Maria Carla Attanasio segnala la Sentenza del Tribunale di Roma n. 8014/2025 pubblicata il 08/07/2025 che ha dichiarato la riconducibilità all’imponibile retributivo delle indennità di trasferta e dei buoni pasto concessi senza alcun giustificativo, al pari delle assenze ingiustificate.
Autore: pasut franco
Trib. Milano in tema di reddito di cittadinanza ed obblighi di comunicazione.
Silvana Mostacchi segnala le Sentenze del Tribunale di Milano nelle cause RG 320/2025 e RG 3325/2025 in tema di reddito di cittadinanza e obblighi di comunicazione.
Trib. Milano: opposizione ordinanza ingiunzione, termine, sospensione feriale, esclusione.
Mario Roberto Tarzia segnala la Sentenza del Tribunale di Milano n. 3397/2025 pubblicata il 15/07/2025 in tema di ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione, che deve essere iscritta a ruolo entro 30gg dalla notifica dell’O.I., termine al quale non si applica la sospensione dei termini feriali dall’1 al 31 agosto.
Trib. di Roma: estratto di ruolo, impugnazione, inammissibilità.
Maria Carla Attanasio segnala la Sentenza del Tribunale di Roma n. 8158/2025 pubblicata il 10/07/2025 che ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo.
CdA Catania: Ordinanza Ingiunzione, opposizione, legittimazione attiva, società, esclusione.
Pier Luigi Tomaselli segnala la Sentenza della Corte App. di Catania n. 444.2025 in rema di legittimazione ad impugnare l’Ordinanza Ingiunzione.
IN SINTESI:
Il secondo motivo d’appello è fondato, poiché l’INPS rileva che solo C.V., in qualità di destinatario delle ordinanze ingiunzione, ha la legittimazione a impugnare tali atti. Secondo la giurisprudenza, solo il destinatario dell’ingiunzione, colpevole dell’infrazione amministrativa, può proporre opposizione. Le società non hanno questa legittimazione, anche se il loro legale rappresentante è coinvolto. In questo caso, il Sig. C. è stato individuato come destinatario diretto e responsabile delle omissioni contributive, essendo notificato come persona fisica presso la sua residenza.
Cda Napoli: Compensazione impropria in materia assistenziale
Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 1567/2025 pubblicata il 18/06/2025 sul tema della compensazione impropria in materia assistenziale.
In sentenza:
Va precisato che “Quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico – ancorché complesso – rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione “propria”, bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l’eccezione di parte o la domanda riconvenzionale” (Cfr. Cass. n. 26365 del 2024).
E ancora, sul rilievo anche d’ufficio della questione, si è evidenziato che: “In tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione impropria (o atecnica) riguarda crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto e risolvendosi in una verifica delle reciproche poste attive e passive delle parti, consente al giudice di procedere d’ufficio al relativo accertamento, anche in grado di appello, senza che sia necessaria un’eccezione di parte o una domanda riconvenzionale, sempre che l’accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo e senza che rilievi la riserva della parte di esercitare il controcredito in altro giudizio o la pendenza di esso.” (Cfr. Cass. n. 6700 del 2024).
Nel caso in esame è pacifica la natura assistenziale di entrambe le prestazioni coinvolte (pensione cat. INVCIV n. 07057224 in godimento e indennità di accompagnamento di cui al decreto di omologa azionato).
La parte, peraltro, non contestava nel merito la fondatezza della pretesa restitutoria a titolo di maggiorazione sociale per i redditi del coniuge.
Dunque, ben poteva l’INPS, richiesto del pagamento dell’indennità di accompagnamento, operare la compensazione con il credito derivante dai ricalcoli della maggiorazione sociale sulla pensione di invalidità e difendersi nel corso del giudizio di primo grado con la stessa argomentazione che, pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, non era inammissibile.
CdA Napoli: accessi massivi alle banche dati INPS, licenziamento, impugnazione.
Vincenzo Di Maio segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 1941/2025 pubblicata in forma anonima in punto impugnativa licenziamento per accessi massivi alle banche dati INPS.
A tale riguardo, a seguire, rimette, tra i tanti, un interessante snodo motivazionale contenuto nella allegata decisione.
“Ne consegue altresì l’irrilevanza della censura secondo cui non è stato eseguito il procedimento volto ad identificare la posizione fisica da cui sono stati effettuati gli accessi tramite gli indirizzi IP utilizzati.
Invero, l’imputazione degli accessi al (omissis) è avvenuta – come già detto – sulla base delle credenziali di accesso utilizzate.
La conoscenza dell’IP utilizzato non è dirimente per identificare l’autore degli accessi quanto invece lo sono le credenziali a due fattori utilizzate per l’accesso al sistema VDI, potendo in tal modo l’operatore accedere da qualsiasi postazione collegata ad internet.
Per quanto sopra riferito, la Corte ritiene che i fatti addebitati a (omissis) risultino adeguatamente dimostrati, con conseguente assolvimento dell’onere della prova incombente su parte datoriale e ciò sulla scorta della documentazione fornita dall’Inps nonché delle risultanze delle indagini istruttorie, dalle quali è emerso, tra le altre cose, un dato indiziario di non poco rilievo e precisamente che successivamente alla data del 23.06.2022, data in cui gli Ispettori riferirono al (omissis) gli accessi abusivi rilevati, il sistema di sicurezza non ha più rilevato accessi non autorizzati, i quali erano stati effettuati, tutti, da uno stesso pc denominato (omissis)” .
CdA Napoli: opposizione avverso intimazione di pagamento, carenza di interesse ad agire, inammissibilità.
CdA Firenze: tassazione residenti in Bulgaria, prova del requisito dell’effettiva residenza.
Francesco Falso segnala le Sentenze della Corte d’Appello di Firenze n. 328/2025 e 329/2025 in tema di tassazione dei residenti in Bulgaria
Nella pronuncia n. 328/25 è stata affrontata anche la questione riguardante la prova del requisito della effettiva residenza in Bulgaria come contestato dall’Istituto ma che il Giudice di primo grado aveva ritenuto “non sindacabile” da parte dell’Ente previdenziale.
Trib. Santa Maria C.V. in tema di conversione co.co.co in lavoro subordinato quale personale ATA alle dipendenze del Miur.
Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1257/2025 pubblicata il 12/06/2025 in cui afferma che la richiesta di convertire i servizi di co.co.co in rapporti subordinati nel pubblico impiego non è consentita dalla legge italiana.
La giurisprudenza ribadisce che la costituzione di un rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione richiede il superamento di un concorso.
Tuttavia, si può riconoscere un rapporto dipendente di fatto e il relativo trattamento retributivo se vi sono prove sufficienti.
A tale proposito il Tribunale pone in evidenza la carenza assertiva, ancor prima che probatoria, quanto alle eventuali differenze retributive invocate per l’asserita natura subordinata del rapporto di lavoro in questione.