Ester Cascio segnala la sentenza n. 680/22 del Tribunale di Patti in tema di decadenza dall’azione giudiziaria ai sensi dell’art. 22 L. n. 83/1970 in un giudizio avente ad oggetto ricorso avverso il provvedimento di indebito per DS agricola per avvenuta cancellazione dagli elenchi
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile per decadenza ex art. 22 cit., affermando che se è vero che, secondo Cassazione n. 2739/2016, nella controversia avente ad oggetto la prestazione previdenziale, lo status di lavoratore agricolo può essere accertato solo incidentalmente, per cui il lavoratore ha l’onere di provare l’esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all’iscrizione e, quindi, di ogni altro diritto consequenziale, tuttavia, è altrettanto vero che tale accertamento può essere effettuato solo nel caso in cui non si sia verificata, come nella specie, la decadenza dall’impugnazione dei provvedimenti stessi, divenuti ormai definitivi.
Da quanto sopra discende che la domanda volta ad ottenere l’annullamento del provvedimento di restituzione somme, da parte dell’INPS, relativo alle indennità di disoccupazione agricola relativa al 2016 deve essere ritenuta infondata in quanto è ormai divenuta definitiva la perdita, da parte del ricorrente del requisito fondamentale costituito dall’iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per 102 giornate annue.
La sentenza è utile per la puntuale ricostruzione normativa oltre che per i numerosi riferimenti giurisprudenziali.