Trib Forlì in tema di cumulabilità e successione tra l’incentivo contributivo “GECO”, previsto dalla L. 205/2017, e il successivo esonero “Under 36” introdotto dalla L. 178/2020.

Renato Vestini segnala la sentenza del Tribunale di Forlì n. 189/26 che ha affrontato il tema della cumulabilità e successione tra l’incentivo contributivo “GECO”, previsto dalla L. 205/2017, e il successivo esonero “Under 36” introdotto dalla L. 178/2020. La controversia nasceva dal ricorso proposto da società ricorrente contro la richiesta di restituzione avanzata dall’Istituto per somme fruite a titolo di esonero contributivo “Under 36” in relazione all’assunzione a tempo indeterminato di una lavoratrice già precedentemente occupata con contratto stabile presso altro datore di lavoro.

La ricorrente sosteneva che l’esonero “Under 36” costituisse un rafforzamento della precedente misura GECO e che, pertanto, fosse possibile beneficiare dell’incentivo nella misura piena ovvero, in subordine, per il periodo residuo dell’agevolazione già parzialmente utilizzata dal precedente datore di lavoro. Veniva inoltre dedotto il legittimo affidamento ingenerato dalle risultanze del portale INPS utilizzato per la verifica dei requisiti della lavoratrice.

Il Tribunale ha rigettato integralmente il ricorso, affermando che sia l’incentivo GECO sia l’esonero “Under 36” condividono il medesimo presupposto soggettivo: il lavoratore non deve essere mai stato occupato a tempo indeterminato nel corso della propria vita lavorativa. Secondo il giudice, tale requisito si “consuma” con la stipula del primo rapporto stabile, indipendentemente dalla durata dello stesso o dalla fruizione solo parziale dell’agevolazione.

La decisione esclude quindi la possibilità di utilizzare l’esonero “Under 36” in presenza di un precedente rapporto incentivato mediante GECO, ritenendo che la normativa del 2020 non abbia introdotto una nuova autonoma misura, ma soltanto un temporaneo rafforzamento quantitativo dell’incentivo già esistente. Il Tribunale ha inoltre negato la possibilità di riconoscere ex post il beneficio residuo GECO, osservando che tale incentivo era limitato alle assunzioni effettuate entro il 2020, mentre l’assunzione controversa era avvenuta nel 2021.

La pronuncia si segnala per l’interpretazione rigorosa delle norme agevolative in materia contributiva, considerate di stretta interpretazione e non suscettibili di applicazione estensiva.

C Appello Bologna in tema di assegno sociale a straniero in difetto di soggiorno legale decennale continuativo

Riccardo Salvo segnala la sentenza n. 97/2026 della Corte d’Appello di Bologna in tema di assegno sociale a straniero in difetto di soggiorno legale decennale continuativo.

Il Collegio ribadisce la natura cumulativa dei presupposti richiesti dalla normativa: da un lato, il titolo di soggiorno qualificato (ex art. 80, co. 19, l. 388/2000), dall’altro il requisito autonomo e aggiuntivo del soggiorno legale continuativo decennale introdotto dall’art. 20, co. 10, d.l. 112/2008. Proprio su questo secondo elemento si fonda la decisione, ritenuto assorbente rispetto alle questioni – pur rilevanti – di compatibilità eurounitaria.

La Corte esclude infatti la rilevanza, nel caso concreto, del possibile contrasto con l’art. 12 della direttiva 2011/98/UE (già oggetto di rinvio pregiudiziale da parte della Corte costituzionale italiana con ord. n. 29/2024), valorizzando un approccio processuale rigoroso: in assenza di prova del requisito decennale, la domanda è comunque infondata.

Di particolare interesse è il richiamo alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 6679/2023), che qualifica il requisito temporale come non sostitutivo ma aggiuntivo, nonché l’adesione al criterio amministrativo (circolare INPS n. 131/2022) che, in via analogica, applica i limiti di assenza previsti per il permesso UE di lungo periodo. Ne deriva una nozione “fattuale” di continuità del soggiorno, che tollera assenze brevi ma non interruzioni significative, come quelle emerse nel caso di specie.

In conclusione, la decisione conferma un orientamento formale e rigoroso, che privilegia la verifica dei requisiti interni rispetto alle questioni di diritto UE, rinviandone l’eventuale incidenza a casi in cui il requisito del radicamento territoriale sia previamente dimostrato.

C Appello Bologna in peculiare fattispecie di richiesta di pagamento a libero professionista di contribuzione alla Gestione Separata a seguito di rimborso di contribuzione da parte della Cassa Professionale di appartenenza in applicazione del principio cd della “Universalità della copertura previdenziale”

Renato Vestini segnala la sentenza n. 131/26 della Corte d’Appello di Bologna in peculiare fattispecie di richiesta di pagamento di contribuzione alla Gestione Separata a seguito di rimborso di contribuzione da parte della Cassa Professionale di appartenenza in applicazione del principio cd della “Universalità della copertura previdenziale”.

La vicenda, in estrema sintesi, ha avuto riguardo a un libero professionista, titolare di partita IVA ed esercente attività non sottoposta all’obbligo di iscrizione a precipua cassa previdenziale, che aveva  versato all’EPAP- Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale per le annualità 2016 e 2017 contributi previdenziali dei quali, al raggiungimento del sessantacinquesimo anno d’età, aveva poi chiesto ed ottenuto la restituzione prevista dall’art. 172 del Regolamento di quell’Ente per i soggetti con meno di cinque anni di anzianità contributiva.

Verificata tale circostanza nel confronto con l’Ente di appartenenza del Professionista, l’Ufficio, in assenza di contribuzione soggettiva versata ad una Cassa Previdenziale di Categoria, lo aveva iscritto d’ufficio alla Gestione Separata INPS per l’anno di riferimento, richiedendo il pagamento della relativa contribuzione.

La difesa di parte appellante è risultata smentita dalla Corte che ha correttamente affermato che la restituzione del montante contributivo da parte della cassa professionale (EPAP) non integra una prestazione previdenziale, ma comporta l’azzeramento della posizione assicurativa del professionista.

Ne consegue che, venuta meno “ex post” ogni contribuzione utile ai fini pensionistici, si è determinato un vuoto contributivo che legittima l’iscrizione d’ufficio alla Gestione Separata e la conseguente pretesa contributiva da parte dell’INPS. La Corte ha escluso, quindi, sia la configurabilità di una doppia imposizione, sia la violazione del legittimo affidamento, chiarendo che l’obbligo contributivo prescinde dall’effettivo conseguimento di una prestazione pensionistica.

La pronuncia si inserisce nel solco della giurisprudenza di legittimità che interpreta in senso “complementare” il rapporto tra casse professionali e Gestione Separata, riaffermando che ogni attività lavorativa abituale deve essere assistita da contribuzione effettiva, anche a costo di imporre un obbligo contributivo successivo alla restituzione dei contributi già versati.

C Appello Bologna in tema di incumulabilità tra pensione anticipata “quota 100” e redditi da lavoro

Valeria Giroldi segnala la sentenza n. 123/26 (che fa seguito ad altra sullo stesso tema n. 55/24) della Corte d’Appello Bologna sulla nota questione della  incumulabilità tra pensione anticipata “quota 100” e redditi da lavoro, chiarendone gli effetti in caso di violazione.

La Corte Felsinea conferma l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 30994/2024, espressamente richiamata) secondo cui l’art. 14, co. 3, d.l. n. 4/2019 introduce un divieto assoluto di cumulo (salvo il lavoro autonomo occasionale entro 5.000 euro), applicabile anche alle collaborazioni coordinate e continuative. Ne consegue che è irrilevante l’esiguità del reddito percepito.

Sul piano degli effetti, la decisione ribadisce un principio particolarmente rigoroso: la violazione del divieto comporta la perdita integrale del trattamento pensionistico per l’intero anno solare, e non solo per il periodo di svolgimento dell’attività lavorativa. Tale effetto non ha natura sanzionatoria, ma costituisce conseguenza automatica dell’incumulabilità.

La Corte valorizza la ratio della misura “quota 100”, qualificata come regime eccezionale e di favore, volto a garantire l’effettiva uscita dal mercato del lavoro e a favorire il ricambio generazionale. In questa prospettiva, qualsiasi attività lavorativa retribuita contraddice il presupposto del beneficio.

In conclusione, la sentenza si colloca nel solco di un orientamento già affermato con precedente pronuncia n. 55/24 della medesima Corte, pure espressamente richiamata: il pensionato che accede a “quota 100” deve astenersi integralmente dal lavoro (salve limitate eccezioni), pena la perdita totale della pensione annuale, indipendentemente dall’entità del reddito percepito.

C App Bologna in tema di Assegno per il Nucleo Familiare a cittadino extracomunitario

Marilena Berloco segnala le sentenze della Corte d’Appello di Bologna n. 113 e 114/2026 in tema di riconoscimento dell’assegno per il nucleo familiare (ANF) a favore di un cittadino extracomunitario con familiari residenti all’estero.

La Corte bolognese, accogliendo l’appello dell’Istituto, ha riformato integralmente le decisioni di primo grado.

In primo grado, il Tribunale aveva qualificato come discriminatorio il diniego dell’INPS, valorizzando i principi di parità di trattamento tra cittadini italiani e stranieri soggiornanti di lungo periodo, in linea con la giurisprudenza eurounitaria e costituzionale.

La Corte d’Appello, pur non negando in astratto tali principi, individua una ragione assorbente di rigetto nella mancata prova del requisito reddituale del nucleo familiare, qualificato come elemento costitutivo del diritto alla prestazione ed escludendo che tale rigoroso onere probatorio integri una discriminazione, in quanto si tratta di requisito richiesto indistintamente anche ai cittadini italiani.

In conclusione, le pronunce segnano un ridimensionamento dell’approccio antidiscriminatorio seguito in primo grado, riaffermando la centralità delle regole probatorie nel processo del lavoro: anche in presenza di diritti sociali e di principi di uguaglianza, il difetto di prova dei requisiti legali impedisce il riconoscimento della prestazione.

Trib Modena in tema di ripetibilità dell’indebito assistenziale in relazione ad indennità di accompagnamento percepita durante un periodo di ricovero in struttura residenziale.

Ester Cascio segnala la sentenza n 332/26 del Tribunale di Modena in tema di ripetibilità dell’indebito assistenziale in fattispecie di indennità di accompagnamento percepita durante un periodo di ricovero in struttura residenziale.

 Il Giudice qualifica correttamente la fattispecie come indebito assistenziale derivante da incompatibilità tra prestazioni: da un lato l’indennità di accompagnamento, dall’altro il contributo “long-term care” che, rimborsando integralmente le spese di ricovero, ha reso quest’ultimo di fatto gratuito. In applicazione dell’art. 1 l. n. 18/1980, il ricovero gratuito costituisce infatti causa ostativa all’erogazione dell’indennità.

Sul piano giuridico, la sentenza si inserisce nel consolidato orientamento che distingue tra indebiti previdenziali e assistenziali, escludendo l’applicazione analogica delle norme di favore sull’irripetibilità e riconducendo la fattispecie alla disciplina generale dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.. Ne consegue la piena ripetibilità delle somme, indipendentemente dalla buona fede del percettore.

Rilevante è anche il richiamo alla giurisprudenza di legittimità che qualifica il ricovero gratuito come condizione impeditiva dell’erogazione (Cass., sez. lav., sent. 5.3.2018, n. 5059), e non del diritto in sé, con effetti retroattivi sull’indebito. In conclusione, la pronuncia conferma un orientamento rigoroso: nei casi di incompatibilità tra prestazioni assistenziali, prevale l’esigenza di corretta gestione delle risorse pubbliche, con conseguente obbligo restitutorio anche in assenza di dolo del beneficiario.

Cass. lav., in materia di contratto di apprendistato e di decadenza dai benefici contributivi in caso di inadempimento degli obblighi formativi.

Antonino Sgroi e Valeria Giroldi segnalano l’Ordinanza n 2991/2026 della S.C. in tema di di contratto di apprendistato e di decadenza dai benefici contributivi in caso di inadempimento degli obblighi formativi.

Con l’ordinanza in commento, la Corte di cassazione ha ribadito principi ormai consolidati in materia di contratto di apprendistato e di decadenza dai benefici contributivi in caso di inadempimento degli obblighi formativi.

La controversia trae origine dal disconoscimento, da parte dell’INPS, della genuinità di un contratto di apprendistato per carenza della componente formativa, con conseguente recupero dei contributi ordinari e delle sanzioni. I giudici di merito avevano accertato che l’attività svolta dalla lavoratrice si era risolta in un mero affiancamento operativo, privo di un’effettiva formazione coerente con il progetto formativo contrattuale.

La società ricorrente ha censurato la decisione sostenendo che la trasformazione del rapporto e la perdita dei benefici contributivi sarebbero ammissibili solo in presenza di gravi violazioni o di una manifesta inadeguatezza della formazione, non ravvisabili nel caso concreto, nonché lamentando un vizio di motivazione.

La Suprema Corte ha respinto il ricorso, affermando che l’inadempimento degli obblighi formativi comporta la trasformazione del contratto di apprendistato in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dall’origine quando la violazione sia oggettivamente rilevante; tale requisito ricorre non solo nella totale assenza di formazione, ma anche quando l’attività formativa risulti carente o inadeguata rispetto agli obiettivi specificamente indicati nel progetto formativo, purché l’inadempimento presenti carattere di gravità; la valutazione della gravità dell’inadempimento costituisce apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione coerente e non apparente.

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto congruamente motivata la decisione della Corte d’appello, la quale aveva valorizzato il raffronto puntuale tra il progetto formativo e la formazione effettivamente impartita, rilevando una significativa discrasia idonea a pregiudicare gli obiettivi propri dell’apprendistato. Le censure della ricorrente sono state giudicate, in parte, volte a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio, e dunque inammissibili.

L’ordinanza si segnala per l’interesse applicativo in quanto conferma che la componente formativa rappresenta l’elemento qualificante essenziale del contratto di apprendistato e che il mero inserimento lavorativo o l’affiancamento informale non sono sufficienti a preservarne la genuinità né a legittimare il mantenimento delle agevolazioni contributive.

C App Bologna  in materia di Quota 100 e incumulabilità con redditi da lavoro subordinato: confermata la perdita del trattamento per l’intero anno solare

Valeria Giroldi segnala la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 50/26 in tema di quota 100 e incumulabilità con redditi da lavoro subordinato: confermata la perdita del trattamento per l’intero anno solare

Con la sentenza in commento, la Corte Bolognese ha respinto l’appello proposto da un pensionato titolare di pensione anticipata “Quota 100”, confermando la legittimità del recupero, da parte dell’INPS, dell’intero trattamento pensionistico percepito nell’anno 2022, a fronte dello svolgimento di attività di lavoro subordinato per un periodo temporalmente limitato e con redditi di modesta entità.

La Corte ribadisce un’interpretazione rigorosa dell’art. 14, comma 3, del d.l. n. 4/2019, ritenendo che la violazione del divieto di cumulo tra pensione “Quota 100” e redditi da lavoro subordinato determini la perdita del diritto alla pensione per l’intera annualità solare di riferimento, e non solo per i mesi interessati dall’attività lavorativa. Tale effetto non viene qualificato come sanzione, ma come conseguenza automatica dell’incumulabilità prevista dalla legge.

Particolare rilievo assume il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 234/2022, dalla quale la Corte territoriale desume la ratio eccezionale e solidaristica della misura “Quota 100”, finalizzata a garantire un’effettiva uscita dal mercato del lavoro, in funzione di obiettivi macroeconomici di ricambio generazionale e sostenibilità del sistema previdenziale. In tale prospettiva, la percezione di redditi da lavoro subordinato, a prescindere dalla loro entità o durata, risulta incompatibile con il presupposto stesso del beneficio.

La decisione si pone in linea di continuità con il recente orientamento espresso dalla Cassazione (sent. n. 30994/2024) e con precedenti della stessa Corte bolognese, pur dando atto del persistente contrasto nella giurisprudenza di merito. Proprio tale contrasto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite, disposta anche per il grado di appello.

La sentenza rafforza dunque la linea interpretativa favorevole all’INPS, consolidando – almeno a livello territoriale – una lettura particolarmente restrittiva del regime di incumulabilità della pensione “Quota 100”.

C App Bologna in tema di sanzioni civili

Marilena Berloco segnala la sentenza della Corte s’Appello di Bologna n. 21/26 in tema di sanzioni civili.

La Corte Felsinea ribadisce il principio dell’automaticità delle sanzioni civili ex art. 116 l. n. 388/2000, escludendo ogni rilevanza dell’elemento soggettivo dell’obbligato contributivo. Anche a fronte di iniziali disfunzioni procedurali nell’iscrizione, il mancato versamento successivo alla conoscenza della posizione previdenziale resta imputabile al contribuente, con conseguente debenza di sanzioni e interessi.

C App Messina in tema di ripetibilità dell’indebito previdenziale per integrazione al minimo dell’assegno ordinario di invalidità

Renato Vestini segnala la sentenza n 69/26 della Corte d’Appello di Messina in tema di ripetibilità dell’indebito previdenziale per integrazione al minimo dell’assegno ordinario di invalidità.

La Corte conferma la piena ripetibilità dell’indebito previdenziale per integrazione al minimo dell’assegno ordinario di invalidità, ribadendo che, in caso di riliquidazione di prestazione già in godimento, l’assegno stesso è correttamente computabile ai fini della verifica reddituale. In tema di decadenza ex art. 13, co. 2, L. n. 412/1991, viene riaffermata l’interpretazione secondo cui il termine per il recupero decorre dall’anno civile di conoscibilità dei redditi, con conseguente tempestività della richiesta INPS effettuata entro l’anno successivo. La decisione si pone in linea con la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 3802/2019) e valorizza le esigenze di verifica amministrativa organizzata.