Comunicato del 28 agosto 2025

Care/i Colleghe/i,

come anticipatovi, si è tenuta ieri pomeriggio la prima riunione del confronto (richiesto dall’Associazione; in allegato il link) sul regolamento per il conferimento degli incarichi di coordinamento (in all.to il link con l’ultima bozza), sul cui svolgimento vi forniamo di seguito un breve report.

Prima di entrare nel merito della discussione, alla quale hanno partecipato sia la Direttrice generale sia il Direttore centrale risorse umane, abbiamo formulato una proposta di metodo che pare abbia colto il favore sia della parte datoriale sia delle altre organizzazioni sindacali.

In sintesi, abbiamo rilevato come, se da una parte urge la pubblicazione dell’interpello per l’incarico di Coordinatore generale legale, interpello per il quale è già scaduto il termine di tre mesi previsto dal vigente regolamento (in allegato il link alla nostra richiesta), dall’altra è facile prevedere che le plurime e impattanti modifiche (molte sicuramente peggiorative) previste nell’ipotesi di nuovo regolamento imporrebbero al tavolo di confronto tempi lunghi, adeguati all’analisi dei nuovi criteri proposti; a tal ultimo riguardo, abbiamo anticipato la nostra ferma e argomentata critica nei confronti di molte delle proposte di modifica in punto “valutazione dei candidati”, ispirate ad aumentare la discrezionalità nella scelta, a maggiormente valorizzare i titoli “professionali” acquisiti o da acquisire all’esterno dell’attività dell’Istituto, a valutare aprioristicamente in maniera differenziata i contenziosi giudiziari trattati.  

Ancora sul punto, abbiamo ricordato come il rispetto formale e sostanziale del ruolo dell’Avvocatura e della relativa autonomia organizzativa comporta – o quantomeno suggerisce – che i nuovi criteri vengano discussi e identificati anche all’esito del confronto con il nominato Avvocato Generale.

In considerazione delle ragioni di cui sopra, abbiamo proposto di procedere alla discussione e rivisitazione della parte generale del regolamento, per poi rinviare la discussione sui criteri e sui punteggi a un momento successivo all’ulteriormente improcrastinabile pubblicazione e conclusione della procedura di selezione per il conferimento dell’incarico di Coordinatore generale.

Si è avviata, così, la discussione sulla parte generale, sulla quale sono intervenute tutte le sigle sindacale e per la quasi totalità delle stesse sono intervenuti i singoli rappresentanti per ciascuna categoria professionale interessata dal regolamento (riguardante, come noto, sia gli avvocati, sia medici, sia tecnici sia gli attuari).

Nel merito, il nostro intervento – che si è naturalmente incentrato sulle questioni che primariamente concernono gli Avvocati – ha avuto ad oggetto le seguenti richieste rispetto alla bozza presentata dall’amministrazione:

  • sul punto 5 – dove è previsto che “ … Gli incarichi di coordinamento possono essere motivatamente riconfermati per una sola volta contemperando il principio di buon andamento dell’amministrazione con quanto previsto dal Regolamento di rotazione degli incarichi e dai CCNL vigenti, acquisita la disponibilità del titolare dell’incarico interessato. …” – abbiamo chiesto che venga eliminata la possibilità di “riconferma” senza interpello o, in subordine, che venga chiarito che anche la “riconferma” può avvenire solo a seguito di interpello e selezione;
  • Sul punto 7 – dove è previsto che “Nell’ipotesi di riorganizzazione o ristrutturazione di ciascuna Area professionale o delle sue articolazioni centrali e/o territoriali che determinino la decadenza degli incarichi di coordinamento e/o di altra posizione organizzativa,  la stessa si produce con decorrenza dalla data di conferimento dei nuovi incarichi attribuiti a seguito dell’espletamento delle procedure previste nei presenti “criteri e modalità”, da concludersi entro sei mesi dall’adozione del provvedimento di riorganizzazione o ristrutturazione; decorso tale termine si determina comunque la decadenza dagli incarichi in essere.” – abbiamo chiesto di eliminare la previsione della decadenza “a prescindere” dopo sei mesi anche qualora la riorganizzazione non fosse completata. Al riguardo, abbiamo anche colto l’occasione per chiarire che il suddetto termine, lungi dall’avere una funzione acceleratoria dei processi di riorganizzazione, fa gravare solo sui Professionisti gli eventuali ritardi dell’amministrazione; funzione acceleratoria, di trasparenza e certezza, hanno invece, tutti gli altri termini della procedura previsti dal vigente regolamento che la proposta di modifica elimina e che chiediamo di lasciare inalterati.
  • Sul punto 11 – dove è previsto che “Non può partecipare alla procedura di selezione per incarichi di coordinamento non generale il professionista al quale sia stato attribuito un incarico di coordinamento nei dodici mesi precedenti.” – abbiamo chiesto di eliminare questa barriera in ingresso che costituirebbe un impedimento ingiusto e illegittimo al diritto di partecipazione alle selezioni.
  • Sul punto 12 – dove è previsto che “Nel caso in cui il candidato inserito con riserva, ai sensi dei commi precedenti, si collochi in posizione utile ai fini del conferimento dell’incarico, questo potrà essere conferito provvisoriamente ad altro professionista, fino alla definizione del contenzioso giudiziario.” – abbiamo chiesto l’eliminazione della suddetta previsione (aggiunta a quanto già prevista nel vigente regolamento) in quanto lascerebbe l’amministrazione totalmente libera di scegliere e senza alcun vincolo derivante dalla graduatoria. 

La riunione, non essendo stati trattati i restanti punti di cui alla parte generale del regolamento,  proseguirà, secondo tempi contingentati, il prossimo I settembre.

Naturalmente, vi terremo aggiornati sui prossimi sviluppi.

Ci teniamo a ringraziare i tanti Colleghi che, direttamente o indirettamente, hanno fatto prevenire il proprio contributo di idee e di proposte, che hanno ispirato e orientato il Consiglio direttivo e la Segreteria.

Un cordiale saluto

La Segreteria

In allegato:

Informativa – Criteri incarichi di coordinamento.

Care/i,
Inviamo l’informativa ricevuta con relativo allegato, anticipandovi che chiederemo il confronto sul tema.
Ogni Associato potrà far pervenire, preferibile per il tramite del delegato territoriale, osservazioni e richieste.
Un cordiale saluto
La Segreteria

In allegato: Nuovi criteri di attribuzione incarichi di coordinamento

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Da: arearelazionisindacali AreaRelazioniSindacali@inps.it
Inviato: Venerdì, 1/8/2025 :38:27 PM

Alle OO.SS. rappresentative titolari della contrattazione integrativa per il personale dell’Area Funzioni centrali

e, p.c.

Alla delegazione trattante di parte pubblica

Si trasmette, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del CCNL per il personale dell’Area Funzioni Centrali, triennio 2019-2021, sottoscritto il 16/11/2023, il testo recante i nuovi criteri e le modalità per il conferimento e la revoca degli incarichi di coordinamento al personale dell’Area dei professionisti e dell’Area medica.

Per la delegazione trattante

Giuseppe Conte

Comunicato del 31 luglio 2025

Care/i,

di seguito alcuni aggiornamenti di rilevante interesse per la nostra Categoria.

1          Ccnl 2022/2024 Dirigenti, Professionisti e Medici, Funzioni Centrali.

È stata sottoscritta martedì scorso da tutte le organizzazioni sindacali, ad eccezione della CGIL, l’ipotesi del CCNL – Dirigenti, Professionisti, Medici – Area Funzioni centrali 2022 2024.

Si è trattato di una tornata contrattuale che si è svolta molto celermente, non solo e non tanto perchè relativa ad annualità oramai trascorse, ma anche e soprattutto per le ridotte risorse economiche a disposizione (gran parte anticipate con il pagamento mensile dell’indennità di vacanza contrattuale), nonché per la necessità di procedere subito con l’apertura del tavolo del CCNL 2025/2027 per il quale già sono state stanziate le relative risorse finanziarie.

In assenza di rilevanti mutamenti contrattuali, tra le novità di maggiore rilievo per la nostra categoria evidenziamo la possibilità, per le Amministrazioni che abbiano attuato le prescrizioni contrattuali relative agli obiettivi di performance organizzativa di ridurre, in sede di contrattazione collettiva, la percentuale massima di maggiorazione del premio di risultato dal 30 al 20%, liberando risorse a vantaggio della generalità dei professionisti, e la revisione del trattamento di trasferta, con un lieve incremento dell’importo dei rimborsi spettanti, benché ingiustificatamente non ancora parificato a quello previsto per i dirigenti.

Per quanto riguarda la parte economica, l’ipotesi prevede un incremento mensile decorrente dal 2024 di € 222,01 per i professionisti collocati al secondo livello e di € 235,00 per i professionisti collocati al primo livello. Inoltre, il fondo dell’Area dei professionisti viene incrementato del 3,64%, calcolato sul monte salari anno 2021, a decorrere dal 2024.

Al netto della progressiva – benché minima – riduzione della “forbice” tra primo e secondo livello, rimane purtroppo irrisolta l’annosa questione della insostenibile esistenza di due livelli differenziati di professionalità per i professionisti che svolgono le medesime attività e che speriamo si possa affrontare nella prossima tornata contrattuale, che l’ARAN vorrebbe avviare a breve.

La sottoscrizione del definito è prevista nei prossimi mesi, esaurito il procedimento di certificazione. 

2          Andamento retributivo.

Il prossimo mese di agosto sarà corrisposto il 2° acconto onorari riscossi nell’anno in corso e il 2° acconto della retribuzione di risultato dell’anno in corso.

Il pagamento del saldo della retribuzione di risultato per l’anno 2024 verrà effettuato dopo la validazione del CCNI 2024 da parte dei Ministeri vigilanti.

In vista del pagamento previsto per il prossimo mese di settembre del 2° acconto onorari compensati dell’anno in corso, è necessario procedere alla relativa attività di parcellazione.

L’Associazione, come anticipato, continua l’attività di dialogo e confronto con l’amministrazione sia relativamente all’extragettito degli anni 2023 e 2024 (da “conciliare” con il saldo dello scorso mese di giugno) sia sulla delicata e strategica questione “irap”.

3          Saluto alla Coordinatrice generale legale.

L’Associazione Nazionale Avvocati INPS invia alla Collega Mirella Mogavero, Coordinatrice generale, in vista del suo prossimo pensionamento, un affettuoso saluto, ringraziandola della professionalità con la quale ha guidato la nostra Avvocatura e dell’attenzione sempre riservata a tutti i Colleghi, nonché per la perdurante partecipazione all’attività dell’Associazione, alla quale è sempre stata iscritta.

A Mirella i nostri migliori auguri di un futuro di gioia, serenità e di ulteriori traguardi, in questo nuovo capitolo della vita.

4          Buone ferie e arrivederci alla ripresa.

Nell’augurare a tutti gli associati un periodo feriale di meritato riposo e svago, anticipiamo che alla ripresa l’Associazione riprenderà la lavorazione e l’impegno sui vari dossier ancora aperti, da gestire con il supporto e con il contributo di tutti i Colleghi: dall’interpello per l’incarico di coordinamento generale legale alle ipotesi di riorganizzazione degli uffici legali e dei compiti del personale delle U.O. S.A.L., dalla reingegnerizzazione delle procedure informatiche all’aumento della dotazione organica degli Avvocati e all’espletamento del concorso per l’assunzione di Avvocati, dalla pubblicazione del bando per il secondo livello differenziato per l’anno 2025 all’apertura della tornata contrattuale integrativa per i Professionisti per l’anno 2025, dalle modifiche dello statuto dell’Associazione alla questione rappresentatività al CCNL 2025/2027. 

Un cordiale saluto

La Segreteria

CdA Napoli: TFR, Fondo di Garanzia, cedente e cessionario.

Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 1801/2025 contenente interessante richiamo al Dlgs 14/2019 (codice della crisi della impresa) che lascia interrogativi per procedure concorsuali aperte dopo l’entrata in vigore della novella legislativa.

In particolare evidenzia quanto i seguenti passaggi:

“….5.- Delle conseguenze sopra menzionate in materia di circolazione delle aziende ha evidentemente tenuto conto il legislatore nell’occuparsi della riforma delle procedure concorsuali.

Ed invero, il d.lgs. n. 14/2019 che ha introdotto il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, è intervenuto in argomento con l’articolo 368, comma 4, che prevede l’inserimento, nel corpo dell’articolo 47 l. n. 428/1990, dopo il comma 5, di un comma 5 bis, che recita: “Nelle ipotesi previste dal comma 5, non si applica l’articolo 2112, comma 2, del codice civile e il trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell’azienda. Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell’acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell’individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80.

I predetti crediti per trattamento di fine rapporto e di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 sono corrisposti dal Fondo di Garanzia nella loro integrale misura, quale che sia la percentuale di soddisfazione stabilita, nel rispetto dell’articolo 85, comma 7, del codice della crisi e dell’insolvenza, in sede di concordato preventivo”. 14

Tale norma introduce, espressamente, un regime giuridico del tutto opposto a quello indicato dalla sentenza sopra riportata, stabilendo espressamente l’immediata esigibilità del trattamento di fine rapporto pur in presenza della prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze del cessionario dell’azienda assoggettata a procedura concorsuale, ed al tempo stesso impone l’intervento del Fondo di Garanzia anche a favore dei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia proseguito.

Occorre, quindi, interrogarsi sull’impatto della novella rispetto alle vicende anteriori alla sua entrata in vigore (15.7.2022), in considerazione dell’interpretazione ormai consolidata della Suprema Corte.

Sulla questione è intervenuta la stessa Corte di Cassazione (sent. n. 1860/2025), risolvendo in senso negativo il quesito della possibile incidenza della novella legislativa.

Ha ricordato la Corte che, ammettendo l’intervento del Fondo anche in fattispecie come quella per cui è causa, in cui il rapporto di lavoro è proseguito alle dipendenze del cessionario e il lavoratore ceduto ha semplicemente rinunciato alla solidarietà passiva di quest’ultimo per i crediti maturati alle dipendenze del cedente, lo si graverebbe del pagamento di una prestazione che non può considerarsi dovuta, perché ad essere fallito è colui che non è più datore di lavoro del lavoratore assicurato, di talché, mancando in radice il legame necessariamente postulato dalla Direttiva 80/987/CEE tra l’insolvenza datoriale e l’inadempimento del credito retributivo, si verrebbe necessariamente a sviare il patrimonio del Fondo di garanzia dalla causa che ne ha determinato l’istituzione, in contrasto con la precisa lettera dell’art. 2, comma 8, della legge nr. 297 del 1982, che vieta d’impiegare le disponibilità del Fondo “al di fuori della finalità istituzionale del fondo stesso” (così Cass. n. 37789/2022)….…..In linea generale, infatti, la Corte ha affermato che il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza non è applicabile alle procedure aperte prima della sua entrata in vigore, quale è quella in esame….”.

CdA Reggio Calabria: decreto di omologa, effetti preclusivi, limiti, ricostruzione giurisprudenziale.

Christian Lo Scalzo segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria n. 460/2025 pubblicata il 09/07/2025 per l’analitica ricostruzione della giurisprudenza di legittimità relativa agli effetti preclusivi – ed ai limiti di essi – del decreto di omologa pronunciato all’esito di un giudizio ex art. 445bis cpc.

CdA Roma: contributi, tributi, sospensione termini, eventi eccezionali, attività non scadenza.

Maria Carla Attanasio segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 2476/2025 pubblicata il 09/07/2025 che ha applicato il principio affermato dalla sentenza n. 960 del 2025 della Suprema Corte di Cassazione, che ha chiarito che, comportando “le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi”, o contributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, “per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”, come disposto dall’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159/2015 richiamato dal comma 4 dall’art. 67, e dall’art. 68, d.l. n. 18/2020, deve ritenersi applicabile la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, non soltanto in relazione alle attività da compiersi nell’arco temporale normativamente previsto, ma anche alle attività non in scadenza.

CdA Roma: vecchiaia anticipata, 80%, requisito inoccupazione.

Maria Carla Attanasio segnala la Sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1801/2025 pubblicata il 06/07/2025 che ha dichiarato la necessità dell’inoccupazione per il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata cat. V.O. 80% ai sensi dell’art. 1, comma 8, D.lgs. n. 503/1992 dal giugno 2022.

CdA Roma indebito assistenziale, mancata dichiarazione redditi, comunicazione Red, affidamento, esclusione.

Daniela Maria Adimari segnala la Sentenza della Corte di Appello di Roma n. 2188/2025 sugli argomenti in oggetto.
Nel caso esaminato dalla Corte, la ricorrente in primo grado aveva ottenuto una maggiorazione sociale sulla pensione di invalidità civile grazie al cumulo di prestazioni erogate dall’ente previdenziale con redditi ulteriori, tra cui quello come collaboratrice familiare. Tuttavia, non aveva dichiarato tali redditi né all’Agenzia delle Entrate né all’ente previdenziale, rendendo impossibile appurare queste informazioni altrimenti.
A livello probatorio, la ricorrente in primo grado non aveva prodotto dichiarazioni dei redditi per gli anni in questione, limitandosi a presentare un modello CUD 2021 relativo ai redditi 2020. L’estratto contributivo presentato, rilasciato nel 2023, non permetteva di verificare se i rapporti di lavoro indicati fossero stati denunciati in epoca precedente. Inoltre, nel modulo AP70, contenente i dati socioeconomici necessari per la concessione delle prestazioni di invalidità civile, la ricorrente dichiarava di non possedere altri redditi oltre quelli delle pensioni erogate dall’INPS.
La Corte ha sottolineato l’importanza dell’assolvimento degli oneri di dichiarazione dei redditi per le prestazioni assistenziali collegate al reddito, come stabilito dalla sentenza n.12608/2020 della Suprema Corte. Questo implica che i dati redditi del pensionato devono essere dichiarati all’Agenzia delle Entrate o all’ente previdenziale. In mancanza di tali dichiarazioni, l’ente previdenziale non può considerare tali redditi d’ufficio.
Nel caso in esame, la pensionata aveva non solo omesso di dichiarare i suoi redditi, ma aveva anche fornito dichiarazioni false sulla propria situazione economica. Di conseguenza, le somme erogate sono state ritenute ripetibili, e la domanda originaria è stata respinta.
In sintesi, i principi di diritto evidenziati riguardano l’obbligo di dichiarazione dei redditi per ricevere correttamente le prestazioni assistenziali, la necessità di correttezza nei rapporti obbligatori tra pensionato ed ente previdenziale, e le conseguenze legali della falsa dichiarazione di redditi.