Trib. Patti in tema di decadenza ex art. 22 D.L. n. 7/1970, conv. in L. n. 83/70 in  giudizio avente ad oggetto impugnativa del provvedimento di indebito di DS agricola

Ester Cascio segnala la sentenza n. 680/22 del Tribunale di Patti in tema di decadenza dall’azione giudiziaria ai sensi dell’art. 22 L. n. 83/1970 in un giudizio avente ad oggetto ricorso avverso il provvedimento di indebito per DS agricola per avvenuta cancellazione dagli elenchi

Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile per decadenza ex art. 22 cit., affermando che se è vero che, secondo Cassazione n. 2739/2016, nella controversia avente ad oggetto la prestazione previdenziale, lo status di lavoratore agricolo può essere accertato solo incidentalmente, per cui il lavoratore ha l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all’iscrizione e, quindi, di ogni altro diritto consequenziale, tuttavia, è altrettanto vero che tale accertamento può essere effettuato solo nel caso in cui non si sia verificata, come nella specie, la decadenza dall’impugnazione dei provvedimenti stessi, divenuti ormai definitivi.

Da quanto sopra discende che la domanda volta ad ottenere l’annullamento del provvedimento di restituzione somme, da parte dell’INPS, relativo alle indennità di disoccupazione agricola relativa al 2016 deve essere ritenuta infondata in quanto è ormai divenuta definitiva la perdita, da parte del ricorrente del requisito fondamentale costituito dall’iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per 102 giornate annue.

La sentenza è utile per la puntuale ricostruzione normativa oltre che per i numerosi riferimenti giurisprudenziali.

Trib Patti in tema di rigetto ricorso ex art. 445 bis, 6° comma, cpc post ATP

Antonello Lamanna  segnala la sentenza n. 674/22 del Tribunale di Patti che ha rigettato il ricorso di merito post ATP, dichiarandolo inammissibile perchè privo di specifiche censure alla C.T.U.

Trib Lecce in tema di rigetto ricorso ex art. 445 bis, 6° comma, cpc post ATP

Nilla Barusi segnala la sentenza n. 1483/22 del Tribunale di Lecce che ha rigettato il ricorso di merito post ATP senza nomina di nuovo CTU poiché il ricorrente non aveva dedotto specifici motivi di contestazione sulla CTU della prima fase ATP.

CdA di Bologna in materia di recupero sgravi contributivi aziende agricole

Renato Vestini segnala le sentenze della Corte d’Appello di Bologna n. 214, 215 e 216/22 in materia di recupero agevolazioni contributive indebitamente percepite da Cooperative Agricole ai sensi dell’art. 9 L. n.67/88.

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CdA Napoli in tema di indebito di prestazioni previdenziali agricole

Lia De Benedictis segnala la sentenza n. 1468/22 della Corte d’Appello di Napoli che, in accoglimento dell’appello proposto dall’Istituto, ha riformato la sentenza di I grado che, pur dichiarando la decadenza dall’azione giudiziaria di reiscrizione nell’elenco dei braccianti agricoli, aveva non di meno riconosciuto l’obbligo di ricostruzione della posizione contributiva ed il persistente diritto alle prestazioni previdenziali in favore del ricorrente.

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Tribunale di Lecce in materia di onere della prova per il riconoscimento di rapporto di lavoro agricolo

Ester Cascio segnala le sentenze “gemelle” n. 1040 e n. 1041/22 del Tribunale di Lecce in tema di disconoscimento di rapporto di lavoro agricolo.

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Tribunale di Lecce in materia di neutralizzazione di periodi di minore contribuzione

Ester Cascio segnala la sentenza n. 1010/ 2022 del Tribunale di lecce in materia di neutralizzazione di periodi di minore contribuzione.

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Tribunale di Lecce in tema di frazionamento della domanda giudiziale

Riccardo Salvo segnala la sentenza de Tribunale di Lecce n. 254/22 in tema di frazionamento della domanda giudiziale.

Il Tribunale aderisce all’indirizzo secondo cui il frazionamento della domanda giudiziale determina un abuso degli strumenti processuali che l’ordinamento pone a disposizione della parte allorchè si ponga in contrasto con il principio di correttezza e buona fede che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l’esecuzione del contratto, ma anche nell’eventuale fase contenziosa. Il predetto abuso si verifica quanto il creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, avanzi una pluralità di richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, la cui proposizione comporti una scissione del rapporto obbligatorio, operata dal creditore per sua esclusiva utilità e con inutile aggravamento della posizione del debitore, costretto a sopportare maggiori costi e difficoltà per la sua difesa in giudizio (cfr. Cass., Sez. Un., 15 novembre 2007, n. 23726; Cass., Sez. VI, 9 marzo 2015. n. 4702; Cass., Sez. 111, 20 novembre 2009).

Trib Forlì in tema di surroga Inps ex art 14 L. n. 222/1984 e insussistenza di arricchimento senza causa dell’Istituto in ipotesi di revoca della prestazione inizialmente riconosciuta (assegno ordinario di invalidità) dopo accordo transattivo e pagamento da parte della Compagnia Assicurativa.

Renato Vestini segnala la sentenza del Tribunale di Forlì n. 257/22 in tema di surroga Inps ex art 14 L. n. 222/1984 e insussistenza di arricchimento senza causa dell’Istituto in ipotesi di revoca della prestazione inizialmente riconosciuta (assegno ordinario di invalidità) dopo accordo transattivo e pagamento da parte della Compagnia Assicurativa

La sentenza richiama il precedente favorevole di Corte d’Appello di Bologna n. 126/22, pubblicato nella Newsletter n. 268 del 3/03/22 in tema di surroga Inps ex art 14 L. n. 222/1984.

La Corte Felsinea, a cui si è richiamato il Tribunale di Forlì, pur avuto riguardo al recente arresto della S.C. n. 17966/2021 (che, come noto, ha affermato, che il diritto di surrogazione dell’INPS nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili della sua invalidità, in relazione alla quale l’Istituto abbia erogato la prestazione previdenziale, va rapportato, quanto all’ammontare, agli importi concretamente versati ..…e pertanto, allorché la surroga sia esercitata in relazione al diritto all’indennizzo di un danno futuro (nella specie, danno da invalidità lavorativa, attributivo di titolo per il riconoscimento dell’assegno di cui all’art.14, comma 2, della l. n.222 del 1984), deve essere affermata la rilevanza giuridica delle sopravvenute modifiche migliorative delle condizioni del danneggiato con conseguente riduzione della misura dell’obbligo di corresponsione dell’indennizzo e dell’oggetto della surroga) aveva respinto l’appello promosso da un assicurato che intendeva far valere il ritenuto ingiustificato arricchimento, ai sensi dell’art. 2041 c.c., dell’Istituto che aveva già definito accordo transattivo con la Compagnia Ass.ce, introitando i relativi importi prima di procedere alla revoca della prestazione inizialmente riconosciuta a seguito dello intervenuto miglioramento delle condizioni di salute dell’assicurato.

Il Tribunale di Forlì, richiamando appunto detto precedente segnalato dalla difesa dell’Istituto, ha ritenuto che, nella fattispecie in disamina, in ordine all’intangibilità degli effetti scaturiti dalla transazione occorsa con la Compagnia Ass.va, va in ogni caso negato l’ingresso anche al rimedio sussidiario di cui all’art. 2041 c.c. invocato in via subordinata dall’attore, risultando carenti l’unicità del fatto costitutivo e l’immediata correlazione tra arricchimento e depauperamento, e trovando altresì applicazione l’effetto preclusivo derivante dalla proponibilità, da parte dell’attore/assicurato, dell’azione giudiziale nei confronti dell’I.N.P.S. volta al ripristino della prestazione previdenziale (scilicet, ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc).

Tribunale di Taranto in tema di assenza a visita di controllo non giustificabile con la necessità di svolgimento di visita specialistica

Renato Vestini segnala la sentenza n. 666/22 del Tribunale di Taranto in tema di assenza a visita di controllo non giustificabile con la necessità di svolgimento di trattamenti specialistici.

Il Tribunale aderisce all’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “L’assenza alla visita di controllo, per non essere sanzionata dalla perdita del trattamento economico di malattia, può essere giustificata, oltre che dal caso di forza maggiore, da ogni situazione la quale, ancorché non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale dell’assicurato, come la concomitanza di visite mediche, prestazioni sanitarie o accertamenti specialistici, purché il lavoratore dimostri l’impossibilità di effettuare tali visite in orario diverso da quello corrispondente alle fasce orarie di reperibilità” (sic Cass, Lav. 23/11/ 2004 n. 22065).

Nel caso di specie, quindi, la parte ricorrente aveva l’onere di dimostrare (e, ancor prima, di dedurre) elementi specifici in base ai quali poter procedere all’esame delle circostanze concrete in ordine alla possibilità o meno di fissazione della visita in modo da non interferire con le fasce di reperibilità, secondo un giudizio di prevalenza tale da poter eventualmente giustificare l’allontanamento del lavoratore dalla propria abitazione, occorrendo però che risulti rigorosamente accertato sia che la visita medica o il trattamento terapeutico fossero indifferibili, sia che le modalità prescelte per realizzare tale indifferibile esigenza fossero indispensabili o le sole ragionevolmente praticabili (cfr. anche Cass., Lav., 10/08/2004 n. 15446;  conformi nn. 4735/04 e 4247/04).