Renato Vestini segnala la sentenza del Tribunale di Forlì n. 189/26 che ha affrontato il tema della cumulabilità e successione tra l’incentivo contributivo “GECO”, previsto dalla L. 205/2017, e il successivo esonero “Under 36” introdotto dalla L. 178/2020. La controversia nasceva dal ricorso proposto da società ricorrente contro la richiesta di restituzione avanzata dall’Istituto per somme fruite a titolo di esonero contributivo “Under 36” in relazione all’assunzione a tempo indeterminato di una lavoratrice già precedentemente occupata con contratto stabile presso altro datore di lavoro.
La ricorrente sosteneva che l’esonero “Under 36” costituisse un rafforzamento della precedente misura GECO e che, pertanto, fosse possibile beneficiare dell’incentivo nella misura piena ovvero, in subordine, per il periodo residuo dell’agevolazione già parzialmente utilizzata dal precedente datore di lavoro. Veniva inoltre dedotto il legittimo affidamento ingenerato dalle risultanze del portale INPS utilizzato per la verifica dei requisiti della lavoratrice.
Il Tribunale ha rigettato integralmente il ricorso, affermando che sia l’incentivo GECO sia l’esonero “Under 36” condividono il medesimo presupposto soggettivo: il lavoratore non deve essere mai stato occupato a tempo indeterminato nel corso della propria vita lavorativa. Secondo il giudice, tale requisito si “consuma” con la stipula del primo rapporto stabile, indipendentemente dalla durata dello stesso o dalla fruizione solo parziale dell’agevolazione.
La decisione esclude quindi la possibilità di utilizzare l’esonero “Under 36” in presenza di un precedente rapporto incentivato mediante GECO, ritenendo che la normativa del 2020 non abbia introdotto una nuova autonoma misura, ma soltanto un temporaneo rafforzamento quantitativo dell’incentivo già esistente. Il Tribunale ha inoltre negato la possibilità di riconoscere ex post il beneficio residuo GECO, osservando che tale incentivo era limitato alle assunzioni effettuate entro il 2020, mentre l’assunzione controversa era avvenuta nel 2021.
La pronuncia si segnala per l’interpretazione rigorosa delle norme agevolative in materia contributiva, considerate di stretta interpretazione e non suscettibili di applicazione estensiva.