Anna Di Stefano segnala la sentenza del Tribunale di Napoli n. 47/2025 che, conformemente a consolidata giurisprudenza di legittimità, qualifica come opposizione agli atti esecutivi l’azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell’intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all’esecuzione forzata (vizi di nullità della cartella o dell’intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, oscurità dei criteri di calcolo delle sanzioni e degli interessi, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell’intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall’art. 25 del D.P.R. 602/1973, decadenza ex rt. 25 del d.lgs. n. 46 del 1999), da ciò facendo discendere la conseguenza che l’opponente debba rispettare il termine perentorio di venti giorni previsto dall’art. 617 c.p.c. a pena di inammissibilità dell’opposizione.
Autore: parisi silvia
Tribunale di Napoli: Opposizione ad intimazione di pagamento – adesione alla definizione agevolata – inammissibilità del ricorso ex art. 100 c.p.c.
Anna Di Stefano segnala la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8839/2024 che ha dichiarato l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso in opposizione ad intimazione di pagamento per intervenuta carenza di interesse ad agire in ragione della presentazione da parte del ricorrente dell’istanza di definizione agevolata prevista dalla legge n. 197/2022 (c.d. rottamazione quater) e della conseguente richiesta di estinzione del giudizio.
Tribunale di Napoli: Opposizione ad ordinanza ingiunzione – notifica dell’atto di accertamento presupposto- differenza tra CAN e CAD
Anna Di Stefano segnala la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8596/2024 nella quale si afferma che ai fini della prova della rituale notifica degli atti di accertamento presupposti alle ordinanze di ingiunzione sia sufficiente la comunicazione di avvenuto deposito dell’atto (CAD) essendo irrilevante il deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa (CAN) e ciò in quanto:” Dopo l’invio della CAN l’agente postale deve annotare sulla ricevuta di ritorno del plico contenente l’atto giudiziario consegnato, il numero della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuta notifica) e la data dell’invio: la notifica si ha per avvenuta nella data della consegna del plico contenente l’atto giudiziario e non nella data di consegna della CAN. È dunque irrilevante il deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa, trattandosi di un adempimento esterno al perfezionamento della notifica.”
Tribunale di Roma: Convivenza more uxorio – pensione di reversibilità – non spetta
Paola Scarlato segnala la sentenza del Tribunale di Roma n. 13230/2024 che, anche dopo l’entrata in vigore della L.n. 76/2016 (c.d. Legge Cirinnà), esclude il titolo del convivente “more uxorio” alla pensione di reversibilità o indiretta, ritenendo detta esclusione non in contrasto con la Carta Costituzionale e con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea
Tribunale di Catanzaro : Opposizione ordinanza ingiunzione – presentazione domanda di definizione agevolata dei carichi contributivi – irrilevanza
Silvia Parisi segnala la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 23/2025 che affronta la questione degli effetti prodotti sulla pretesa sanzionatoria dalla presentazione della domanda di definizione agevolata dei carichi relativi alle omissioni contributive contestate e, richiamando anche altra giurisprudenza di merito, giunge ad affermare che: ….la definizione agevolata delle omissioni contributive non comporta l’estinzione dell’illecito amministrativo contestato, dal momento che la disciplina sottesa ai due istituti si muove su due piani completamente distinti: l’uno di tipo civilistico, rappresentato dall’adempimento dell’obbligazione contributiva costituita dal coacervo degli obblighi riconosciuti in capo al datore di lavoro; l’altro di tipo penale/amministrativo, con riferimento ad una fattispecie di responsabilità penale/amministrativa prevista dal legislatore in caso di omesso versamento dei contributi posti a carico dei lavoratori.
4.1.3. In ogni caso, l’irrilevanza, ai fini estintivi dell’illecito contestato all’opponente, della definizione agevolata nell’odierna fattispecie, risiede anche nell’ulteriore, dirimente, considerazione per la quale la disposizione di cui all’art. 2, co. 1-bis, d.l. n. 463/1983 è chiara nel circoscrivere l’effetto estintivo dell’illecito amministrativo al solo pagamento dei contributi effettuato, al più tardi, entro il termine di tre mesi dalla contestazione del fatto.”
Tribunale di Catanzaro: Opposizione intimazione di pagamento – adesione alla definizione agevolata – estinzione del giudizio
Silvia Parisi segnala la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 25/2025 che, nel richiamare la recente Ordinanza di Cassazione n. 24428 del 11.09.2024, afferma che “…il comma 236 dell’art. 1 L.n. 197 de 212 (c.d. rottamazione quater) delinea una fattispecie di estinzione del processo che non postula il pagamento dell’intero ammontare dovuto in ragione del piano rateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente che si sia perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione – in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell’Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative scadenze – e che siano documentati in giudizio i soli pagamenti già effettuati con riferimento alla procedura di definizione prescelta.”
Corte d’Appello di Catanzaro: Perdita DURC – Effetti sui benefici contributivi fruiti prima dell’accertamento dell’irregolarità contributiva
Ettore Triolo segnala la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 1404/2024 del 16.12.2024 che, in accoglimento dell’appello promosso dall’INPS, afferma che la perdita del DURC impedisce la fruizione degli sgravi contributivi fruiti anche prima dell’accertamento dell’irregolarità contributiva. La Corte territoriale a tal proposito afferma: “Non si condivide, invero, la tesi recepita dalla gravata sentenza, secondo cui la perdita del documento unico di regolarità contributiva non produrrebbe effetto per il periodo antecedente, ma osterebbe alla fruizione dei benefici contributivi solo per il futuro. Trattasi di tesi: a) illogica, nella misura in cui osta alla retrospettiva verifica di una condizione di regolarità contributiva che si riveli, proprio all’esito di tale verifica, insussistente; b) contraria al principio, condiviso dal Collegio, secondo cui ciò che legittima il godimento dell’esonero contributivo e, per converso, impedisce all’INPS di rivendicare i relativi importi non è il possesso, da parte del contribuente, di quello che è un mero certificato amministrativo (cfr. Cass. Pen. 3811/2016), bensì la situazione di effettiva regolarità contributiva che quel certificato – il DURC – dovrebbe attestare e che scaturisce dal tempestivo adempimento, da parte dell’interessato, degli obblighi contributivi e di quelli ad essi strumentali ”
Tribunale di Napoli Nord: Accertamento diritto iscrizione liste collocamento mirato – Assenza domanda amministrativa – Improponibilità
Antonio Brancaccio segnala la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 5576/2024 del 10.12.2024 che, accogliendo la relativa eccezione sollevata dall’INPS, in un giudizio volto all’accertamento del diritto all’iscrizione nelle liste di collocamento mirato per disabili in ragione della percentuale di invalidità posseduta, ha dichiarato il ricorso improponibile per mancanza di domanda amministrativa, atteso che la ricorrente aveva proposto domanda amministrativa solo per il riconoscimento dell’invalidità civile e non per l’accertamento del requisito sanitario utile per l’iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio, da ritenere diritto autonomo e distinto rispetto a quanto previsto dalla disciplina in materia di invalidità civile.
Corte d’Appello di Bologna: Opposizione ordinanza ingiunzione – Notificazione – Consegna a soggetto diverso dal destinatario dell’atto – Formalità richieste. Prescrizione- Decorrenza – Data di entrata in vigore D.Lgs.15 gennaio 2016, n. 8
Ester Cascio segnala la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 598/2024 che esamina le due questioni indicate in oggetto fornendo le seguenti risposte:
1) nell’ipotesi in cui l’ordinanza ingiunzione, notificata a mezzo del servizio postale exart. 12 della legge 20 novembre 1982, n. 890, sia stata consegnata all’indirizzo del destinatario temporaneamente assente a mani di persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario o, in mancanza di detti soggetti, al portiere dello stabile, l’agente postale è tenuto a notiziare il destinatario stesso dell’avvenuta notificazione a mezzo lettera raccomandata (c.d. C.A.N.) che “in assenza di una prescrizione normativa di utilizzo della raccomandata con avviso di ricevimento, può essere legittimamente effettuata con raccomandata semplice (cfr. Cassazione n. 10554/2015)”;
2) il termine di prescrizione quinquennale ex art. 28 L.n. 689/81 della sanzione amministrativa prevista dall’articolo 2, c.1 e 1- bis, del D.L.12 settembre 1983, n. 463, conv. con mod. in L. 11 novembre 1983, n. 638, decorre dal 6.02.2016, data di entrata in vigore del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8, pubblicato in G.U. il 22 gennaio 2016 n. 17, che ha previsto la depenalizzazione del reato allorchè le ritenute previdenziali ed assistenziali siano pari o inferiori ad euro 10.000,00 annui.
Corte d’Appello di Bologna: Accredito figurativo settimane contributive per servizio militare – conteggio corretto dell’INPS ma erronea imputazione alle annualità – assenza di uno specifico onere di contestazione in capo alla difesa dell’Ente
Ester Cascio segnala la sentenza n. 571/2024 della Corte d’Appello di Bologna che, in una controversia avente ad oggetto l’accertamento del diritto del ricorrente a vedersi riconoscere, per il servizio militare di leva, n. 52 settimane di contribuzione figurativa rispetto alle 50 accreditate, ha accolto il gravame proposto dall’INPS, ritenendo che il Tribunale avesse erroneamente applicato il principio di non contestazione. Più specificamente, pur avendo il giudice di prime cure condiviso le risultanze della CTU che aveva confermato l’esattezza del conteggio effettuato dall’INPS di 50 settimane di accredito figurativo del periodo di leva ancorchè con erronea imputazione tra le annualità 1982 e 1983 dovendo essere accreditate 35 settimane figurative nell’anno 1982 (in luogo di n. 36) e 15 settimane nell’anno 1983 (in luogo di n. 14), ha ritenuto di non poter modificare in peius la situazione contributiva già riconosciuta dall’Istituto in relazione all’anno 1982, per il quale l’Ente aveva già accreditato 36 settimane e ciò, in quanto, non vi sarebbero state contestazioni sul punto da parte dell’Istituto. Sicchè ha accolto parzialmente la domanda accertando il titolo ad una ulteriore settimana contributiva, riferita all’anno 1983, in relazione al quale l’INPS aveva accreditato n. 14 settimane. La Corte territoriale, aderendo integralmente alle tesi difensive dell’Istituto, rileva che il ragionamento seguito dal primo giudice è illogico ed erroneo in quanto non tiene conto dell’effettivo oggetto della domanda. A tal proposito la Corte afferma: “L’appello principale è fondato, atteso che il primo Giudice ha erroneamente elevato a petitum della domanda (che è e resta il maggior numero di settimane di contribuzione figurativa richieste) elementi dell’argomentazione a supporto che afferiscono invece alla causa petendi (le modalità di computo di periodi plurimensili a cavallo d’anno) e non vincolavano la controparte laddove la stessa ha costantemente richiesto il rigetto integrale della domanda predicando la giustezza dei propri calcoli, confermata in sede di c.t.u., altrimenti neppure comprendendosi il tenore del quesito peritale posto.”