Trib Ancona in tema di APE Sociale – Stato di disoccupazione – Necessità dello status giuridico – Decadenza dallo stato di disoccupazione – Effetti – NASpI e stato di disoccupazione – Onere della prova circa lo stato di disoccupazione a carico del richiedente – Certificazione del Centro per l’Impiego –  Efficacia non vincolante – Collaborazioni lavorative successive alla NASpI –  Non sufficienza

Susanna Mazzaferri segnala la sentenza del Tribunale di Ancona n 687/26  in peculiare fattispecie di APE Sociale.

Ai fini dell’accesso all’APE Sociale, il requisito dello stato di disoccupazione non coincide con la mera assenza di occupazione o di reddito da lavoro, ma richiede il possesso dello specifico status giuridico di disoccupato disciplinato dall’art. 19, comma 1, d.lgs. n. 150/2015, espressamente richiamato dall’art. 2 del D.P.C.M. n. 88/2017.

La decadenza dallo stato di disoccupazione per inattività o mancato aggiornamento del patto di servizio interrompe il possesso del requisito richiesto per l’APE Sociale e la sua riacquisizione presuppone la

L’esaurimento della NASpI non comporta la permanenza automatica e indefinita dello stato di disoccupazione, né costituisce prova della continuità del requisito richiesto per il riconoscimento dell’APE Sociale.

Nel giudizio volto al riconoscimento dell’APE Sociale grava sul richiedente l’onere di dimostrare tutti i requisiti costitutivi del diritto azionato, compresa la continuità dello stato di disoccupazione nel periodo rilevante ai fini del beneficio.

La certificazione del Centro per l’Impiego relativa alla perdita e alla riacquisizione dello stato di disoccupazione non ha efficacia vincolante nel giudizio, ma costituisce elemento probatorio qualificato che, in assenza di idonee prove contrarie, può fondare il convincimento del giudice.

L’esistenza di rapporti di collaborazione instaurati successivamente all’esaurimento della NASpI, pur non essendo di per sé decisiva ai fini della compatibilità con l’APE Sociale, può concorrere ad escludere la prova di una situazione di ininterrotta assenza di attività lavorativa allegata dal richiedente.

Se ne desume il seguente principio di diritto: Per il riconoscimento dell’APE Sociale è necessario che il richiedente conservi o dimostri il possesso dello stato di disoccupazione quale status giuridico previsto dall’art. 19 d.lgs. n. 150/2015; la mera disoccupazione di fatto o l’assenza di redditi non sono sufficienti in mancanza della continuità formale dello status e della relativa prova.

Trib Forlì in tema di NASpI e opzione per l’indennità sostitutiva della reintegrazione: il Tribunale di Forlì conferma la legittimità del recupero dell’indebito INPS

Renato Vestini segnala la sentenza n. 283/2026, pubblicata il 19 giugno 2026, del Tribunale di Forlì in tema di NASpI e opzione per l’indennità sostitutiva della reintegrazione.

Il Tribunale ha rigettato il ricorso di un lavoratore avverso il provvedimento di recupero dell’indennità NASpI e ha confermato il decreto ingiuntivo ottenuto dall’INPS per la restituzione delle somme indebitamente percepite.

La decisione afferma un principio di particolare rilievo:

quando il licenziamento è dichiarato illegittimo con applicazione della tutela reintegratoria di cui all’art. 18, comma 4, dello Statuto dei lavoratori, il rapporto di lavoro deve considerarsi giuridicamente persistito. Se il lavoratore esercita successivamente l’opzione per l’indennità sostitutiva della reintegrazione, la cessazione del rapporto deriva da una sua scelta volontaria e viene meno il requisito della disoccupazione involontaria, indispensabile per il riconoscimento della NASpI.

Il Tribunale evidenzia inoltre che non è possibile cumulare, per il medesimo periodo, la copertura contributiva conseguente alla reintegrazione e la tutela contro la disoccupazione, trattandosi di istituti incompatibili.

La sentenza conferma, infine, che la pendenza di un giudizio di cognizione sul credito non preclude all’INPS il ricorso al procedimento monitorio, la cui natura inaudita altera parte non impedisce l’emissione del decreto ingiuntivo, successivamente sindacabile nella fase di opposizione.

La pronuncia rappresenta un significativo precedente a tutela della corretta applicazione della disciplina della NASpI e dei principi che regolano il recupero delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate.

Trib Forlì in fattispecie di somministrazione transnazionale irregolare: il Tribunale di Forlì conferma la legittimità del recupero contributivo INPS


Renato Vestini segnala la sentenza n. 703/2023, pubblicata il 26 giugno 2026, del Tribunale di Forlì in fattispecie di somministrazione transnazionale irregolare.

Il Tribunale di Forlì conferma la legittimità del recupero contributivo INPS,  rigettando il ricorso proposto da una società di autotrasporto avverso il verbale ispettivo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e le conseguenti pretese contributive di INPS e INAIL, confermando la correttezza dell’accertamento relativo ad una fattispecie di somministrazione transnazionale non genuina.

La pronuncia ribadisce che il verbale ispettivo fa piena prova dei fatti direttamente constatati dal pubblico ufficiale, mentre le qualificazioni giuridiche devono essere valutate dal giudice sulla base dell’intero compendio probatorio. Nel caso concreto, il Tribunale ha ritenuto che gli Enti previdenziali abbiano fornito adeguata dimostrazione della natura fittizia del distacco transnazionale, valorizzando una pluralità di elementi convergenti: selezione dei lavoratori direttamente in Italia da parte dell’utilizzatore, assunzioni meramente strumentali presso agenzie rumene, assenza di un’effettiva attività lavorativa nello Stato di origine, mancata prova dell’iscrizione previdenziale estera e successiva assunzione diretta dei lavoratori da parte della società italiana.

Di particolare interesse è anche l’affermazione secondo cui l’eventuale scomputo dei contributi versati all’estero, previsto dall’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 81/2015, costituisce un fatto estintivo della pretesa contributiva e, come tale, deve essere rigorosamente provato da chi lo invoca.

La decisione si inserisce nel consolidato orientamento volto a contrastare fenomeni di interposizione illecita di manodopera e conferma l’importanza dell’attività istruttoria svolta dagli organi ispettivi e dall’Avvocatura INPS nella tutela della corretta applicazione della normativa in materia di distacco transnazionale e degli obblighi contributivi.

Trib Parma in ordine all’imponibilità dei redditi attribuiti al socio di capitali da SRL che operi in regime di trasparenza fiscale

Valeria Giroldi segnala la sentenza del Tribunale di Parma n. 408/26 in tema di imponibilità dei redditi attribuiti al socio di capitali da SRL che operi in regime di trasparenza fiscale.

Trattasi di fattispecie diversa da quella normalmente ricorrente di soggetto iscritto a gestione commercianti/artigiani per attività diversa cui INPS attribuisca de plano e pro quota, il reddito conseguito dalla SRL di cui sia socio di mero captale.

La sentenza affronta il tema della determinazione della base imponibile previdenziale dovuta dagli iscritti alla Gestione Commercianti, confermando la legittimità dell’avviso di addebito emesso dall’INPS per il recupero della contribuzione dovuta sul reddito eccedente il minimale.

Il Tribunale rigetta anzitutto l’eccezione di prescrizione, ritenendo tempestiva l’azione dell’Istituto sia in ragione degli atti interruttivi regolarmente notificati sia dell’applicazione dei periodi di sospensione della prescrizione previsti dalla normativa emergenziale Covid-19, per complessivi 311 giorni.

Nel merito, la decisione si incentra sull’interpretazione dell’art. 3-bis del D.L. n. 384/1992, convertito nella L. n. 438/1992, secondo cui la contribuzione IVS è commisurata alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF.

Il Giudice distingue il caso ordinario del socio di società di capitali, i cui utili costituiscono normalmente redditi di capitale e restano esclusi dalla base imponibile contributiva, dall’ipotesi – ricorrente nella fattispecie – in cui la società abbia optato per il regime della trasparenza fiscale previsto dall’art. 115 del TUIR. In tale situazione, il reddito della società viene imputato direttamente ai soci quale reddito d’impresa ai fini IRPEF e, conseguentemente, deve concorrere anche alla determinazione dell’imponibile previdenziale dell’iscritto alla Gestione Commercianti.

La pronuncia valorizza il collegamento tra disciplina fiscale e previdenziale, ritenendo che, una volta qualificato fiscalmente come reddito d’impresa per effetto dell’opzione per la trasparenza, tale reddito debba essere assoggettato anche a contribuzione IVS, indipendentemente dal fatto che il socio non presti attività lavorativa nell’altra società partecipata.

Di particolare interesse è il confronto operato dal Tribunale con la recente giurisprudenza della Corte di cassazione (ord. nn. 22901/2024 e 14043/2025), che esclude dalla base imponibile previdenziale i meri redditi di capitale derivanti dalla partecipazione a società di capitali senza prestazione lavorativa. Il Tribunale ritiene tuttavia tali precedenti non applicabili al caso concreto, proprio perché il regime della trasparenza fiscale muta la qualificazione del reddito, che assume natura di reddito d’impresa.

La decisione costituisce quindi un significativo precedente favorevole all’INPS, poiché chiarisce che l’opzione per la trasparenza fiscale ex art. 115 TUIR comporta effetti anche sul piano contributivo, estendendo la base imponibile della Gestione Commercianti alla totalità dei redditi d’impresa imputati al socio, ai sensi dell’art. 3-bis della L. n. 438/1992. Resta invece confermato il diverso principio, consolidato in Cassazione, secondo cui sono esclusi dall’imponibile previdenziale i redditi che conservano la natura di redditi di capitale derivanti dalla mera partecipazione in società di capitali.

C App Taranto in tema di diniego Naspi conseguente a dimissioni per asserita giusta causa

Roberta Lezzi segnala la sentenza della Corte d’Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto n. 259/26 in fattispecie di diniego dell’indennità NASpI conseguente a dimissioni per asserita giusta causa.

La ricorrente sosteneva che il mancato pagamento di compensi per lavoro supplementare integrasse un grave inadempimento datoriale ai sensi dell’art. 2119 c.c., tale da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto. Invocava, inoltre, le circolari INPS secondo cui sarebbe sufficiente dimostrare di avere contestato il comportamento datoriale e di essersi attivata giudizialmente.

La Corte ha, invece, confermato integralmente la decisione del Tribunale di Taranto, ribadendo che la NASpI spetta solo nei casi di perdita involontaria dell’occupazione e che le dimissioni per giusta causa richiedono una condotta datoriale grave, idonea a impedire anche la prosecuzione provvisoria del rapporto di lavoro.

Nel caso concreto, il rapporto era proseguito per oltre vent’anni senza contestazioni significative e la prima richiesta di differenze retributive era stata avanzata solo pochi giorni prima delle dimissioni, circostanza ritenuta sintomatica della strumentalità della contestazione rispetto alla successiva domanda di NASpI.

La Corte ha valorizzato anche il contenuto della conciliazione sindacale intervenuta tra le parti, dalla quale emergeva che le somme controverse riguardavano modesti importi relativi a lavoro supplementare svolto negli ultimi mesi antecedenti alla sospensione dell’attività per l’emergenza Covid-19. Tale inadempimento è stato quindi giudicato non sufficientemente grave.

Particolarmente rilevante è il passaggio dedicato alle circolari INPS: la Corte, richiamando recente giurisprudenza di legittimità, riafferma che le circolari amministrative non possono modificare i requisiti previsti dalla legge e non sostituiscono la necessità di provare l’effettiva sussistenza della giusta causa.

La decisione si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale che interpreta in modo rigoroso il requisito della gravità dell’inadempimento datoriale ai fini dell’accesso alla NASpI in caso di dimissioni, escludendo che contestazioni tardive o riferite a violazioni di modesta entità possano giustificare il riconoscimento della prestazione.

C. App Ancona in tema di determinazione della pensione sulla base di contribuzione agricola.

Susanna Mazzaferri segnala con sua breve nota la sentenza della Corte d’Appello di Ancona n. 181/26 (con il precedente già pubblicato n. 191.23) in fattispecie relativa al tema della di determinazione della pensione sulla base di contribuzione agricola.

La Corte marchigiana ha respinto l’appello di un pensionato agricolo che chiedeva la rideterminazione del proprio trattamento pensionistico, ritenendo errata l’applicazione da parte dell’INPS dell’art. 15 della legge n. 153/1969.

La Corte ha confermato che, in presenza di contribuzione agricola concorrente con contribuzione da lavoro autonomo (coltivatore diretto), deve trovare applicazione la regola generale di cui all’art. 15, comma 1, legge n. 153/1969, che impone la ripartizione uniforme dei contributi agricoli giornalieri nell’arco delle 52 settimane dell’anno agrario.

La diversa disciplina dell’“elevazione” contributiva prevista dal comma 3 opera solo in via derogatoria e non è applicabile quando il lavoratore abbia una contribuzione complessiva già idonea a coprire l’anno assicurativo o vi sia sovrapposizione con contribuzione autonoma.

La Corte ha inoltre escluso l’applicabilità del principio di “neutralizzazione” (art. 3, comma 8, legge n. 297/1982), chiarendo che esso presuppone il previo perfezionamento, in una singola gestione, del requisito minimo per il diritto a pensione, circostanza non ricorrente nel caso di specie.

Conseguentemente, è stata ritenuta corretta la liquidazione della pensione effettuata dall’INPS secondo il meccanismo del cumulo contributivo e respinta la tesi secondo cui una maggiore contribuzione avrebbe determinato un trattamento pensionistico deteriore.

Le spese del grado sono state integralmente compensate, in ragione della novità e complessità interpretativa della questione.

Trib Ancona in tema di riconoscimento di rapporto di lavoro subordinato con organizzazione sindacale

Susanna Mazzaferri segnala con sua breve nota la sentenza del Tribunale di Ancona n. 441/26 in fattispecie di riconoscimento di rapporto di lavoro subordinato con organizzazione sindacale.

Il ricorrente, già dipendente di società privata e successivamente collocato in aspettativa sindacale ex art. 31 L. n. 300/1970, ha dedotto di aver svolto attività lavorativa in forma subordinata presso l’organizzazione sindacale UGC, maturando crediti retributivi e TFR rimasti insoluti.
Dopo aver ottenuto titolo esecutivo ed esperito infruttuosamente l’esecuzione, ha chiesto l’intervento del Fondo di Garanzia INPS, sostenendo la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il sindacato.

L’Istituto ha contestato la domanda deducendo la mancanza del presupposto essenziale del rapporto di lavoro subordinato con il soggetto insolvente, rilevando che il ricorrente operava in regime di aspettativa sindacale con contribuzione figurativa, incompatibile con un rapporto subordinato in essere, e che tale qualificazione non risultava né accertata nei confronti del datore né dimostrata in giudizio.

Con la sentenza n. 441.2026 il Tribunale di Ancona ha affermato che ai fini dell’accesso al Fondo di Garanzia gestito dall’INPS, il lavoratore deve dimostrare, mediante previo accertamento giudiziale nei confronti del datore di lavoro, non solo l’esistenza e l’ammontare del credito, ma anche la sua riconducibilità a un rapporto di lavoro subordinato.

In caso di attività svolta in regime di aspettativa sindacale ex art. 31 L. n. 300/1970, l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con l’organizzazione sindacale non può ritenersi presunta, ma costituisce circostanza eventuale che deve essere specificamente provata dal lavoratore.

Non è ammissibile ottenere, nel giudizio instaurato nei confronti dell’INPS, l’accertamento incidentale della natura subordinata del rapporto, trattandosi di elemento costitutivo del diritto alla prestazione che deve risultare previamente accertato nei confronti del datore di lavoro.

Trib Lecce in fattispecie di “abuso di processo”

Roberta Lezzi segnala la sentenza del Tribunale di Lecce n. 2662/26 in fattispecie sanzionata dal Giudicante per “abuso di processo: il Tribunale ha difatti dichiarato inammissibile il ricorso proposto da un pensionato volto alla riliquidazione del trattamento pensionistico VO con riferimento alla corretta valorizzazione delle contribuzioni figurative per malattia e donazione di sangue;  il ricorrente lamentava che l’INPS non avesse correttamente incluso, ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile, l’intero imponibile previdenziale relativo ai periodi coperti da contribuzione figurativa ex art. 12 L. 53/1969, chiedendo la rideterminazione della pensione a decorrere dal 1.8.2019.

L’INPS si è costituito evidenziando che la medesima questione era già stata oggetto di un precedente giudizio, definito con sentenza di rigetto passata in giudicato (RG n. 1471/2020), non impugnata dalla parte ricorrente.

Il Tribunale ha ritenuto che la nuova domanda fosse sostanzialmente identica a quella già decisa, poiché relativa al medesimo rapporto pensionistico e agli stessi periodi di contribuzione figurativa, configurando quindi una indebita reiterazione della pretesa.

Richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, in particolare le Sezioni Unite n. 23726/2007 e n. 4090/2017, il giudice ha ribadito il principio del divieto di frazionamento del credito unitario e l’obbligo di correttezza e buona fede processuale.

È stato sottolineato che la parcellizzazione di una domanda già decisa integra abuso del processo, in contrasto con il principio del giusto processo e con l’esigenza di certezza dei rapporti giuridici.

Il giudicato, infatti, copre non solo il dedotto ma anche il deducibile, precludendo la riproposizione di questioni che avrebbero potuto essere fatte valere nel primo giudizio; nel caso concreto, il ricorrente avrebbe potuto far valere già nel precedente giudizio ogni profilo relativo al calcolo della pensione, inclusi quelli oggi dedotti.

La successiva azione è stata quindi considerata come un tentativo di frazionare una pretesa unitaria già integralmente scrutinata.

Il Tribunale ha pertanto dichiarato l’inammissibilità del ricorso, ritenendo preclusa ogni nuova azione sul medesimo rapporto pensionistico.

Trib Bologna in fattispecie di riconoscimento della rivalutazione automatica della pensione

Roberta Lezzi segnala la sentenza del Tribunale di Bologna n. 310/26  in tema di riconoscimento della rivalutazione automatica della pensione per l’anno 2025: il ricorrente, titolare di pensione anticipata e residente nella Repubblica di San Marino dal 2023, ha contestato l’art. 1, comma 180, della legge n. 207/2024 (legge di bilancio 2025), che esclude la perequazione automatica per i pensionati residenti all’estero con trattamenti superiori al minimo INPS, chiedendone la disapplicazione per contrasto con la Convenzione Italia–San Marino del 1974 e con gli artt. 2, 3, 36 e 38 Cost.

Secondo il ricorrente, la norma introdurrebbe una disparità di trattamento ingiustificata tra pensionati residenti in Italia e all’estero e violerebbe i principi di adeguatezza e sufficienza del trattamento pensionistico.

L’INPS si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo la piena legittimità della disposizione normativa, di natura eccezionale e temporanea, e richiamando la giurisprudenza costituzionale che riconosce ampia discrezionalità al legislatore in materia di perequazione pensionistica.

Il Tribunale ha ritenuto infondate le censure, chiarendo che la norma contestata non incide sul diritto alla pensione, ma solo sul meccanismo di rivalutazione automatica, istituto distinto e non coperto dalla tutela convenzionale invocata; in particolare, la Convenzione Italia–San Marino tutela la non riducibilità della pensione per effetto della residenza all’estero, ma non garantisce il diritto alla perequazione automatica, che resta materia rimessa alla legge interna.

Il giudice ha inoltre escluso la violazione degli artt. 2, 3, 36 e 38 Cost., richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale (tra cui sent. n. 250/2017), secondo cui non esiste un obbligo costituzionale di rivalutazione annuale integrale di tutti i trattamenti pensionistici.

È stato ribadito che il legislatore può modulare la perequazione in base a esigenze di bilancio, purché in modo ragionevole, proporzionato e con tutela dei trattamenti minimi; nel  caso di specie, la disciplina è stata ritenuta legittima in quanto temporalmente limitata al 2025 e diretta a incidere solo sui trattamenti più elevati percepiti da pensionati residenti all’estero.

Il Tribunale ha, quindi, escluso la necessità di rimessione della questione alla Corte costituzionale, non ravvisando profili di non manifesta infondatezza.

Trib Parma in fattispecie di richiesta di risarcimento danni per errate comunicazioni previdenziali

Valeria Giroldi segnala la sentenza del Tribunale di Parma n. 239/16 in fattispecie di richiesta di risarcimento danni per errate comunicazioni previdenziali.

Il Tribunale parmense ha rigettato il ricorso proposto da un lavoratore autonomo che chiedeva il risarcimento dei danni per avere confidato in un estratto conto certificativo (ECOCERT) erroneo, rilasciato dall’Istituto ai sensi dell’art. 54 L. n. 88/1989; il ricorrente lamentava che l’ECOCERT del 3 agosto 2021 non riportasse 69 settimane di contribuzione volontaria versate negli anni 1998-2000. A causa di tale omissione egli non avrebbe presentato domanda di pensione anticipata nel maggio 2024, maturando il diritto solo nel febbraio 2025, quando si accorgeva dell’errore. Chiedeva quindi il risarcimento dei ratei pensionistici non percepiti.

Il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui il valore certificativo delle comunicazioni previdenziali tutela esclusivamente l’assicurato estraneo al rapporto contributivo, cioè il lavoratore dipendente, che non ha diretta conoscenza dei versamenti effettuati dal datore di lavoro. Diversamente, il lavoratore autonomo è parte del rapporto contributivo ed è tenuto personalmente ai versamenti, sicché le relative informazioni rientrano nella sua sfera di conoscibilità.

Richiamando in particolare Cass. n. 6643/2020 e Cass. n. 35007/2025, il giudice ha affermato che la responsabilità dell’ente previdenziale per informazioni inesatte può configurarsi solo con riguardo a dati sottratti al controllo dell’interessato. Nel caso di specie, le settimane di contribuzione volontaria erano direttamente conoscibili dal ricorrente, con conseguente insussistenza di un affidamento giuridicamente tutelabile.

Pur riconoscendo l’effettiva erroneità dell’ECOCERT rilasciato da INPS, il Tribunale ha escluso la responsabilità contrattuale dell’Istituto e ha pertanto rigettato la domanda risarcitoria. Le spese di lite sono state integralmente compensate in considerazione della peculiarità della vicenda e dell’errore effettivamente commesso dall’ente previdenziale.