Luca Cuzzupoli segnala la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 49/2024 che, richiamando precedenti di legittimità, afferma l’applicabilità dei termini di decadenza previsti dall’art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 e ss.mm. anche alle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto con la conseguenza che “la maturazione della decadenza determina la perdita del diritto” a ciò non ostando il principio di imprescrittibilità del diritto a pensione “in quanto tale particolare regime non si estende a tutte le singole azioni relative alla costituzione della posizione contributiva”. Peraltro, trattandosi di decadenza sostanziale, risulta irrilevante una successiva domanda amministrativa.
Autore: parisi silvia
Tribunale di Napoli Nord: richiesta di sospensione dell’esecuzione di avvisi di addebito, prescrizione, dilazione, interruzione.
Luca Cuzzupoli segnala l’ordinanza del Tribunale di Napoli Nord del 24.01.2024 a seguito di reclamo al Collegio di Napoli Nord avverso l’ordinanza di sospensione dell’esecutività di due avvisi di addebito.
Nell’ordinanza si affronta il tema della rilevanza dell’impegno per il pagamento dilazionato ai fini dell’interruzione della prescrizione.
“Nel caso di specie, il termine prescrizionale citato – decorrente dalla notifica delle cartelle esattoriali (09.01.2018- 17.07.2018), attesa la interruzione disposta con la comunicazione DI IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DILAZIONATO DI CONTRIBUTI IN FASE AMMINISTRATIVA presentata dall’odierna reclamata, n. Protocollo domanda: INPS.2001.15/06/2022.0122995, non può considerarsi spirato.
Va pertanto ritenuta, in assenza di prova contraria e pur con la sommarietà propria della presente fase, l’infondatezza del presupposto posto alla base dell’ordinanza di sospensione delle cartelle, per quanto attiene all’eccezione di prescrizione.”
Tribunale di Milano: NASPI – liquidazione anticipata – incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale – società di capitali – successiva instaurazione rapporto di lavoro subordinato – perdita del diritto
Mario Roberto Tarzia segnala la sentenza del Tribunale di Milano n. 429/24 che, nel decidere una controversia avente ad oggetto la legittimità dell’azione restitutoria intrapresa dall’INPS per la ripetizione di quanto erogato a titolo liquidazione anticipata NASPI per l’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa, esclude la spettanza del detto incentivo nell’ipotesi in cui il percettore abbia costituito una società di capitali della quale, successivamente, sia divenuto lavoratore dipendente. Condivisibilmente il Tribunale meneghino differenzia questa ipotesi da quella della sottoscrizione di quota di capitale sociale di una cooperativa e successiva assunzione ad opera della stessa, sulla scorta delle seguenti considerazioni: “ Il ricorrente si duole che INPS ha provveduto a revocare il beneficio, evidenziando nel contempo possibili contrasti con l’articolo 3 della Costituzione qualora la normativa esaminata venisse letta in maniera rigorosa e letterale impedendo l’accesso all’autoimprenditorialità qualora il rapporto di lavoro subordinato venisse instaurato con società diversa dalla cooperativa quale appunto una srl, come nel caso di specie.
Tuttavia si deve considerare che è evidente la differenza tra le due fattispecie.
Nel caso della cooperativa si vuol parlare di autoimprenditorialità proprio in quanto il socio lavoratore coniuga le due figure del socio e del lavoratore subordinato perché è in qualche modo padrone di se stesso e partecipa attivamente anche alla gestione aziendale, ciò che invece è precluso solitamente nell’ambito di un rapporto con una società di capitali come nel caso di specie.
La previsione normativa così limitata se può apparire eccessivamente vincolante per il lavoratore disoccupato, è invece certamente coerente con il disegno del legislatore inteso a favorire l’avvio di un nuovo progetto imprenditoriale in cui il lavoratore sia davvero autenticamente titolare della gestione dell’attività aziendale seppure in qualità di lavoratore subordinato.
Il ricorrente puntualizza tuttavia che, essendo anche legale rappresentante della società, non vi sarebbero problemi per la gestione dell’azienda e quindi per l’esercizio dell’attività autoimprenditoriale; trascurando tuttavia che tale considerazione male si sposa poi con la pretesa natura subordinata del rapporto di lavoro proprio tenuto conto dei poteri di rappresentanza e di sostanziale qualità di socio dittatore posseduta dai due soci che quella società hanno costituito.”
Cassazione civile: Cassazione (Ricorso per) – Lavoratori agricoli – cancellazione dagli elenchi per emigrazione all’estero ultrabiennale
Pier Luigi Tomaselli segnala la sentenza della Cassazione civile – sezione lavoro n. 34482/23 che, nel decidere un ricorso avente ad oggetto domanda di reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, promosso da soggetto cancellato dagli stessi perché emigrato all’estero per oltre un biennio, ha, tra l’altro, enunciato i seguenti principi di diritto:
- gli atti di gestione delle obbligazioni pubbliche in materia previdenziale e assistenziale sono sottratti all’obbligo di motivazione sancito dall’art. 3 l.n. 241/90, essendo decisivo soltanto che il comportamento dell’ente si sia uniformato o meno al vincolo obbligatorio che, in presenza dei presupposti di fatto, sorge direttamente dalla legge;
- in ragione della natura vincolata alla regola del rapporto obbligatorio degli atti adottati dall’Istituto, l’art. 21 nonies l.n. 241/90 appare, prima facie, incompatibile con l’anzidetta ricostruzione del rapporto giuridico previdenziale;
- non possono trarsi elementi di segno contrario a detta interpretazione dagli arresti della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nei quali si è affermata la sussistenza, in capo a talune Casse preposte alla gestione della previdenza dei professionisti, della potestà di accertare autonomamente che l’esercizio della corrispondente professione non sia stato svolto in situazioni di incompatibilità che determinano la cessazione dall’iscrizione in quanto in dette pronunce si è piuttosto affermato che, in mancanza di specifiche norme procedimentali che disciplinino l’esercizio della potestà di accertamento dell’insussistenza di cause di incompatibilità, il diritto dell’assicurato di prendere visione degli atti del procedimento, di presentare memorie scritte e documenti e l’obbligo dell’ente di dare notizia dell’avvio del procedimento mediante comunicazione personale all’interessato e di motivare il provvedimento finale ben possono essere desunti in via analogica dalle corrispondenti previsioni generali della L.n. 241/90;
- La previsione contenuta nell’art. 8 d.P.R. n. 818/1957 ha carattere eccezionale e presuppone, per la sua applicabilità, l’esistenza di un valido rapporto di assicurazione generale obbligatoria con l’INPS, onde essa non può essere invocata al di fuori della possibilità di istituire regolarmente o protrarre legittimamente un tale rapporto, quand’anche abbia avuto luogo per qualsiasi causa un versamento di contributi all’Istituto;
- Anche ai lavoratori agricoli iscritti negli elenchi a validità prorogata si applica l’art. 6 l.n. 334/1968, circa la perdita del beneficio dell’iscrizione in caso di emigrazione protrattasi oltre un biennio.
Corte di Appello di Catanzaro: Indebito pensionistico previdenziale reddituale – condizioni di ripetibilità
Caterina Battaglia segnala la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 1417/23 che, nel decidere una controversia relativa ad ipotesi di indebito pensionistico previdenziale reddituale, ha affermato che:
- ai fini della ripetizione dell’indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell’art. 13, comma 2, della l.n. 412 del 1991, non è richiesto l’accertamento del dolo dell’assicurato;
- in questi casi rileva solo la tempestività della ripetizione ed il fattore temporale di conoscenza/conoscibilità della “modificata” situazione reddituale dell’accipiens dovendo l’INPS procedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvedere, entro l’anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza;
- l’obbligo dell’INPS di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall’art. 13 L.n. 412 del 1991, quale condizione per la ripetizione, entro l’anno successivo, dell’eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi; sicchè il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo.
Corte di Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto: Indebito pensionistico determinato da inesatta comunicazione delle retribuzioni pensionabili- assenza di errore in capo all’INPS – ripetibilità
Francesco Certomà segnala la sentenza della Corte di Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto n. 532/23 che, in un caso di indebito pensionistico per erronea determinazione iniziale dell’importo della pensione di vecchiaia generata dalla inesatta comunicazione della misura delle retribuzioni pensionabili da parte del datore di lavoro, ha ritenuto che, non vertendosi in ipotesi di errore imputabile all’Ente erogatore, non sia applicabile l’art. 13 co. 1 L.n. 412/91. La Corte territoriale ha anche escluso l’applicabilità del co. 2 dello stesso articolo in quanto riferito solo alle prestazioni pensionistiche collegate al reddito mentre nel caso in esame si verte in ipotesi di pensione di vecchiaia. Tra l’altro, a rigore, non si è trattato di un mutamento sopravvenuto nella posizione reddituale del ricorrente, bensì di omessa (incolpevole) ponderazione di dati reddituali pregressi, inesattamente comunicati dl datore di lavoro.
Tribunale di Napoli : Surroga INPS ex artt. 1916 c.c. e 142 d.lgs. n. 209/05 – intervento volontario – mancata comparizione parte attrice e originarie parti convenute – applicabilità art. 181, 2° comma c.p.c.
Erminio Capasso segnala la sentenza del Tribunale di Napoli – sezione ottava civile, n. 416/24 che, in un giudizio in cui l’Istituto aveva avanzato domanda di surroga ex artt. 1916 c.c. e 142 d.lgs. n. 209/05 promuovendo rituale intervento volontario, ha dichiarato l’estinzione della causa ex art. 309 c.p.c. limitatamente alla posizione processuale di parte attrice e degli originari convenuti non comparsi sin dall’udienza successiva al deposito della CTU, decidendo la controversia con riguardo alle richieste dell’Istituto che aveva insistito nella propria domanda di surroga.
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere: Assegno sociale – natura sussidiaria del beneficio- stato di bisogno – onere della prova
Luca Cuzzupoli segnala la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 91/2024 che, pur prendendo atto dei più recenti orientamenti della Suprema Corte di Cassazione tesi a valorizzare i redditi effettivamente percepiti, ritiene, tuttavia, che incomba in ogni caso sul ricorrente l’onere di provare la sua situazione reddituale e patrimoniale.
Tribunale di Cosenza: Indebito frazionamento delle azioni giudiziarie – abuso dello strumento processuale – inammissibilità dei ricorsi
Nicola Fumo segnala la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 86/24 che, decidendo più ricorsi, successivamente riuniti, aventi ad oggetto opposizioni ad ordinanze ingiunzione emesse dall’INPS in conseguenza della violazione dell’art. 2 comma 1 bis, D.L. n. 463/83 conv. dalla L.n. 683/1983, come modificato dall’art. 3 comma 6 del D.lgs. n. 8/2016, dichiara inammissibili le opposizioni in quanto “l’opponente ha dato luogo ad un indebito frazionamento dei rimedi esperibili in sede giurisdizionale ed ha pertanto abusato dello strumento processuale, utilizzandolo per finalità estranee alla funzione che gli è propria e per uno scopo distorto rispetto a quello riconosciuto dall’ordinamento” e che “l’opzione processuale scelta dalla parte (di introdurre distinte azioni giudiziarie anziché un’unica azione) si pone in stridente contrasto con il dovere di buona fede e correttezza, nonché con il principio costituzionale del giusto processo e con quello di proporzionalità nell’uso della giurisdizione…..”
Citando giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. II, 15 febbraio 2018 n. 3738) ha concluso che :”…è ben possibile rimediare agli effetti distorsivi della parcellizzazione giudiziale non solo con la condanna alle spese, ma anche con la sanzione della inammissibilità della domanda”
Tribunale di Lecce : Indennità COVID-19 a favore dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO – rilevanza della data di iscrizione
Ester Cascio segnala la sentenza del Tribunale di Lecce n. 59/24 che, nel decidere una controversia riguardante l’indennità COVID-19 prevista in favore dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO, afferma che l’iscrizione alle predette gestioni deve essere anteriore al 17.03.2020, data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020 che, all’art. 28, ha previsto per la prima volta detto indennizzo. Sul punto il Tribunale così motiva: ”Sotto tale ultimo profilo, ossia sull’omessa esplicitazione di tempistiche ben precise al fine del godimento del beneficio, è bene evidenziare che l’art. 27 prevede che i liberi professionisti e i collaboratori coordinati e continuativi debbano avere partita IVA attiva alla data del 23.02.2020; l’art. 29 del medesimo D.L. n. 18 del 2020 prevede che i lavoratori stagionali del settore turismo abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dall’1.01.2019 al 17.03.2020. Se ne desume, nel silenzio della norma, che il requisito dell’iscrizione all’Ago deve essere interpretato come “presente” al momento dell’entrata in vigore del D.L. n. 18 del 2020 cioè il 17 marzo 2020, stante il collegamento tra l’indennità in esame e le difficoltà incontrare dai beneficiari della stessa nel periodo intercorrente tra metà Marzo ed il mese di Aprile 2020 nello svolgimento delle loro attività lavorative/imprenditoriali, e ciò in ragione delle “chiusure” via via disposte dal Governo a mezzo DPCM, dapprima in via locale e poi su tutto il territorio Nazionale ed in modo generalizzato salvo particolari esclusioni. La ratio dell’indennizzo è evidentemente quella di tentare di ristorare i beneficiari non tanto per danni già subiti, bensì per quelli che avrebbero dovuto affrontare per effetto delle più che prevedibili misure in effetti poi adottate dal Governo. Non rileva, pertanto, se l’iscrizione sia sopravvenuta nel corso del mese di marzo 2020, purché sia stata antecedente alla data del 17.03.2020 (…….) Questo giudicante condivide, quindi, la giurisprudenza di merito invocata dall’Istituto a sostegno della propria tesi difensiva, secondo cui l’avere limitato la platea degli aventi diritto ai soggetti già iscritti alle Gestioni INPS al momento dell’entrata in vigore della norma, risponde alla chiara finalità di evitare speculazioni da parte di coloro che, solo successivamente alla sua entrata in vigore, si siano adoperati per ottenere i requisiti di legge, e ciò anche tenuto conto dell’espresso riferimento al limite di spesa previsto dalle norme innanzi richiamate.”