Antonino Sgroi segnala l’Ordinanza della Corte di Cassazione del 18.11.2025, n. 30428, che conferma principi consolidati e che ha come parte, l’Inail e non l’Inps.
Massima tratta da De Jure: “Per la contribuzione previdenziale la base imponibile non può essere inferiore ai minimi contrattuali nazionali collettivi del settore di attività effettivamente esercitata dall’impresa (art. 2070 c.c.), a prescindere da pattuizioni individuali, modelli organizzativi flessibili o sospensioni concordate che non rientrino in ipotesi tipiche”.
La massima, tratta da uno spezzone della stessa ordinanza, sconta la dimenticanza dell’art. 49 della l. n. 88 del 1989, ovverosia della natura costitutiva dell’atto di inquadramento e del suo effetto sull’individuazione del CCNL utilizzabile ai fini previdenziali.