Corte di Appello di Salerno: Nullità della sentenza per violazioni procedurali – Ipotesi diverse da quelle di rimessione della causa al primo giudice – Effetti

Emilia Conrotto segnala la sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 208/2024 che affronta la questione della nullità della sentenza di primo grado per vizi procedurali non integranti una ipotesi di rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c. Nel caso specifico il Tribunale aveva deciso la causa ancorchè le parti non avessero depositato le note ex art. 127 ter c.p.c. L’appellante ha eccepito la nullità della sentenza senza però formulare alcuna ulteriore censura alle statuizioni contenute nella pronuncia.

La Corte territoriale, tenuto conto di quanto sopra, afferma: “ La violazione procedurale denunciata, seppur oggettivamente rilevabile sulla base della disamina del fascicolo telematico di primo grado, ed integrante una nullità che si trasforma in motivo di appello, non integra però un’ipotesi testuale di rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c., e non è tale da determinare una violazione del contraddittorio, suscettibile di rimessione ai sensi della norma pocanzi richiamata, come correttamente rilevato dall’INPS (……..) Le ipotesi di rimessione al primo giudice sono quindi tassative, per cui non possono aversi casi di rimessione diversi da quelli espressamente previsti. Per le ipotesi non disciplinate, anche laddove ci siano invalidità processuali, il giudice di appello decide le questioni nel merito e la sentenza di appello si sostituisce a quella di primo grado in virtù del principio di assorbimento e conversione dei vizi di nullità in motivi di gravame (…….) Nel caso di specie, parte appellante non ha enucleato alcun motivo di gravame ulteriore rispetto a quello della nullità della sentenza per la violazione procedurale sopra specificata, limitandosi a dedurre che le parti avevano transatto, senza documentare tale evenienza, della quale non risulta in alcun modo reso edotto il primo giudice.  In assenza di ogni censura, la sentenza di primo grado non si presta a essere riformata in quanto tutte le statuizioni di merito non sono state incise dal gravame, con conseguente formazione del giudicato interno.”

Tribunale di Siracusa : Reddito di cittadinanza – Omessa dichiarazione presenza nel nucleo familiare di soggetto destinatario di sentenza penale di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 7 comma 3 L.n. 27/19 – Revoca – Legittimità

Ivano Marcedone segnala la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1047/2023 che, accertata la legittimità della revoca del Reddito di Cittadinanza per omessa dichiarazione della sussistenza nel nucleo familiare di soggetto destinatario di sentenza penale di condanna passata in giudicato per reati compresi tra i delitti di cui all’art. 7 comma 3 legge 26/2019 nel decennio antecedente la data di presentazione della domanda di RdC, ha condannato parte ricorrente al pagamento di una somma ex art. 96 comma 3 c.p.c. avendo la parte “agito in giudizio con colpa grave, se non addirittura con dolo” , revocando, altresì, l’ammissione al gratuito patrocinio.

Tribunale di Catania  : Istanza di ATP – Mancato previo esaurimento del procedimento amministrativo – Inammissibilità

Pier Luigi Tomaselli segnala la sentenza del Tribunale di Catania n. 2763/2024 che, a seguito della relativa eccezione sollevata dalla difesa dell’INPS nel giudizio di opposizione ad ATP, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per ATP in quanto promosso prima dello spirare dei termini  di convocazione a visita medica. In particolare il Tribunale precisa che la previsione del procedimento istruttorio disciplinato dal d.P.R. 10.6.1994 n. 698, implica che l’INPS ha uno “spatium deliberandi” di nove mesi dalla data di presentazione della domanda, nel corso del quale l’accertamento del requisito sanitario appartiene alla cognizione della PA, senza che sia quindi ammissibile, prima della scadenza ed in difetto del provvedimento definitivo, adire l’autorità giudiziaria

Tribunale di Taranto: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Sospensione della prescrizione prevista all’art. 3, comma 10 bis legge n. 335/1995 – Applicabilità alle società partecipate ex municipalizzate – Sussiste.

Francesco Certomà segnala la sentenza del Tribunale di Taranto n. 1314/2024 secondo la quale al fine di individuare l’ambito applicativo della sospensione della prescrizione dei contributi disposta dall’art. 3, comma 10bis, della legge n. 335/1995 è necessario verificare la natura del soggetto obbligato alla data in cui i contributi avrebbero dovuto essere corrisposti.

Un’azienda speciale, che svolge per il comune un servizio senza il completo recupero dei relativi costi sull’utenza, non opera secondo un unico e rigoroso criterio di economicità e ciò connota, indubbiamente, l’azienda stessa come un ente pubblico non economico. E’ vero che in linea di principio un ente pubblico è di natura economica se produce, per legge e per statuto, beni o servizi con criteri di economicità, ossia con equivalenza almeno tendenziale tra costi e ricavi, analogamente ad un qualsiasi imprenditore, ma un ente pubblico è o no economico anche in base alla disciplina legale e statutaria che ne regola l’attività con riferimento agli scopi, non rilevando l’oggetto dell’attività stessa.

Pertanto, considerato che le Aziende Speciali sono enti del comune e conservano natura pubblica, non possedendo uno statuto privatistico di tipo societario e non relazionandosi con l’ente istitutivo secondo modelli e schemi privatistici, e tenuto conto che la copertura dei costi, all’epoca dell’omissione contributiva, avveniva pacificamente a carico del Comune, come espressamente previsto dall’art.23 della legge n. 142/1990 e, successivamente, dall’art.114 del T.U.E.L., l’Azienda ricorrente deve essere qualificata, nel periodo di interesse, come ente pubblico non economico, con conseguente applicazione del regime di sospensione della prescrizione delineato dall’art. 3, comma 10bis, della legge n. 335/1995.

Tribunale di Taranto: Disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura a seguito di accertamento ispettivo – Dichiarazioni testimoniali in contrasto con quelle rese in sede di sommarie informazioni – Inattendibilità

Francesco Certomà segnala la sentenza del Tribunale di Taranto n. 1223/2024 riguardante la questione dell’attendibilità dei testimoni nel giudizio di accertamento del rapporto di lavoro in agricoltura disconosciuto a seguito di accertamento ispettivo.

Secondo il Tribunale, sebbene non sussista alcuna incapacità a testimoniare di chi è legato alla parte ricorrente da un rapporto di parentela, spetta al giudice una valutazione discrezionale “alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all’eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. 30 marzo 2010, n. 7763). Il che significa che la valutazione va fatta, caso per caso, in concreto ( Suprema Corte di Cassazione VI Sezione Civile – Lavoro Ordinanza del 21 maggio 2014, n. 11204)”

Le dichiarazioni rese dalla testimone sono inattendibili, poiché contraddittorie, in quanto in netto contrasto con quanto dichiarato dalla stessa in sede di sommarie informazioni agli ispettori.

In assenza di ulteriori elementi, in definitiva, non può dirsi raggiunta la prova dell’espletamento di attività lavorativa per le giornate e per gli anni indicati in ricorso.

In ordine alle spese di giudizio, inoltre, poiché l’allegato al ricorso introduttivo e rubricato in atti con nome file : “Dichiarazione ex art. 152” non è conforme a quanto disposto dalla normativa vigente, facendo riferimento ad un reddito imponibile ai fini Irpef inferiore a tre volte, e non due, rispetto quello previsto ai sensi dell’art. 76 del DPR 115/2002, le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Tribunale di Siracusa: Disconoscimento rapporto di lavoro subordinato – non necessità di un accertamento ispettivo

Ivano Marcedone segnala la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 395/2024, emessa in un giudizio nel quale veniva contestato il provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, operato dall’Inps al di fuori di un accertamento ispettivo.

Il Tribunale, dopo aver premesso che sussiste, in capo all’Istituto, un generale potere di vigilanza, ha ribadito il principio per cui grava sul lavoratore, e non sull’Inps, l’onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c., evidenziando al fine che “la documentazione contabile allegata, buste paga, è insufficiente a far superare le superiori carenze probatorie atteso che  la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, ha scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al disconoscimento del rapporto di lavoro, per assenza dei requisiti tipici della subordinazione o per ritenuta insussistenza dello stesso, laddove venga appunto contestato il carattere fittizio del rapporto o l’insussistenza o l’assenza dei contenuti tipici di cui all’art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. tra le tante, Cass. 10529/1996, nonchè Cass. 9290/2000), e risulta scarsamente attendibile, per il potenziale eventuale coinvolgimento (e/o per la potenziale eventuale complicità) del datore di lavoro all’opera simulatoria”.

Tribunale di Taranto: Fondo di garanzia – Decadenza annuale ai sensi dell’art. 47, 3°comma del DPR n. 639/1970 – Presentazione di una seconda domanda con medesimo oggetto – Decorrenza di un nuovo termine di decadenza – Esclusione.

Francesco Certomà segnala la sentenza del Tribunale di Taranto n. 1192/2024, secondo la quale in materia di Fondo di garanzia, a norma dell’art. 47, 3° comma del DPR n. 639/1970 come modificato dall’art. 4 del D.L. n. 384/92 convertito nella L. n. 438/92, l’azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell’Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.

Il legislatore, con norma interpretativa (art. 6 del D.L. n. 103/1991, convertito nella L. n. 166/1991) la cui legittimità è stata riconosciuta dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 246/1992, ne ha espressamente affermato la natura sostanziale.

La presentazione di un’ulteriore domanda diretta ad ottenere l’intervento del Fondo di garanzia per i medesimi periodi e per il medesimo rapporto di lavoro non può far decorrere un nuovo termine di decadenza, trattandosi della medesima prestazione originariamente richiesta, rispetto alla quale la nuova domanda non può rimettere in termini il lavoratore oramai incorso nella decadenza.

Tribunale di Taranto: Pensione di reversibilità – improponibilità richiesta presentata dall’erede sulla posizione giuridica del dante causa

Francesco Certomà segnala la sentenza del Tribunale di Taranto n. 1014/2024 in materia di trasmissione iure hereditatis del diritto a presentare domanda amministrativa di pensione di reversibilità. Il Tribunale rammenta che la domanda amministrativa di prestazione previdenziale costituisce condizione di ammissibilità della domanda giudiziaria, il cui difetto deve essere rilevato d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, senza che tale difetto possa essere sanato in relazione alla presentazione di domanda amministrativa concernente prestazione previdenziale diversa ancorché “compatibile” con la prestazione poi richiesta in sede giudiziaria (cfr. in tali, termini: Cass. 8 aprile 2000 n. 4463 e Cass. 5149/2004). Inoltre, è il titolare del diritto ad una prestazione previdenziale che deve manifestare la propria volontà di farlo valere e la manifestazione di tale volontà costituisce il momento di decorrenza del diritto stesso (in tal senso, CASS. LAV. 11/11/2002 N° 15812; sulla imprescindibilità della domanda amministrativa in materia di prestazioni previdenziali e/o assistenziali, cfr. anche CASS. LAV. 27/10/1998 N° 10715).

Poiché il titolare dell’azionato diritto alla pensione di reversibilità poteva essere solo il de cuius, risulta invero evidente che, in mancanza di una sua domanda amministrativa all’INPS, nessun diritto può ritenersi essere stato trasmesso per successione all’erede, ricorrente nel presente giudizio.

Pertanto, in assenza della predetta domanda amministrativa all’INPS, il ricorso deve essere dichiarato improponibile.



Tribunale di Taranto: Contratti di collaborazione coordinata e continuativa – Navigator – Conversione in rapporto di lavoro subordinato – Esclusione.

Francesco Certomà segnala la sentenza del Tribunale di Taranto n. 1340/2024 che esclude la possibilità di convertire il rapporto dei c.d. navigator in rapporto di lavoro subordinato.

Secondo il Tribunale la relazione lavorativa dei navigator si è svolta in regime di ‘para-subordinazione’ essendo stata connotata dalla continuità, che ricorre quando la prestazione non sia occasionale, ma perduri nel tempo ed importi un impegno costante del prestatore a favore del committente; nonché dalla coordinazione, intesa come connessione funzionale derivante da un protratto inserimento nell’organizzazione aziendale o, più in generale, nelle finalità perseguite dal committente e caratterizzata dall’ingerenza di quest’ultimo nell’attività del prestatore, da intendersi come connessione funzionale. In altri termini il potere di coordinamento e di ingerenza che caratterizza il rapporto di para-subordinazione, sottende il potere continuo e diffuso di intervento e intromissione (cfr Cass. 36430/2021; Cass 5698/2002).

Difettano, invece, alcuni indici presuntivi della subordinazione, dal momento che le condizioni di lavoro descritte non sono idonee a travalicare i margini della collaborazione continuativa e personale che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, viene svolta secondo modalità e tempi indicati dal committente, essendo comunque necessario un coordinamento con quest’ultimo per il perseguimento delle finalità da conseguire, che nella fattispecie sono di pubblico interesse. Inoltre, nella vicenda in esame dette prerogative del committente presentano margini di discrezionalità sensibilmente circoscritti dalle norme di legge, in virtù delle quali sono state intraprese le collaborazioni di cui si controverte.

Corte di Appello di Napoli : Indennità di mobilità – decadenza

Silvano Imbriaci segnala la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1897/2024 in materia di decadenza dal trattamento di mobilità. In particolare la Corte, nel richiamare conformi precedenti di legittimità, ribadisce che ai fini del riconoscimento dell’indennità di mobilità di cui all’art. 7 della l. n. 223 del 1991, costituente un trattamento di disoccupazione di fonte legale, è necessaria la proposizione di specifica domanda amministrativa all’Istituto previdenziale, nel termine di decadenza sostanziale di sessanta giorni dall’inizio della disoccupazione indennizzabile (ovvero dall’ottavo giorno successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro) ex art. 129 R.D.L. n. 1827/35, disposizione applicabile all’indennità in esame in forza del richiamo contenuto nel comma 12 art. 7 citato. La sentenza riveste particolare interesse laddove pone il principio per cui “la mera iscrizione nelle liste di mobilità non può considerarsi equipollente alla domanda dell’indennità di mobilità” affermando, altresì, che :” …non rileva in alcun modo – al fine di posticipare la data di presentazione della domanda all’INPS – la circostanza che l’iscrizione nelle liste da parte dell’ente regionale fosse stata oggetto di un accertamento giudiziale”.