La Segreteria segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 350/2025 in cui si afferma quanto segue.
Secondo l’art. 54 della legge n. 88/1989, gli enti previdenziali sono obbligati a fornire, su richiesta della persona interessata o di chi sia legalmente delegato, i dati relativi alla situazione previdenziale e pensionistica, con valore certificativo. L’INPS, nell’esercizio di questa funzione, può incorrere in responsabilità contrattuale qualora rilasci informazioni errate sulla posizione assicurativa dell’interessato, come ad esempio la certificazione di contributi inesistenti o in numero superiore a quelli effettivamente versati.
Tuttavia, la responsabilità contrattuale dell’ente previdenziale si configura solo in determinate condizioni, richiamate dalla Cassazione: le informazioni devono essere fornite su esplicita richiesta dell’interessato (non su un semplice parere informale), devono indurre quest’ultimo in errore scusabile e riguardare dati di fatto relativi alla posizione assicurativa, cioè informazioni di cui l’assicurato non abbia conoscenza diretta. In particolare, la responsabilità può emergere tipicamente per i lavoratori subordinati, i cui contributi sono versati dal datore di lavoro e quindi non sempre conosciuti dall’assicurato.
Al contrario, nel caso dei lavoratori autonomi, che versano essi stessi i contributi e sono quindi a conoscenza della propria posizione, l’INPS non risponde degli eventuali errori sulle certificazioni, perché questi dati rientrano nella loro sfera di conoscibilità.
Nel caso specifico esaminato, l’INPS aveva correttamente certificato i contributi versati dall’appellato per attività autonoma occasionale negli anni 2011 e 2014, di cui l’interessato era consapevole, avendoli versati personalmente.
Non vi era, quindi, un errore sui dati di fatto della posizione assicurativa.
Successivamente, a seguito della richiesta di pensione anticipata (“in computo”), l’INPS ha accertato che mancavano i presupposti di legge per l’iscrizione e il versamento dei contributi nella gestione separata per quei redditi, rendendo indebiti tali contributi e negando il diritto alla pensione nella gestione separata.
In sintesi, non si è trattato di un errore nell’attività certificativa dei dati contributivi, ma di una valutazione successiva sui requisiti giuridici per il riconoscimento della prestazione pensionistica. Pertanto, non si configura alcuna responsabilità dell’INPS per errata certificazione ai sensi dell’art. 54 L. 88/1989, poiché i dati di fatto erano esatti e conosciuti dall’assicurato, e la questione verte su un’interpretazione giuridica dei presupposti di legge.