Cassazione in materia di obbligazioni solidali tra ditta committente e ditta subfornitrice

Antonino Sgroi e Marco Luzi segnalano l’Ordinanza della Corte di Cassazione sez. Lav. n.17880/2026, pubblicata il 04.06.2026 in materia di obbligazioni solidali tra ditta committente e ditta subfornitrice.

La pronuncia ha confermato la sentenza della Corte di Appello di Ancona, sez. Lav. n. 87/2020.

Con la suddetta ordinanza la Suprema Corte riafferma il principio secondo cui il contratto di subfornitura disciplinato dalla l. n. 192 del 1998, quando si caratterizzi per l’inserimento del subfornitore nel ciclo produttivo del committente, per la dipendenza tecnologica del primo rispetto al secondo e per la prevalenza dell’attività di lavorazione (“facere”) rispetto alla mera cessione del bene (“dare”), costituisce un sottotipo dell’appalto ; ne consegue l’applicazione della responsabilità solidale del committente prevista dall’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del 2003, anche con riguardo ai crediti retributivi, contributivi e assicurativi dei dipendenti del subfornitore, in conformità all’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte costituzionale con sentenza n. 254 del 2017.

C App Ancona in tema di opposizione ad AVA emesso per il recupero di un indebito pensionistico

Valeria Salvati segnala la sentenza della Corte d’Appello di Ancona n. 276/26 in materia di opposizione ad AVA emesso per il recupero di un indebito pensionistico

L’opposizione che investa il merito della pretesa creditoria – ancorché riferita al recupero di somme dovute a titolo di indebito pensionistico e non contributivo – è soggetta al termine decadenziale di quaranta giorni previsto dall’art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46/1999. La riassunzione del giudizio a seguito di declinatoria di giurisdizione (translatio iudicii) conserva gli effetti sostanziali e processuali della domanda, ma non elide le decadenze già maturate; pertanto, l’opposizione proposta oltre il termine di legge deve essere dichiarata inammissibile.

Il termine di quaranta giorni previsto dall’art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/1999 si applica anche alle opposizioni relative al recupero di indebiti pensionistici INPS; la translatio iudicii non sana le decadenze già intervenute.

L’art. 30, comma 14, D.L. n. 78/2010 estende la disciplina della riscossione e delle relative opposizioni a tutte le somme dovute all’INPS, indipendentemente dalla loro natura contributiva o meno. Ne consegue che le contestazioni aventi ad oggetto il merito del credito previdenziale o assistenziale devono essere proposte entro il termine decadenziale di quaranta giorni previsto dall’art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/1999, non essendo qualificabili come opposizioni all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. sottratte a tale decadenza.

C App Ancona in tema di indebito assistenziale relativo all’indennità di accompagnamento

Valeria Salvati segnala la sentenza della Corte d’Appello di Ancona n. 258/26 in tema di indebito assistenziale relativo all’indennità di accompagnamento.

La ripetizione delle somme percepite è ammissibile ai sensi dell’art. 2033 c.c. quando risulti che il beneficiario abbia ricevuto comunicazione dell’esito negativo della visita di revisione e della conseguente revoca della prestazione, restando pertanto esclusa una situazione di legittimo affidamento. La produzione della copia della comunicazione inviata dall’ente, unitamente all’avviso di ricevimento della raccomandata, fa presumere, ai sensi dell’art. 1335 c.c., la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, gravando su quest’ultimo l’onere di provare che il plico non contenesse il verbale allegato o contenesse documentazione diversa. Ne consegue che l’errore dell’ente nel proseguire l’erogazione della prestazione dopo la revoca non esclude la ripetibilità dell’indebito qualora il percettore fosse consapevole della perdita del requisito sanitario e del venir meno del diritto alla provvidenza.

L’indennità di accompagnamento indebitamente corrisposta dopo la revoca per esito negativo della visita di revisione è ripetibile ex art. 2033 c.c. quando il beneficiario abbia ricevuto la comunicazione della revoca, essendo in tal caso escluso il legittimo affidamento; la produzione della lettera e dell’avviso di ricevimento fa presumere la conoscenza del relativo contenuto ai sensi dell’art. 1335 c.c.

La verifica dell’esistenza di una situazione di affidamento incolpevole del percettore costituisce presupposto essenziale per escludere la ripetizione dell’indebito assistenziale; tale affidamento non sussiste quando sia provata, anche in via presuntiva mediante la documentazione di spedizione e ricezione della raccomandata, la conoscenza dell’esito negativo della revisione sanitaria e della conseguente revoca della prestazione.

C App Ancona in tema di cumulo tra pensione anticipata a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale di volo (Fondo Volo) e redditi da lavoro

Valeria Salvati segnala la sentenza della Corte d’Appello di Ancona n. 256/26 in tema di cumulo tra pensione anticipata a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale di volo (Fondo Volo) e redditi da lavoro

In materia di cumulo tra pensione anticipata a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale di volo (Fondo Volo) e redditi da lavoro, l’abrogazione per incompatibilità dell’art. 27 della legge n. 859/1965 ad opera dell’art. 3, comma 22, del d.lgs. n. 164/1997 comporta l’applicazione al Fondo Volo del medesimo regime vigente nell’assicurazione generale obbligatoria. Tuttavia, con riferimento alle pensioni conseguite nel regime contributivo in via anticipata, la piena cumulabilità introdotta dall’art. 19 del d.l. n. 112/2008, conv. in l. n. 133/2008, è subordinata al possesso dei requisiti anagrafici e contributivi richiamati dall’art. 1, commi 6 e 7, della legge n. 243/2004. Ne consegue che il titolare di pensione anticipata che, alla data del pensionamento, non abbia maturato né l’età anagrafica richiesta né quaranta anni di anzianità contributiva, non può beneficiare del regime di totale cumulabilità tra trattamento pensionistico e redditi da lavoro.

La pensione anticipata del Fondo Volo, quindi, è cumulabile con i redditi da lavoro secondo le regole dell’AGO; tuttavia, per le pensioni conseguite nel regime contributivo in via anticipata, la piena cumulabilità ex art. 19 d.l. n. 112/2008 richiede il possesso dei requisiti anagrafici o contributivi previsti dalla legge n. 243/2004, difettando i quali la sospensione del trattamento è legittima.

Se ne ricava il seguente principio di diritto: l’equiparazione del Fondo Volo all’assicurazione generale obbligatoria in materia di cumulo pensione-reddito non comporta l’automatica applicazione del principio di totale cumulabilità a tutte le pensioni anticipate. Per i trattamenti conseguiti nel regime contributivo in via anticipata trova applicazione la disciplina speciale dell’art. 19, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 112/2008, che subordina il cumulo integrale al raggiungimento dei requisiti anagrafici o contributivi individuati dalla legge n. 243/2004. In mancanza di tali requisiti, il pensionato non ha diritto al mantenimento della pensione in costanza di reimpiego lavorativo.

C App Ancona in tema di legittimità del recupero dell’indebito e degli effetti del giudicato penale sul giudizio previdenziale relativo al recupero dell’indebito

Valeria Salvati segnala la sentenza della Corte d’Appello di Ancona n. 234/26 in tema di legittimità del recupero dell’indebito e degli effetti del giudicato penale sul giudizio previdenziale relativo al recupero dell’indebito.

Trattasi di controversia relativa al caso di un professore, dirigente sindacale, che si era autoattribuito una maggiorazione indebita dello stipendio nell’ultimo anno antecedente alla pensione (per generiche attività sindacali) in modo da poter indebitamente fruire di una notevolissima maggiorazione pensionistica specificamente prevista per i sindacalisti.

All’esito delle indagini della Guardia di Finanza (nell’ambito di un’operazione investigativa condotta a livello nazionale, denominata “Pensione sicura”) era stato altresì imputato e assolto per il reato di truffa aggravata ai danni dell’INPS, e ha quindi appellato la sentenza del Tribunale di Fermo (favorevole all’Istituto), affermando la vincolatività della sentenza penale anche agli effetti previdenziali.

La Corte ha confermato la sentenza gravata, affermando il diritto dell’INPS alla ripetizione dell’indebito pensionistico, con una interessante disamina delle norme di procedura penale applicabili alla fattispecie., stabilendo:

“In tema di ripetizione di indebito pensionistico derivante da contribuzione aggiuntiva per attività sindacale (art. 3 d.lgs. n. 564/1996), non è opponibile all’INPS il giudicato penale di assoluzione ai sensi dell’art. 654 c.p.p. qualora l’ente non si sia costituito parte civile, quando la pretesa restitutoria tragga origine non direttamente dal fatto-reato, ma da una successiva sequenza di provvedimenti amministrativi (annullamento della contribuzione, riliquidazione del trattamento e recupero delle somme).

Inoltre, la legittimità della contribuzione aggiuntiva e dei correlati benefici pensionistici richiede la prova dell’effettività e proporzionalità degli emolumenti percepiti rispetto all’attività svolta: l’assenza di delibere autorizzative e di un corrispondente incremento dell’impegno lavorativo, a fronte di rilevanti aumenti retributivi, costituisce indice di simulazione del rapporto e legittima l’annullamento della contribuzione e il recupero dell’indebito.

Infine, è esclusa l’irripetibilità dell’indebito previdenziale in presenza di condotta dolosa dell’assicurato, con applicazione della sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c., ove il comportamento fraudolento abbia impedito all’ente di conoscere e far valere tempestivamente il proprio diritto.”

C Appello di Ancona in tema di riconoscimento della subordinazione cd. in forma attenuata nell’ambito di prestazioni professionali.

Susanna Mazzaferri segnala le sentenze “gemelle” della Corte d’Appello di Ancona nn. 228, 229 e 231/26 in peculiare fattispecie di riconoscimento della subordinazione cd. in forma attenuata nell’ambito di prestazioni professionali.

Le pronunce rivestono particolare interesse per l’Avvocatura INPS in quanto valorizzano, tra l’altro, la sufficienza della motivazione per relationem dell’avviso di addebito, l’inapplicabilità dell’art. 14, legge 24 novembre 1981, n. 689 alla pretesa contributiva, nonché i criteri di accertamento della subordinazione in forma attenuata nell’ambito di prestazioni professionali.

Tra gli elementi in fatto reputati sintomatici della subordinazione, la Corte richiama: obbligo di comunicare le assenze; predeterminazione quantitativa dell’orario; copertura degli orari di apertura mediante sostituzioni tra colleghi; direttive su prezzi, scontistica e promozioni; obbligo di effettuare ordini presso determinati fornitori indicati dalla società; compenso a cadenza periodica fissa, pur variabile secondo criteri aziendali. Tali elementi vengono letti non isolatamente ma in combinazione tra loro, quale manifestazione dell’assoggettamento all’organizzazione datoriale.

Inoltre le tre sentenze giungono a ritenere provato un intento datoriale simulatorio nella strutturazione dei rapporti formalmente autonomi, reputando tale elemento sufficiente per qualificare la fattispecie nei più gravi termini dell’evasione contributiva.

C App Bologna in tema di benefici contributivi per ex militari ferrovieri.

Maria Maddalena Berloco segnala la sentenza n. 222/2026 della Corte d’Appello di Bologna in tema di benefici contributivi per ex militari ferrovieri.

La Corte Felsinea ha accolto l’appello dell’INPS, riformando integralmente la decisione del Tribunale di Piacenza che aveva riconosciuto ad alcuni dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato il diritto alla maggiorazione figurativa di un quinto prevista dall’art. 3, comma 5, della legge n. 284/1977.

La Corte ha ritenuto assorbente il rilievo processuale sollevato dall’INPS, affermando che la domanda giudiziale è inammissibile in mancanza della preventiva domanda amministrativa e in difetto di un interesse ad agire attuale, essendo i ricorrenti ancora in servizio e non titolari di una posizione pensionistica da liquidare.

Richiamando il consolidato orientamento della Corte di cassazione (Cass. n. 3815/2020), la sentenza ribadisce che la preventiva istanza amministrativa costituisce un presupposto indispensabile per la proponibilità dell’azione giudiziaria in materia di benefici contributivi, poiché solo con essa si perfeziona la fattispecie costitutiva dell’obbligo dell’ente previdenziale.

La pronuncia riveste particolare interesse in quanto riafferma i principi di attualità dell’interesse ad agire e di necessario previo esperimento del procedimento amministrativo, confermando la correttezza dell’impostazione difensiva dell’INPS nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento di benefici contributivi destinati ad incidere sulla futura posizione pensionistica.

Trib di Ancona in tema di avviso di addebito, nozione di provvedimento esecutivo del giudice e rapporti tra giudizio di accertamento negativo e giudizio di opposizione al titolo della riscossione.

Susanna Mazzaferri segnala la sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, n. 531/2026, sfavorevole all’Istituto.

La decisione ha accolto l’opposizione proposta avverso un avviso di addebito INPS, ritenendo che la sentenza resa nel parallelo giudizio di accertamento negativo (favorevole all’INPS ma appellata in giudizio ancora in corso)  siccome qualificata come pronuncia di mero accertamento, non integrasse il requisito del “provvedimento esecutivo del giudice” di cui all’art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46/1999, sino al passaggio in giudicato.

La pronuncia presenta profili di interesse in tema di avviso di addebito, nozione di provvedimento esecutivo del giudice e rapporti tra giudizio di accertamento negativo e giudizio di opposizione al titolo della riscossione.

Trib Bologna in tema di recupero di indebito da reddito di cittadinanza

Ester Cascio segnala la sentenza n. 551/96 del Tribunale di Bologna in tema di recupero di indebito da reddito di cittadinanza.

Con la sentenza in esame il Tribunale di Bologna ha rigettato il ricorso proposto da un beneficiario del Reddito di cittadinanza avverso i provvedimenti INPS di decadenza dal beneficio e recupero delle somme indebitamente percepite, per complessivi euro 10.924,34.

La pronuncia assume particolare rilievo in quanto ribadisce alcuni principi consolidati in materia di Reddito di cittadinanza, valorizzando la natura sostanziale e personale degli obblighi dichiarativi gravanti sul beneficiario.

In via preliminare, il Giudice richiama il principio secondo cui, nelle controversie previdenziali e assistenziali, il giudizio non è diretto alla mera verifica della legittimità formale dell’atto amministrativo, ma all’accertamento del diritto soggettivo alla prestazione. Ne consegue che eventuali vizi dell’atto, quali il difetto di motivazione o irregolarità nella comunicazione del provvedimento, non risultano decisivi ove sia comunque accertata l’insussistenza dei requisiti sostanziali per il mantenimento del beneficio.

Nel merito, il Tribunale ha ritenuto provata la violazione degli obblighi informativi previsti dal d.l. n. 4/2019, convertito nella l. n. 26/2019, rilevando che il ricorrente aveva omesso di comunicare all’Istituto una pluralità di rapporti di lavoro subordinato svolti durante il periodo di percezione del Reddito di cittadinanza.

Il Giudice ha attribuito rilievo all’estratto contributivo e ai dati amministrativi acquisiti dall’INPS, dai quali emergeva una sequenza di rapporti lavorativi non qualificabile come mera attività occasionale, ma come situazione reddituale potenzialmente incidente sulla permanenza del diritto alla prestazione.

Particolarmente significativo è il passaggio con cui la sentenza respinge la tesi difensiva secondo cui l’INPS avrebbe comunque potuto conoscere i rapporti di lavoro attraverso le comunicazioni obbligatorie trasmesse dai datori di lavoro. Il Tribunale afferma infatti che l’obbligo dichiarativo del beneficiario ha carattere autonomo e personale e non può ritenersi assolto per effetto di flussi informativi provenienti da soggetti terzi. L’eventuale conoscenza aliunde dei dati da parte dell’Istituto non elimina pertanto l’inadempimento né impedisce l’applicazione della revoca retroattiva prevista dall’art. 7 del d.l. n. 4/2019.

La pronuncia chiarisce inoltre che la brevità o discontinuità dei rapporti lavorativi non assume rilievo ai fini dell’esclusione dell’obbligo comunicativo, poiché la normativa non opera distinzioni fondate sulla durata dell’attività lavorativa, imponendo la tempestiva comunicazione di ogni variazione rilevante della situazione reddituale e lavorativa.

Di particolare interesse anche l’affermazione secondo cui l’eventuale rideterminazione del beneficio già effettuata dall’Istituto in relazione ai redditi percepiti non esclude l’applicazione della sanzione della revoca, trattandosi di conseguenza collegata non soltanto all’errata quantificazione della prestazione, ma soprattutto alla violazione degli obblighi dichiarativi posti a tutela della correttezza del sistema.

La sentenza conferma quindi un orientamento favorevole all’Istituto secondo cui, in presenza di omissioni dichiarative rilevanti, la revoca del Reddito di cittadinanza opera quale conseguenza legale dell’inadempimento, con obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite.

Trib Messina in tema di redditi rilevanti ai fini dell’Assegno Sociale.

Luca Bellomo segnala la sentenza n. 1323/26 del Tribunale di Messina in tema di redditi rilevanti ai fini dell’Assegno Sociale.

La sentenza risulta favorevole all’Istituto in quanto conferma la correttezza del criterio di computo del requisito reddituale previsto per l’assegno sociale dall’art. 3, comma 6, della legge n. 335/1995. Il Tribunale ribadisce, in particolare, che nel reddito coniugale deve essere incluso anche l’assegno sociale percepito dal coniuge e che l’esclusione di una quota della pensione opera solo per le pensioni liquidate integralmente con sistema contributivo, non anche per quelle liquidate con sistema misto. Pur applicando il criterio più favorevole alla ricorrente, il reddito familiare risulta comunque superiore alla soglia legale, con conseguente rigetto della domanda.

La decisione offre, quindi, un utile precedente difensivo nei giudizi aventi ad oggetto il superamento del limite reddituale per l’accesso all’assegno sociale.