Si segnala l’Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 18961/2025.
Sulla natura della prestazione richiesta la Corte afferma quanto segue:
La decisione in sintesi:
La Corte territoriale aveva escluso l’applicazione della decadenza sostanziale, ritenendo che il pagamento ridotto dell’indennità di maternità costituisse discriminazione diretta ai sensi dell’art. 25-bis del d.lgs. n. 198/2006. Tuttavia, secondo l’orientamento della Cassazione (sent. n. 25400/2021 e n. 12400/2024), anche se la domanda è fondata su una discriminazione, essa mira comunque a ottenere la corretta misura della prestazione previdenziale e deve quindi rispettare le regole ordinarie per l’azione di adempimento. La discriminazione diretta si configura solo in presenza di un trattamento sfavorevole determinato dallo stato di gravidanza: in assenza di una disparità di trattamento, non può parlarsi di discriminazione.
In dettaglio:
La Corte territoriale ha ritenuto inapplicabile la decadenza sostanziale, ex art.47, comma 6, del d.P.R. n.639/1970, in ragione della natura discriminatoria della condotta consistita nel pagamento della indennità di maternità in misura inferiore a quella dovuta (non essendo stata computata, per intero, la indennità di volo).
Ad avviso della Corte, si rientra nell’ambito dell’ipotesi regolata dall’art.25 bis d.lgs. n.198/2006, come modificato dal d.lgs. n.5/2010, secondo cui costituisce discriminazione ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza: nel caso in esame la causa petendi è rappresentata dalla sussistenza di una condotta discriminatoria ed il petitum dall’accertamento dell’avvenuta discriminazione e dalla rimozione dei relativi effetti, attraverso la corretta erogazione dell’indennità.
Le conclusioni non sono condivisibili.
In subiecta materia s’intende dare continuità all’orientamento di Cass. n. 25400/2021 (da ultimo confermato da Cass. n. 12400/2024), secondo il quale «11. …la denunciata discriminazione è riferita ad un trattamento previdenziale che, in base alle norme di diritto interno (v. Cass. n. 11414/2018, n. 27552/2020), è dovuto nell’esatta misura richiesta dalla lavoratrice, come rimedio alla denunciata condizione di svantaggio.
- Pertanto, mutatis mutandis, la domanda, sia pure fondata sulla discriminazione, resta comunque diretta ad ottenere l’indennità di malattia nella misura di legge, ragion per cui non può che soggiacere alle medesime regole che valgono per l’azione di adempimento di detta prestazione previdenziale.
- Non deve suggestionare il fatto che, per lo specifico fattore di protezione rappresentato dalla condizione di gravidanza, si è in presenza di una discriminazione diretta, basata sul sesso, in relazione alla quale non viene in rilievo il tertium comparationis (per l’evidente ragione che solo le donne sono in grado di rimanere incinte: v. CGUE, C-177/88, Dekker del 14 Novembre 1989 e CGUE, C-179/88 Hoejesteret dell’8 novembre 1990).
Sulla ritenuta discriminazione la Corte afferma quanto segue:
Come in nuce ritenuto da Cass. n. 25400/2021 cit., occorre distinguere l’ipotesi della discriminazione da quella dell’inadempimento parziale della obbligazione di pagamento della indennità di maternità.
L’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n.198/2006, nel testo pro tempore vigente, prevedeva che «Costituisce discriminazione, ai sensi del presente titolo, ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell’esercizio dei relativi diritti».
Alla luce del considerando n.23 della direttiva 2006/54/CE del 05/07/2006 («dalla giurisprudenza della Corte di giustizia risulta chiaramente che qualsiasi trattamento sfavorevole nei confronti della donna in relazione alla gravidanza o alla maternità costituisce una discriminazione diretta fondata sul sesso»), deve ritenersi che tale discriminazione abbia natura diretta, ossia di una discriminazione nella quale « è la condotta, il comportamento tenuto, che determina la disparità di trattamento» (Cass. n. 20204/2019).
Avuto riguardo a tali considerazioni, in uno con i principi di diritto già richiamati, deve ritenersi che non sia nemmeno in astratto ipotizzabile una discriminazione diretta nel caso in cui non via sia stata alcuna discriminazione, ossia un trattamento diversificato in ragione dello stato di gravidanza.
Sulla decadenza la Corte afferma quanto segue:
Per le stesse ragioni la Corte territoriale ha parimenti errato nel respingere l’eccezione di decadenza, ex art. 47, comma 6, del d.P.R. n.639/1970, essendosi, nella specie, di fronte a riliquidazione di prestazione previdenziale temporanea, riconosciuta dall’INPS in modo parziale, in relazione alla quale, secondo il dictum di Cass. n. 12400/2024 (che richiama Cass. n. 22820/2021), «la domanda amministrativa resta del tutto estranea …in ordine al decorso del termine di decadenza, ancorato nel dies a quo alla data del riconoscimento della prestazione parziale o di pagamento della sorte e non ad atti diversi del procedimento amministrativo (v., in motivazione, anche Cass. nr. 4858 del 2022 e successivamente Cass. nr. 16758 del 2023)» …di tal chè «dal dies a quo individuabile ai sensi del comma 6 dell’art. 47 cit. si devono calcolare soltanto l’anno – per le prestazioni temporanee – o i tre anni -per i trattamenti pensionistici – della decadenza vera e propria, senza addizioni rivenienti dalla procedura amministrativa pregressa, ormai superata dal provvedimento di riconoscimento, sia pure parziale, adottato dall’Ente».