Francesco Muscari Tomaioli segnala l’ordinanza di Cassazione n. 11434/2025 che, in accoglimento del gravame promosso dall’Istituto, afferma che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà riferita al requisito reddituale prodotta dal ricorrente non costituisca principio di prova idoneo a giustificare un approfondimento istruttorio anche officioso ex art. 437 comma 2 c.p.c. E ciò in quanto, nella fattispecie all’esame della Corte, “…con il ricorso introduttivo la ricorrente si arrestava ad una lacunosa deduzione circa la presentazione della documentazione reddituale, non meglio precisata, con riferimento agli elementi costitutivi della prestazione pretesa, e solo in sede di gravame produceva una mera autocertificazione; 7. La domanda introdotta in giudizio, in tali termini, non si conformava, pertanto, agli oneri di allegazione inerenti alla prestazione pretesa ed azionata in giudizio e, conseguentemente, la Corte di merito ha esercitato i poteri officiosi in assenza, fin dagli atti introduttivi del giudizio, di qualsivoglia allegazione degli elementi costitutivi…..”
Autore: parisi silvia
Corte d’Appello di Roma: Indennità di mobilità – annullamento licenziamento e reintegra – ripetibilità prestazione a sostegno del reddito ex art. 2033 c.c.
Paola Scarlato segnala la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 2307/2025 riferita all’oggetto, nella quale si afferma quanto segue: ”L’annullamento del licenziamento di cui sopra, con sentenza reintegratoria ai sensi dell’art. 18 della legge n. 300/1970 (e successive modifiche ed integrazioni), opera ex tunc e comporta, quindi, la continuità giuridica del rapporto di lavoro, determinando, appunto in ragione di ciò, il venir meno del presupposto delle prestazioni erogate dopo il licenziamento da parte dall’Ente previdenziale, ovvero lo stato di mobilità o di disoccupazione nel caso delle prestazioni di cui qui si tratta (v. Cass. n. 16350/2017; Cass. n. 154/2012; Cass. n. 26988/2009).
In altri termini, tali prestazioni vanno considerate erogate sine titulo, con conseguente diritto dell’Inps alla loro integrale ripetizione, anche quando – come nel caso di specie – l’indennità risarcitoria riconosciuta al lavoratore non copra l’intero periodo intercorrente fra il recesso datoriale e la sentenza che annulla il licenziamento con la condanna alla reintegrazione.
Trova, pertanto, applicazione il principio per cui, una volta che il licenziamento sia stato annullato, le indennità previdenziali, ivi compresa quella di mobilità e l’integrazione FSTA, non essendo acquisite in via definitiva dal lavoratore, sono ripetibili dagli Istituti previdenziali, stante che, in tal caso, ne vengono meno i presupposti, rappresentati dalla disoccupazione involontaria e dal collocamento in mobilità conseguenti al medesimo licenziamento (v., tra le altre, Cass. n. 8150/2018; Cass. n. 3597/2011).”
La pronuncia contiene significativi spunti di riflessione riguardanti il rapporto tra l’indennità risarcitoria dovuta ex art. 18 Statuto Lavoratori in caso di licenziamento illegittimo e prestazioni previdenziali di disoccupazione nonché ampi richiami a giurisprudenza di legittimità e di merito già intervenuta in materia.
Corte d’Appello di Roma: Indebito assistenziale reddituale – mancata presentazione dichiarazione dei redditi – omesso invio modello RED- ripetibilità indebito
Paola Scarlato segnala la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 2341/2025 che esclude il ricorrere del legittimo affidamento circa la percezione di somme erogate a titolo di prestazioni assistenziali collegate al reddito oggetto di ripetizione da parte dell’INPS, in quanto, non avendo l’assistita presentato dichiarazioni fiscali, si esulava dall’ipotesi prevista dall’art. 13 comma 6 d.l. n. 78/2010 con conseguente obbligo della medesima di comunicare all’Istituto le variazioni del proprio reddito a mezzo presentazione del modello RED.
Tribunale di Lamezia Terme: Mancata o tardiva impugnazione dell’avviso di addebito – inammissibilità della domanda di accertamento negativo
Silvia Parisi segnala la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 262/2025 che, conformemente al più recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione, ha dichiarato l’inammissibilità della domanda di accertamento negativo proposta dalla ricorrente per sopravvenuta carenza di interesse ad agire in ragione dell’irretrattabilità del credito dell’Istituto conseguente alla tardiva opposizione all’avviso di addebito.
A tal proposito il Tribunale afferma:” ….Tenuto conto del più recente orientamento giurisprudenziale deve concludersi che, non avendo tempestivamente impugnato l’avviso di addebito n….. (avente ad oggetto la revoca dell’indennità di disoccupazione agricola e degli assegni familiari relativi all’anno 2017, oltre sanzioni ed interessi), l’opponente – pur avendo intrapreso, prima della notifica dell’avviso medesimo, il giudizio d’accertamento negativo del credito recante n. di R.g……..- non può conseguire alcun risultato giuridicamente apprezzabile, giacchè è incorsa in una preclusione non già “di carattere meramente procedurale” (come sostenuto da Cass. n. 16203/2008) bensì di carattere sostanziale; la perentorietà del termine di cui all’art. 24, comma 5, D.lgsm. 46/1999, determina, quale immediata consecutio, la decadenza dalla facoltà di rimettere in discussione il titolo medio tempre consolidatosi (così, in motivazione, Cass. n. 6199/2024 cit.)”
Tribunale di Reggio Calabria: Opzione per il sistema contributivo – modalità di espressione della scelta
Ettore Triolo segnala la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 944/2025 che si colloca nel solco di altre decisioni dello stesso tenore recentemente pubblicate dal medesimo Giudice di primo grado.
Il Tribunale di Reggio Calabria ritiene che l’opzione per il sistema contributivo, con applicazione del massimale, debba essere comunicata dal lavoratore all’INPS, quale ente titolare della contribuzione e deputato a gestire la contribuzione e il trattamento pensionistico; nessun effetto può esplicare, invece, la sola comunicazione dell’opzione fatta dal lavoratore all’azienda.
Ancora, il modello UNIEMENS proveniente dal datore di lavoro non può costituire “un atto, volontario, di comunicazione del nuovo regime contributivo”, perché non proviene dal soggetto titolare del diritto in questione.
Corte d’Appello di Catanzaro: Minimale contributivo – CCNL stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative
Ettore Triolo segnala la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 617/2025 pubblicata il 20.05.2025 riferita all’argomento in oggetto. La Corte, anche alla luce di conforme giurisprudenza del Consiglio di Stato, di Cassazione e della Corte Costituzionale, esclude la maggiore rappresentatività della CISAL comparativamente alle sigle “storiche” (CGIL, CISL e UIL) ai fini dell’individuazione del CCNL applicabile per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali ai sensi dell’art. 1 d.l. 9 ottobre 1989 n. 338 conv. con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989 n. 389.
La pronuncia appare di interesse anche in relazione al criterio di riparto dell’onere della prova in quanto, trattandosi di giudizio riferito alla spettanza di agevolazioni contributive, afferma che l’onere di provare che il contratto collettivo applicato fosse quello stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative incombeva su chi aveva fruito degli sgravi e non sull’INPS.
Corte d’Appello di Firenze: Indebito previdenziale reddituale – art. 13 comma 2 l.n. 412 del 1991 – condotta impeditiva della decadenza
Francesco Falso segnala la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 323/2025 del 19.05.2025 che dovendo decidere sulla tempestività dell’azione di recupero attivata dall’Istituto in relazione ad un indebito previdenziale reddituale afferma che, ai fini impeditivi della decadenza annuale prevista dall’art. 13 co. 2 L.n. 412/1991, sia sufficiente la formalizzazione della pretesa restitutoria e la spedizione della relativa comunicazione entro il detto termine, a prescindere dalla data di materiale ricezione della comunicazione di indebito, intervenuta solo nell’anno successivo.
In particolare la Corte territoriale così argomenta:” La norma (n.d.r.; art. 13, co. 2 L.n. 412/1991) onera l’istituto, quale condotta impeditiva della decadenza, di formalizzare la richiesta di restituzione dell’importo ritenuto indebito, così avviando l’azione di recupero nei confronti del pensionato. Ritiene la Corte che, in assenza di alcun espresso riferimento normativo all’avvenuto ricevimento del provvedimento dell’istituto da parte dell’interessato, tale da configurarsi come elemento costitutivo della fattispecie impeditiva, l’avvio del procedimento di recupero non abbia carattere recettizio e, in caso di avvalimento del servizio postale, coincida con quello della spedizione.
Come affermato da plurime pronunce di legittimità, gli atti impeditivi della decadenza, assumendo rilievo per le conseguenze che determinano a carico del titolare del diritto da esercitarsi entro un dato termine, senza incidere in alcun modo sui destinatari, non possono, per definizione, avere carattere ricettizio (Cass. Sez. 1 sent. n. 11625/1999; Cass. sez. 11463/2001; Cass. Sez. 5 sent. n. 10476/2003; Cass. Sez. 5 sent. n. 12447/2004)”
Corte d’Appello di Roma : Crediti contributivi affidati all’Agente della riscossione- prescrizione – sospensione dei termini nel periodo di emergenza epidemiologica per 542 giorni
Paola Scarlato segnala la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 1318/2025 del 5.04.2025, riguardante l’interpretazione degli artt. 67 e 68 d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”) in combinato disposto con l’art. 12 co. 1 d.lgs. n. 159 del 2015. La Corte Capitolina, richiamando la recente ordinanza della Suprema Corte n. 960/2025, afferma che, in forza delle citate disposizioni, il termine di prescrizione previsto dall’art. 3 L.n. 335/95, per i crediti derivanti da cartelle di pagamento ed avvisi di addebito, è rimasto sospeso dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per un totale di 542 giorni.
Tribunale di Cosenza: Domanda di surroga – assegno di invalidità ordinario – riconoscimento prestazione per causa imputabile a terzi – richiesta dell’assicurato di integrale risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante – incumulabilità
Caterina Battaglia segnala la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 492/2025 del 17/03/2025 riguardante domanda di surroga formulata dall’INPS ai sensi dell’art. 14 L.n. 222/84 e dell’art. 1916 c.c. Il Tribunale, dopo aver qualificato la domanda come intervento autonomo ai sensi dell’art. 105 c.p.c., con conseguente indifferenza rispetto alle vicende processuali della parte attrice, accoglie le richieste dell’Istituto precisando che la prestazione previdenziale erogata (assegno ordinario di invalidità) ha natura indennitaria ed è volta a ristorare il pregiudizio patrimoniale da lucro cessante per la temporanea incapacità di produrre reddito; così che “il danneggiato non può cumulare la prestazione previdenziale che abbia eventualmente percepito (a titolo di indennità di malattia o di pensione di invalidità) con l’integrale risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, essendo entrambe le poste finalizzate al ristoro della lesione del medesimo bene della vita (vale a dire, la capacità di produrre reddito) sicchè, nel caso in cui l’ente previdenziale abbia corrisposto a tale titolo un’indennità al danneggiato, di questo importo si dovrà tenere conto nella liquidazione del pregiudizio posto, sul piano risarcitorio, a carico del danneggiante”
Corte di Appello di Catania: Ricovero a titolo gratuito-assenze saltuarie-spettanza indennità di accompagnamento-esclusione-ripetibilità indebito
Ivano Marcedone segnala la sentenza della Corte di Appello di Catania n. 1260/2024 che – in riforma della decisione di primo grado che aveva dichiarato irripetibile l’indennità di accompagnamento erogata nei periodi di ricovero inferiori a 30 giorni motivando la propria decisione sull’assunto che l’invalida, nei periodi di interruzione del ricovero non avesse goduto delle prestazioni di assistenza e cura della struttura convenzionata rimanendo affidata alle cure familiari – afferma, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n.183 del 29/04/1991, che la disciplina vigente si propone di evitare una duplicazione dell’onere a carico dello Stato allorché l’invalido, ricoverato in via permanente, si sia assentato saltuariamente dal luogo di degenza. Atteso che nella fattispecie sottoposta all’attenzione del Collegio, risultava che l’invalida si fosse allontanata dall’istituto ove era ricoverata soltanto qualche giorno al mese, la Corte di merito ha concluso che l’erogazione dell’indennità di accompagnamento avrebbe determinato una duplicazione del sostegno pubblico (indennità di accompagnamento e retta per il ricovero) ed in tale guisa era ripetibile la somma erogata.