Maria Lupoli segnala la sentenza del Tribunale di Bologna n. 16/24 che, in un giudizio avente ad oggetto opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dall’INPS in conseguenza della violazione dell’art. 2 comma 1 bis, D.L. n. 463/83 conv. dalla L.n. 683/1983, come modificato dall’art. 3 comma 6 del D.lgs. n. 8/2016, affronta una serie di questioni, risolvendole in senso favorevole alle prospettazioni dell’Istituto. In particolare:
- non ritiene applicabile al procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa il termine di 90 giorni previsto dall’art. 2 L.n. 241/90 per la conclusione del procedimento, stante la specialità dei procedimenti regolati dalla legge 24 novembre 1981 n. 689;
- richiamando la giurisprudenza di legittimità in ordine alla verifica del superamento della soglia di punibilità penale (Cass. S.U. n. 10424/18) afferma che l’importo complessivo superiore ad euro 10.000,00, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, deve essere individuato con riferimento alle date di scadenza del versamento dei contributi in ciascun anno solare;
- la situazione di difficoltà finanziaria, anche se grave, non può costituire una esimente ai fini della responsabilità amministrativa prevista dalla L.n. 689/81