Emilia Conrotto segnala la sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 208/2024 che affronta la questione della nullità della sentenza di primo grado per vizi procedurali non integranti una ipotesi di rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c. Nel caso specifico il Tribunale aveva deciso la causa ancorchè le parti non avessero depositato le note ex art. 127 ter c.p.c. L’appellante ha eccepito la nullità della sentenza senza però formulare alcuna ulteriore censura alle statuizioni contenute nella pronuncia.
La Corte territoriale, tenuto conto di quanto sopra, afferma: “ La violazione procedurale denunciata, seppur oggettivamente rilevabile sulla base della disamina del fascicolo telematico di primo grado, ed integrante una nullità che si trasforma in motivo di appello, non integra però un’ipotesi testuale di rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c., e non è tale da determinare una violazione del contraddittorio, suscettibile di rimessione ai sensi della norma pocanzi richiamata, come correttamente rilevato dall’INPS (……..) Le ipotesi di rimessione al primo giudice sono quindi tassative, per cui non possono aversi casi di rimessione diversi da quelli espressamente previsti. Per le ipotesi non disciplinate, anche laddove ci siano invalidità processuali, il giudice di appello decide le questioni nel merito e la sentenza di appello si sostituisce a quella di primo grado in virtù del principio di assorbimento e conversione dei vizi di nullità in motivi di gravame (…….) Nel caso di specie, parte appellante non ha enucleato alcun motivo di gravame ulteriore rispetto a quello della nullità della sentenza per la violazione procedurale sopra specificata, limitandosi a dedurre che le parti avevano transatto, senza documentare tale evenienza, della quale non risulta in alcun modo reso edotto il primo giudice. In assenza di ogni censura, la sentenza di primo grado non si presta a essere riformata in quanto tutte le statuizioni di merito non sono state incise dal gravame, con conseguente formazione del giudicato interno.”