Si segnala la sentenza n. 385/2024 della Corte d’Appello di Torino che, in accoglimento dell’appello promosso dall’INPS, afferma la perentorietà del termine di tre mesi, previsto dall’ultima parte dell’art.2, c. 1- bis del D.L.12 settembre 1983, n. 463, conv. con mod. in L. 11 novembre 1983, n. 638, per provvedere al versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali omesse e poter fruire della relativa causa di non punibilità. A tal proposito, degno di nota, è il seguente passaggio motivazionale: “Ritiene il Collegio che l’appello principale sia fondato e meriti accoglimento, posto che il termine di tre mesi non può essere derogato sulla base della considerazione che “un ridottissimo ritardo nel pagamento” possa essere sostanzialmente scusabile, questo di per sé in assenza di ulteriori elementi che rendano la valutazione oggettiva. Non è infatti ammissibile il superamento di un dato temporale stabilito ex lege sulla base di una valutazione meramente soggettiva, finendo di fatto di creare un’indefinita area temporale di “scusabilità” derivante dal mero conteggio di giorni decorrenti tra il termine dei pagamenti e i pagamenti medesimi”
Autore: parisi silvia
Cassazione civile: Cassazione (Ricorso per) – Minimale contributivo – Contratto Leader – Produzione CCNL nel corso del giudizio di primo grado – Rilevanza e decisività della produzione – Poteri officiosi
Valeria Giroldi segnala la sentenza della Cassazione – Sezione lavoro n. 22907/2024 pubblicata il 19.08.2024, che, richiamando propri precedenti in termini, afferma il principio secondo cui il deposito di atti e documenti in un momento successivo alla memoria di costituzione non è elemento di per sé ostativo alla relativa acquisizione se la produzione abbia ad oggetto circostanze decisive ed allegate negli atti introduttivi. Infatti, secondo la Suprema Corte:”….nel rito del lavoro occorre contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità e, in questa prospettiva, si colloca l’esercizio del potere istruttorio officioso previsto dall’art. 421 cod.proc.civ. e dall’art. 437, comma 2, cod.proc.civ. 15.Nel giudizio di appello, pertanto, il deposito di atti non prodotti tempestivamente non è precluso in via assoluta. Il Giudice può sempre ammetterli, ai sensi e per gli effetti del cit. art. 437, ove li ritenga indispensabili ai fini della decisione (Cass. nr. 11845 del 2018; Cass. nr. 21410 del 2019; Cass. nr. 28439 del 2019) ovvero idonei a superare l’incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione. Il giudizio di indispensabilità della prova (vedi Cass., sez. un., nr. 10790 del 2017) postula, infatti, una valutazione di efficacia dell’intervento officioso a dissipare lo stato di incertezza sul fatto controverso, smentendolo o confermandolo senza lasciare margini di dubbio” (La fattispecie decisa dalla Corte riguardava la produzione nel corso del giudizio di primo grado da parte dell’INPS del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni del 29 gennaio 2005, utilizzato dagli ispettori per la determinazione del minimale contributivo: la Suprema Corte, andando di contrario avviso rispetto ai Giudici di merito, ha ritenuto che la produzione di atti in un momento successivo alla memoria di costituzione non sia di per sé ostativa all’acquisizione qualora la stessa si renda necessaria ai fini della ricerca della verità materiale ed in presenza di significative piste probatorie)
Corte di Appello di Bologna : Assegni al nucleo familiare – dichiarazioni mendaci circa la composizione del nucleo – decadenza dai benefici
Valeria Giroldi segna la sentenza n. 345/2024 della Corte d’Appello di Bologna che, in accoglimento del gravame promosso dall’Istituto, ha ritenuto che le dichiarazioni mendaci dell’interessato contenute nella domanda di prestazione e incidenti sulla stessa determinano, ai sensi dell’art. 75 DPR n. 445/2000, la decadenza dai benefici conseguiti in forza del provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. La Corte territoriale, per avvalorare i propri assunti, richiama recente giurisprudenza di legittimità secondo la quale:” in tema di assegni familiari, la dichiarazione mendace dell’interessato (nella specie, circa il reddito della moglie) comporta, ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, la perdita – a titolo di sanzione – dell’intero beneficio, dovendo escludersi l’interpretazione secondo cui chi ha dichiarato il falso vada privato solo di quella parte che avrebbe ottenuto con detta dichiarazione, che finirebbe per incentivare le dichiarazioni non veritiere, consentendo al dichiarante infedele, se scoperto, di rischiare di perdere soltanto ciò di cui non aveva diritto e, se non scoperto, di lucrare benefici indebiti (Cass. civ. sez. lav., 13/07/2022 n. 22091)”
Tribunale di Taranto: Controversie relative alla cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli – non applicabilità dell’art. 152 disp. att. C.p.c.
Francesco Certomà segnala la sentenza del Tribunale di Taranto n. 2090/2024 del 4.10.2024 che, aderendo a conforme indirizzo della Suprema Corte, esclude l’applicabilità dell’art. 152 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile nelle controversie riguardanti la cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli sulla scorta delle seguenti considerazioni: “Il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall’art. 152 disp. att. C.p.c. espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati – opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l’oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento; nella specie considerata in sede di legittimità è stato, quindi, escluso il diritto all’esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell’istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli (Cass. civile sez. VI, 10/11/2022 n. 33109)”
Tribunale di Taranto : Reddito di cittadinanza – Indebito – Inapplicabilità delle disposizioni speciali in materia di indebito previdenziale ed assistenziale
Francesco Certomà segnala la sentenza del Tribunale di Taranto n. 2118/2024 che afferma la piena ripetibilità delle somme indebitamente percepite a titolo di reddito di cittadinanza, escludendo che possano trovare applicazione le disposizioni speciali di cui all’art. 52 co. 2 l. 9.03.1989 n. 88 e art. 13 co. 1 l. 30.12.1991 n. 412 in ragione della natura eccezionale di tale disciplina non estensibile al reddito di cittadinanza “che certamente non ha natura previdenziale (essendo concesso pur in assenza di una provvista contributiva) e neppure strettamente assistenziale (cfr. Corte cost. 25.1.2022 n. 19)” Il Tribunale afferma inoltre che: < …il generale principio della ripetibilità dell’indebito assistenziale solo successivamente all’accertamento dell’indebito è applicabile solo in difetto di norme specifiche che dispongano diversamente (cfr. Cass. 9.11.2021 n. 32940, Cass. 20.5.2021 n. 13915, Cass. 29.11.2019 n. 31255, Cass. 16.4.2019 n. 10642, Cass. 9.11.2018 n. 28771). Ebbene, la ripetibilità del reddito di cittadinanza è viceversa regolata da una specifica disciplina, dettata dall’art. 7 co. 3 d.l. 4/2019 conv. in l. 26/2019, il quale dispone che alla condanna in via definitiva per i reati ivi elencati “consegue di diritto l’immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito” >
Tribunale di Roma: Prescrizione contributi previdenziali – applicabilità del termine di sospensione di 541 giorni previsto dalla normativa COVID
Cristiana Giordano segnala la sentenza del Tribunale di Roma n. 9555/24 secondo la quale il termine di prescrizione di cui all’art. 3 L.n. 335/95è rimasto sospeso, in forza del comb. Disp art. 68 comma 1 Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 conv. in Legge 24 aprile 2020 n. 27 e dell’articolo 12 comma 1 Decreto legislativo 24.09.2015 n. 159, nel periodo compreso tra l’8.03.2020 ed il 31.08.2021 per un totale di 541 giorni.
Corte di Appello di Campobasso: Minimale contributivo – individuazione del contratto leader – assenze non retribuite – rilevanza della forza maggiore
Ugo Nucciarone segnala la sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 41/2024 che affronta una serie di questioni connesse all’applicazione del principio del minimale contributivo, previsto dall’art. 1 comma 1 D.L. n. 338/1989, conv. in L.n. 389/1989. La pronuncia si dilunga, in particolare, sul problema dell’individuazione del contratto collettivo nazionale stipulato dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative della categoria nonché sull’irrilevanza della forza maggiore non imputabile al datore di lavoro ai fini della determinazione dell’obbligazione contributiva in assenza di una clausola del contratto collettivo di settore che attribuisca alla “forza maggiore” la qualità di causa di sospensione del rapporto di lavoro. La sentenza affronta anche la questione del regime sanzionatorio applicabile in siffatte ipotesi, ritenendo che si versi in un caso di evasione contributiva, regolato dall’art. 116, comma 8, lett. b) l.n. 388/2000.
Tribunale di Parma : Indebito previdenziale c.d. reddituale – Obbligo di comunicazione dati reddituali – Inadempimento – Effetti
Valeria Giroldi segnala la sentenza del Tribunale di Parma n. 622/2024 che affronta la questione della ripetibilità dell’indebito previdenziale allorchè il pensionato non assolva al proprio obbligo di comunicare i dati reddituali agli Enti previdenziali erogatori in violazione dell’art. 35 comma 10 bis D.l. n. 207/08 conv. in L.n. 14/09, per come modificato dal D.l. 78/10 conv. in L.n. 112/10. Nella fattispecie all’esame del Tribunale l’avviso di sospensione della prestazione, ancorchè trasmesso all’indirizzo della ricorrente, era stato restituito al mittente; sicchè, in applicazione dell’art. 1335 c.c., il Giudice di prime cure ha ritenuto che la medesima avesse avuto conoscenza legale delle richieste e comunicazioni dell’Istituto con conseguente legittimità della revoca della prestazione pensionistica.
Corte di Appello di Taranto: PRESTAZIONI PREVIDENZIALI – Neutralizzazione delle contribuzioni minori – Applicazione alla quota B di pensione – Applicazione oltre ultimo quinquennio di vita lavorativa – Esclusione
Francesco Certomà segnala la sentenza della Corte di Appello di Taranto n. 176/2024 riguardante la questione della neutralizzazione di periodi di contribuzione minore.
Secondo la Corte territoriale, anche dopo l’entrata in vigore della riforma del sistema pensionistico, non è venuta meno l’esigenza di neutralizzare alcuni periodi di contribuzione minore, in ossequio alle sentenze della Corte Costituzionale, perché tutti gli anni di lavoro antecedenti al 1/1/93 continuano a soggiacere alla precedente disciplina pensionistica e formano la cd quota A di pensione. Il calcolo della pensione col sistema retributivo è limitato al periodo antecedente al 1/1/93 e dunque la neutralizzazione, essendo stata concepita per ovviare alle storture del sistema retributivo, non può che essere limitata al periodo assoggettato a tale metodo di calcolo. Con riferimento al periodo successivo, invece, viene adottato un diverso sistema di calcolo, riferito ad un periodo più congruo, che già neutralizza i rischi di una minore retribuzione negli ultimi anni.
La non estensibilità della neutralizzazione oltre il quinquennio deriva dal fatto che il legislatore, con l’art 3 della legge n. 297/82, ha circoscritto il periodo di riferimento per il calcolo della pensione alle ultime 260 settimane di lavoro retribuito, supponendo che la retribuzione in questo periodo sia la più alta dell’intera vita lavorativa, ed è per questo che la Corte Costituzionale ha consentito la neutralizzazione entro gli stessi limiti, appunto per ovviare all’eventualità che negli ultimi cinque anni il lavoratore abbia per qualche ragione (mobilità, cassa integrazione ecc.) percepito somme inferiori.
Corte di Appello di Taranto: Naspi – Decadenza dalla data di maturazione requisiti pensione – Domanda di pensione di anzianità rigettata per mancanza del requisito contributivo – Necessità di presentare nuova domanda dopo la maturazione dei requisiti – Decorrenza
Francesco Certomà segnala la sentenza della Corte di Appello di Taranto n. 217/2024 secondo la quale in materia di indebito, l’Inps non è tenuto a provare l’erogazione senza titolo, ma è onere del beneficiario provare la ricorrenza dei presupposti per percepire il trattamento Naspi. Il ricorrente, invece, nel caso che ci occupa, non solo non ha provato i presupposti, ma non ha contestato la circostanza addotta dall’Inps secondo cui già nel 2015, in costanza di percezione Naspi, egli aveva raggiunto i requisiti per il pensionamento di vecchiaia. Ed allora la Naspi non può spettargli, perché sul punto vige un divieto di legge (art 11, co.1 lett d), D.lvo n. 22/2015), a prescindere dalla sua buona fede.
Non sussiste il diritto alla retrodatazione della pensione, in quanto la domanda precedente è stata respinta perché all’epoca difettava il requisito contributivo necessario. In tal caso, l’interessato doveva necessariamente ripresentare una nuova domanda dopo la maturazione del requisito, non potendo quella respinta valere per il futuro e non avendo egli nemmeno impugnato la reiezione. La conclusione è conforme all’orientamento della Cassazione, secondo cui “In tema di pensione di anzianità, ai sensi dell’art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, la prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Ne consegue che la domanda va rigettata ove alla data di presentazione non sussista il requisito assicurativo e contributivo, mentre laddove i requisiti prescritti maturino in data successiva, occorre proporre una nuova istanza, e solo da questa inizierà a decorrere la prestazione”. La nuova istanza è stata presentata nel 2017 e infatti l’Inps ha concesso la pensione di vecchiaia da tale data.
Non è giuridicamente accettabile poi il ragionamento secondo cui l’Inps, avendo con il suo comportamento colpevole, tratto in inganno il ricorrente, deve subirne le conseguenze, o anticipando la pensione o rinunciando alla naspi, anche se non vi erano i presupposti di legge per anticipare la pensione in assenza di domanda amministrativa né per erogare la naspi.