Lucia Orsingher segnala la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 1158/23 che affronta funditus la questione dell’allegazione e prova dell’interruzione dei termini di prescrizione, osservando, tra l’altro, che la documentazione rinveniente dagli archivi digitali dell’Istituto, in assenza di contestazione della controparte, fornisce la prova dell’intervenuta notifica dell’atto interruttivo.
Autore: parisi silvia
Tribunale di Agrigento: Pignoramento presso terzi – mancata dichiarazione del terzo – conseguenze giuridiche
Viviana Carlisi segnala la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 855/23 che, in fattispecie regolata dal nuovo testo dell’art. 548 c.p.c., per come modificato dal d.l. 27 giugno 2015 n. 83, conv. con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 132 che ha limitato gli effetti della c.d. ficta confessio ai soli casi in cui “l’allegazione del creditore consente l’identificazione del credito”, ha affermato che se il terzo non rende alcuna dichiarazione ma l’allegazione del creditore non consente l’identificazione del credito pignorato, in forza dell’art. 549 c.p.c., il giudice dell’esecuzione non può procedere ad assegnazione ma su istanza di parte e nel contraddittorio tra le parti e con il terzo, deve procedere ad un accertamento endoesecutivo.
Tribunale di Bologna : Reddito di cittadinanza – convocazione tramite sms ai colloqui presso il CpI – mancata presentazione – decadenza dal RdC
Antonello Lamanna segnala l’ordinanza resa dal Tribunale di Bologna in data 2.09.2023 che rigetta le domande cautelari spiegate dall’interessata per ottenere la sospensione dell’efficacia del provvedimento di ripetizione delle rate di reddito di cittadinanza ed il ripristino della prestazione dalla quale era decaduta per mancata presenza, in assenza di giustificato motivo, alle verifiche periodiche di ricerca del lavoro attiva da svolgersi presso il Centro per l’Impiego ex art. 4 , comma 8, lett. b, n. 2 D.L. n. 4/19. In particolare il Tribunale ha ritenuto che le comunicazioni per le convocazioni ai colloqui presso il CpI possano, in base alle vigenti disposizioni normative, essere effettuate anche tramite sms ai numeri di telefono indicati nella domanda di RdC; sicchè, l’assenza al colloquio senza giustificato motivo comporta la decadenza dal beneficio
Cassazione civile: Cassazione (Ricorso per) – Procedibilità – Copia del provvedimento impugnato priva dell’attestazione di cancelleria – Effetto – Improcedibilità
Antonino Sgroi segnala l’ordinanza della Cassazione civile – sez. 3, n. 25472/2023, pubblicata il 30.08.2023, riguardante la questione della procedibilità del ricorso in Cassazione qualora risulti prodotto in giudizio il duplicato informatico del provvedimento impugnato, privo dell’attestazione di cancelleria riguardante il numero e la data di pubblicazione del provvedimento. La Suprema Corte afferma che, per quanto in linea generale sia possibile produrre in giudizio copie o duplicati del provvedimento impugnato estratti dal fascicolo telematico, attestando la conformità del relativo contenuto all’originale contenuto nel predetto fascicolo, ai fini della procedibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 369 c.p.c., deve comunque trattarsi di copie o duplicati recanti l’attestazione di cancelleria della pubblicazione del provvedimento, con la relativa data e il numero attribuito dal sistema. In caso contrario sarebbe impossibile per la Corte di cassazione verificare se e quando il provvedimento impugnato sia effettivamente venuto ad esistenza e quale sia il suo numero identificativo; ciò senza contare che la copia prodotta non potrebbe ritenersi effettivamente conforme al provvedimento impugnato (e impugnabile), cioè quello oggetto di avvenuta regolare pubblicazione. La produzione di una copia della sentenza incerta nella data e priva di numero di pubblicazione non consente, d’altronde, di verificare la tempestività della impugnazione né, in caso si ritenesse il ricorso suscettibile di accoglimento, consente la formulazione di un corretto dispositivo di accoglimento che, coordinato con la motivazione, deve individuare con esattezza il provvedimento cassato.
Cassazione civile: Doppia iscrizione alla gestione separata e alla gestione lavoratori autonomi – Requisiti
Antonino Sgroi segnala la sentenza della Cassazione civile, sez. lavoro, n. 24439/2023, pubblicata il 10.08.2023, riguardante la questione dei requisiti richiesti affinchè sorga in capo all’amministratore di una società iscritto alla gestione separata anche l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti.
La Suprema Corte afferma che ai fini del sorgere della tutela previdenziale presso la gestione lavoratori autonomi dei commercianti in favore dell’amministratore di una società iscritto alla gestione separata, per partecipazione personale al lavoro aziendale, da svolgere con le caratteristiche dell’abitualità e della prevalenza, si deve intendere non soltanto l’espletamento di un’attività esecutiva o materiale, ma anche di un’attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all’attività d’impresa, ingerendosi direttamente e in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa e vi rientrano, perciò, anche quelle attività di coordinamento dei dipendenti, contatto con i fornitori e i clienti, i rapporti con le banche. Attività lavorativa questa che è rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell’opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi. Mentre l’attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex art. 2260 c.c. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione a un’attività di gestione, l’espletamento di un’attività d’impulso e di rappresentanza che è rivolta a eseguire il contratto di società, assicurando il funzionamento dell’organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza.
Cassazione civile: Cassazione (Ricorso per) – Deposito telematico del ricorso – Ricezione della RdAC – Definitivo consolidarsi del tempestivo deposito – Condizioni – Terza PEC segnalante “errore imprevisto” successiva alla scadenza del termine ex art. 369, comma 1, c.p.c. e assenza della quarta PEC – Inerzia della parte sino al ricevimento del messaggio – Perfezionamento deposito – Esclusione
Antonino Sgroi segnala l’ordinanza della Cassazione civile – sez. 3, n. 19307/23, pubblicata il 7.07.2023, della quale, di seguito, si riporta la massima ufficiale: “In tema di deposito telematico del ricorso in cassazione, il definitivo consolidarsi dell’effetto di tempestivo deposito prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) è subordinato all’esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l’esito dell’intervento di accettazione da parte della cancelleria (cd. quarta PEC) con la conseguenza che, in presenza di una terza PEC segnalante “errore imprevisto”, successiva alla scadenza del termine ex art. 369, comma 1, c.p.c. ed in assenza della quarta PEC, ove la parte ricorrente sia rimasta inerte sino al ricevimento di tale messaggio, deve escludersi il perfezionamento del deposito”
Tribunale di Nocera Inferiore: Socio amministratore di S.R.L. – iscrizione alla gestione speciale commercianti- elementi presuntivi – legittimità
Valentina Bevilacqua segnala la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 1225/23 in materia di iscrizione alla gestione speciale commercianti del socio e amministratore di S.r.l. Il Tribunale, svolto un preliminare excursus normativo, esamina la questione degli oneri probatori incombenti sull’Istituto ai fini della prova dei requisiti dell’abitualità e prevalenza della prestazione lavorativa resa dal socio amministratore nei confronti della S.r.l.
A tal fine elenca una serie di elementi che sono idonei a provare, in via presuntiva, il personale apporto all’attività di impresa, con diretta ed abituale ingerenza dell’amministratore nel ciclo produttivo della stessa ed a titolo esemplificativo “elementi quali la complessità o meno dell’impresa; l’esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori; la loro qualifica e le loro mansioni (così, ad esempio, in presenza di una società di capitali con numerosi dipendenti ed un sistema organizzato di controlli sul personale, la diretta partecipazione al lavoro aziendale dell’amministratore, ancorché pure socio, non beneficia di elementi presuntivi che diversamente possono sussistere quando si è in presenza di una società con due soli soci, di cui uno amministratore, e senza dipendenti – si veda, per una ipotesi di questo secondo tipo, Cass. 11685/12).”
Corte di Appello di Bologna: illegittimità iscrizione a ruolo; potere- dovere del Giudice di pronunciare sul merito della pretesa creditoria; valenza probatoria dell’atto di accertamento di Agenzia Entrate
Isabella Basile segnala la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 348/23 relativa a quanto in oggetto. La pronuncia appare degna di nota con riferimento alla questione della portata presuntiva dell’atto di accertamento dell’Agenzia delle Entrate anche ai fini extrafiscali del calcolo dei contributi sul maggior reddito se non oggetto di specifica e puntuale contestazione del contribuente. A tal fine la Corte di Appello richiama giurisprudenza di legittimità secondo cui : “ il consolidamento e la definitività dell’accertamento ai fini contributivi possono essere impediti solo dalla resistenza dell’obbligato, e dunque dall’offerta di prove di segno contrario, e che in assenza di contestazione i fatti oggetto dell’accertamento, devono ritenersi definitivi, con ogni consequenziale riflesso sull’obbligazione contributiva (Cass. n. 24774/19).”
Corte di Appello di Bologna: versamento volontario contribuzione a titolo di riscatto di laurea – coesistenza di contribuzione da lavoro dipendente – prescrizione dell’indebito pagamento
Antonello Lamanna segnala la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 403/23 che, nel confermare la sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda restitutoria relativa all’oggetto avanzata dall’appellante sul presupposto che “I contributi doppione non possono essere restituiti per maturare del termine (decennale) di prescrizione dell’indebito oggettivo, termine che decorre dal pagamento dell’indebito”. La pronuncia appare di interesse anche con riguardo alla soluzione data alla questione della genericità dell’eccezione di prescrizione sollevata dall’INPS avendo la Corte escluso che sull’Istituto incombessero particolari oneri in forza del principio di c.d. circolarità degli oneri di allegazione e prova.
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere: titolare “figurativo” di azienda agricola; obbligo di versamento dei contributi CD per le unità attive
Luca Cuzzupoli segnala la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1511/31 riguardante la questione degli obblighi contributivi incombenti sul titolare “non attivo” del nucleo coltivatori diretti. La sentenza affronta la problematica con ampio richiamo della normativa vigente in tema di accertamento e di riscossione dei contributi dovuti dai lavoratori autonomi agricoli.