Tribunale di Bologna: Opposizione ad ordinanza ingiunzione – inapplicabilità del termine di 90 giorni di conclusione del procedimento previsto dalla L.n. 241/90

Maria Lupoli segnala la sentenza del Tribunale di Bologna n. 16/24 che, in un giudizio avente ad oggetto opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dall’INPS in conseguenza della violazione dell’art. 2 comma 1 bis, D.L. n. 463/83 conv. dalla L.n. 683/1983, come modificato dall’art. 3 comma 6 del D.lgs. n. 8/2016, affronta una serie di questioni, risolvendole in senso favorevole alle prospettazioni dell’Istituto. In particolare:

  1. non ritiene applicabile al procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa il termine di 90 giorni previsto dall’art. 2 L.n. 241/90 per la conclusione del procedimento, stante la specialità dei procedimenti regolati dalla legge 24 novembre 1981 n. 689;
  2. richiamando la giurisprudenza di legittimità in ordine alla verifica del superamento della soglia di punibilità penale (Cass. S.U. n. 10424/18) afferma che l’importo complessivo superiore ad euro 10.000,00, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, deve essere individuato con riferimento alle date di scadenza del versamento dei contributi in ciascun anno solare;
  3. la situazione di difficoltà finanziaria, anche se grave, non può costituire una esimente ai fini della responsabilità amministrativa prevista dalla L.n. 689/81

Tribunale di Torre Annunziata: indebita percezione maggiorazione sociale – deroga art. 2033 c.c. – applicazione principi indebito assistenziale

Aldo Tagliente segnala la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 95/24 che, richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia di indebita percezione di assegno sociale, ricostruisce il quadro normativo applicabile agli indebiti assistenziali ed indica i limiti e le condizioni di ripetibilità.

Tribunale di Napoli Nord : Surroga INPS ex artt. 1916 c.c. e 142 d.lgs. n. 209/05 – intervento volontario – natura e limiti del diritto di surroga

Luca Cuzzupoli segnala la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 143/24 riguardante un giudizio nel quale l’INPS aveva avanzato domanda di surroga ex artt. 1916 c.c. e 142 d.lgs. n. 209/05; la sentenza si rileva di interesse laddove chiarisce la natura ed i limiti della surrogazione ex art. 1916 c.c. puntualizzando, tra l’altro, che: ”il credito risarcitorio della vittima per danno biologico non può ridursi per effetto dell’intervento dell’assicuratore sociale, salvo che quest’ultimo abbia indennizzato proprio il danno biologico….” e, citando giurisprudenza di legittimità riferita a surroghe promosse dall’INAIL, soggiunge che se l’assicuratore sociale “……ha pagato alla vittima un indennizzo a titolo di ristoro di danni patrimoniali, l’Istituto avrà diritto di surrogarsi nei confronti del responsabile se e nei limiti in cui un danno patrimoniale sia stato da questi effettivamente causato…..il responsabile sarà tenuto sia a risarcire per intero il danno biologico alla vittima, sia a rivalere l’Inail nei limiti del danno patrimoniale effettivamente causato; in questa seconda ipotesi la vittima perderà ovviamente il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, trasferito all’Inail per effetto di surrogazione (Cass. 17407/2016 cit; Cass. 25.5.2004 n. 10035).”

Corte di Appello di Napoli: Intervento del Fondo di Garanzia – Stato di insolvenza del datore di lavoro – Omessa attivazione dell’esecuzione nei confronti del socio accomandatario – Assenza di prova circa lo stato di insolvenza

Luca Cuzzupoli segnala la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4482/23 riguardante le questioni in oggetto. In particolare la fattispecie esaminata dalla Corte riguardava la richiesta di intervento del Fondo di Garanzia ex art. 2 L.n. 297/82 di alcuni lavoratori che non avevano ottenuto il pagamento del TFR da parte della S.a.s. datrice di lavoro. Il Collegio, in accoglimento del gravame dell’INPS, ha ritenuto che gli appellati, i quali avevano dimostrato di aver posto in essere solo un tentativo di pignoramento mobiliare nei confronti della S.a.s., non avessero assolto all’onere di provare l’insufficienza delle garanzie patrimoniali del debitore in quanto non avevano dimostrato di aver posto in essere tentativi di esecuzione coattiva nei confronti del socio accomandatario e di aver effettuato una verifica immobiliare nei confronti di quest’ultimo e della S.a.s.

Corte di Appello di Brescia: Intervento Fondo di Garanzia – Trasferimento azienda – Derogabilità art. 2112 c.c.

Alessandro Mineo segnala la sentenza della Corte di Appello di Brescia n. 323/23 in tema di intervento del Fondo di Garanzia nel caso di trasferimento d’azienda.

La sentenza, che contiene anche un ampio richiamo a precedenti di legittimità intervenuti in materia, compie una puntuale ricostruzione della disciplina dell’art. 47 L.n. 428/90, nel testo anteriore e successivo all’entrata in vigore del codice della crisi e dell’insolvenza, individuando i limiti di derogabilità dell’art. 2112 comma 2 c.c., rilevante ai fini dell’intervento del Fondo di Garanzia.

La Corte territoriale chiarisce in primo luogo che la possibilità prevista da tale disposizione di derogare alle disposizioni dell’art.2112 c.c., nei casi tassativi ivi previsti, riguarda unicamente ipotesi di cessione di azienda intervenute dopo l’ammissione del cedente ad una procedura concorsuale.

Ciò posto, la Corte territoriale distingue, in estrema sintesi,  tre ipotesi alla luce della predetta normativa:

1.         Ove il trasferimento avvenga nell’ambito di una procedura con finalità conservativa (art. 47 comma 4 bis), sia nel regime anteriore che nel regime successivo all’entrata in vigore del codice della crisi e dell’insolvenza, l’art. 2112 comma 2 c.c. è inderogabile, potendo l’accordo ex art. 47 comma 4 bis prevedere soltanto disposizioni derogatorie concernenti le condizioni di lavoro;

2.         Ove il trasferimento avvenga nell’ambito di una procedura con finalità liquidatoria (art. 47 comma 5), nel regime anteriore all’entrata in vigore del codice della crisi e dell’insolvenza, l’accordo ex art 47 comma 5 derogatorio dell’art. 2112 comma 2 cc. è inopponibile all’INPS, “sia per essere l’accordo res inter alios acta, sia per l’impossibilità dell’accordo di alterare la disciplina eminentemente pubblicistica che presiede l’intervento del Fondo di garanzia” (Cass. n.37789/2022);

3.         Ove il trasferimento avvenga nell’ambito di procedura con finalità liquidatoria (art. 47 comma 5), nel regime successivo all’entrata in vigore del codice della crisi e dell’insolvenza, l’accordo ex art 47 comma 5 derogatorio dell’art. 2112 comma 2 cc. è opponibile all’INPS, in base al disposto dell’art. 47 comma 5bis, ai sensi del quale in tali casi  “non si applica l’art.2112 c.c., comma 2, del codice civile  e il trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell’azienda”.

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere: Prescrizione contributi dovuti alla gestione separata – dies a quo – differimento del termine  di versamento dell’acconto IRPEF – rilevanza secondo termine

Luca Cuzzupoli segnala la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2196/23 che, nel riaffrontare la nota questione dell’individuazione del “dies a quo” di decorrenza del termine di prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata, afferma quanto segue: “….la decorrenza del termine di prescrizione si determina con riguardo al momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa. Ne deriva che il termine ultimo di pagamento dell’imposta sul reddito coinciderebbe (n.d.r.: ai sensi del DPCM 13.06.2013 pubblicato in G.U. 15 giugno 2013 n. 139) con la data dell’8.7.2013 (o al più del 20.8.2013, seppur con il pagamento di un’apposita maggiorazione). Occorre a tal proposito rilevare che detta maggiorazione non costituisce l’applicazione di un interesse di natura moratoria sul versamento degli importi, ma ha carattere meramente corrispettivo, secondo espressa qualificazione, pertanto, deve ritenersi che il termine ultimo ai fini del pagamento dell’imposta sul reddito inerente al modello Unico 2013 coincida con la sopra riferita data.”

Ufficio del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere: Diritto di surroga dell’INPS ex art. 1916 c.c. – Concorso di colpa dell’assicurato – Irrilevanza

Luca Cuzzupoli segnala la sentenza del Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere n. 6415/23 che, in punto di incidenza del concorso di colpa dell’assicurato sul diritto di surroga dell’INPS, conformemente alla maggioritaria giurisprudenza di legittimità, afferma  quanto segue: “ Il diritto di surrogazione dell’INPS nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili della sua invalidità, in relazione alla quale l’Istituto abbia erogato la prestazione previdenziale, va rapportato, quanto all’ammontare, agli import concretamente versati, atteso che il meccanismo della surroga, concretando la sostituzione di un terzo nella posizione del creditore, non può ridondare né in danno del debitore né a vantaggio del terzo surrogatosi nel diritto d credito (Cass. Sez. III Civ., 17966 del 23.06.2021); a tal proposito, nulla rilevando il concorso di colpa di [OMISSIS] nella causazione del sinistro, atteso che l’ente che agisce nei confronti del responsabile in surrogazione dell’assistito ha diritto di ottenere l’intero ammontare delle prestazioni erogate, non decurtate cioè della quota riferibile al concorso di colpa, il quale opera invece come limite massimo della rivalsa, nel senso che questa non può mai superare la somma complessivamente dovuta all’autore del danno per effetto del concorso di colpa del danneggiato (Cass. 21.03.2022 n. 9002, cfr. Cass 10834 del 2007)”

Corte di Appello di Roma : Indennità NASPI – Lavoro carcerario- Cessazione per trasferimento in altra struttura carceraria  – Assenza del diritto alla prestazione

Paola Scarlato segnala la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3690/23 che, partendo dalla constatazione della peculiarità dell’attività lavorativa prestata dal detenuto alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria in quanto con funzione rieducativa e di reinserimento sociale e per tale motivo soggetta a turni di rotazione e avvicendamento non assimilabili al licenziamento, rileva, condivisibilmente, che: “ …. la circostanza che sul piano contributivo, gli Istituti penitenziari siano tenuti al versamento della contribuzione contro la disoccupazione per i detenuti che svolgono attività alle loro dipendenze rileva sotto il diverso profilo per il quale detta contribuzione sarà utile – nel caso di cessazione involontaria da un rapporto di lavoro con datori di lavoro diversi dall’Istituto penitenziario – ai fini della prestazione di disoccupazione Naspi, qualora rientrante nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione ”

Corte di Appello di Napoli : Giudizio di revocazione ex art. 395 n. 5 c.p.c. – Giudicato sullo stato di interdizione – Non identità di oggetto con il giudizio volto al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento – Infondatezza

Luca Cuzzupoli segnala la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 3173/23 che, con riferimento a giudizio di revocazione promosso ai sensi dell’art. 395 n. 5 c.p.c. sul presupposto che la sentenza del Tribunale che aveva negato il diritto all’indennità di accompagnamento si ponesse in contrasto con precedente giudicato che aveva dichiarato il medesimo soggetto interdetto legale, dichiara l’infondatezza della domanda stante la non identità tra l’oggetto del giudizio di interdizione volto ad accertare l’inidoneità del soggetto al compimento in autonomia degli atti giuridici ed alla cura dei propri interessi e quello avente ad oggetto l’indennità di accompagnamento finalizzato ad accertare l’inidoneità al compimento in autonomia degli atti materiali quotidiani della vita.

Cassazione civile : Definizione agevolata lite fiscale – Non incidenza sull’atto di accertamento ai fini extrafiscali

Pier Luigi Tomaselli segnala la sentenza della Cassazione, sesta sezione civile – L, n. 3386/21 che, occupandosi della questione degli effetti della definizione concordata della lite tributaria sull’obbligazione contributiva previdenziale, enuncia i seguenti principi: “13. la definizione concordata non incide in alcun modo sul contenuto dell’atto di accertamento dell’Agenzia e non importa definitività, propriamente detta, dell’accertamento compiuto dall’Agenzia ai sensi dell’art. 1 d.lgs. n. 462 de 1997, la cui efficacia, ai fini extrafiscali del calcolo dei contributi INPS a percentuale sul maggior reddito, rimane impregiudicata; 14. ciò nondimeno, l’accertamento conserva valore probatorio che può essere resistito da prove di segno contrario senza che ciò incida sul riparto dell’onere probatorio; (………..) 21. in definitiva, dalla portata presuntiva dell’accertamento tributario, si desume la necessità che lo stesso venga resistito da colui che intenda, invece, evitare il consolidamento dell’accertamento stesso (id est: dei fatti oggetto dell’accertamento stesso); 22. in mancanza  di tale resistenza di segno negativo offerta dall’obbligato, evidentemente, l’atto di accertamento dovrà ritenersi idoneo a rendere definitivo l’accertamento del fatto nello stesso contenuto ”