Corte di Appello di Catania: Risarcimento del danno da ritardo-responsabilità contrattuale-carenza nesso di causalità-cause scindibili-integrazione contraddittorio-esclusione-appello incidentale tardivo-inammissibilità.

Ivano Marcedone segnala la sentenza della Corte di Appello di Catania n. 1213/2024 che affronta la questione del risarcimento del danno non patrimoniale costituito dall’improvvisa perdita della fonte di reddito, derivante dal ritardo nella definizione di un procedimento di pensionamento anticipato in cumulo, in specie per avere l’Inps trasmesso in ritardo la domanda di pensione all’ente gestore della forma assicurativa di ultima iscrizione.

Il Tribunale di Siracusa aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, commisurato alle retribuzioni perse e alla differenza stipendiale tra il trattamento retributivo precedentemente percepito, e quello inferiore riconosciuto dopo la ricostituzione del rapporto di lavoro, in quanto il beneficio del pensionamento anticipato non era comunque spettante e limitava così il riconoscimento della responsabilità al danno non patrimoniale.

Nel premettere che, laddove vengano in rilievo cause scindibili, non necessita l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle ulteriori parti del giudizio in primo grado, il Collegio ha affermato che la domanda di risarcimento del danno, per mancata o inesatta informazione da parte dell’INPS della maturazione dei requisiti della pensione in cumulo alla data dell’1.12.2008 ( che abbia dunque indotto il ricorrente ad inoltrare domanda di pensione), integra una responsabilità contrattuale e ha ritenuto insussistente il nesso causale tra la condotta dell’INPS e il danno lamentato dal resistente, affermando che possa configurarsi la responsabilità dell’INPS soltanto qualora l’ente previdenziale abbia fornito informazioni errate in ordine alla sussistenza dei requisiti per il pensionamento anticipato, inducendo in tal modo in errore il richiedente la pensione. Elemento insussistente nel caso di specie, non avendo il ricorrente neanche presentato all’INPS una domanda di rilascio dell’estratto contributivo, ed essendo peraltro pacifica l’insussistenza dei requisiti per il pensionamento anticipato in cumulo.

La Corte ha pure deciso in merito all’appello incidentale proposto dall’appellato nei confronti delle ulteriori parti del giudizio in primo grado, dichiarandolo inammissibile perché proposto oltre il termine di cui all’art. 327 c.p.c., in considerazione del fatto che, come affermato dalla S.C., nelle cause scindibili, l’appello incidentale tardivo, pur potendo investire capi diversi da quelli impugnati in via principale, non può determinare un’estensione soggettiva del giudizio e non può, pertanto, essere proposto contro parti diverse da quelle che hanno proposto l’impugnazione in via principale, nei confronti delle quali deve ritenersi formato il giudicato interno.

Corte di Appello di Catania: Cassa integrazione guadagni in deroga- maturazione trattamento di fine rapporto -sussiste- a carico del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione presso il Ministero del lavoro

Ivano Marcedone segnala la sentenza della Corte di Appello di Catania n. 65/2025 che affronta la questione del diritto alla quota del trattamento di fine rapporto, maturata durante il periodo in cui il lavoratore ha usufruito dell’intervento in deroga della Cassa Integrazione Guadagni. La condizione di sospensione dal lavoro, per intervento della CIGD (Cassa Integrazione Guadagni in Deroga), non rientra invero in alcuna fattispecie che ne preveda l’indennizzo, essendo una prestazione finanziata da risorse di natura non contributiva, ed in specie da predeterminati stanziamenti del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, le cui risorse risultano destinate al finanziamento delle sole prestazioni in deroga volta a volta concesse.

Il Collegio ha ritenuto che il TFR maturi anche durante il periodo in cui il lavoratore sia stato posto in cassa integrazione in deroga, ed ha richiamato al fine la sentenza della Corte di Cassazione  n. 25838 del 1 settembre 2022, che ha affermato che anche la CIGD rientri a pieno titolo nella previsione del terzo comma dell’art. 2120 c.c. e debba essere computata ai fini del T.f.r., quale ulteriore strumento di integrazione salariale, a sostegno delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di debolezza dei livelli produttivi del Paese, ma con utilizzazione delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell’ambito del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Corte di Appello di Catanzaro: Verbale ispettivo – ricorso amministrativo – formazione silenzio rigetto – diniego DURC – legittimo

Caterina Battaglia segnala la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 231/2025 che, nel confermare la pronuncia di primo grado, afferma che l’assenza di decisione formale ed espressa sul ricorso amministrativo non possa essere di impedimento al rilascio del DURC irregolare. La pronuncia si pone nel solco della giurisprudenza di legittimità secondo cui ciò che legittima il godimento dell’esonero contributivo e, per converso, impedisce all’INPS di rivendicare i relativi importi non è il possesso, da parte del contribuente, di quello che è un mero certificato amministrativo  bensì la situazione di effettiva regolarità contributiva che quel certificato – il DURC – dovrebbe attestare e che scaturisce dal tempestivo adempimento, da parte dell’interessato, degli obblighi contributivi e di quelli ad essi strumentali.

Tribunale di Catanzaro: Procedimento di ATP – accertamento requisito sanitario – termine di 120 giorni per l’eventuale pagamento – dies a quo

Silvia Parisi segnala la sentenza n. 212/2025 emessa dal Tribunale di Catanzaro che – in un giudizio introdotto per ottenere la condanna dell’INPS al pagamento della pensione di invalidità civile ex art. 12 L.n. 118/71 a seguito del riconoscimento del requisito sanitario a conclusione di un procedimento di accertamento tecnico preventivo – ha affermato, richiamando altra recente giurisprudenza di merito, che ai fini della decorrenza del termine di 120 giorni previsto dall’art. 445 bis co. 5 c.p.c. per la liquidazione della prestazione, è necessaria non solo la notifica del decreto di omologa ma anche l’invio del mod. AP70 contenente i dati indispensabili per procedere all’istruttoria concernente i requisiti c.d. socio-economici tipici della prestazione e i dati che consentano il pagamento della stessa

Tribunale di Siracusa: ATP- ricorso di merito ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c. – specificità motivi contestazione- difetto- inammissibilità- necessità eccezione di parte-esclusione

Ivano Marcedone segnala la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1183/2024 che, in accoglimento dell’eccezione sollevata dall’INPS,  ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, ritenendo che le censure di parte ricorrente, in sede di introduzione del giudizio di merito, non soddisfacessero i requisiti richiesti dall’art. 445 bis comma 6 c.p.c., ed in specie l’obbligo di specificità dei motivi sostanzialmente ricavato nei medesimi termini previsti per il giudizio impugnatorio, ai sensi degli artt. 342 e ss e nel rito specifico 434 c.p.c., che impone di individuare, chiaramente, le questioni e i punti contestati del provvedimento impugnato e, con essi, i relativi motivi di dissenso, affiancandosi alla parte volitiva una parte argomentativa che contrasti le ragioni del provvedimento impugnato (Cass. civ. Sez. Unite, 16/11/2017, n. 27199). (…) 

Il Tribunale ha altresì affermato che la declaratoria di inammissibilità può essere pronunciata d’ufficio. Si legge: Tale contestazione, in quanto astratta e generica, rende il ricorso inammissibile con apprezzamento che deve, preliminarmente, essere reso dal giudice, pure in mancanza di un’eccezione di parte, atteso che si versa in ipotesi di norma di “ordine pubblico”, la quale non è stabilita in relazione a diritti disponibili delle parti, ma è dettata a protezione dell’interesse generale alla definitività e certezza delle determinazioni relative ad erogazioni di spese gravanti sul bilancio pubblico.

Cassazione civile: Crediti non erariali – prescrizione – sospensione dei termini nel periodo di emergenza epidemiologica

Pier Luigi Tomaselli segnala l’ordinanza della Cassazione civile – prima sezione, n. 960/2025, riguardante l’interpretazione degli artt. 67 e 68 d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”) in combinato disposto con l’art. 12 comma 1 d.lgs. n. 159 del 2015. La Suprema Corte aderisce ad una interpretazione “estensiva” delle attività sospese in base alle citate disposizioni, affermando che:” Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l’arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall’art. 67 e l’espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000 n. 212”

Corte d’Appello di Napoli: Prescrizione contributi dovuti alla gestione separata – dies a quo – differimento del termine di versamento dell’acconto IRPEF – latitudine soggettiva del differimento

Luca Cuzzupoli segnala la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 97/2025 che, nel riaffrontare la nota questione dell’individuazione del “dies a quo” di decorrenza del termine di prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata, afferma, quanto alla latitudine soggettiva del differimento disposto dai D.P.C.M., che:” …la Corte di cassazione ha chiarito che ne beneficiano tutti i contribuenti, allorché esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. A favore di tale interpretazione, milita l’univoco dettato letterale della previsione del decreto, che contraddice la lettura riduttiva propugnata dalla contribuente. Il differimento, dunque, non si applica soltanto a “coloro che, in concreto, alle risultanze di tali studi fossero fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d’imposizione” (sentenza n. 27499 del 2023 e 10273 del 2021, cit.). Pertanto, “ciò che rileva, ai fini di detto differimento, è il dato oggettivo dello svolgimento di un’attività economica riconducibile tra quelle per le quali siano stati elaborati studi di settore e non la condizione soggettiva del singolo professionista di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall’adesione alle risultanze degli studi medesimi” (Cass., sez. VI-L, 11 agosto 2022, n. 24668; nello stesso senso, fra le molte, Cass., sez. VI-L, 26 luglio 2022, n. 23314 e n. 23309, punto 8, e Cass., sez. VI-L, 15 luglio 2022, n. 22336)” (Cass., sez. lav., 7 novembre 2022, n. 32682)………..

Il differimento, sancito dal predetto atto normativo, si applica in termini generali, sul mero presupposto dell’esercizio di un’attività per la quale siano stati elaborati gli studi di settore (ordinanza n. 10286 del 2023, cit., punto 11 delle “Ragioni della decisione”), e non si raccorda al dato della concreta vincolatività delle risultanze di tali studi.”

Tribunale di Napoli Nord: Gestione commercianti – iscrizione – onere della prova – elementi presuntivi

Luca Cuzzupoli segnala la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 693/2025 in materia di iscrizione di socio amministratore di SRLS alla gestione commercianti. Il Tribunale afferma che l’INPS abbia adeguatamente  comprovato la sussistenza degli elementi costitutivi dell’obbligazione previdenziale avendo addotto una serie di elementi che univocamente depongono per lo svolgimento di attività lavorativa abituale e prevalente da parte del ricorrente oltre ad attività organizzativa e direttiva di natura intellettuale.

Tribunale di Napoli: Opposizione a verbale ispettivo – dumping contrattuale – individuazione CCNL applicabile

Anna Di Stefano segnala la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8819/2024 che affronta la questione dell’individuazione del CCNL applicabile tenuto conto del criterio della sottoscrizione da parte delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale del settore in cui opera l’impresa. Di particolare interesse appare il passaggio della pronuncia in cui si fa riferimento ai dati forniti dal CNEL ed alla loro efficacia probatoria in ordine al requisito della comparativa maggiore rappresentatività. La sentenza è molto ben motivata anche in ordine all’individuazione del regime sanzionatorio applicabile (evasione) in caso di denuncia contributiva infedele.

Tribunale di Napoli: Opposizione  a verbale ispettivo – mancata opposizione all’avviso di addebito sopravvenuto – carenza interesse ad agire

Anna Di Stefano segnala la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7599/2024 che ha dichiarato l’inammissibilità ex art 100 c.p.c. dell’azione di accertamento negativo promossa avverso verbale ispettivo dell’INPS, stante l’irretrattabilità della pretesa creditoria per mancata opposizione all’avviso di addebito successivamente notificato.