Trib S. Maria C.V. in materia di richiesta di intervento del Fondo di Garanzia in ipotesi di fallimento della datrice di lavoro conseguente a sequestro della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale

Erminio Capasso segnala la sentenza n. 873/22 del Tribunale di S.Maria C.V. in ipotesi di fallimento della datrice di lavoro conseguente a sequestro disposto dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale.

Nella specie, la procedura fallimentare si era chiusa senza l’accertamento dei crediti, impedito dall’inesistenza di attivo e passivo da accertare, per la concomitanza del sequestro della Sezione Misure di Prevenzione di questo stesso Tribunale. Inoltre, il ricorrente aveva dedotto di non aver potuto giovarsi del meccanismo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, comma 5. Sul punto, l’art. 63 comma 4 e ss. del d.lgs. 159/2011, applicabile ratione temporis, stabilisce espressamente per le ipotesi in cui la dichiarazione di fallimento sia intervenuta successivamente al sequestro di prevenzione, che i beni assoggettati a sequestro o confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare. Laddove l’intera massa attiva sia composta da beni esclusivamente sottoposti a sequestro, l’accertamento dei crediti può essere compiuto nelle forme previste dagli artt. 52 e ss. del Codice delle misure di prevenzione d.lgs. 150/2011, dirette a tutelare i diritti di credito dei terzi garantendo un coordinamento tra le esigenze di tutela dei terzi creditori e le finalità perseguite dalle misure di prevenzione.

Il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo che il ricorrente avrebbe dovuto procedere all’accertamento del proprio credito nell’ambito del procedimento di prevenzione antimafia in conformità alle prescrizioni, e con le garanzie, di cui agli artt. 52 e ss. D.Lgs. 159/2011, così munendosi del titolo necessario per ottenere il pagamento a carico del fondo di garanzia.

In assenza dei presupposti di legge, dunque, la domanda di intervento del Fondo non può trovare accoglimento.

Trib. di Brindisi in tema di sgravi contributivi

Nilla Barusi segnala la sentenza n. 469/22 del Tribunale di Brindisi in tema di sgravi contributivi.

Il Tribunale aderisce all’orientamento secondo cui in tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull’impresa che vanti il diritto al beneficio l’onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata (ex plurimis vds. Cass., 9 marzo 2006, n. 5137).

Difatti, in materia di benefici contributivi vige il principio consolidato in giurisprudenza secondo cui nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione (e, nei medesimi termini, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo) emessa nei confronti della impresa datrice di lavoro per omissione contributiva derivante da indebita fruizione di sgravi, le ragioni in base alle quali l’INPS nega il diritto agli sgravi sono irrilevanti, essendo onere dell’impresa opponente fornire la prova della sussistenza del diritto al beneficio contributivo richiesto.

Invece, nel caso di specie, nessuna prova in ordine alla ricorrenza dei presupposti per il conseguimento del beneficio contributivo veniva fornita dalla ricorrente.

CdA Lecce in materia di neutralizzazione periodi assicurativi

Anna Paola Ciarelli segnala la sentenza n. 56/22 della Corte d’Appello di Lecce in materia di neutralizzazione periodi assicurativi.

La Corte richiama l’insegnamento espresso dalla S.C. nella sentenza n. 21678/2018 secondo cui : “In tema di pensione di vecchiaia, i contributi figurativi da mobilità acquisiti nell’ultimo quinquennio, che concorrano ad integrare il requisito contributivo minimo per l’accesso al trattamento pensionistico, non possono essere neutralizzati solo perché compromissivi del livello di prestazione pensionistica già virtualmente maturata, non essendo consentito far valere detta contribuzione agli effetti dell’anticipata maturazione del diritto alla pensione e nello stesso tempo non tenerne conto ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile”.

CdA Taranto in tema di prescrizione contributi dovuti alla Gestione Separata – Dolo omissivo.

Antonello Lamanna segnala la sentenza n. 181/22 della Corte d’Appello di Taranto che, in materia di prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione Separata, accoglie la tesi dell’INPS in ordine alla sospensione del termine di prescrizione dei contributi per dolo omissivo.

Tribunale di Forlì in materia di querela di falso

Renato Vestini segnala la sentenza n. 163/22 del Tribunale di Forlì, Sezione Civile, in un giudizio in cui era stata promossa querela di falso avverso il verbale ispettivo elevato da Funzionari di Vigilanza Inps.

Pur superando le eccezioni sollevate dalla difesa dell’Istituto di inammissibilità della promossa querela per sua irrilevanza, questione non delibabile da parte del giudice della querela una volta che questa è stata ammessa, il Tribunale ha, in ogni caso, ritenuta, all’esito della esperita istruttoria testimoniale, non fondata la asserita falsità, rigettando la domanda e condannando parte querelante ad ammenda alla Cassa  e alle spese di giudizio.

CdA Roma in materia di rivalutazione contributiva ex art. 80, comma 3, L. 388/2000

Anna Paola Ciarelli segnala la sentenza n. 592/22 della Corte d’Appello di Roma in materia di rivalutazione contributiva ex art. 80, comma 3, L. 388/2000.

La Corte, accogliendo l’eccezione dell’Istituto in punto alla inammissibilità del ricorso, in sentenza richiama la giurisprudenza di legittimità assolutamente prevalente, e “muovendo dal condivisibile presupposto che la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, ritiene che il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sè, per gli effetti possibili e futuri“.

La Corte aggiunge, poi, che “come affermato, da ultimo, in Cass. n. 2051 del 2011, l’interesse ad agire richiede non solo l’accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire. Ne consegue che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionati della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza, (v. pure Cass. n. 13491/2013)» (così Cass. 2011/2015 cit.)“”.

CdA Taranto in materia di interruzione della prescrizione per omessa compilazione del quadro RR

Maria Teresa Nasso segnala la sentenza n. 125/22 della Corte d’appello di Taranto che, discostandosi dall’orientamento prevalente della S.C. sul punto, ha accolto l’appello dell’INPS in punto di prescrizione affermando che: “In sostanza non compilando il quadro RR il contribuente non ha posto in condizione l’inps di accertare l’esistenza di un reddito da sottoporre a tassazione, ragion per cui non può decorrere la prescrizione”.

Cassazione: Interruzione della prescrizione in giudizio di accertamento negativo con richiesta di rigetto da parte del convenuto dell’altrui domanda – Idoneità .

Lelio Maritato segnala la sentenza della Cassazione n. 6294 del 2022, con la quale i Giudici della Suprema Corte, nel confermare precedente giurisprudenza e prendendo, per contro, le distanze rispetto ad altro orientamento, hanno affermato che la richiesta del convenuto di mero rigetto della altrui domanda di accertamento negativo di un debito può costituire domanda idonea a svolgere efficacia interruttiva della prescrizione del diritto vantato nei confronti del debitore.