Marco Luzi segnala le sentenze della Corte di Appello di Ancona n. 381/2025 e n. 382/2025, entrambe riferite alla questione della mancanza del requisito della permanenza decennale e continuativa in Italia ai fini del titolo all’assegno sociale.
La Corte di Appello, sulla base del dato oggettivo di plurimi allontanamenti dal territorio nazionale dei richiedenti, cittadini extracomunitari, per prolungati periodi, per un totale di oltre cinque anni su dieci, ha ritenuto che ciò escluda l’effettivo e costante radicamento fisico nel territorio italiano con conseguente assenza del diritto all’assegno sociale in quanto la ratio dell’art. 20 comma 10 D.L. n. 112/2008, conv. in L.n. 133/2008, è quella di riservare l’erogazione dell’assegno sociale a soggetti che abbiano stabilmente vissuto in Italia in modo continuativo e che abbiano consolidato un effettivo legale territoriale e sociale con la comunità nazionale