Mario Roberto Tarzia segnala la Sentenza del Tribunale di Lodi n. 243/2025 pubblicata il 28/05/2025
RG n. 972/2024 in cui si afferma che compete al soggetto (ricorrenti) che intende beneficiare di una riduzione contributiva (es. trattamento delle trasferte) fornire adeguata dimostrazione dei presupposti per l’applicazione del trattamento più favorevole, quale l’esenzione contributiva per l’indennità di trasferta (v. recente Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 04/02/2025, n. 2694; cfr. conforme Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 19/08/2024, n. 22926).
In materia di accertamento contributivo, l’INPS non è tenuto a specificare dettagliatamente le somme percepite dai lavoratori come trasferta, né a dimostrare i singoli periodi e le ore di trasferta.
Spetta invece al datore di lavoro l’onere di provare che le somme erogate siano effettivamente relative a trasferte e quindi esenti da contribuzione, in conformità all’art. 51 del D.P.R. n. 917/1986 (si veda Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 06/09/2024, n. 23996).
Il che significa che l’onere della prova incombe su parte opponente.
Autore: pasut franco
Trib. Catania: BONUS BEBÈ, LEGITTIMAZIONE PASSIVA, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO.
Pier Luigi Tomaselli segnala la Sentenza del Tribunale di Catania n. 1577/2025 pubblicata il 09/04/2025 sulla legittimazione passiva del “Bonus Bebè”.
In sentenza:
Il ricorso, pertanto, correttamente interpretato ed a prescindere dalla terminologia utilizzata dalla difesa (che, come è noto, non vincola il giudice), non deve essere inteso come volto alla restituzione di “contributi” erroneamente versati dal datore di lavoro, ma al pagamento della quota di retribuzione indebitamente trattenuta a titolo contributivo.
Del resto, come si desume anche dalle modalità operative diramate dall’INPS nella circolare del 31 gennaio 2024 n. 27, in relazione al beneficio in scrutinio, è il datore di lavoro che riceve le richieste di esonero da parte delle lavoratrici madri, effettuando le relative comunicazioni all’INPS, ed è il datore di lavoro che procede alle trattenute in busta paga (sul punto, si veda anche Tribunale Lodi, 7 novembre 2024, n. 494, est. Manfredi, in atti).
Sussiste pertanto la legittimazione passiva del Ministero.
Non sussistono, dunque, i presupposti per estendere il contraddittorio nei confronti dell’ente previdenziale, il quale va estromesso dal giudizio.
Trib. Santa Maria CV: Fondo di Garanzia, Ultime tre mensilità, data inizio azione esecutiva del lavoratore, calcolo a ritroso.
Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1208/2025 pubblicata il 06/06/2025 in tema di ultime tre mensilità non rientranti nel periodo oggetto di garanzia decorrente a ritroso dalla data di inizio della azione esecutiva del lavoratore.
Trib. Novara: reddito di cittadinanza, residenza, termine applicabile post sentenza Corte Costituzionale 31/2025.
Si segnala la Sentenza del Tribunale di Novara n. 154/2025 pubblicata il 29/05/2025 riguardante la revoca del beneficio del reddito di cittadinanza a un ricorrente che non soddisfa il requisito della residenza.
Nella sentenza si è stabilito che, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, il termine di durata della residenza minima è stato ridotto da dieci anni a cinque.
In sentenza:
Della questione si è, dapprima, occupata la Corte di giustizia dell’U.E., nella sentenza resa il 29.7.2024, nelle cause riunite C-122/22 e C-223/22, ove si poneva il problema della discriminazione indiretta, a danno di cittadini di Paesi terzi, titolari di permesso di soggiorno di lunga durata. Basandosi sulla qualificazione in termini assistenziali, proposta dal giudice rimettente, la Corte ha dichiarato che il requisito della residenza decennale si pone in contrasto con l’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.
Al di là della questione di qualificazione della natura della provvidenza, la pronuncia europea non è immediatamente applicabile al ricorrente, il quale è, pacificamente, cittadino di altro Stato membro dell’U.E. e non di uno Stato terzo.
Su un caso sostanzialmente analogo al presente (cittadino europeo che chiedeva il reddito di cittadinanza, ma non era in possesso del requisito della residenza decennale), si è recentemente pronunciata la Corte costituzionale, con la sentenza n. 31/2025, depositata il 20.3.2025. Nell’esaminare la questione alla luce della giurisprudenza europea, la Corte ha preso le mosse dalla propria giurisprudenza, che ha confermato (…).
Comunicato del 3 giugno 2025
Carissime/i,
di seguito alcuni aggiornamenti su questioni di interesse per la nostra Categoria.
- CCNI Professionisti 2024.
È stata sottoscritta venerdì scorso – da tutte le organizzazioni sindacali – l’ipotesi di CCNI 2024 dei Professionisti.
È stata una tornata contrattuale, come vi abbiamo segnalato nei pregressi comunicati, lunga e complessa, nel corso della quale, per ricordare solo alcuni esempi sintomatici:
– l’amministrazione ha presentato ben sei bozze di contratto nel tentativo di raccogliere il più ampio consenso;
– alcune organizzazioni sindacali hanno ripetutamente avanzato (tentando di argomentare sul punto) la necessità di introdurre misure volte ad una presunta “perequazione retributiva” tra le tre famiglie professionali interessate (Avvocati, Tecnici, Statistici), evidentemente – gravemente – confondendo regole e norme;
– in alcuni casi, sono state formulate sulla stessa questione (incentivo alla mobilità territoriale) proposte di modifica da parte sindacale diverse rispetto a quella proposta l’anno precedente.
Si tratta, a ben vedere, di un’ulteriore manifestazione di quanto già più volte rappresentato e discusso, ovvero la peculiare “polifonia di voci” allorquando si discute di questioni riguardanti gli Avvocati.
All’esito di quanto sopra, l’ipotesi di CCNI prevede le seguenti modifiche rispetto al CCNI 2023.
- Previsione di una percentuale di maggiorazione sulla retribuzione di risultato pari al 25% per tutti i Professionisti, nei casi previsti dal CCNI.
In assenza della concreta possibilità di procedere ad una razionalizzazione del sistema delle maggiorazioni (con particolare riferimento ai criteri di individuazione delle sedi) e considerate le proposte dell’amministrazione e di altre sigle sindacali di prevedere percentuali maggiori per tecnici e statistici rispetto agli avvocati, il risultato raggiunto pare essere, allo stato ed in prospettiva, il migliore possibile.
- Aumento dell’indennità di funzione in misura fissa e uguale per tutti i Professionisti.
Come è noto – per le ragioni parimenti note – l’Associazione ha sempre chiesto, motivandone e comprovandone la necessità – un aumento della voce retributiva costituita dall’indennità di funzione.
L’ipotesi di CCNI 2024 prevede un aumento assai ridotto (600 euro) della predetta voce.
Anche in questo caso, considerate le proposte di altre sigle (recepite anche in una bozza di CCNI dell’amministrazione) di aumentare l’indennità di funzione in misura percentuale (e non fissa), il risultato ottenuto pare il massimo possibile; ciò in quanto gli attuali importi della indennità di funzione (esclusa, dunque, la c.d. indennità di toga prevista solo per i Legali) sono maggiori per gli altri professionisti, per cui un aumento percentuale avrebbe avvantaggiato maggiormente tecnici e attuari nel contempo svantaggiando i legali, a causa della riduzione del fondo.
- Aumento dell’indennità dei Coordinatori generali.
È stato riconosciuto un incremento della predetta indennità ed una maggiorazione della retribuzione di risultato. Sul punto, nonostante il nostro parere contrario, l’Amministrazione ha reiteratamente dichiarato la propria indisponibilità a trattare.
- Riduzione del fondo per l’incentivo alla mobilità territoriale.
Al netto della mutevolezza delle proposte formulate da alcune sigle a seconda dell’anno e dei problemi connessi ai diritti quesiti, andandosi a incidere sull’importo di un incentivo relativo all’anno scorso, l’ipotesi di CCNI 2024 prevede una riduzione del fondo per l’incentivo alla mobilità territoriale dal 4% al 3%, con conseguente liberazione di, sia pur modeste, risorse finanziarie in favore dell’intera platea dei professionisti.
Nell’ipotesi di CCNI è stata inserita una dichiarazione congiunta con l’assunzione dell’impegno a costituire un tavolo tecnico per affrontare le varie questioni che necessitano di approfondimenti, modifiche e rivisitazioni.
Sin da subito, abbiamo anche chiarito che è necessaria un’operazione verità sulla composizione e sulle regole della distribuzione del fondo professionisti del contratto integrativo, nonché sulle specificità proprie di ciascuna famiglia professionale, al fine di evitare ricostruzioni approssimative e prospettare soluzioni errate nonché il distorto utilizzo del Fondo, destinato alla retribuzione accessoria con funzione incentivante la produttività individuale, con finalità perequativa tra famiglie professionali diverse.
- Questione Irap.
Come è noto, la Corte di cassazione si è recentemente pronunciata con diverse ordinanze sulla legittimità dell’operato delle pubbliche amministrazioni dotate di avvocature interne in punto gestione Irap; la Corte, all’esito di un’articolata e interessante motivazione, ha sancito il principio secondo cui l’Irap deve essere corrisposta dal datore di lavoro che, a sua volta, non può farla gravare, anche a mezzo traslazione, sugli Avvocati dipendenti; e ciò, sempre in estrema sintesi, a differenza di quanto accade per le altre trattenute effettuate a titolo di oneri riflessi (in allegato, un commento reperibile su de iure).
Il Consiglio direttivo, riunitosi all’indomani della pubblicazione delle pronunce di cui sopra, ha analizzato a fondo le plurime questioni che vengono in rilievo all’esito delle decisioni assunte dalla giurisprudenza di legittimità, rilevando, in particolare, come la “questione Irap” imponga di tenere conto sia del diritto violato per il passato sia dell’esigenza di gestire il presente e il futuro per la determinazione degli importi da corrispondere a titolo di onorari (compensati e riscossi) in favore degli avvocati.
L’Associazione, naturalmente aperta al contributo di pensiero di ogni associato, si è immediatamente attivata, avviando ogni interlocuzione con l’Amministrazione e iniziativa utile per la tutela dei crediti, passati, presenti e futuri degli Avvocati, ben consapevole della poliedricità e delicatezza del tema. Su tali attività vi terremo aggiornati.
Come ricorderete, nel 2017 l’Associazione predispose una bozza di diffida con valore interruttivo della prescrizione affinché ciascun associato potesse provvedere autonomamente al relativo invio.
Nei prossimi giorni, all’esito della riunione del Consiglio Direttivo, si delibererà anche sulla predisposizione di uno schema di lettera interruttiva che ciascun associato potrà inviare.
Ciascun associato, come sempre, potrà contattare i componenti della Segreteria e/o del Consiglio direttivo per ogni approfondimento e delucidazione.
- CCNL 2022/2024 Funzioni Centrali.
È stata avviata la trattativa per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area Funzioni Centrali, relativo al triennio 2022-2024.
La tornata contrattuale in questione – relativa a periodo oramai decorso e che non determinerà incrementi economici di rilievo, per l’esiguità delle risorse disponibili, in parte già anticipate con il cosiddetto “Decreto Anticipi” – dovrebbe chiudersi, secondo le intenzioni dei più, rapidamente, in modo da potere avviare subito la trattativa per il triennio 2025/2027.
Ai primi incontri, naturalmente interlocutori, è stata portata una proposta relativa alla prima parte del CCNL confermativa del vigente CCNL e si è iniziato a ipotizzare un aumento complessivo lordo (che dovrebbe essere di circa il 6%).
Nel richiamare tutto quanto oggetto di discussione e deliberato alle assemblee generali (elettiva) del 2023 e (straordinaria) del 2024, seguiremo i lavori nell’interesse degli Avvocati dell’INPS e vi terremo aggiornati.
- Concorso Avvocati.
In considerazione della nota consistente carenza di Avvocati in servizio, destinata ad aggravarsi in considerazione dei prossimi pensionamenti, abbiamo nuovamente sollecitato il superamento dei problemi di bilancio che parrebbero avere impedito l’avviamento della selezione.
- Monitoraggio andamento retributivo.
Nel mese in corso è stato corrisposto il primo acconto sugli onorari compensati anno 2025 (ex art. 4, co. 6 del Regolamento onorari), in sostanziale linea con quanto accaduto lo scorso anno e con una live maggiore (positiva) incidenza del parcellato ex art. 152 disp att. c.p.c.; naturalmente, occorre procedere regolarmente nell’attività di parcellazione in vista del pagamento del secondo acconto compensate previsto per il prossimo mese di settembre.
Sul fronte degli onorari riscossi, poi, fermo il pagamento del primo acconto per l’anno in corso avvenuto lo scorso mese di aprile (e in sostanziale linea con quello dello scorso anno) e il pagamento del saldo dell’anno 2024 (anche questo prevedibilmente in linea con quello dello scorso anno), l’Associazione ha continuato nell’attività di quantificazione e richiesta degli importi spettanti a titolo di onorari riscossi in misura maggiore rispetto agli importi stanziati per gli anni 2023 e 2024, il cui pagamento dovrebbe avvenire, si spera entro l’anno, a seguito delle operazioni di assestamento di bilancio e ferma a possibilità di quantificare il tec anche all’esito del pagamento del saldo retribuzione di risultato anno 2024 (che avverrà dopo la sottoscrizione definitiva del CCNI 2024).
Un cordiale saluto
La Segreteria
Cassazione: Quote di contributi a carico del lavoratore, Insinuazione al passivo del datore di lavoro, Legittimazione del lavoratore, Esclusione, Collocazione privilegiata.
Pier Luigi Tomaselli segnala l’Ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 10084/2025 in cui si afferma che poiché le quote di contributi a carico del lavoratore, e ritenute dal datore, se non tempestivamente versate all’INPS devono essere corrisposte al lavoratore, divenendo il datore di lavoro obbligato per l’intero (art. 23 l. 218/1952), nell’ipotesi di insinuazione al passivo del datore di lavoro fallito per crediti retributivi il lavoratore non ha legittimazione attiva in relazione all’obbligazione avente ad oggetto il pagamento della contribuzione previdenziale, ma le quote di contributi a suo carico, ritenute dal datore, se non tempestivamente versate all’INPS gli devono essere corrisposte con collocazione privilegiata, ai sensi dell’art. 2751 bis, n. 1, c.c.
CdA Napoli: anzianità contributiva, diritto di opzione, art. 1 comma 23 L 335/1995, natura, destinatario della dichiarazione, onere della prova.
Giuliana Cavalcanti segnala le Sentenze nn. 1189 e 1193 del 2025 con le quali la Corte di Appello di Napoli ha accolto i gravami proposti dall’INPS hanno affermato alcuni principi di particolare interesse.
1) “L’esercizio del diritto d’opzione, attribuito dall’art. 1 comma 23 della legge n. 335/1995 ai lavoratori con le anzianità contributive ivi previste, spetta, dal lato attivo indubbiamente al singolo lavoratore, perché dall’esercizio, o meno, del diritto in questione, nel corso della vita lavorativa o al momento del pensionamento, dipenderà il concreto atteggiarsi del trattamento pensionistico. Mentre dal lato passivo il destinatario della dichiarazione di volontà del lavoratore, cioè “dell’opzione”, è senza dubbio l’ente previdenziale, che per effetto dell’esercizio del diritto da parte del contraente lavoratore, sussistendone i requisiti soggettivi, sarà tenuto a procedere alla liquidazione del relativo trattamento pensionistico.
2) Nonostante il termine “opzione” utilizzato dal legislatore, si tratta di una manifestazione di volontà del lavoratore unilaterale; la facoltà di scelta concessa al lavoratore cioè non assume carattere di bilateralità (nel senso di configurare un vero e proprio “patto d’opzione” ai sensi dell’art. 1331 c.c.) bensì di una dichiarazione unilaterale di volontà, rivolta all’altro soggetto del rapporto assicurativo, che, nella concorrenza degli altri requisiti di legge, è destinata a produrre effetto una volta che i limiti del massimale vengono concretamente superati.
Per tali ragioni, in assenza di prova della comunicazione dell’opzione all’INPS prima degli anni contributivi per cui è causa, deve ritenersi che la domanda dell’Istituto di restituzione della contribuzione non versata sia pienamente legittima.
CdA Palermo: GESIP, accordo sindacale, trasferimento lavoratori, inapplicabilità, TFR a carico Fondo di Garanzia, non spettanza.
Si segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 354/2025 pubblicata il 11/05/2025 di cui si riporta una sintesi.
Con ricorso depositato il 13 novembre 2023, l’INPS ha presentato appello avverso la sentenza n. 3352/2023 pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 6 ottobre 2023, che lo aveva condannato al pagamento di € 2.009,04 a favore di (omissis), a titolo di TFR maturato durante il periodo di lavoro prestato presso la società GE.S.I.P. s.p.a., dichiarata fallita nel corso del 2015. L’INPS ha sostenuto che il credito non fosse esigibile, in quanto il ricorrente risultava ancora alle dipendenze della Re.Se.T. S.C.p.a., impresa cessionaria della GE.S.I.P.
Inoltre, l’INPS ha contestato la validità dell’accordo sottoscritto il 30 dicembre 2014, che prevedeva il trasferimento dei lavoratori dalla GE.S.I.P. alla Re.Se.T., sottolineando che tale accordo era stato stipulato senza l’apertura di una procedura concorsuale nei confronti della GE.S.I.P., e pertanto non poteva essere applicato.
La Corte d’Appello ha accolto le argomentazioni dell’INPS, dichiarando che il credito di TFR non fosse esigibile e respingendo la domanda nei confronti del Fondo di Garanzia gestito dall’INPS. La Corte ha inoltre precisato che, in conformità ai principi generali enunciati dall’art. 2120 c.c., la cessazione definitiva del rapporto di lavoro rappresenta il presupposto imprescindibile per l’esigibilità del TFR e, conseguentemente, per l’intervento del Fondo di Garanzia.
Infine, la Corte ha evidenziato che la disciplina del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, assoggettata a specifici presupposti, non può fornire elementi chiarificatori in merito alle normative pregresse applicabili ratione temporis. Pertanto, considerata l’assoluta novità delle questioni trattate e il riferimento ai precedenti della Suprema Corte relativi agli accordi in deroga ex art. 47 cit., sottoscritti da aziende già coinvolte in procedure concorsuali, ha ritenuto giustificata la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio ai sensi dell’art. 92, 2° comma, c.p.c.
CdA Napoli: reddito di cittadinanza, indebita percezione, dichiarazione, mancata comunicazione, assoluzione penale, irrilevanza.
Davide Catalano segnala la Sentenza n. 1350/2025 della Corte di Appello di Napoli avente per oggetto indebito reddito di cittadinanza.
In riforma della pronuncia di primo grado, in ordine all’erronea interpretazione da parte del Giudice di prime cure dell’art. 7 co. 4 d.l.n. 4/2019 conv. in l. n. 26/2019 – nella parte in cui ha ritenuto necessario ai fini dell’operatività della sanzione della revoca ex tunc del beneficio da parte dell’amministrazione – l’accertamento della colpevolezza della dichiarazione mendace o omissiva, la Corte ha precisato che:
- l’opzione interpretativa adottata dal giudice di prime cure, di ritenere condizionata l’applicazione della sanzione in esame ad un accertamento sull’elemento psicologico, finirebbe col privare di autonomia operativa la previsione dell’art. 7 l. n. 26/2019, posto che per il caso di dichiarazioni e informazioni inveritiere o omissioni di informazioni rilevanti – allorquando sostenute dal dolo specifico o generico – già opera, oltre alle sanzioni penali, la sanzione della revoca di diritto del beneficio prevista dal comma 3 dell’art. 7 in esame.
- la lettera della norma non contiene alcun riferimento all’elemento psicologico, così evidenziando che lo scopo del legislatore sia precipuamente quello di impedire il mancato recupero di indebite erogazioni di denaro pubblico, a prescindere da ogni profilo di colpevolezza del dichiarante.
- Né può ravvisarsi – come invece ipotizzato dal giudice di prime cure – un contrasto con fondamentali principi costituzionali, peraltro non specificamente individuati, trattandosi di situazioni difformi e tra loro non comparabili: nel caso previsto dai commi 1 o 2 è la volontarietà della condotta a conferire disvalore al fatto sì da legittimare, oltre alla revoca del beneficio, l’applicazione delle sanzioni penali; nel caso di dichiarazioni o informazioni non conformi al vero, operate non allo scopo o con la consapevolezza di conseguire indebitamente il beneficio, si è al cospetto di condotte di minor disvalore, sicchè appare ragionevole la scelta del legislatore volta solo ed in ogni caso ad impedire il consolidamento di una indebita erogazione di denaro pubblico.
- Alla luce di tali considerazioni risulta allora irrilevante la circostanza che l’appellata sia stata assolta in sede penale dal delitto di cui all’art. 7 l.n. 26/19 (così riqualificata l’originaria imputazione di cui all’art. 640 bis c.p.), fondandosi tale decisione sull’accertamento dell’insussistenza dell’elemento psicologico necessario ai fini della integrazione del delitto.
- Dalle considerazioni operate deriva allora che, nel caso di specie, l’ente abbia legittimamente e doverosamente disposto la revoca con efficacia ex tunc del beneficio, essendo pacifico che la Tessitore ometteva di comunicare all’ente nella dichiarazione del 2020 che il coniuge, Tavoletta Marco, era stato condannato con sentenza irrevocabile per il delitto di associazione mafiosa di cui all’art. 416 bis c.p., circostanza rilevante ai fini del riconoscimento del beneficio ex art. 3 co. 13 l.n. 26/2019. Dalla revoca ex tunc del beneficio consegue, dunque, la natura indebita dell’erogazione e la legittimità della richiesta di ripetizione di quanto erogato da parte dell’Inps.
CdA Roma: procura alle liti, assenza alla data del deposito, inammissibilità.
Maria Carla Attanasio segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Roma n.
5207/2025 pubblicata il 05/05/2025 che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso in assenza della procura alla data del deposito dello stesso.