Ivano Marcedone segnala la sentenza della Corte di Appello di Catania n. 1213/2024 che affronta la questione del risarcimento del danno non patrimoniale costituito dall’improvvisa perdita della fonte di reddito, derivante dal ritardo nella definizione di un procedimento di pensionamento anticipato in cumulo, in specie per avere l’Inps trasmesso in ritardo la domanda di pensione all’ente gestore della forma assicurativa di ultima iscrizione.
Il Tribunale di Siracusa aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, commisurato alle retribuzioni perse e alla differenza stipendiale tra il trattamento retributivo precedentemente percepito, e quello inferiore riconosciuto dopo la ricostituzione del rapporto di lavoro, in quanto il beneficio del pensionamento anticipato non era comunque spettante e limitava così il riconoscimento della responsabilità al danno non patrimoniale.
Nel premettere che, laddove vengano in rilievo cause scindibili, non necessita l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle ulteriori parti del giudizio in primo grado, il Collegio ha affermato che la domanda di risarcimento del danno, per mancata o inesatta informazione da parte dell’INPS della maturazione dei requisiti della pensione in cumulo alla data dell’1.12.2008 ( che abbia dunque indotto il ricorrente ad inoltrare domanda di pensione), integra una responsabilità contrattuale e ha ritenuto insussistente il nesso causale tra la condotta dell’INPS e il danno lamentato dal resistente, affermando che possa configurarsi la responsabilità dell’INPS soltanto qualora l’ente previdenziale abbia fornito informazioni errate in ordine alla sussistenza dei requisiti per il pensionamento anticipato, inducendo in tal modo in errore il richiedente la pensione. Elemento insussistente nel caso di specie, non avendo il ricorrente neanche presentato all’INPS una domanda di rilascio dell’estratto contributivo, ed essendo peraltro pacifica l’insussistenza dei requisiti per il pensionamento anticipato in cumulo.
La Corte ha pure deciso in merito all’appello incidentale proposto dall’appellato nei confronti delle ulteriori parti del giudizio in primo grado, dichiarandolo inammissibile perché proposto oltre il termine di cui all’art. 327 c.p.c., in considerazione del fatto che, come affermato dalla S.C., nelle cause scindibili, l’appello incidentale tardivo, pur potendo investire capi diversi da quelli impugnati in via principale, non può determinare un’estensione soggettiva del giudizio e non può, pertanto, essere proposto contro parti diverse da quelle che hanno proposto l’impugnazione in via principale, nei confronti delle quali deve ritenersi formato il giudicato interno.