Corte di Appello di Ancona : Assegno sociale – requisito permanenza decennale in Italia – mancanza – assenza titolo all’assegno

Marco Luzi segnala le sentenze della Corte di Appello di Ancona n. 381/2025 e n. 382/2025, entrambe riferite alla questione della mancanza del requisito della permanenza decennale e continuativa in Italia ai fini del titolo all’assegno sociale.

La Corte di Appello, sulla base del dato oggettivo di plurimi allontanamenti dal territorio nazionale dei richiedenti, cittadini extracomunitari, per prolungati periodi, per un totale di oltre cinque anni su dieci, ha ritenuto che ciò escluda l’effettivo e costante radicamento fisico nel territorio italiano con conseguente assenza del diritto all’assegno sociale in quanto la ratio dell’art. 20 comma 10 D.L. n. 112/2008, conv. in L.n. 133/2008, è quella di riservare l’erogazione dell’assegno sociale a soggetti che abbiano stabilmente vissuto in Italia in modo continuativo e che abbiano consolidato un effettivo legale territoriale e sociale con la comunità nazionale

Corte d’Appello di Bologna : Esposizione all’amianto – richiesta formulata ex L.n. 247/2007 – giudicato esterno

Roberta Lezzi segnala la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 508/2025, relativa a fattispecie in cui l’appellato – che aveva già promosso precedente giudizio per l’attribuzione dei benefici previsti dall’art. 13 L.n. 257/1992 passata in giudicato – aveva introdotto successivo giudizio chiedendo l’accertamento dell’esposizione all’amianto ai sensi dell’art. 1 co. 20, legge n. 247/2007.

La Corte territoriale, in accoglimento del relativo motivo di gravame proposto dall’INPS, ha ritenuto fondata l’eccezione di giudicato esterno facendo proprie le motivazioni contenute nell’ordinanza della sezione lavoro della Suprema Corte n. 23696/2024, intervenuta in analoga fattispecie. In particolare i Giudici di legittimità hanno chiarito che la legge del 2007 ha avuto il solo scopo di “introdurre una particolare disciplina per i lavoratori che abbiano prestato la propria attività nelle aziende ivi specificate” mentre “…va, invece, escluso che la possibilità di valutare l’esposizione all’amianto per periodi  successivi al 1992 possa attribuirsi alla legge nr. 247 del 2007. Il fondamento normativo del beneficio  della rivalutazione contributiva resta sempre l’art. 13, comma 8, della legge nr. 257 del 1992 che fa esclusivo riferimento all’esposizione decennale, senza identificare – e limitare- un arco temporale di riferimento”.

Tribunale di Bologna: Massimale contributivo – contribuzione accreditata ante 1.01.1996 – non si applica

Roberta Lezzi segnala la sentenza del Tribunale di Bologna n. 1197/2025 che ha rigettato la richiesta della società datrice di lavoro di restituzione dei contributi IVS a proprio dire indebitamene versati perché eccedenti il massimale contributivo annualmente determinato. Il Tribunale ha ritenuto, contrariamente agli assunti di parte ricorrente, che nel caso di specie non operasse l’invocato massimale, stante l’esistenza in capo al lavoratore di anzianità contributiva anteriore al 1.01.1996 e l’irrilevanza, a detti fini,  della data di assunzione del lavoratore medesimo e della circostanza che, a detta data,  egli fosse già titolare di trattamento pensionistico

Cassazione civile: Avvisi di addebito – Notifica a mezzo servizio di posta universale – Inapplicabilità L.n. 890/1982

Antonino Sgroi segnala l’ordinanza della Cassazione del 14.09.2025, n. 25162, che, al terzo motivo, esamina la questione dell’irreperibilità relativa del destinatario dell’avviso di addebito e consolida l’orientamento di recente affermato dalla Suprema Corte anche con la sentenza n. 21847/25, secondo il quale alla notifica effettuata con l’utilizzo del servizio di posta universale e senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, quando non sia possibile il recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione è eseguita una volta che siano decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’Ufficio Postale, trovando applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario, che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, e non anche le regole della L.n. 890/1982.

L’ordinanza appare di interesse anche laddove richiama i principi in tema di disconoscimento della conformità tra originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, ribadendo l’inammissibilità di disconoscimenti generici ed omnicomprensivi.

Cassazione civile: Art. 29 D.lgs. n. 276/2003 – Responsabilità solidale del committente – Azione di accertamento negativo – Giudice territorialmente competente

Antonino Sgroi segnala l’ordinanza di Cassazione del 18.09.2025, n. 25648 che, in sede di regolamento di competenza, con riguardo all’individuazione del giudice territorialmente competente in fattispecie di appalto e promozione di azione di accertamento negativo da parte del committente, afferma, confermando la precedente giurisprudenza di legittimità in materia (cfr. Cass. ord. N. 17910/2016) che il giudice territorialmente competente a conoscere della domanda è quello ove insiste la sede dell’ente previdenziale legittimato a gestire il rapporto di debito/credito con il datore di lavoro

Cassazione civile: Codatorialità nell’impresa di gruppo – Effetti sul rapporto di lavoro – Attribuzione in via solidale delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro

Antonino Sgroi segnala l’ordinanza della Cassazione del 23.06.2025, n. 16839 che in sede di applicazione dell’istituto della codatorialità, afferma che “ove sia accertato il collegamento funzionale tra le società gestite dal medesimo gruppo, anche a prescindere dalla simulazione o preordinazione fraudolenta, in presenza di determinate circostanze di fatto la titolarità del rapporto di lavoro può essere riferita contemporaneamente a più soggetti che, sebbene formalmente distinti, si pongano per il collegamento funzionale tra essi esistente come espressione di un unico centro di interessi e, quindi, di impresa  sostanzialmente unitariaLa situazione di codatorialità “….determina l’unicità del rapporto di lavoro e tutti i fruitori dell’attività del lavoratore devono essere considerati solidalmente responsabili nei suoi confronti per le obbligazioni relative, ai sensi dell’art. 1294 c.c.

Corte d’Appello di Milano: Massimale contributivo – Contribuzione accreditata da Ente di diritto britannico ante 1.01.1996 – Non si applica

Antonino Sgroi segnala la sentenza della Corte d’Appello di Milano del 22.04.2025 n. 308, che esclude l’applicazione del massimale contributivo, nell’ipotesi del lavoratore che possa vantare antecedentemente al 1° gennaio 1996 contribuzione accreditata presso ente previdenziale di diritto britannico, ancorchè si tratti di starting credits, ovverosia di contribuzione figurativa che il sistema di sicurezza sociale della Gran Bretagna riconosceva per il periodo compreso tra i 16 ed i 18 anni ai propri cittadini e, in regime di parità, a tutti coloro, anche stranieri, a condizione che, successivamente,  avessero prestato attività lavorativa nel Regno Unito.

Tribunale di Catanzaro: Intervento fondo di garanzia – Assoggettabilità  datore di lavoro a liquidazione giudiziale- Mancanza istanza apertura liquidazione giudiziale – Assenza presupposti intervento fondo

Si segnala la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 824/2025 che ha respinto la domanda del ricorrente volta ad ottenere la liquidazione del TFR a carico del Fondo di Garanzia sul presupposto che, essendo stata avanzata richiesta di intervento ai sensi dell’art. 2 co. 5 L.n. 297/82 (infruttuosa esecuzione individuale) l’istante avesse l’onere di dimostrare, in fase amministrativa, prima,  e giudiziale, poi, la presenza dei presupposti normativi dell’intervento e, in particolare, la non assoggettabilità dell’ex datore di lavoro alle procedure concorsuali.

Nel caso in esame, secondo il Tribunale, non solo il ricorrente non ha assolto al predetto onere probatorio ma in atti vi è prova che l’ex datore sia impresa assoggettabile alle procedure concorsuali. In particolare dai bilanci è emersa l’assenza dei requisiti di legge affinchè l’ex datore di lavoro sia considerato “impresa minore” ex art. 2 co. 1 lett. d) del CCII non assoggettabile a liquidazione giudiziale ex art. 121 CCII.

Tribunale di Genova: Minimale contributivo – Attività di trasporto, consegna e montaggio mobili  – CCNL applicabile ai dipendenti

Pietro Capurso segnala le sentenze del Tribunale di Genova n. 908/2024 e n. 1036/2024 che, in adesione alle tesi dell’Istituto, ritiene che la società ricorrente debba applicare ai propri dipendenti il CCNL Trasporti e Logistica in luogo di quello Multiservizi, tenuto conto delle attività “esclusive o comunque principali” effettivamente svolte dall’impresa. In particolare in entrambe le pronunce, che richiamano precedenti di analogo tenore, vengono indicati una serie di elementi oggettivi che fanno propendere per l’applicazione del CCNL Logistica e Trasporti quali, in via meramente esemplificativa: l’iscrizione alla Camera di Commercio con codice ATECO relativo ai servizi logistici e di distribuzione merci, l’attribuzione del codice statistico contributivo conseguente, mai contestato dall’Azienda, le registrazioni sul LUL di dipendenti come facchini o trasportatori, l’oggetto del contratto di affidamento servizi in appalto riguardante servizi di trasporto e montaggio mobili ed arredi, l’oggetto dei contratti individuali di lavoro che indicano l’assunzione di mansioni di addetto ad operazioni di facchinaggio, carico, scarico merci ed autista.

Cassazione civile: Indebito assistenziale – assenza requisiti sanitari – ripetibilità ex art. 2033 c.c.

Si segnala l’ordinanza n. 17375/2025 emessa dalla Suprema Corte di Cassazione riferita ad un indebito assistenziale derivante dal mancato possesso del requisito sanitario. I Giudici di Legittimità, in continuità con precedenti in materia, affermano che la disciplina speciale prevista con riguardo all’indebito assistenziale, non possa trovare applicazione quando “….si è di fronte ad una ipotesi di mancanza radicale ab origine di tutti i requisiti per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, attribuita ed erogata sulla base di un pacifico errore nel provvedimento (errore che, nella specie era noto essendo stato tempestivamente comunicato il provvedimento negativo). Le medesime considerazioni valgono per il caso oggi in esame, in cui difettava ab origine il requisito sanitario e tale mancanza era conosciuta dall’interessato, al quale era stato regolarmente comunicato il verbale negativo della Commissione medica………Pertanto, in difetto di regole specifiche applicabili alla fattispecie, deve trovare applicazione l’ordinaria disciplina dell’indebito civile….”