Alessandro Mineo segnala la sentenza della Corte di Appello di Brescia n. 379/2023 che, nell’affrontare la questione in oggetto, giunge alla conclusione che, in base alla formulazione letterale dell’art. 19 D.L. n. 4/2019 e dei principi desunti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 234/2022, i ratei di pensione la cui erogazione deve essere sospesa sono quelli erogati in concomitanza con la percezione del reddito da lavoro dipendente. A tal proposito la Corte trae conferma al proprio convincimento, ad avviso di chi scrive in maniera inesatta, dalla circolare INPS n. 117 del 9 agosto 2019 che, invece, al punto 1.4 testualmente prevede: ”Il pagamento della pensione è sospeso nell’anno in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro …..”
Autore: parisi silvia
Corte di Appello di Napoli: Assegno sociale – stato di bisogno – onere della prova
Luca Cuzzupoli segnala la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 281/2024 che, partendo dall’ampia formula di nozione di reddito alla quale il legislatore ha fatto riferimento per la verifica del possesso del requisito reddituale ai fini del titolo all’assegno sociale, ha dedotto trattarsi di prestazione assistenziale attribuibile solo a chi versi in effettivo stato di bisogno. Poiché nella fattispecie all’esame della Corte l’interessata, pur avendo il relativo onere, non aveva comprovato il possesso del detto stato, la Corte ha rigettato la domanda proposta in primo grado traendo elementi contrari alla sussistenza dello stato di bisogno da varie circostanze emerse in corso di causa tra le quali la percezione degli assegni familiari a carico del marito, anche dopo la separazione coniugale.
Tribunale di Torino: Pensione c.d. quota 100 – incumulabilità con redditi da lavoro dipendente – sospensione della pensione per tutto l’anno di percezione del reddito da lavoro dipendente
Emilia Conrotto segnala la sentenza del Tribunale di Torino n. 646/2024 che, pronunciandosi sulla “vexata quaestio” dei “limiti” di cumulabilità tra la pensione liquidata in applicazione dell’art. 14 D.L. n. 4/2019 (pensione c.d. quota 100) ed i redditi da lavoro dipendente percepiti successivamente al suo riconoscimento, accoglie “in toto” la tesi dell’Istituto ritenendo, anche in ragione di principi desunti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 234/2022 intervenuta in materia, che il pagamento della pensione vada sospeso per tutto l’anno in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro dipendente.
Cassazione civile: Assegno sociale – carattere provvisorio della liquidazione – ripetibilità dell’indebito per superamento dei limiti reddituali. Morte del ricorrente nel corso del procedimento di cassazione – inapplicabilità dell’istituto dell’interruzione del processo
Francesco Falso segnala l’ordinanza della Corte di Cassazione civile – sezione quarta n. 3522/2024 la cui motivazione appare di interesse in ordine alle seguenti due questioni:
- La morte del ricorrente nel corso di giudizio di Cassazione, ancorchè ritualmente notificata alla controparte ai sensi dell’art. 300 c.p.c., non dispiega alcuna efficacia interruttiva una volta che il contraddittorio si sia instaurato;
- Il peculiare meccanismo di liquidazione dell’assegno sociale, scandito in una fase di erogazione provvisoria sulla base della dichiarazione reddituale prognostica rilasciata dal richiedente e in una successiva fase di conguaglio all’esito della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti, esclude che possa esservi un affidamento meritevole di tutela circa l’irripetibilità della prestazione concessa, finchè il procedimento non si completi con la presentazione della dichiarazione dei redditi e legittima, pertanto, l’azione di ripetizione attivata dall’Istituto.
Corte di Appello di Catania: Notifica avviso di addebito tramite pec – insussistenza dell’obbligo di redigere la relata di notifica – validità della notifica effettuata da indirizzo pec non risultante dai pubblici elenchi
Ugo Nucciarone segnala la sentenza della Corte di Appello di Catania n. 1514/2023 con la quale sono state respinte tutte le censure della controparte riguardanti l’asserita nullità della notifica dell’avviso di addebito eseguita con pec (mancanza di relata di notifica, indirizzo del mittente non risultante dai pubblici registri, allegazione di file in formato pdf non firmato digitalmente, assenza di attestazione di conformità della copia informatica all’originale analogico dell’avviso di addebito) con puntuale richiamo, per ciascuna contestazione, alla giurisprudenza della Suprema Corte.
Corte di Appello di Roma: Fondo di garanzia – chiusura del fallimento per mancanza di attivo – necessità previo esperimento azione esecutiva individuale
Paola Scarlato segnala la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 485/2024 che, in continuità con recenti precedenti della Corte di Cassazione, afferma : “…..il lavoratore può conseguire il pagamento del t.f.r. dal Fondo di garanzia costituito presso l’INPS, ai sensi dell’art. 2 della l. 297/1982, ove, accertata l’insolvenza del datore con sentenza dichiarativa di fallimento, dimostri di essere stato ammesso al passivo ovvero, in mancanza, che l’esame della domanda tardiva di insinuazione sia stata impedita dalla previa chiusura del fallimento per insufficienza di attivo, sempre che, in tal caso, prima di agire per la condanna del Fondo, abbia esperito l’azione esecutiva contro il datore di lavoro tornato in bonis e il patrimonio di quest’ultimo sia risultato incapiente”
Corte di Appello di Napoli: Contributi agricoli – tardiva presentazione DMAG – decorrenza termine di prescrizione
Itala De Benedictis segnala la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 830/2024 secondo la quale la tardiva presentazione dei DMAG incide sulla decorrenza del termine di prescrizione in quanto “……con i modelli DMAG il datore di lavoro agricolo denuncia gli operai agricoli assunti e le retribuzioni corrisposte; a seguito dell’invio l’INPS quantifica i contributi dovuti. I termini per la presentazione online del modello DMAG a partire dal 4° trimestre 2006 sono: I° trimestre: 30 aprile; II° trimestre: 31 luglio; III° trimestre: 31 ottobre; IV° trimestre: 31 gennaio anno successivo.
Il calcolo dei contributi viene effettuato sulla base della retribuzione giornaliera corrisposta al lavoratore, calcolata in ragione della mansione e della qualifica di appartenenza. In seguito alla presentazione del DMAG l’Inps provvede a calcolare i contributi ed invia i modelli F24 da pagare con le seguenti scadenze: I° trimestre 16 settembre; II° trimestre 16 dicembre; III° trimestre 16 marzo; IV° trimestre 16 giugno.
Pertanto l’invio tardivo dei DMAG da parte dell’azienda comporta che il termine di prescrizione inizi a decorrere solo dalla data in cui l’INPS, venuto in possesso della dichiarazione e degli elementi necessari per il calcolo dei contributi, invia alla società ricorrente i modelli F 24 per il pagamento.”
Tribunale di Catanzaro: Notifica avviso di addebito tramite pec – validità della notifica effettuata da indirizzo pec non risultante dai pubblici registri
Silvia Parisi segnala la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 89/2024 con la quale sono state respinte le eccezioni riguardanti l’asserita inesistenza o nullità della notifica degli avvisi di addebito in quanto effettuate da indirizzo PEC dell’INPS non censito nei Pubblici Registri. Interessante appare il passaggio motivazionale nel quale il Tribunale, dopo aver richiamato giurisprudenza di legittimità formatasi in materia, aggiunge :”…deve ritenersi valida la notifica proveniente da un indirizzo PEC dell’ente previdenziale dal quale è chiaramente evincibile il mittente, pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri: una diversa conclusione, da un lato, sarebbe contraria ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e 2 Cost e, dall’altro, non valorizzerebbe opportunamente la circostanza che l’odierno contribuente non ha addotto alcun motivo per il quale sarebbe stato leso in concreto il suo diritto di difesa. Infatti, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non deve tutelare l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma deve garantire solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione. Tale pregiudizio deve essere però in concreto avvenuto e deve essere dimostrato da chi lo invoca, con la conseguenza che è inammissibile l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito. Nella specie, l’opponente non ha neppure evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero conseguiti dalla ricezione della notifica dell’avviso da parte dell’INPS proveniente, non dall’indirizzo telematico ufficiale corrispondente al domicilio digitale dell’ente presente nei pubblici registri, ma da uno diverso, relativamente al quale appare evidente, ictu oculi, la provenienza dallo stesso ente previdenziale.”
Tribunale di Roma: Somministrazione illecita di manodopera – differenze rispetto all’appalto lecito di opere o servizi. Notifica avviso di addebito tramite pec – validità della notifica effettuata da indirizzo pec non risultante nei pubblici elenchi
Paola Scarlato segnala la sentenza del Tribunale di Roma n. 1829/2024 che contiene una interessante motivazione in ordine alle seguenti questioni:
- Efficacia della notifica pec dell’avviso di addebito, con riguardo sia alla sufficienza del documento privo di firma digitale che alla riconducibilità soggettiva della pec in caso di contestazioni sul dominio del mittente (con una originale applicazione delle presunzioni discendenti dai dati del portale “Anagrafe dei domini Internet” residente sul sito http://nic.it/ gestito dal CNR);
- Corrette modalità di accertamento della somministrazione illecita di manodopera e sulle qualità che la differenziano dall’appalto lecito di opere o servizi espletato con mere prestazioni di manodopera
Corte di Appello di Napoli : licenziamento disciplinare per accesso abusivo alle banche dati INPS – legittimità
Vincenzo Di Maio segnala la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 392/24 riguardante quanto in oggetto. Segnatamente, appare di particolare interesse il seguente snodo motivazionale: “Né colgono nel segno le censure relative alla circostanza che in svariate giornate in cui si sono svolti gli accessi massivi dalla postazione del ricorrente lo stesso risultava assente per ferie.
Al riguardo va innanzitutto sottolineato come il primo Giudice, pur evidenziando la natura suggestiva della circostanza, ne ha ridimensionato la portata in considerazione del fatto che soltanto il 4% degli accessi complessivamente addebitati al ……. sono avvenuti nei giorni di ferie del …. sicchè appaiono confermati la maggior parte degli addebiti, idonei a giustificare il provvedimento impugnato.
Ebbene tali argomentazioni non sono state minimamente censurate dalla difesa attorea, che ha insistito sulla non attribuibilità degli accessi rilevati nelle giornate di ferie.
Tanto premesso, solo per completezza va rilevato che il fatto che il …… fosse in ferie non dimostra affatto che non abbia potuto compiere gli accessi, in quanto lo stesso, in ipotesi, potrebbe anche essere entrato comunque in sede (…………).
Occorre anche evidenziare che il ricorrente ha condiviso la stanza con ………, altra dipendente della sede licenziata per gli stessi motivi, sicchè appare verosimile ritenere che nei giorni in cui il ….. era in ferie, la collega di stanza, …… utilizzava il suo PC.
A riprova di quanto detto, l’Inps ha accertato che la dipendente ……. risulta essere in servizio nei giorni in cui il …. risulta in ferie (cartellino presenze ………… e richieste paperless ……….: DOC.16) e aver utilizzato il suo PC ( IP 10.199.24.166) in concomitanza con gli accessi di ………… dal PC di quest’ultimo (IP 10.199.24.165) .
Va comunque ribadito che, pur volendo escludere dette giornate, risultano 69 giorni nel 2017 e 49 nel 2018 in cui gli accessi massivi sono stati condotti dal solo IP 10.199.24.165 identificante la postazione di lavoro assegnata a ………. .
Dovendo la password di ogni dipendente dell’INPS essere modificata ogni tre mesi, come correttamente evidenziato dal Giudice di primo grado, si sarebbero dovuti verificare ben tre o quattro episodi di sottrazione della password al ………….”.