Pier Luigi Tomaselli segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 794/2025 pubblicata il 21/10/2025 in cui si afferma che non vi sia continenza tra la domanda di accompagnamento e quella di pensione/assegno.
Sintesi della Sentenza della Corte di Appello di Catania n. 794/2025:
La Corte di Appello di Catania, Sezione Lavoro, si è pronunciata sull’appello presentato dall’INPS contro la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il diritto a percepire l’assegno mensile di assistenza per il periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2021.
L’INPS ha contestato la decisione del Tribunale, sostenendo che la domanda amministrativa originaria della ricorrente riguardava esclusivamente l’indennità di accompagnamento e che, secondo la giurisprudenza più recente, tale domanda non implica automaticamente la richiesta dell’assegno mensile di invalidità civile, trattandosi di prestazioni diverse sia nei presupposti che nelle finalità.
La Corte d’Appello ha accolto i rilievi dell’INPS, evidenziando che non vi è rapporto di continenza tra la domanda di indennità di accompagnamento e quella di assegno mensile di assistenza: la prima non può essere considerata ricomprendente la seconda. In assenza di una specifica domanda amministrativa per l’assegno mensile, la Corte ha quindi riformato la sentenza di primo grado.