CdA Catania, indennità di accompagnamento, pensione/assegno di invalidità civile, continenza, esclusione.

Pier Luigi Tomaselli segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 794/2025 pubblicata il 21/10/2025 in cui si afferma che non vi sia continenza tra la domanda di accompagnamento e quella di pensione/assegno.


Sintesi della Sentenza della Corte di Appello di Catania n. 794/2025:


La Corte di Appello di Catania, Sezione Lavoro, si è pronunciata sull’appello presentato dall’INPS contro la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il diritto a percepire l’assegno mensile di assistenza per il periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2021.
L’INPS ha contestato la decisione del Tribunale, sostenendo che la domanda amministrativa originaria della ricorrente riguardava esclusivamente l’indennità di accompagnamento e che, secondo la giurisprudenza più recente, tale domanda non implica automaticamente la richiesta dell’assegno mensile di invalidità civile, trattandosi di prestazioni diverse sia nei presupposti che nelle finalità.
La Corte d’Appello ha accolto i rilievi dell’INPS, evidenziando che non vi è rapporto di continenza tra la domanda di indennità di accompagnamento e quella di assegno mensile di assistenza: la prima non può essere considerata ricomprendente la seconda. In assenza di una specifica domanda amministrativa per l’assegno mensile, la Corte ha quindi riformato la sentenza di primo grado.

CdA Roma: istanza rateizzazione, onere della prova, spettanza, mancato adempimento.

Maria Carla Attanasio segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 3530/2025 pubblicata il 29/10/2025 che ha stigmatizzato il mancato adempimento dell’onere della prova da parte della società sia in relazione all’adempimento dell’istanza di rateizzazione che dei benefici contributivi invocati il cui onere gravava sulla società.

Sintesi della Sentenza n. 3530/2025 – Corte d’Appello di Roma, Sezione Lavoro:

La Corte d’Appello di Roma, IV Sezione Lavoro, si è pronunciata il 29 ottobre 2025 sull’appello proposto dall’INPS contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 504/2022, che aveva accolto parzialmente l’opposizione della società ARS PANIS s.r.l. contro un avviso di addebito di contributi previdenziali per € 161.727,74 relativo al periodo gennaio 2017-febbraio 2018.
La società aveva chiesto l’annullamento dell’avviso, sostenendo di aver già presentato istanze di rateizzazione accolte dall’INPS e di non avere ulteriori pendenze, lamentando inoltre la scarsa chiarezza degli inviti alla regolarizzazione e la mancata risposta dell’ente. L’INPS, invece, aveva eccepito la tardività delle domande di rateizzazione e la mancata regolarizzazione entro i termini previsti dalla normativa (15 giorni dall’invito).
Il Tribunale di primo grado aveva revocato l’avviso di addebito, ritenendo che la concessione di rateizzazioni presupponesse la regolarità contributiva. L’INPS ha impugnato tale decisione, sostenendo che la rateizzazione tardiva e il mancato pagamento nei tempi previsti comportavano la perdita delle agevolazioni e la legittimità dell’avviso di addebito.
La Corte d’Appello ha accolto l’appello dell’INPS, chiarendo che la concessione della rateizzazione non implica automaticamente la regolarità contributiva, ma attesta solo l’esistenza di un debito. La normativa prevede che il DURC positivo possa essere rilasciato solo se le rateizzazioni sono concesse e regolarmente onorate entro i termini stabiliti. Nel caso in esame, ARS PANIS s.r.l. non ha dimostrato né la tempestiva presentazione delle istanze di rateizzazione né il puntuale pagamento delle rate; inoltre, le documentazioni prodotte risultano incomplete o tardive.
La Corte ha quindi riformato integralmente la sentenza di primo grado, dichiarando la legittimità dell’avviso di addebito n. 397 2018 00239037 45 000 e condannando ARS PANIS s.r.l. al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio (€ 6.378,00 per il primo grado e € 6.995,00 per il secondo), oltre accessori di legge.
In sintesi, la decisione sottolinea che il diritto alle agevolazioni contributive è subordinato al rigoroso rispetto dei termini per la regolarizzazione e ai pagamenti puntuali, gravando sull’impresa l’onere della prova di tali adempimenti.

CdA Venezia: pensione, liquidazione, requisiti contributivi, versamento, attestati, efficacia retroattiva, esclusione.

Maria Melograni segnala la Sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 758/2025 pubblicata il 10/11/2025 che ha accolto il principio del raggiungimento di tutti i requisiti, anche contributivi, per la liquidazione della pensione.
In primo grado il Giudice del Lavoro aveva sostenuto che fosse sufficiente il raggiungimento astratto dei requisiti per cui l’Istituto avrebbe errato nel liquidare la pensione dopo il pagamento dei contributi a percentuale anni 2020 e 2021 (che non erano stati tempestivamente versati).
La domanda di pensione di anzianità anticipata era del 27.11.22, avendo compiuto 60 anni e disponendo di oltre 42 anni di contribuzione in parte nella Gestione lavoratori dipendenti e in parte in quella degli artigiani, ma accolta con decorrenza dal 1.1.23 poiché solo in data 16.3.23 la ricorrente inviava gli attestati di versamento degli ultimi contributi, relativi agli anni 2020 e 2021.
Osserva il Collegio – a confutazione delle tesi del ricorrente – che il versamento non comporta l’effetto ulteriore invocato dall’assicurato dell’efficacia retroattiva del requisito contributivo integrato nel corso del procedimento con effetto dalla data della domanda: “va infatti anche tenuto conto come nel rapporto previdenziale dei lavoratori autonomi, a differenza di quello dei lavoratori dipendenti, non opera il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, a prescindere dall’effettivo versamento dei contributi, siccome il lavoratore autonomo iscritto è personalmente titolare del rapporto assicurativo”.

CdA Napoli: indennità premio servizio, prescrizione quinquennale, decreto ingiuntivo emesso nei confronti di terzi, inopponibilità all’INPS.

Davide Catalano segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 3304/2025 pubblicata il 06/11/2025 che, nel confermare il provvedimento di primo grado, ribadisce la prescrizione quinquennale dell’indennità premio di servizio nonché l’inoperatività dell’actio iudicati nei confronti dell’INPS del decreto ingiuntivo emesso nei confronti del solo CUB.

In sentenza:

“Contrariamente a quanto sostenuto con il secondo motivo di appello, inoltre, non può costituire valido atto interruttivo della prescrizione la notifica del decreto ingiuntivo intervenuta in data 20 aprile 2015 posto che il titolo è stato chiesto, ottenuto e notificato in danno di un soggetto diverso dal debitore.
Il Consorzio Unico di Bacino, infatti, non era il soggetto obbligato alla erogazione della prestazione né poteva qualificarsi come mandatario neppure apparente dell’ente previdenziale o coobbligato solidale di questi, Ne deriva che le richieste giudiziali o stragiudiziali avanzate dal Coscione nei confronti del detto ente non possono valere ad interrompere il decorso del termine in danno dell’I.N.P.S..
Da ultimo, ma non per importanza, deve escludersi che possa rivestire natura di atto interruttivo l’invio all’I.N.P.S. del mod. TFR1 ad opera del datore di lavoro. A tacer d’altro si tratta di un atto comunicato soltanto in data 27 giugno 2019 e, dunque, circa nove anni dopo la risoluzione del rapporto.
Come sopra già evidenziato, inoltre, il diritto alla prestazione in commento sorge per effetto della risoluzione del rapporto di impiego e, dunque, è azionabile fin dalla cessazione del rapporto medesimo: l’inadempimento datoriale all’obbligo di trasmettere all’Istituto i dati reddituali per quantificare la prestazione medesima, dunque, costituisce un ostacolo di mero fatto non rilevante ai fini del decorso del termine prescrizionale.”

CdA Napoli: indebiti, restituzione, netto e lordo, compensazione impropria, trattenuta mensile, riforma, efficacia della sentenza.

Erminio Capasso segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 3457/2025 pubblicata il 27/10/2025 in cui si osserva che:

a) le somme erogate indebitamente o che non risultino più dovute per effetto della riforma della sentenza sulla cui base erano state corrisposte, vanno sempre restituite al netto e non al lordo, poiché l’ente previdenziale ha diritto di ripetere quanto il pensionato abbia effettivamente percepito e non può pertanto pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale dello stesso (cfr da ultimo Cass. n. 2691 del 29/01/2024);

b) gli artt. 389 e 383 c.p.c. non impediscono l’operatività della compensazione impropria e, dunque, ben può l’INPS procedere con la trattenuta mensile nei limiti del quinto per recuperare le somme pagate e non più dovute, ex art. 69, co.1, l.n. 153/1969;

c) l’art. 336 c. p. c., disponendo che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengono meno immediatamente sia l’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l’efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente.

IN SINTESI:

• Le somme pagate indebitamente, o non più dovute a seguito della riforma della sentenza, devono essere restituite solo per l’importo netto effettivamente percepito dal pensionato, senza includere le trattenute fiscali mai entrate nella sua disponibilità.
• La normativa non impedisce all’INPS di recuperare le somme non più dovute tramite trattenute mensili nei limiti di un quinto della pensione.
• La pubblicazione della sentenza di riforma annulla subito sia l’efficacia esecutiva della sentenza originaria sia quella degli atti derivanti, imponendo la restituzione delle somme pagate e il ripristino della situazione precedente.

CdA Napoli: ripetizione contributi, sgravi, precedente sentenza, efficacia espansiva, esclusione.

Itala De Benedictis segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 3595/2025 pubblicata il 28/10/2025.

La sentenza, in sede di rinvio restitutorio della Cassazione, accoglie l’appello proposto dall’INPS, rigettando la domanda di ripetizione dei contributi proposta in I grado dalla Società, ritenendo insussistente il diritto agli sgravi che la Società si era applicata sulla base di una precedente sentenza limitata ad un periodo chiuso.

In fatto: La controversia nasce dai ricorsi promossi dalla Industria Calce Casertana s.r.l. contro l’INPS, relativi a due cartelle di pagamento per contributi previdenziali e alla richiesta di restituzione di una somma versata ritenuta non dovuta. In particolare, la società aveva contestato la debenza delle somme indicate nelle cartelle, sostenendo di aver diritto agli sgravi contributivi previsti per le aziende del Mezzogiorno, come già riconosciuto in una precedente sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Il Tribunale, in primo grado, aveva accolto le domande della società, annullando le cartelle e condannando l’INPS alla restituzione della somma contestata. L’INPS aveva proposto appello, ma la Corte d’Appello aveva confermato la decisione di primo grado. Su ricorso dell’INPS, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza d’appello e rinviato la causa, limitando il rinvio agli aspetti restitutori e alla corretta valutazione del giudicato.

In diritto: In sede di rinvio, la Corte d’Appello di Napoli ha ritenuto che il giudicato formatosi con la sentenza del 2002 non avesse efficacia espansiva tale da riconoscere automaticamente il diritto della società agli sgravi contributivi per tutti i periodi richiesti (1981-1998), ma solo per quelli specificamente accertati nel precedente giudizio. La Corte ha evidenziato che, in materia previdenziale, il diritto agli sgravi deve essere provato dal richiedente per ogni periodo e che il giudicato vale solo per gli elementi costitutivi permanenti, non per quelli variabili nel tempo.

TAR Napoli: Immobile di pregio, istanza di accesso agli atti, domanda di annullamento della nota a firma del Direttore Centrale Patrimonio e Investimenti.

Vincenzo Di Maio segnala la Sentenza n. 7140/2025 resa dal TAR Napoli, sezione VII, nel giudizio c /INPS e Romeo in punto domanda di annullamento della nota a firma del Direttore Centrale Patrimonio e Investimenti (Immobile di pregio Piazza Medaglie d’oro).

Trib. Roma: rottamazione ter, decadenza, versamento rate, inadempimento.

Maria Carla Attanasio segnala la Sentenza del Tribunale di Roma n. 10625/2025 pubblicata il 23/10/2025 che ha stabilito l’intervenuta decadenza dalla rottamazione ter, disposta dall’ADER in data 12.04.2024, a causa dell’inadempimento della ricorrente all’obbligo di versamento delle rate dovute in mancanza di prova, gravante sulla parte, dell’inadempimento della ricorrente all’obbligo di versamento delle rate dovute.


Sintesi della Sentenza n. 10625/2025 – Tribunale di Roma, Sezione Lavoro:


La sentenza riguarda il ricorso presentato da Caterina Minotti contro l’INPS, con cui la ricorrente chiedeva la sospensione e l’annullamento dell’invito a regolarizzare la propria posizione contributiva, notificato il 28 gennaio 2025, e la dichiarazione di regolarità del DURC, ritenendo di aver saldato i debiti tramite la “rottamazione ter”.
Secondo la parte ricorrente, il pagamento delle somme dovute aveva estinto il debito e legittimato il rilascio del DURC regolare. L’INPS, invece, sosteneva che la posizione contributiva fosse ancora irregolare a causa della decadenza dalla definizione agevolata (“rottamazione ter”) per mancato pagamento delle rate, e che la ricorrente non avesse fornito prova di aver adempiuto a tutti i pagamenti richiesti.
Il Tribunale, pur riconoscendo la possibilità per il contribuente di impugnare l’invito a regolarizzare, ha accertato che:
• La decadenza dalla “rottamazione ter” è intervenuta per mancato pagamento di tutte le rate, determinando il ripristino del debito originario e la perdita della regolarità contributiva.
• La ricorrente non ha fornito prova sufficiente dell’avvenuto pagamento delle somme dovute né ha contestato la revoca del beneficio.
• Un secondo avviso di addebito notificato nel 2022 non risulta impugnato nei termini previsti, diventando così definitivo.
In conclusione, il Tribunale ha rigettato il ricorso di Caterina Minotti e l’ha condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell’INPS, per un importo di 1.865 euro oltre accessori.

Trib. Napoli: quota contributi, tardiva regolarizzazione contributiva, Ente Pubblico.

Anna Di Stefano segnala la Sentenza del Tribunale di Napoli n. 8062/2025 pubblicata il 05/11/2025 che ha negato l’applicabilità dell’art. 23 della Legge 218/1952, che addebita al datore di lavoro anche la quota dei contributi a carico del lavoratore, per l’ipotesi di tardiva regolarizzazione contributiva da parte dell’Ente Pubblico (Regione Campania), “non risultando ciò previsto né dalla normativa generale inerente ai lavoratori degli enti pubblici, né da specifiche disposizioni regolanti il pubblico impiego“.

Il ricorrente, ex dipendente della Regione Campania, aveva agito in giudizio lamentando il mancato versamento integrale della “retribuzione individuale di anzianità” (RIA) e dei relativi contributi previdenziali, a seguito di pronuncia giudiziale favorevole. Dopo che la Regione Campania aveva ottemperato alla sentenza corrispondendo le somme dovute, il ricorrente contestava la mancata regolarizzazione contributiva e chiedeva sia il risarcimento del danno per la riduzione della pensione sia la restituzione delle trattenute previdenziali operate sulla retribuzione. Regione Campania e INPS si costituivano eccependo rispettivamente la regolarità dei versamenti e la prescrizione dei contributi, oltre all’infondatezza delle ulteriori pretese.

Nel corso del giudizio è emersa la regolarizzazione degli accrediti contributivi da parte della Regione Campania, con conseguente ricostituzione della quota pensionistica spettante al ricorrente. Il Giudice ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere relativamente alle domande di risarcimento danni e costituzione di rendita vitalizia. Rimaneva la domanda di restituzione delle trattenute previdenziali. Il Giudice ha rilevato che, per i dipendenti pubblici degli enti locali, la normativa speciale (l. 379/1955) prevale su quella generale (l. 218/1952) e prevede la legittimità delle trattenute contributive anche in caso di versamento tardivo. Non è quindi applicabile il principio per cui, in caso di ritardo, il datore di lavoro debba farsi carico anche della quota a carico del lavoratore, principio valido solo per rapporti di natura privatistica.

Pertanto, la domanda di restituzione delle trattenute è stata rigettata. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza.

Trib. Santa Maria C.V.: Reddito Cittadinanza, extracomunitari Corte Cost. 31/2025, residenza biennale, onere della prova.

Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza n. 2296/2025 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in tema di Reddito di Cittadinanza nei confronti degli extracomunitari dopo la sentenza Corte Cost. 31/2025 ed assenza di dimostrazione della residenza continuativa nei 2 anni antecedenti alla domanda.