Erminio Capasso segnala la sentenza n. 873/22 del Tribunale di S.Maria C.V. in ipotesi di fallimento della datrice di lavoro conseguente a sequestro disposto dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale.
Nella specie, la procedura fallimentare si era chiusa senza l’accertamento dei crediti, impedito dall’inesistenza di attivo e passivo da accertare, per la concomitanza del sequestro della Sezione Misure di Prevenzione di questo stesso Tribunale. Inoltre, il ricorrente aveva dedotto di non aver potuto giovarsi del meccanismo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 5. Sul punto, l’art. 63 comma 4 e ss. del d.lgs. 159/2011, applicabile ratione temporis, stabilisce espressamente per le ipotesi in cui la dichiarazione di fallimento sia intervenuta successivamente al sequestro di prevenzione, che i beni assoggettati a sequestro o confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare. Laddove l’intera massa attiva sia composta da beni esclusivamente sottoposti a sequestro, l’accertamento dei crediti può essere compiuto nelle forme previste dagli artt. 52 e ss. del Codice delle misure di prevenzione d.lgs. 150/2011, dirette a tutelare i diritti di credito dei terzi garantendo un coordinamento tra le esigenze di tutela dei terzi creditori e le finalità perseguite dalle misure di prevenzione.
Il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo che il ricorrente avrebbe dovuto procedere all’accertamento del proprio credito nell’ambito del procedimento di prevenzione antimafia in conformità alle prescrizioni, e con le garanzie, di cui agli artt. 52 e ss. D.Lgs. 159/2011, così munendosi del titolo necessario per ottenere il pagamento a carico del fondo di garanzia.
In assenza dei presupposti di legge, dunque, la domanda di intervento del Fondo non può trovare accoglimento.