Tribunale di Napoli Nord: Reddito di cittadinanza – revoca- onere della prova

Itala De Benedictis segnala la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1370/2023 che, posta la natura meramente ricognitiva dei provvedimenti adottati dall’INPS riguardanti la concessione o revoca delle prestazioni assistenziali e previdenziali, ne  fa discendere la conseguenza che gravi sempre sul ricorrente l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione dedotta in giudizio. Nel caso in esame il Tribunale rigetta la domanda di controparte volta ad ottenere il ripristino del reddito di cittadinanza per mancanza di prova dei fatti costitutivi del diritto ed in particolare per non essere stato allegato e provato alcunchè in ordine alle divergenze tra quanto dichiarato nella DSU e quanto emerso dai controlli effettuati dal Comune di residenza e dall’INPS sulla composizione del nucleo familiare

Tribunale di Benevento: Reddito di cittadinanza, nucleo mono-componente, disposizioni specifiche in punto di composizione del nucleo familiare

Silvio Garofalo segnala l’ordinanza del Tribunale di Benevento del 8.03.2023 emessa nel procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. R.g. n. 420/23 con la quale è stato rigettato, per assenza dei requisiti del periculum in mora e del fumus boni iuris, il ricorso avverso provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza. Nella fattispecie, il Tribunale ha ritenuto legittima la revoca adottata dall’Istituto, atteso che la parte istante non avrebbe potuto presentare un’autonoma domanda di RdC, quale unica componente di un nucleo familiare distinto e separato (c.d. nucleo mono-componente – messaggio INPS.HERMES.14/10/2022.0003757), in virtù della mera circostanza dell’assenza di convivenza con la propria famiglia d’origine, atteso che ricorrevano i presupposti di cui all’art. 2, co. 5 del D.L. 4/2019, il quale detta disposizioni specifiche in punto di composizione del nucleo familiare.

Corte di Appello di Napoli: iscrizione a ruolo di crediti contributivi già oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione – conversione del termine di prescrizione ex art. 2953 c.c.

Luca Cuzzupoli segnala la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 655/23 che, con riguardo ai crediti oggetto di iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 7 quater, com. 6 del D.L. 10 febbraio 2009 n. 5 conv. in L.n. 33/09, afferma che nel caso in cui il credito iscritto a ruolo risulti già consacrato in un decreto ingiuntivo passato in giudicato, il termine di prescrizione applicabile è quello ordinario decennale ex art. 2953 c.c. Nella sentenza viene anche affrontata la problematica del deposito in appello di ulteriori documenti, risolta positivamente dalla Corte in ragione dell’esistenza di un principio di prova e dell’assolvimento, nel precedente grado,  dell’onere di allegazione.

Tribunale di Napoli Nord: Istanza di rateizzazione del debito contributivo – effetto interruttivo della prescrizione

Luca Cuzzupoli segnala la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1068/23 che, richiamata giurisprudenza di legittimità, attribuisce all’istanza di dilazione del debito contributivo effetto interruttivo del termine di prescrizione ex art. 2944 c.c.

A tal proposito il Tribunale partenopeo così di seguito motiva: <<In ordine all’istanza di rateizzazione occorre richiamare la più recente giurisprudenza di legittimità la quale ha rilevato che “questa Corte ha già affermato, con riferimento al riconoscimento dell’altrui diritto, al quale l’art. 2944 cod. civ. ricollega l’effetto interruttivo della prescrizione, che lo stesso non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell’esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass., Sez. L., 7.9.2007,  n. 18904, Rv. 598868-01): sicché  il riconoscimento del diritto può anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore; che, applicando il principio predetto con specifico riferimento all’istanza di rateizzazione del debito contributivo, questa Corte ha ulteriormente chiarito (con orientamento ormai consolidato. Cfr. Cass., Sez. 5, 3.12.2020, n. 27672) che, se è vero che la relativa domanda non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, in ordine all’an della pretesa tributaria, nondimeno la stessa richiesta (a) integra un riconoscimento del debito, idoneo ad interrompere la prescrizione, ex art. 2944 cod. civ., e (b) è incompatibile con  l’allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento” (ord. Cass. n. 19401/22) >>

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere: Ordinanza ingiunzione – violazione dell’art. 14 L.n. 689/81 – natura non decadenziale dei termini previsti

Luca Cuzzupoli segnala la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 525/23 che afferma quanto di seguito:” Con riguardo alla dedotta violazione dell’art. 14 della L.n. 689/91 dalla quale parte ricorrente sembra far discendere una decadenza dell’Istituto, si osserva che le decadenze sono  espressamente previste dalla legge e sono di stretta interpretazione, senza che siano possibili interpretazioni estensive o applicazioni analogiche (Cass. 5.05.2022 n. 14236; Cass. n. 15125/2021; Cass. n. 30490/2021). Ne consegue che avuto riguardo alla norma in esame non può ritenersi configurabile una ipotesi di decadenza siccome non prevista espressamente dalla legge”

Corte di Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto: contributo di solidarietà in favore delle imprese che non beneficiano della CIG – verifiche previste dall’art. 48 bis DPR n. 602/73 – applicabilità

Francesco Certomà segnala la sentenza della Corte di Appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto n. 83/23 riguardante quanto in oggetto.

Il contributo di solidarietà, previsto dalla legge in favore delle imprese che non beneficiano della cassa integrazione guadagni (art 5, comma 5, DL n. 148/1993), è un beneficio con funzione previdenziale avente la finalità di sostenere le imprese in crisi che altrimenti dovrebbero ridurre il personale a fronte di una riduzione del lavoro. Nell’ambito della procedura di erogazione della prestazione, l’Inps non ha rapporti diretti con i lavoratori interessati, perché la legge concede il beneficio alle imprese (“alle imprese ..viene corrisposto..”). Le relative somme, pertanto, devono essere trasferite alla società.

Tenuto conto che non si versa in ipotesi di crediti di natura assistenziale, l’Istituto, prima di effettuare il pagamento, deve adempiere gli obblighi previsti dall’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, in quanto tale norma si applica pacificamente anche all’Inps che è un ente di diritto pubblico ed è tenuto a verificare la posizione debitoria del beneficiario, sospendendo i pagamenti nel caso in cui accerti che il creditore di tali somme abbia debiti nei confronti dell’Erario.

Corte di Appello di Catanzaro: Indebito assistenziale – violazione dell’obbligo di comunicazione di dati reddituali sconosciuti all’INPS – ripetibilità dell’indebito

Caterina Battaglia segnala la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 317/2023 che, richiamato il noto principio (cfr. Cass. n. 13233/20) secondo cui l’indebito assistenziale reddituale “abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l’istituto previdenziale già conosce o ha l’onere di conoscere”,  afferma, altresì, che “ Il mancato assolvimento del tempestivo obbligo di comunicazione di dati reddituali che all’INPS non erano noti e che non poteva autonomamente  acquisire, integra quel comportamento intenzionale del percipiente e quell’assenza di affidamento che fanno venir meno la regola che esclude la ripetizione delle erogazioni assistenziali indebite (cfr. Cass. 24617/2022)”

Corte d’Appello di Palermo: ANF agli ascendenti – insussistenza del titolo per carenza della condizione di impossidenza dei genitori dei minori – indebito assistenziale – irripetibilità

Antonino Rizzo segnala la sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 67/2023 che esclude il titolo agli assegni al nucleo familiare del nonno affidatario dei minori, in quanto “gli assegni possono essere riconosciuti agli ascendenti, a condizione che i genitori non lavorino e non percepiscano alcun reddito, esclusi quelli derivanti dalla casa di abitazione e dall’indennità di accompagnamento (….)” La Corte ha ritenuto che anche la percezione di redditi esigui in capo ad uno dei genitori faccia perdere il titolo agli assegni al nucleo familiare percepiti dall’ascendente. Il Collegio, tuttavia, dichiara l’irripetibilità di quanto pagato “sine titulo” alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità che, in materia di indebito assistenziale, valorizza lo stato di buona fede e di legittimo affidamento dell’accipiens.

Il collega segnalante la pronuncia auspica, alla luce dei recenti ma consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità nonché della sentenza della Corte Costituzionale n. 8/23 in materia di indebito previdenziale non pensionistico, una complessiva rimeditazione della materia degli indebiti gestiti dall’Istituto.

Trib. Napoli: Assegno sociale richiesto da extracomunitario titolare di carta di soggiorno – requisito della residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni- onere della prova

Anna Di Stefano segnala la sentenza del Tribunale di Napoli n. 897/23 che esclude il titolo all’assegno sociale di extracomunitario che non abbia adeguatamente comprovato il possesso del requisito del soggiorno legale, effettivo e continuativo, per almeno dieci anni, nel territorio nazionale.

Trib. Roma: Verbale ispettivo – riqualificazione dei rapporti di lavoro svolti dal direttore di testata e da due giornalisti – prova

Paola Tortato segnala la sentenza del Tribunale di Roma n. 1064/23 che, in accoglimento delle prospettazioni dell’INPGI, ritiene corretta la riqualificazione come rapporti di lavoro subordinato dei rapporti di lavoro autonomo denunciati all’Istituto. In particolare il Tribunale assegna un indubbio valore probatorio alle dichiarazioni rilasciate ai funzionari di vigilanza redigenti durante l’accertamento ispettivo, sposando il consolidato orientamento di merito e di legittimità  secondo cui: “se è vero che non è possibile riconoscere efficacia di prova legale al contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese in fase amministrativa, né vincolare il giudice al contenuto delle dichiarazioni testimoniali, dovendosi, invece seguire il principio di ordine generale secondo cui tutte le dichiarazioni introdotte in un giudizio civile devono essere valutate nel complesso del materiale raccolto, non esistendo alcuna rigida gerarchia, è anche vero le dichiarazioni rese nella fase ispettiva sono comunque in assoluto dotate di un grado di attendibilità apprezzabile, in quanto effettuate nell’immediatezza dei fatti e nella ipotizzabile assenza di condizionamenti da parte del datore di lavoro verso i lavoratori interrogati. Come costantemente rilevato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, le dichiarazioni rese in sede ispettiva presentano una spontaneità ed una genuinità che non possono essere trascurate non avendo i lavoratori sentiti alcun interesse a riferire fatti non rispondenti al vero ( Cass. 13910/01 trib. Milano sent. n.1625 del 14 aprile 2009 )”