Trib. Cuneo: Stato di detenzione, Casa Circondariale, NASpI, non spettanza.

Fernando Bagnasco segnala la Sentenza del Tribunale di Cuneo n. 633/2025 pubblicata il 10/10/2025 riguardante la posizione di un detenuto che aveva lavorato presso la Casa circondariale di Cuneo relativa al preteso diritto di percepire la NASpI (indennità di disoccupazione) dopo la cessazione del rapporto di lavoro intramurario.

Il Tribunale, richiamando la giurisprudenza di Cassazione, ha analizzato la natura del lavoro penitenziario, che negli anni ha assunto caratteristiche sempre più assimilabili al lavoro subordinato ordinario, ma sottolineando che, nei casi di rotazione programmata tra detenuti (tipica dell’organizzazione carceraria), i periodi di inattività non configurano una vera cessazione del rapporto di lavoro ma solo una sospensione temporanea. Solo la cessazione definitiva del rapporto (ad esempio per scarcerazione) può dare diritto alla NASpI, se ricorrono tutti i requisiti di legge.

Nel caso specifico, il ricorrente non ha fornito prove sufficienti a dimostrare che il suo rapporto di lavoro fosse effettivamente cessato e non solo sospeso per rotazione. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato infondato e rigettato.

Trib. Santa Maria C.V. surroga malattia, intervento tardivo, ammissibilità, concorso di colpa, irrilevanza.

Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza n. 3110/2025 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Civile,
Trattasi di ipotesi di intervento tardivo rispetto al termine 183 6° comma cpc, ma dichiarato ammissibile in quanto la stessa assicurazione aveva chiesto all’attore di precisare l’importo erogato dall’assicuratore sociale.
Si richiamano i seguenti frammenti:

(…) il diritto di surroga dell’INPS non tiene conto del concorso di colpa del danneggiato nella produzione del danno, in quanto l’INPS manterrà il diritto di surroga (nei limiti del proprio indennizzo) nei confronti del terzo responsabile, secondo quanto stabilito dalla legge (…)

Al riguardo è sufficiente evidenziare che l’attore a seguito del sinistro non è stato in grado di prestare la propria prestazione lavorativa dal 23.05.2009 al 30.08.2009, ed ha quindi percepito l’indennità di malattia per un totale di (…) come risulta dagli estratti uniEMens prodotti ed allegati nel fascicolo telematico dell’INPS.

Trib. Santa Maria C.V.: Avviso di addebito, nullità, decadenza, recupero ordinario, decreto ingiuntivo.

Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1849/2025 pubblicata il 29/09/2025 in cui si afferma che la nullità dell’avviso di addebito per intervenuta decadenza ex art. 25 Dlgs 46/1999 non preclude all’Istituto di procedere al recupero del proprio credito contributivo nelle forme ordinarie (tramite i propri Uffici Legali).
Nella fattispecie sulla base di un accertamento ispettivo pressoché interamente documentale.

Trib. Napoli Nord: superamento del limite reddituale fatto valere come opposizione art. 445 bis cpc.

Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 3525 del 2025.
In difetto del necessario requisito reddituale per beneficiare della prestazione oggetto dell’originario ricorso di atp (assegno mensile di assistenza), il ricorso proposto da (…) va dichiarato inammissibile.

Corte di Cassazione: lavoratori autonomi, reddito imponibile, partecipazione società immobiliari, proventi, reddito d’impresa, contributi, criteri di determinazione.

Tommaso Parisi segnala la decisione della Suprema Corte di Cassazione n. 23418/2025 la quale ha nuovamente posto un punto fermo circa i criteri di determinazione del reddito imponibile dei lavoratori autonomi, qualora questo sia composto anche da proventi derivanti da partecipazioni a società immobiliari (nel caso di specie) e, in genere, da società di persone che non hanno dato luogo all’iscrizione nella gestione pensionistica speciale in quanto non vi era prestazione di attività lavorativa in maniera abituale e prevalente (reddito d’impresa).

Corte di Cassazione: Avviso di Addebito, nullità, accertamento tributario, accertamento debito contributivo.

Luca Cuzzupoli segnala l’Ordinanza 22437/2025 in cui si afferma che la nullità di avviso di addebito per contenzioso tributario non preclude al Giudice del lavoro l’accertamento o meno del debito contributivo.

Sintesi della decisione:

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’INPS, stabilendo che il giudice deve valutare nel merito la fondatezza della richiesta contributiva dell’INPS anche se il titolo esecutivo (ad esempio, l’avviso di addebito) è stato dichiarato invalido. Non basta infatti annullare la cartella esattoriale, ma occorre decidere se la pretesa dell’INPS sia comunque fondata, senza bisogno di una nuova specifica domanda da parte dell’Istituto. La sentenza è stata quindi annullata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Napoli per una nuova decisione sul merito e sulle spese.

CdA Torino: INPS, responsabilità contrattuale, certificazione dati contributivi, art. 54 L. 88/1989, gestione separata, lavoratore subordinato, lavoratore autonomo, contributi previdenziali, posizione assicurativa, errore certificativo, pensione anticipata.

La Segreteria segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 350/2025 in cui si afferma quanto segue.
Secondo l’art. 54 della legge n. 88/1989, gli enti previdenziali sono obbligati a fornire, su richiesta della persona interessata o di chi sia legalmente delegato, i dati relativi alla situazione previdenziale e pensionistica, con valore certificativo. L’INPS, nell’esercizio di questa funzione, può incorrere in responsabilità contrattuale qualora rilasci informazioni errate sulla posizione assicurativa dell’interessato, come ad esempio la certificazione di contributi inesistenti o in numero superiore a quelli effettivamente versati.
Tuttavia, la responsabilità contrattuale dell’ente previdenziale si configura solo in determinate condizioni, richiamate dalla Cassazione: le informazioni devono essere fornite su esplicita richiesta dell’interessato (non su un semplice parere informale), devono indurre quest’ultimo in errore scusabile e riguardare dati di fatto relativi alla posizione assicurativa, cioè informazioni di cui l’assicurato non abbia conoscenza diretta. In particolare, la responsabilità può emergere tipicamente per i lavoratori subordinati, i cui contributi sono versati dal datore di lavoro e quindi non sempre conosciuti dall’assicurato.
Al contrario, nel caso dei lavoratori autonomi, che versano essi stessi i contributi e sono quindi a conoscenza della propria posizione, l’INPS non risponde degli eventuali errori sulle certificazioni, perché questi dati rientrano nella loro sfera di conoscibilità.
Nel caso specifico esaminato, l’INPS aveva correttamente certificato i contributi versati dall’appellato per attività autonoma occasionale negli anni 2011 e 2014, di cui l’interessato era consapevole, avendoli versati personalmente.
Non vi era, quindi, un errore sui dati di fatto della posizione assicurativa.
Successivamente, a seguito della richiesta di pensione anticipata (“in computo”), l’INPS ha accertato che mancavano i presupposti di legge per l’iscrizione e il versamento dei contributi nella gestione separata per quei redditi, rendendo indebiti tali contributi e negando il diritto alla pensione nella gestione separata.
In sintesi, non si è trattato di un errore nell’attività certificativa dei dati contributivi, ma di una valutazione successiva sui requisiti giuridici per il riconoscimento della prestazione pensionistica. Pertanto, non si configura alcuna responsabilità dell’INPS per errata certificazione ai sensi dell’art. 54 L. 88/1989, poiché i dati di fatto erano esatti e conosciuti dall’assicurato, e la questione verte su un’interpretazione giuridica dei presupposti di legge.

CdA Ancona: professioni intellettuali, albi professionali, gestione parafarmacie, subordinazione.

Susanna Mazzaferri segnala la sentenza della Corte d’Appello di Ancona n. 276/2025 resa in un caso di soggetti “assunti” per la gestione di varie parafarmacie in centri commerciali farmacisti con partita iva.
Nel caso non si applica l’art art. 2, d.lgs. 81/2015 comma 1 in quanto collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali.
Tuttavia la Corte ha riconosciuto la subordinazione in presenza di vari indici.

TAR Napoli: ATPO, 445-bis cpc, operazioni peritali, accentramento, durata della visita.

Vincenzo Di Maio segnala la Sentenza del TAR Napoli n. 5932/2025 con cui la Sezione Prima, in accoglimento delle difese dispiegate dall’INPS, ha rigettato il ricorso introdotto da 14 avvocati del libero Foro, in punto impugnativa del Protocollo di intesa stipulato tra il Tribunale di Napoli Nord e l’INPS per l’accentramento delle operazioni peritali del contenzioso ex art. 445 bis c.p.c., e compensato le spese di lite.
A tale riguardo si evidenzia, a seguire, tra i tanti, il seguente dirimente snodo motivazionale contenuto nella sentenza:
“Il periodo di 30 minuti indicato nell’ordine di servizio è ordinatorio. Di ciò ne è conferma il modello dei verbali di conferimento incarico, utilizzati dai magistrati della sezione, nei quali all’indicazione della durata della visita segue la clausola “salvo diverse esigenze”. In ogni caso, è nella disponibilità di ciascun CTU, in ossequio alla loro autonomia professionale, di chiedere accertamenti diagnostici, sospendere e riprendere le operazioni peritali secondo il loro prudente apprezzamento e fissare, se del caso, tempi diversi. Non si esclude per di più alle parti, tramite i loro difensori ed i CTP, laddove ne ravvedano la necessità, la nomina di ulteriori ausiliari del CTU. Da un lato, quindi, la clausola di salvezza alla luce della quale è possibile che il CTU svolga l’accertamento secondo tempi più lunghi, dall’altro, la struttura presso cui sono svolte le visite, già completa di attrezzatura e personale addetto, rendono infondate le doglianze sollevate dai ricorrenti.”

Trib. Santa Maria C.V.: opposizione ordinanza ingiunzione e imputazione dei pagamenti.

Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1701/2025 pubblicata il 15/09/2025 in tema di opposizione ordinanza ingiunzione e imputazione dei pagamenti.

Sintesi sull’imputazione dei pagamenti:

L’art. 1193 c.c. disciplina l’imputazione dei pagamenti, consentendo al debitore con più debiti della stessa specie verso lo stesso creditore di scegliere a quale debito destinare il pagamento, purché la dichiarazione sia fatta al momento del pagamento stesso. In assenza di questa scelta, la legge stabilisce criteri oggettivi (priorità al debito scaduto, meno garantito, più oneroso o più antico). Tale scelta è unilaterale e non richiede il consenso del creditore, salvo specifiche eccezioni (ad esempio, quando si vuole imputare agli interessi).
La giurisprudenza precisa che il debitore deve provare il pagamento effettuato e a quale debito si riferisce; il creditore, invece, solo in presenza di prova, dovrà dimostrare che il pagamento si riferisce a un altro debito. Nel diritto tributario (art. 31 D.P.R. 602/1973), i pagamenti parziali devono essere imputati prima alle rate scadute, poi a interessi, diritti e spese, e infine alle rate non scadute, seguendo un ordine di priorità tra imposte, sanzioni e interessi di mora.