Pier Luigi Tomaselli segnala la Sentenza n. 1577/2025 del Tribunale di Catania pubblicata il 09/04/2025 in tema di esonero contributivo ex art. 1, co. 181, l. 213/2023 a favore delle lavoratrici madri e difetto di legittimazione passiva dell’INPS.
Autore: pasut franco
Trib. Padova: pensione di anzianità, Convenzione Italia-Svizzera, utilizzo retribuzioni percepite in Svizzera, esclusione.
Maria Melograni segnala Sentenza 387/2025 del Tribunale di Padova con cui il Giudice di primo grado ha rigettato il ricorso proposto da soggetto che chiedeva la ricostituzione della pensione di anzianità in godimento liquidata in data 1.2.97 utilizzando la contribuzione versata in Svizzera con quella versata in Italia (Convenzione Italia-Svizzera), ritenendo invece che l’Istituto avrebbe dovuto utilizzare le retribuzioni percepite in Svizzera negli ultimi dieci anni di lavoro al cambio corrente anno per anno.
La vicenda era già stata affrontata dal Tribunale di Padova, dalla Corte di Appello di Venezia in senso favorevole all’Istituto dai medesimi difensori così anche la Cassazione 6 marzo 2004 già aveva considerato corretto l’operato dell’Istituto .
L’Istituto liquida le prestazioni pensionistiche dei lavoratori “in caso di trasferimento presso l’assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi versati ad enti previdenziali di paesi esteri in conseguenza di convenzioni ed accordi internazionali di sicurezza sociale, la retribuzione pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto nei Paesi esteri è determinata moltiplicando l’importo dei contributi trasferiti per cento e dividendo il risultato per l’aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti in vigore nel periodo in cui i contributi si riferiscono. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge”.
(Legge finanziaria 296/2006 art 1 comma 777).
la Legge n. 296/2006 era stata dichiarata legittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 172 del 23 maggio 2008 e sentenza n. 264 del 28 novembre 2012.
La questione è già stata portata all’attenzione della Corte Europea dei diritti dell’uomo ( sentenza 15 aprile 2014).
Cassazione: contributi, esenzione, società dilettantistiche sportive, esclusione.
Lelio Maritato segnala l’Ordinanza della Corte di Cassazione Sezione Lavoro n. 8631/2025 sulla ritenuta non applicazione dell’esenzione dall’assoggettamento contributivo, prevista dall’art. 67 lett. m) TUIR, in favore delle società dilettantistiche sportive.
La Cassazione (sentenza n. 28845/2023) ha stabilito che il requisito della non professionalità deve essere accertato per escludere l’obbligo assicurativo presso la gestione ENPALS, ora INPS, per alcune categorie di lavoratori nel settore sportivo dilettantistico. L’art. 67 del D.P.R. n. 917 del 1986 esonera dall’obbligo assicurativo le prestazioni sportive dilettantistiche compensati entro certi limiti monetari.
Tale esenzione non è automatica e richiede la verifica dei presupposti applicativi, inclusa la natura “dilettantistica” del soggetto e l’origine non professionale delle prestazioni. La sentenza d’appello ha errato nel qualificare come “redditi diversi” i compensi degli istruttori senza accertare la natura professionale o meno del rapporto.
Cassazione Penale: Truffa aggravata per conseguimento erogazioni pubbliche, differenza con indebita percezione di erogazioni pubbliche.
Pier Luigi Tomaselli segnala la Sentenza n. 11969/2025 delle Sezioni Unite Penali sulla corretta distinzione del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all’art. 640-bis cod. pen. rispetto al reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all’art. 316-ter cod. pen.
Trib. Bolzano: assegno unico universale, comportamento discriminatorio, residenza, esclusione, necessità di convivenza.
Luca Orsingher segnala la Sentenza Sentenza del Tribunale di Bolzano n. 61/2025 pubblicata il 28/03/2025 che rigettato il ricorso in punto assegno unico universale e comportamento discriminatorio dell’Inps fondato sulla residenza, evidenziando come il riconoscimento della prestazione è fondato sulla convivenza (indipendentemente dalla nazionalità e dalla residenza dei figli).
In sentenza:
Sia per i cittadini italiani che per quelli stranieri, la normativa interna è nel senso che il nucleo familiare a fini ISEE – quello che rileva anche per l’erogazione dell’assegno unico universale – esclude i figli minori non conviventi.
Trattandosi di requisito prescritto sia per i cittadini italiani che per i cittadini stranieri, non pare predicabile una discriminazione basata sulla nazionalità.
Né convince quanto argomentato da parte ricorrente nel corso del giudizio a proposito del contrasto della normativa in tema di assegni familiari, sotto il profilo appena evidenziato, con il Regolamento UE 883/04.
Invero l’art. 67 di detto Regolamento stabilisce che “Una persona ha diritto alle prestazioni familiari ai sensi della legislazione dello Stato membro competente, anche per i familiari che risiedono in un altro Stato membro, come se questi ultimi risiedessero nel primo Stato membro….”, ma nella fattispecie in esame se anche i familiari del richiedente vivessero in Italia, ma non fossero conviventi, l’assegno comunque non spetterebbe.
In conclusione, la domanda di cui al ricorso è infondata e va rigettata.
Trib. Santa Maria C.V.: rimborso contributi, dilazione al concessionario, decreto ingiuntivo contro INPS, integrazione, carenza legittimazione INPS.
Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 735/2025 pubblicata il 08/04/2025 sui seguenti punti:
- Rimborso contributi pagati con dilazione al Concessionario.
- Decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto solo nei confronti dell’Inps.
- Opposizione a decreto ingiuntivo con richiesta integrazione del contraddittorio.
- Carenza di legittimazione passiva Inps.
Il Tribunale ha accolto l’eccezione dell’Inps riguardo alla propria legittimazione passiva.
Secondo l’art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 112/99, se le somme iscritte a ruolo pagate dal debitore sono riconosciute indebite, l’ente creditore incarica il concessionario di effettuare il rimborso. Il concessionario invita il debitore a presentarsi presso i suoi sportelli per ritirare il rimborso o a richiedere il bonifico su conto corrente.
Il comma 1-bis specifica che l’agente della riscossione deve anticipare le somme indebite, pagandole immediatamente agli sportelli o entro dieci giorni in caso di bonifico richiesto. Gli enti creditori possono stabilire modalità di rimborso diverse per le somme non spettanti.
Nel caso in esame, l’Inps ha seguito questa procedura, trasmettendo la documentazione necessaria a Equitalia (ora Agenzia delle Entrate Riscossione) per il rimborso. La legge consente all’Inps di effettuare il rimborso direttamente, ma in questa situazione l’Inps ha scelto di non farlo.
Infine, la circolare 165/2004 conferma che per le somme incassate direttamente dal Concessionario e non riversate all’Inps, il rimborso deve essere fatto dal Concessionario. Pertanto, l’obbligo di restituzione ricade sull’Agenzia delle Entrate Riscossione.
Trib. Torino: estratto di ruolo, opposizione, inammissibilità, finalità elusiva della condotta di parte ricorrente, mancata prova di impugnazione degli atti impositivi.
Fernando Bagnasco segnala la Sentenza del Tribunale di Torino n. 796/2025 emessa nella causa R.G.L. n. 10240/2024, che ha dichiarato inammissibile il ricorso avversario di opposizione a mero estratto di ruolo sulla base di due ordini di valutazioni:
• la rilevata finalità elusiva della condotta di controparte, siccome iscrittasi a “gare / bandi di PP.AA.” poco prima della litispendenza del processo, in maniera giudicata del tutto strumentale, al solo fine di opporre l’estratto di ruolo;
• la valorizzazione della mancata prova da parte avversa dell’impugnazione anche degli altri atti impositivi risultanti dallo stesso estratto di ruolo contestato.
In sentenza:
la mancata impugnazione delle cartelle fiscali (e di parte di quelle previdenziali) implica la persistente -ed insuperata -carenza di interesse del ricorrente all’impugnazione dell’estratto di ruolo, poiché l’invocato annullamento degli Avvisi di addebito I.N.P.S. non impedirebbe la paventata esclusione dal procedimento di evidenza pubblica –ed il conseguente nocumento economico riflesso –laddove permanessero debiti tributari insoluti, rispetto ai quali il contribuente è rimasto inerte (id est, non ha promosso alcuna azione giudiziaria volta ad accertarne l’insussistenza);
è, altresì, sintomatica della carenza di interesse ad agire (e, dunque, della strumentalità, a fini elusivi dell’art. 12 c.comma 4-bisd.p.R.602/1973,delle iniziative intraprese nell’imminenza dell’avvio dell’azione giudiziale) la stretta successione temporale fra il deposito della domanda di ammissione al mercato elettronico della P.A.(avvenuta il 05.12.2024), la richiesta di accesso all’estratto di ruolo (09.12.2024) ed il deposito del ricorso (12.12.2024);
per tali concorrenti ragioni non ricorre, nel caso di specie, alcuna delle ipotesi di azione “diretta” di cui alla seconda parte del citato art.12, comma 4-bis, con conseguente inammissibilità dell’azione (cft. Cass. 22708/2024, 22580 /2024).
Trib. Roma: prescrizione, interruzione, eccezione impropria, costituzione tardiva, ammissibilità documenti.
Pier Luigi Tomaselli segnala la Sentenza del Tribunale di Roma n. 3684/2025 in cui si afferma che l’eccezione di interruzione della prescrizione è una eccezione impropria che consente l’ammissibilità di documenti a sostegno ai sensi dell’art.421 cpc in ipotesi di costituzione tardiva.
Trib. Santa Maria C.V.: Durc interno ex art. 1 comma1175 legge 296/2006 ed effetti della sanatoria tardiva oltre i 15 giorni.
Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza n. 714/2025 in cui, in sintesi, si chiarisce quanto di seguito si riporta.
Nel 2006, la legge n. 296 ha stabilito che i benefici normativi e contributivi sono subordinati al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Tali benefici includono agevolazioni contributive e sgravi legati al lavoro e alla previdenza.
Il DURC attesta la correttezza degli adempimenti mensili e l’assenza di inadempienze. La normativa prevede che, in caso di irregolarità, l’ente previdenziale inviti il richiedente a regolarizzare la posizione entro 15 giorni. Se la situazione di irregolarità persiste, le agevolazioni vengono recuperate tramite addebito.
Il decreto ministeriale del 24 ottobre 2007, n. 28587, ha definito le modalità di rilascio e i contenuti del DURC, specificando che la regolarità contributiva deve essere verificata dagli istituti previdenziali. Il decreto ministeriale del 30 gennaio 2015 ha semplificato le procedure per il rilascio del DURC, abrogando il precedente decreto del 2007.
Il DURC è un certificato di regolarità contributiva amministrativa, necessario per usufruire dei benefici contributivi. Non genera il diritto al beneficio, ma ne consente l’accesso tramite la verifica della regolarità contributiva.
Trib. Roma: ordinanza ingiunzione, decorso della prescrizione, normativa emergenziale, sospensione.
Maria Carla Attanasio segnala la Sentenza del Tribunale di Roma n. 12361/2024 pubblicata il 04/12/2024 in materia di ordinanza ingiunzione e il decorso della prescrizione anche alla luce della normativa emergenziale.
In sentenza:
Nello specifico l’art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2:“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all’articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni. E’ poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni, per effetto dell’art. . 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, il cui comma 9 dispone :“I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all’articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Computando quindi anche i termini di sospensione (129 + 182), deve escludersi che alla data di notifica dell’ordinanza ingiunzione fosse già spirato il termine di prescrizione quinquennale.