Luca Cuzzupoli segnala la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1460/23 in materia di conciliazione monocratica ai sensi dell’art. 11 D.lgs. n. 124/04. Il Tribunale campano – muovendo dalla considerazione che, in ipotesi di avvenuta conciliazione monocratica, “al giudice è preclusa qualsivoglia valutazione afferente all’assetto sostanziale degli interessi sottesi a tale negozio, potendo essere emessa una pronuncia meramente ricognitiva dell’intervenuta transazione (cfr. S.S.U.U. Cass. 3425/98)” – ne deduce, altresì, che, in base alla lettera della legge, in ordine ai fatti accertati in sede di conciliazione, quest’ultima non possa che concludersi con il pagamento delle retribuzioni non corrisposte ed il versamento dei contributi previdenziali da calcolarsi in base ai minimali di legge.
Autore: parisi silvia
Tribunale di Bologna: opposizione ad ordinanza ingiunzione – decorrenza termine di prescrizione – situazione difficoltà finanziaria – esclusione della sussistenza di una causa di non punibilità
Maria Lupoli segnala la sentenza del Tribunale di Bologna n. 483/23 che affronta compiutamente una serie di questioni riguardanti il procedimento sanzionatorio attivato dall’Istituto nei confronti del liquidatore di una società di capitali successivamente dichiarata fallita. Di particolare interesse appaiono i passaggi motivazionali riguardanti l’individuazione del termine di decorrenza della prescrizione della sanzione amministrativa, quello riferito alla insussistenza della causa di non punibilità ex art. 3 L.n. 689/81 per l’ipotesi di “difficoltà finanziarie” del datore di lavoro nonché quello riguardante gli effetti del fallimento in relazione al precedente omesso versamento delle ritenute.
Corte di Appello di Napoli : indennità di mobilità – necessarietà della domanda amministrativa
Luca Cuzzupoli segnala la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2377/23 che, richiamando in parte motiva la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 17389/02, così di seguito statuisce:” l’indennità di mobilità, per quanto speciale per alcuni suoi aspetti (condizioni obiettive costituenti il suo presupposto, procedura da seguire e finanziamento), rientra, unitamente all’indennità di disoccupazione, fra gli strumenti intesi a tutelare lo stesso evento protetto, costituito dalla stato di disoccupazione da licenziamento, tant’è che sostituisce ogni altra prestazione di disoccupazione (art. 7, comma ottavo), con la conseguenza che il rinvio operato dal comma dodicesimo dello stesso art. 7 cit. alla normativa sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria “in quanto applicabile” non può non riguardare anche i termini per la presentazione della domanda della prestazione, atteso che la legge n. 223 del 1991 nulla dispone circa detti termini. La presentazione della domanda, d’altra parte, è resa necessaria anche dalla regola generale per la quale i trattamenti previdenziali presuppongono di regola una domanda che assume rilevanza costitutiva, tanto più che l’INPS non è a conoscenza e non può quindi controllare se l’interessato sia in possesso dei requisiti necessari per accedere al trattamento in questione, in quanto le comunicazioni previste dalla legge del 1991 sono inviate esclusivamente alle associazioni di categoria, all’ufficio provinciale del lavoro ed alla commissione regionale per l’impiego.”
Corte di Appello di Napoli: assenza a visita di controllo – obbligo di reperibilità – dovere del lavoratore di adottare un comportamento diligente e collaborativo
Luca Cuzzupoli segnala la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2424/23 che, richiamando giurisprudenza di legittimità formatasi in materia, afferma che deve essere considerata assenza ingiustificata non soltanto l’assenza fisica senza valida motivazione, ma anche qualunque condotta tenuta dal lavoratore che per incuria o negligenza impedisca al medico fiscale di svolgere l’accertamento sanitario. La prova dell’osservanza del dovere di diligenza in tali situazioni incombe al lavoratore. La fattispecie decisa dalla Corte di Appello riguardava l’ipotesi del mancato espletamento della visita di controllo per indicazione sui certificati medici di un indirizzo erroneo e/o incompleto.
TAR Campania : diniego assegno ordinario previsto dall’art.7 D.I. n. 94343 del 3 febbraio 2016 – sospensione o riduzione dell’attività produttiva – assenza del requisito della non imputabilità alle scelte economiche datoriali – legittimità del diniego.
Vincenzo Di Maio segnala la sentenza del TAR Campania – sezione sesta, n. 2973/23 che ha ritenuto legittimo il provvedimento di rigetto dell’assegno ordinario previsto dall’art. 7 D.I. n. 94343 del 3 febbraio 2016 adottato dall’INPS sulla scorta delle seguenti argomentazioni:” …con riguardo all’assegno ordinario che costituisce una prestazione a sostegno del reddito, va detto che le situazioni aziendali che impongono la riduzione o la sospensione dell’attività produttiva non sono tipizzate dal legislatore, ma sono individuabili sulla base di un nesso di causalità che deve sussistere tra l’evento o la contingenza del mercato ed una determinata situazione aziendale, mediante l’indicazione dei requisiti, rigidamente prefissati, che la situazione medesima deve presentare: la transitorietà e la non imputabilità (……) La sospensione o riduzione dell’attività può ritenersi determinata da eventi non imputabili all’imprenditore solo in presenza di avvenimenti sottratti ad ogni possibile iniziativa del medesimo datore di lavoro, compresa l’adozione di rimedi preventivi atti a contrastarli.
9) Nel caso in esame, al contrario la sospensione o riduzione dell’attività è riconducibile soltanto alle scelte economiche, produttive ed organizzative della ricorrente la quale ha ritenuto di collegare la propria attività produttiva esclusivamente al rapporto contrattuale instaurato con la Stazione appaltante, finalizzando l’intera attività alle sole esigenze dell’unico committente.
In tale ipotesi gli errori commessi dall’imprenditore non possono essere trasferiti sulla collettività.
10) La non imputabilità va ricondotta a situazioni di impossibilità oggettiva dello scambio di prestazioni, posto che la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale presuppone una situazione di temporanea crisi produttiva, connessa ad una situazione transitoria e contingente, sostanzialmente avulsa dalle possibilità di controllo dell’imprenditore; accadimenti, questi, che possono consistere tanto in fatti naturali quanto in fatti umani esterni, che sfuggono al dominio, secondo l’ordinaria diligenza, di chi organizza i fattori di impresa, intendendosi eventi oggettivamente imprevedibili ai quali l’imprenditore non può sottrarsi, quali il caso fortuito, la forza maggiore, il factum principis ovvero il fatto o l’illecito del terzo; diversamente, l’evento interruttivo va ascritto al datore di lavoro nei casi in cui – come quello che ci occupa – risulti conseguenza dell’erroneità delle scelte imprenditoriali effettuate, dal momento che in tali ipotesi non si è di fronte a fatti che sfuggono con carattere di non eludibilità al controllo dell’imprenditore; del resto, la natura dell’istituto della cassa integrazione guadagni, che opera in via di eccezione alla regola del sinallagma dell’obbligo retributivo, con assunzione dello stesso a carico della collettività, pone regole di stretta interpretazione quanto ai presupposti che danno luogo all’intervento (in tema T.A.R. Lecce sez. I, 29/06/2016, n.1060).”
Corte di Appello di Napoli: Fondo di garanzia – crediti di lavoro diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto – copertura temporale prevista dall’art. 2 D.lgs. 80/92
Luca Cuzzupoli segnala la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1735/23, emessa in un giudizio di riassunzione a seguito del rinvio operato dalla Corte di Cassazione, che partendo dal principio della non vincolatività dell’accertamento contenuto nello stato passivo nei confronti dell’INPS stante la natura autonoma, rispetto all’originario obbligo retributivo datoriale, della prestazione previdenziale erogata dal fondo di garanzia, esclude che nella fattispecie al suo esame operi la garanzia del Fondo stante la collocazione temporale dei crediti di lavoro, non rientranti nel periodo previsto dall’art. 2 D.lgs. n. 80/92.
Corte di Appello di Napoli: prescrizione contributi dovuti alla gestione separata – dies a quo – applicazione generalizzata del differimento del termine di versamento dell’acconto IRPEF
Luca Cuzzupoli segnala la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1097/23 che, in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità formatasi in materia, afferma che il differimento dei termini per il pagamento di quanto risultante dalle dichiarazioni dei redditi non opera solo in favore di coloro che, in concreto, siano fiscalmente assoggettati alle risultanze degli studi di settore per non aver scelto un diverso regime di imposizione, ma possono beneficiarne “tutti i contribuenti, allorchè esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore (…..) Pertanto, ciò che rileva, ai fini di detto differimento, è il dato oggettivo dello svolgimento di un’attività economica riconducibile tra quelle per le quali siano state elaborati studi di settore e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall’adesione alle risultanze degli studi medesimi”
Corte di Appello di Roma: assegno sociale – coabitazione tra ex coniugi- rilevanza ai fini dell’accertamento dello stato di bisogno
Paola Scarlato segnala la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1655/23 che ha ritenuto la coabitazione tra ex coniugi elemento rilevante ai fini della valutazione dell’insussistenza dello stato di bisogno.
Nello specifico la Corte così di seguito motiva: “La separazione legale ammette infatti la convivenza tra gli ex coniugi solo per brevi periodi, o in dipendenza di peculiari situazioni; nè sono in sostanza ammesse situazioni ibride connotate, da un lato, dal venir meno degli obblighi coniugali e, dall’altro dalla condizione della coabitazione, incompatibile con l’istituto stesso della separazione coniugale che trova il proprio fondamento proprio nella impossibilità di protrarre il regime della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Si è detto che nel caso in esame non si tratta di convivenza transitoria o dettata da particolari motivi, bensì di convivenza meramente protrattasi negli anni, per un lungo lasso di tempo (fin dal 2015, epoca della separazione) ed ininterrottamente, perciò incompatibile con il regime della separazione (in tal senso v. anche Corte d’Appello di Roma del 13.9.2022, in RG n. 3001/2020).
In questi termini risulta altresì assolto, in via presuntiva, l’onere probatorio dell’INPS in ordine alla sussistenza di una situazione di perdurante sostegno economico del coniuge separato (come da questa stessa Corte richiesto, da ultimo nella sentenza n. 683/2023, con ampi richiami a pronunce di legittimità).“
Tribunale di Catanzaro : domanda di omologa piano del consumatore – contestazione della convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria
Silvia Parisi segnala l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro – procedure concorsuali, del 8.04.2023 che ha rigettato la domanda di omologa di un piano del consumatore in applicazione dei criteri di valutazione del cram down fissati dall’art. 12 bis, comma 4 L.n. 3/2012. In particolare il Tribunale afferma che “il sindacato giudiziale favorevole all’omologa può neutralizzare il dissenso del creditore a condizione che il trattamento a lui riservato sia identico o migliorativo rispetto alla richiamata alternativa sotto ogni profilo, sia esso quantitativo, temporale o qualitativo, ad esempio con riferimento alle garanzie di soddisfazione, essendo invero l’espressione normativa “in misura non inferiore” riferibile ad ognuna delle condizioni di realizzazione del credito e non già dunque solo alla percentuale di pagamento proposta”.
Corte di Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto: riliquidazione della pensione, decadenza mobile, applicabilità dell’art. 252 disp. att. c.c.
Silvano Imbriaci segnala la sentenza della Corte di Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto n. 195/2023, che in adesione alla più recente giurisprudenza di legittimità, afferma che il termine di decadenza di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall’art. 38 comma 1, lett. d) del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modificazioni in l.n. 111 del 2011, si applica anche alle domande di riliquidazione di prestazioni pensionistiche, aventi ad oggetto l’adeguamento di prestazioni già riconosciute, ma in misura inferiore a quella dovuta, liquidate prima del 6 luglio 2011, data di entrata in vigore della nuova disciplina. Ciò in forza del disposto dell’art. 252 disp. att. c.c., tuttora vigente, secondo cui, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applica anche alle situazioni soggettive in essere ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all’entrata in vigore della modifica legislativa.