Cassazione: Indennità di maternità, calcolo, Discriminazione, Insussistenza, Decadenza.

Si segnala l’Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 18961/2025.

Sulla natura della prestazione richiesta la Corte afferma quanto segue:

La decisione in sintesi:
La Corte territoriale aveva escluso l’applicazione della decadenza sostanziale, ritenendo che il pagamento ridotto dell’indennità di maternità costituisse discriminazione diretta ai sensi dell’art. 25-bis del d.lgs. n. 198/2006. Tuttavia, secondo l’orientamento della Cassazione (sent. n. 25400/2021 e n. 12400/2024), anche se la domanda è fondata su una discriminazione, essa mira comunque a ottenere la corretta misura della prestazione previdenziale e deve quindi rispettare le regole ordinarie per l’azione di adempimento. La discriminazione diretta si configura solo in presenza di un trattamento sfavorevole determinato dallo stato di gravidanza: in assenza di una disparità di trattamento, non può parlarsi di discriminazione.

In dettaglio:
La Corte territoriale ha ritenuto inapplicabile la decadenza sostanziale, ex art.47, comma 6, del d.P.R. n.639/1970, in ragione della natura discriminatoria della condotta consistita nel pagamento della indennità di maternità in misura inferiore a quella dovuta (non essendo stata computata, per intero, la indennità di volo).
Ad avviso della Corte, si rientra nell’ambito dell’ipotesi regolata dall’art.25 bis d.lgs. n.198/2006, come modificato dal d.lgs. n.5/2010, secondo cui costituisce discriminazione ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza: nel caso in esame la causa petendi è rappresentata dalla sussistenza di una condotta discriminatoria ed il petitum dall’accertamento dell’avvenuta discriminazione e dalla rimozione dei relativi effetti, attraverso la corretta erogazione dell’indennità.
Le conclusioni non sono condivisibili.
In subiecta materia s’intende dare continuità all’orientamento di Cass. n. 25400/2021 (da ultimo confermato da Cass. n. 12400/2024), secondo il quale «11. …la denunciata discriminazione è riferita ad un trattamento previdenziale che, in base alle norme di diritto interno (v. Cass. n. 11414/2018, n. 27552/2020), è dovuto nell’esatta misura richiesta dalla lavoratrice, come rimedio alla denunciata condizione di svantaggio.

  1. Pertanto, mutatis mutandis, la domanda, sia pure fondata sulla discriminazione, resta comunque diretta ad ottenere l’indennità di malattia nella misura di legge, ragion per cui non può che soggiacere alle medesime regole che valgono per l’azione di adempimento di detta prestazione previdenziale.
  2. Non deve suggestionare il fatto che, per lo specifico fattore di protezione rappresentato dalla condizione di gravidanza, si è in presenza di una discriminazione diretta, basata sul sesso, in relazione alla quale non viene in rilievo il tertium comparationis (per l’evidente ragione che solo le donne sono in grado di rimanere incinte: v. CGUE, C-177/88, Dekker del 14 Novembre 1989 e CGUE, C-179/88 Hoejesteret dell’8 novembre 1990).

Sulla ritenuta discriminazione la Corte afferma quanto segue:
Come in nuce ritenuto da Cass. n. 25400/2021 cit., occorre distinguere l’ipotesi della discriminazione da quella dell’inadempimento parziale della obbligazione di pagamento della indennità di maternità.
L’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n.198/2006, nel testo pro tempore vigente, prevedeva che «Costituisce discriminazione, ai sensi del presente titolo, ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell’esercizio dei relativi diritti».
Alla luce del considerando n.23 della direttiva 2006/54/CE del 05/07/2006 («dalla giurisprudenza della Corte di giustizia risulta chiaramente che qualsiasi trattamento sfavorevole nei confronti della donna in relazione alla gravidanza o alla maternità costituisce una discriminazione diretta fondata sul sesso»), deve ritenersi che tale discriminazione abbia natura diretta, ossia di una discriminazione nella quale « è la condotta, il comportamento tenuto, che determina la disparità di trattamento» (Cass. n. 20204/2019).
Avuto riguardo a tali considerazioni, in uno con i principi di diritto già richiamati, deve ritenersi che non sia nemmeno in astratto ipotizzabile una discriminazione diretta nel caso in cui non via sia stata alcuna discriminazione, ossia un trattamento diversificato in ragione dello stato di gravidanza.

Sulla decadenza la Corte afferma quanto segue:

Per le stesse ragioni la Corte territoriale ha parimenti errato nel respingere l’eccezione di decadenza, ex art. 47, comma 6, del d.P.R. n.639/1970, essendosi, nella specie, di fronte a riliquidazione di prestazione previdenziale temporanea, riconosciuta dall’INPS in modo parziale, in relazione alla quale, secondo il dictum di Cass. n. 12400/2024 (che richiama Cass. n. 22820/2021), «la domanda amministrativa resta del tutto estranea …in ordine al decorso del termine di decadenza, ancorato nel dies a quo alla data del riconoscimento della prestazione parziale o di pagamento della sorte e non ad atti diversi del procedimento amministrativo (v., in motivazione, anche Cass. nr. 4858 del 2022 e successivamente Cass. nr. 16758 del 2023)» …di tal chè «dal dies a quo individuabile ai sensi del comma 6 dell’art. 47 cit. si devono calcolare soltanto l’anno – per le prestazioni temporanee – o i tre anni -per i trattamenti pensionistici – della decadenza vera e propria, senza addizioni rivenienti dalla procedura amministrativa pregressa, ormai superata dal provvedimento di riconoscimento, sia pure parziale, adottato dall’Ente».

CdA Napoli: decreti ingiuntivi non opposti, periodi successivi, giudicato esterno, non invocabile.

Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 3389/2025 pubblicata il 14/10/2025.
In sintesi:
In assenza di una motivazione esplicita sui presupposti per il diritto alla pensione ai superstiti, il giudicato derivante dai decreti favorevoli all’appellata obbliga solo al pagamento dei ratei relativi ai periodi considerati, ma non si estende a quelli futuri. Esclusa l’efficacia del giudicato esterno, la Corte rileva che l’INPS ha documentato l’assenza del requisito contributivo delle 156 settimane nel quinquennio precedente al decesso, poiché i contributi versati tardivamente per il periodo aprile-giugno 2007 sono stati annullati per prescrizione. L’opposta non ha contestato questa circostanza e aveva l’onere della prova. La Cassazione ha chiarito che la denuncia del lavoratore per regolarizzazione contributiva deve essere presentata entro un termine congruo, coincidente con la prescrizione quinquennale. Nel caso in esame, la denuncia è stata inoltrata fuori termine, quindi le settimane in questione non vanno conteggiate. Mancando la prova del requisito contributivo, il decreto ingiuntivo n. 535/2021 deve essere revocato

Conforme a precedente della stessa Corte 1518/2024.

CdA Napoli: rendita vitalizia, prescrizione ordinaria decennale, decorrenza, prescrizione dei contributi.

Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 2229/2025 sulla decorrenza della prescrizione della rendita vitalizia dalla prescrizione dei contributi.

CdA Napoli: intimazione di pagamento, opposizione, inammissibilità.

Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 3010/2025 in tema di inammissibilità dell’opposizione ad intimazione pagamento in quanto non rientrante tra gli atti impugnabili secondo la novella legislativa.

CdA Napoli: Manleva invalidità civile soggetto deceduto, capitalizzazione, calcolo effettivo.

Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 4488/2025 pubblicata il 26/09/2025 in tema di applicazione dei principi di cui alla Cassazione 17669/2021, non applicazione della capitalizzazione ma calcolo delle somme effettivamente riscosse fino al decesso del soggetto titolare di prestazione di invalidità civile.

La decisione in sintesi:
La Corte di Appello di Napoli ha esaminato la domanda di surroga proposta dall’INPS contro la Clinica Pineta Grande e la sua compagnia assicurativa, in relazione al danno subito dal paziente Ruongo Raffaele. La clinica e l’assicuratore avevano eccepito la prescrizione del diritto di surroga, sostenendo che il termine quinquennale fosse decorso; tuttavia, la Corte ha respinto tale eccezione, ritenendo applicabile il termine ordinario decennale, in quanto la responsabilità della casa di cura è stata qualificata come contrattuale. Inoltre, la Corte ha confermato la legittimità dell’intervento di INPS nel giudizio.
Nel merito, la surroga dell’INPS è stata riconosciuta per una somma commisurata ai contributi effettivamente versati all’assistito, pari a euro 94.715,25, da rivalutare secondo gli indici ISTAT e con interessi legali. La Corte ha escluso la responsabilità dell’assicuratore, a causa delle franchigie contrattuali e del mancato obbligo di manleva nei confronti del danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa. In conclusione, la domanda di surroga dell’INPS nei confronti della clinica è stata accolta nei termini indicati.

In dettaglio:
A questo punto si segnalano i passaggi più salienti della pronuncia della Corte di Appello di Napoli.

Occorre, a questo punto, soffermarsi sulla domanda di surroga che l’INPS, intervenendo volontariamente nel giudizio, ha proposto, ai sensi degli artt. 1916 c.c., 41 legge 183/2010, DM 19.03.2013 nei confronti della Clinica Pineta Grande, quale responsabile del danno, e della sua Compagnia assicurativa.
Al riguardo, giova rilevare, anzitutto, che, tanto la Clinica quanto l’assicuratore hanno sollevato eccezione di prescrizione del diritto di surroga dell’assicuratore sociale, obiettando che, siccome l’erogazione della pensione di invalidità e l’indennità di accompagnamento ha avuto inizio rispettivamente nel marzo 2009 e nel luglio 2011, il termine quinquennale di prescrizione, nella specie applicabile, risultava decorso alle date del 06.06.2024 e 04.07.2024 cui risalivano le diffide inoltrate dall’INPS, per la prima volta, a Pineta Grande ed a Berkshire.
L’eccezione è infondata.
Giova premettere che, per consolidata giurisprudenza della Cassazione, “il diritto di surrogazione dell’assicuratore che ha pagato un’indennità al danneggiato ex art. 1916 cod. civ. si risolve in una peculiare forma di successione nel diritto di credito dell’assicurato verso il terzo responsabile, nei limiti dell’indennizzo versato, che non incide sull’identità oggettiva del credito. Ciò implica, ai fini della prescrizione, che rimane applicabile il termine previsto dalla legge in relazione all’originaria natura del credito, e che l’assicuratore, come può giovarsi degli atti interruttivi posti in essere dal danneggiato prima del verificarsi della surrogazione, così vede pregiudicato il suo diritto dalla prescrizione anteriormente maturata per effetto dell’inerzia del medesimo danneggiato (confr. Cass. civ. 3°, 17 maggio 2007, n. 11457; 3 dicembre 2002, n. 17157; 7 agosto 1996, n. 7247) (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 4347 del 2009).
Nella specie, dalla sentenza impugnata, non oggetto in parte qua di impugnazione né principale, né incidentale, si ricava che il primo Giudice qualificava espressamente come contrattuale la responsabilità della Casa di Cura per i danni subiti dal paziente in conseguenza dell’errata prestazione sanitaria.
Ne segue che il termine di prescrizione applicabile, anche con riguardo all’azione di surrogazione dell’assicuratore, sia quello ordinario decennale.
Ciò posto, pur volendosi la decorrenza di detto termine ancorare al marzo 2009 ed al luglio 2011, epoche cui risale l’inizio delle prestazioni eseguite dall’interventore, potendosi l’INPS giovare degli atti interruttivi posti in essere dal danneggiato prima del maturare della surrogazione, la prescrizione non è compiuta, avendo, chiaramente, il Ruongo interrotto tempestivamente la prescrizione con la notifica delle richieste stragiudiziali di risarcimento, inoltrate dalla Clinica, e, poi, con la notifica dell’atto di citazione.
Tanto ritenuto, deve, altresì, disattendersi l’eccezione di inammissibilità dell’intervento del terzo, sollevata dalla Compagnia assicurativa.
In senso contrario a siffatta eccezione milita, invero, l’orientamento giurisprudenziale a mente del quale “L’I.N.A.I.L., quale titolare di un autonomo diritto di agire in surrogatoria nei confronti del responsabile civile dell’infortunio indennizzato e nei limiti dell’ammontare del risarcimento da questi dovuto secondo le norme generali in materia di fatti illeciti, è legittimato, ai sensi dell’art. 344 cod. proc. civ., a spiegare intervento in appello, nel giudizio promosso, per la liquidazione del
danno ulteriore rispetto a quello coperto dalle prestazioni assicurative, dall’infortunato (o suoi aventi causa) contro lo stesso responsabile, stante l’incidenza della relativa quantificazione sulla determinazione dei limiti suddetti ed il possibile pregiudizio che essa può arrecare alla esaustiva soddisfazione delle ragioni surrogatorie dell’istituto” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 20355 del 21/10/2005; Sez. L, Sentenza n. 23601 del 05/11/2014).

Nel merito, la domanda di surroga è fondata per quanto di ragione.
Giova in diritto premettere che, secondo ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, “l’istituto della surroga consiste nella sostituzione di un terzo nei diritti del creditore e non permette, pertanto, che il surrogato goda di prerogative superiori a quelle proprie del creditore, cui si sostituisce. Trattasi di successione a titolo particolare nel rapporto obbligatorio, dal lato attivo, il quale non muta a causa della surrogazione. Per quanto qui interessa, secondo tale precedente, il diritto di surrogazione dell’INPS nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili della sua invalidità, in relazione alla quale I’Istituto abbia erogato la prestazione previdenziale, va rapportato, quanto all’ammontare, agli importi concretamente versati, atteso che il meccanismo della surroga, concretando la sostituzione di un terzo nella posizione del creditore, non può ridondare né in danno del debitore né a vantaggio del terzo surrogatosi nel diritto di credito “ (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 9002 del 2022; conf. Cass. civ. Sez. 3 – , Sentenza n. 17966 del 23/06/2021).
Nello stesso senso si è, altresì, ritenuto che l’istituto della surrogazione dell’assicuratore consente a quest’ultimo il recupero delle spese effettivamente sostenute e delle indennità eventualmente versate all’assicurato nei confronti del terzo responsabile del fatto dannoso, fino a concorrenza dell’ammontare della somma erogata, ma entro i limiti del quantum liquidato a favore del danneggiato (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 9002 del 2022, cit.).
Poste tali premesse, occorre rilevare che, nei confronti della Pineta Grande, responsabile del danno, il limite della surrogazione dell’INPS è rappresentato dall’importo di euro 122.445,961, corrispondente a quanto il primo Giudice, con statuizione non censurata dalla Clinica, liquidava a Ruongo Raffaele a titolo di danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, pregiudizio che, come noto, è ristorato anche dalle prestazioni previdenziali rappresentate dall’assegno di invalidità civile e dall’indennità di accompagnamento. Ciò in quanto “La surrogazione dell’ente erogatore di prestazioni previdenziali nei diritti del danneggiato verso il terzo responsabile, integrando una successione a titolo particolare, presuppone, in primo luogo, l’effettiva esistenza di tali diritti al momento della surrogazione, e in ogni caso postula che l’indennizzo previdenziale sia finalizzato al ristoro delle medesime voci di danno oggetto dell’obbligazione risarcitoria” (cfr. Cass. civ. Sez. 3 – , Ordinanza n. 15870 del 13/06/2019; Sez. 3 – , Sentenza n. 9002 del 21/03/2022, cit.; Sez. 3 – , Sentenza n. 29787 del 26/10/2023:
“La domanda di surrogazione proposta dall’INPS nei confronti del responsabile di un fatto illecito, avente ad oggetto il recupero delle somme versate all’assistito a titolo di assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della l. n. 222 del 1984, esige la dimostrazione che la vittima abbia effettivamente subito un danno patrimoniale da riduzione della capacità di lavoro, da accertare e liquidare con gli ordinari criteri della responsabilità civile”).
Per le medesime ragioni sin qui evidenziate è, poi, evidente che, invece, la domanda dell’INPS nei confronti della compagnia assicurativa del responsabile non possa trovare accoglimento, perché quest’ultima, in esito al vittorioso esperimento sul punto del suo appello incidentale, non risponde a titolo di manleva di quanto la Casa di Cura deve al Ruongo per danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro e, in generale, stante l’operare delle franchigie contrattuali, di tutte le somme in astratto spettanti al danneggiato.

Tanto premesso e venendo al quantum, dalla documentazione depositata in giudizio dal terzo interventore (cfr., in particolare, comunicazione del 7.6.2024, trasmessa dall’INPS a questa Corte ai sensi dell’art. 213 c.p.c., concernente la certificazione delle somme erogate al leso sino alla data del decesso avvenuto il 25.10.2019), si ricava che le somme effettivamente corrisposte dall’INPS a Ruongo Raffaele, a titolo di pensione di inabilità civile con decorrenza dal 03/2009 ed a titolo di indennità di accompagnamento con decorrenza dal 07/2011, ammontino a complessivi euro 94.715,25, importo su cui riconoscere, in accoglimento della richiesta in tal senso formulata dall’istante, la rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT a decorrere dalla data dei singoli pagamenti e sino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi legali sulla medesima somma previamente devalutata ed anno per anno rivalutata in relazione allo stesso periodo (cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 3, Sentenza n. 1336 del 20/01/2009), oltre ulteriori interessi legali dalla pubblicazione al soddisfo.
Nei predetti termini deve, quindi, accogliersi la domanda di surroga proposta dall’INPS nei confronti di Pineta Grande….

CdA Torino: Quota 100, lavoro subordinato, lavoro intermittente, divieto di cumulo, sospensione pensione.

Si segnala la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 361/2025 pubblicata il 26/09/2025.
La sentenza richiama un precedente della Corte territoriale (n. 75/2023) e l’analisi della sentenza n. 234/2022 della Corte Costituzionale, affrontando il tema della pensione anticipata “Quota 100” e il divieto di cumulo tra redditi da lavoro subordinato e trattamento pensionistico. Il caso riguarda un pensionato che aveva percepito redditi da lavoro intermittente inferiori al limite previsto per il lavoro occasionale (5.000 euro), ma che si è visto sospendere la pensione per l’intero anno solare.
Il Tribunale di Trento aveva sollevato dubbi di costituzionalità, ritenendo la norma fonte di disparità di trattamento e sproporzionata rispetto al sacrificio imposto al pensionato, oltre a violare i principi costituzionali sul diritto al lavoro e al sostegno previdenziale. Tuttavia, la Corte Costituzionale ha ritenuto infondata la questione, motivando che il divieto di cumulo risponde a esigenze di razionalità del sistema pensionistico e che la normativa “Quota 100” rappresenta una misura eccezionale, finalizzata a favorire il ricambio generazionale e la creazione di nuova occupazione.
La Corte ha sottolineato che la diversità tra lavoro autonomo occasionale (ammesso con limite di reddito) e lavoro subordinato (vietato) giustifica il diverso trattamento, non violando il principio di uguaglianza. La sospensione della pensione anticipata, in caso di violazione del divieto di cumulo, deve quindi operare per tutto l’anno solare in cui sono stati percepiti redditi incompatibili, non solo per i mesi in cui si è lavorato.
La Suprema Corte ha confermato questo orientamento, ribadendo che la perdita del trattamento pensionistico riguarda l’intero anno solare, in linea con la ratio solidaristica e macroeconomica della norma, che richiede l’effettiva uscita dal mercato del lavoro da parte del pensionato.

Tribunale di Santa Maria CV: prova notifica diffide o cartelle a mezzo PEC senza formato .eml.

Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza del Tribunale di Santa Maria Caputa Vetere n. 2199/2025 pubblicata il 24/10/2025 in tema di prova della notifica di diffide o cartelle a mezzo pec anche senza la produzione delle ricevute in formato .eml.
La sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (n. 2199/2025) riguarda un’opposizione proposta dalla società Coconuda & Coconudina Caserta Srl avverso un avviso di addebito INPS relativo a contributi per licenziamenti dell’anno 2015. La società aveva eccepito la prescrizione del credito, sostenendo, in particolare, la carenza di prova della corretta notifica della diffida di pagamento tramite PEC, in quanto la documentazione INPS prodotta non comprendeva il file in formato .eml.
Il Tribunale ha rigettato l’opposizione, ritenendo infondata l’eccezione. In particolare, ha chiarito che la notifica di cartelle esattoriali o avvisi di addebito tramite PEC si colloca in una fase stragiudiziale e non è soggetta alle regole proprie delle notifiche giudiziarie (L. 53/1994 e successive modifiche), per cui non è richiesta la produzione del file .eml (o .msg) per dimostrare l’avvenuta notifica.
Il giudice ha richiamato la giurisprudenza di Cassazione secondo cui la notifica a mezzo PEC segue la disciplina generale delle comunicazioni postali e l’art. 1335 c.c.: una volta provata la consegna all’indirizzo PEC del destinatario tramite ricevuta di avvenuta consegna, si presume che il contenuto sia quello dichiarato dal mittente, salvo prova contraria da parte del destinatario. Nel caso di specie, la società opponente non ha fornito prova di aver ricevuto un atto diverso o di non aver ricevuto alcuna comunicazione, limitandosi a mere contestazioni generiche.
In conclusione, il Tribunale ha ritenuto sufficiente la documentazione INPS (attestazione di consegna PEC) per provare la notifica della diffida, anche in assenza del file .eml, e ha rigettato il ricorso, condannando la società ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Trib. Santa Maria C.V.: Durc interno, Art 1 comma 1175 legge 296 2006, Irrilevanza tardivo adempimento irregolarità, Irrilevanza omessa dimostrazione invio invito alla regolarizzazione.

Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2204/2025 sui temi in oggetto.

Trib. Napoli Nord: regime contributivo agevolato ex legge 190/2014 e sentenza Cassazione 16592/2025.

Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 3865/2025 pubblicata il 15/10/2025 in cui si afferma che la giurisprudenza di legittimità, recentissimamente pronunciatasi sul punto, insegna, che “Il principio generale di emendabilità della dichiarazione dei redditi o della dichiarazione IVA riguarda soltanto l’ipotesi in cui la stessa riveste carattere di mera dichiarazione di scienza, essendo invece irretrattabile nelle parti in cui assume valore negoziale e non potendo in tal caso essere oggetto di una dichiarazione integrativa – salvo che il contribuente dimostri il carattere essenziale ed obiettivamente riconoscibile dell’errore in cui sia incorso ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c. …” (cfr. Cass. Sez. 5, 20/06/2025, n. 16592).

Trib. Roma: subappalto, società cartiere, simulazione contratto di lavoro, decadenza solidarietà contributiva, non applicabilità gli enti previdenziali.

Maria Carla Attanasio segnala la Sentenza del Tribunale di Roma n. 9850/2025 pubblicata il 07/10/2025 che ha sconfessato il subappalto con società cartiere – serbatoi di personale, con parallela simulazione dei contratti di lavoro tra queste ultime ed il personale dipendente.
In merito all’eccezione di decadenza sulla richiesta di solidarietà ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003, il Tribunale di Roma condivide l’orientamento della Cassazione secondo cui il termine decadenziale di due anni si applica solo alle azioni dei lavoratori per crediti retributivi, ma non alle richieste degli enti previdenziali per crediti contributivi. La Corte di Cassazione (sentenza n. 18004/2019 e successive) afferma che l’obbligazione contributiva, di natura indisponibile e distinta da quella retributiva, segue la disciplina generale senza alcun termine di decadenza, ma solo di prescrizione. Applicare il termine decadenziale anche agli enti previdenziali spezzerebbe il nesso tra retribuzione dovuta e obbligo contributivo, indebolendo la tutela assicurativa del lavoratore. La Suprema Corte ha ribadito questo principio anche con l’ordinanza n. 38151/2022, consolidando l’interpretazione secondo cui gli enti previdenziali possono agire senza il limite dei due anni previsto per il lavoratore.