadisce alcuni principi consolidati in materia di Reddito di cittadinanza, valorizzando la natura sostanziale e personale degli obblighi dichiarativi gravanti sul beneficiario.
In via preliminare, il Giudice richiama il principio secondo cui, nelle controversie previdenziali e assistenziali, il giudizio non è diretto alla mera verifica della legittimità formale dell’atto amministrativo, ma all’accertamento del diritto soggettivo alla prestazione. Ne consegue che eventuali vizi dell’atto, quali il difetto di motivazione o irregolarità nella comunicazione del provvedimento, non risultano decisivi ove sia comunque accertata l’insussistenza dei requisiti sostanziali per il mantenimento del beneficio.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto provata la violazione degli obblighi informativi previsti dal d.l. n. 4/2019, convertito nella l. n. 26/2019, rilevando che il ricorrente aveva omesso di comunicare all’Istituto una pluralità di rapporti di lavoro subordinato svolti durante il periodo di percezione del Reddito di cittadinanza.
Il Giudice ha attribuito rilievo all’estratto contributivo e ai dati amministrativi acquisiti dall’INPS, dai quali emergeva una sequenza di rapporti lavorativi non qualificabile come mera attività occasionale, ma come situazione reddituale potenzialmente incidente sulla permanenza del diritto alla prestazione.
Particolarmente significativo è il passaggio con cui la sentenza respinge la tesi difensiva secondo cui l’INPS avrebbe comunque potuto conoscere i rapporti di lavoro attraverso le comunicazioni obbligatorie trasmesse dai datori di lavoro. Il Tribunale afferma infatti che l’obbligo dichiarativo del beneficiario ha carattere autonomo e personale e non può ritenersi assolto per effetto di flussi informativi provenienti da soggetti terzi. L’eventuale conoscenza aliunde dei dati da parte dell’Istituto non elimina pertanto l’inadempimento né impedisce l’applicazione della revoca retroattiva prevista dall’art. 7 del d.l. n. 4/2019.
La pronuncia chiarisce inoltre che la brevità o discontinuità dei rapporti lavorativi non assume rilievo ai fini dell’esclusione dell’obbligo comunicativo, poiché la normativa non opera distinzioni fondate sulla durata dell’attività lavorativa, imponendo la tempestiva comunicazione di ogni variazione rilevante della situazione reddituale e lavorativa.
Di particolare interesse anche l’affermazione secondo cui l’eventuale rideterminazione del beneficio già effettuata dall’Istituto in relazione ai redditi percepiti non esclude l’applicazione della sanzione della revoca, trattandosi di conseguenza collegata non soltanto all’errata quantificazione della prestazione, ma soprattutto alla violazione degli obblighi dichiarativi posti a tutela della correttezza del sistema.
La sentenza conferma quindi un orientamento favorevole all’Istituto secondo cui, in presenza di omissioni dichiarative rilevanti, la revoca del Reddito di cittadinanza opera quale conseguenza legale dell’inadempimento, con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite.