Susanna Mazzaferri segnala la sentenza del Tribunale di Ancona n 687/26 in peculiare fattispecie di APE Sociale.
Ai fini dell’accesso all’APE Sociale, il requisito dello stato di disoccupazione non coincide con la mera assenza di occupazione o di reddito da lavoro, ma richiede il possesso dello specifico status giuridico di disoccupato disciplinato dall’art. 19, comma 1, d.lgs. n. 150/2015, espressamente richiamato dall’art. 2 del D.P.C.M. n. 88/2017.
La decadenza dallo stato di disoccupazione per inattività o mancato aggiornamento del patto di servizio interrompe il possesso del requisito richiesto per l’APE Sociale e la sua riacquisizione presuppone la
L’esaurimento della NASpI non comporta la permanenza automatica e indefinita dello stato di disoccupazione, né costituisce prova della continuità del requisito richiesto per il riconoscimento dell’APE Sociale.
Nel giudizio volto al riconoscimento dell’APE Sociale grava sul richiedente l’onere di dimostrare tutti i requisiti costitutivi del diritto azionato, compresa la continuità dello stato di disoccupazione nel periodo rilevante ai fini del beneficio.
La certificazione del Centro per l’Impiego relativa alla perdita e alla riacquisizione dello stato di disoccupazione non ha efficacia vincolante nel giudizio, ma costituisce elemento probatorio qualificato che, in assenza di idonee prove contrarie, può fondare il convincimento del giudice.
L’esistenza di rapporti di collaborazione instaurati successivamente all’esaurimento della NASpI, pur non essendo di per sé decisiva ai fini della compatibilità con l’APE Sociale, può concorrere ad escludere la prova di una situazione di ininterrotta assenza di attività lavorativa allegata dal richiedente.
Se ne desume il seguente principio di diritto: Per il riconoscimento dell’APE Sociale è necessario che il richiedente conservi o dimostri il possesso dello stato di disoccupazione quale status giuridico previsto dall’art. 19 d.lgs. n. 150/2015; la mera disoccupazione di fatto o l’assenza di redditi non sono sufficienti in mancanza della continuità formale dello status e della relativa prova.