Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 684/2025 in tema di innalzamento del requisito anagrafico per l’assegno sociale (post invalidità civile).
L’art. 19 L. 118/1971 prevede che i mutilati e invalidi civili, dal mese successivo al compimento dei 65 anni, su comunicazione delle prefetture, ricevano la pensione sociale a carico del fondo di cui all’art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Dal 01/01/1996, questa pensione è stata sostituita dall’assegno sociale ai sensi dell’art. 3 co. 6 e 7 L. 335/1995.
La normativa è stata modificata nel tempo, in particolare l’art. 12 co. 12 bis D.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010) ha stabilito che, dal 1° gennaio 2013, i requisiti anagrafici per il conseguimento della pensione di vecchiaia devono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.
Con un decreto del 06/12/2011, è stato disposto che dal 1° gennaio 2013 i requisiti di accesso alla pensione sono incrementati di tre mesi e i valori di somma di età anagrafica e anzianità contributiva di 0,3 unità. Di conseguenza, il requisito anagrafico per l’assegno sociale è passato da 65 anni a 65 anni e tre mesi.
Autore: pasut franco
Cassazione, Sezione Tributaria: contenzioso tributario, intimazione di pagamento, avviso di mora, equiparabilità, impugnazione autonoma, necessità.
Antonino Sgroi segnala la Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, n. 6436/2025 che alla pagina 10 ha fissato il principio di diritto di seguito trascritto:
“In tema di contenzioso tributario, l’intimazione di pagamento di cui all’art. 50 deL d.P.R. n. 602/1973, in quanto equiparabile all’avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell’art. 19, comma 1°, lett. e), d. lgs. n. 546/1992, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell’obbligazione”.
CdA Napoli: intimazione di pagamento, atti esecutivi impugnabili, esclusione.
Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 389/2025 la quale ha ritenuto che l’intimazione di pagamento del concessionario non rientri tra gli atti esecutivi impugnabili ex art. 3 bis DL 146/2021.
CdA Palermo: Indennità di mobilità, reddito da lavoro autonomo, incompatibilità.
Giuseppe Bernocchi segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 176/2025 pubblicata il 06/03/2025 in tema di indebito su indennità di mobilità incompatibile con reddito da lavoro autonomo non comunicato e preesistente.
CdA Roma: pensione sociale, assegno sociale, sostituzione de jure, cittadini ultrasessantacinquenni, carenza elementi costitutivi.
Pier Luigi Tomaselli segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 861/2025 pubblicata il 04/03/2025 in cui si afferma che la sostituzione de jure della pensione o dell’ assegno di cui agli artt. 12 e 13 delle legge n.118/1971 con la pensione sociale/assegno sociale in favore dei cittadini ultrasessantacinquenni non spetta laddove la prima prestazione non sia stata mai in godimento per mancanza di uno dei suoi elementi costitutivi (sanitario e reddituale), né richiesta al verificarsi del requisito inizialmente mancante.
CdA Milano: invalidità civile, indebito per motivi sanitari, decorrenza, verbale di revisione, notifica per compiuta giacenza.
Silvana Mostacchi segnala la Sentenza n. 35/2025 della Corte d’Appello di Milano in materia di indebito di invalidità civile per motivi sanitari.
La Corte torna a riaffermare la ripetibilità di tali indebiti a far tempo dal verbale di revisione debitamente notificato a controparte ed altresì afferma come detta notifica sia valida anche quando sia avvenuta per compiuta giacenza.
Trib. Novara: associazioni sportive dilettantistiche, istruttori, natura attività, contributi, esclusione esenzione.
La Segreteria segnala la Sentenza del Tribunale di Novara n. 58/2025 pubblicata il 25/2/2025.
FATTO
ASD Atletic Sport Kinesis ha contestato un avviso di addebito dell’INPS per il pagamento di contributi e somme accessorie relative alle attività di due istruttori, Mario Gadarco e Davide Paiardi. Secondo l’Associazione, l’attività dei due istruttori rientra nell’esenzione prevista per le associazioni sportive dilettantistiche, svolgendo attività non professionale e percependo compensi inferiori ai limiti di legge.
L’INPS ha rilevato, attraverso un verbale di accertamento, che l’attività dei due soci-istruttori presentava carattere professionale e continuativo, nonostante fossero formalmente inquadrati come collaboratori dilettantistici. Secondo gli ispettori, Gadarco e Paiardi erano gli unici a dedicarsi esclusivamente alla gestione della palestra, con compensi determinati in base alle ore lavorative.
DIRITTO
La decisione si basa sulla natura professionale e abituale dell’attività dei soggetti interessati, che non può essere considerata dilettantistica in base all’art. 67 del TUIR. La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 12345 del 2020, ha ribadito che l’esenzione fiscale e contributiva per le associazioni sportive dilettantistiche è applicabile solo alle attività che non presentano carattere di professionalità e che non comportano compensi fissi o continuativi. Nel caso in esame, i soggetti percepivano compensi fissi e svolgevano attività continuativa, elementi che escludono l’applicabilità dell’esenzione.
In mancanza di prova delle circostanze di fatto necessarie per l’applicazione dell’esenzione fiscale e contributiva, il ricorso dell’ASD Atletic Sport Kinesis è stato rigettato. La quantificazione dei contributi e delle somme aggiuntive operata dall’INPS è stata considerata corretta e non contestata.
Trib Roma 1568/2025: indebito, assegno sociale, pensione estera non dichiarata.
Pier Luigi Tomaselli segnala la Sentenza del Tribunale di Roma n. 1568/2025 pubblicata il 06.02.2025 in cui si afferma che le pensioni estere devono essere integralmente dichiarate dall’assicurato, diversamente è esclusa la sua buona fede.
Trib. Napoli Nord: incidente stradale, azione di responsabilità contro il danneggiato, dichiarazione di insussistenza di diritto a prestazioni INPS.
Agostino Di Feo segnala la Sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1066/2025 in tema di azione di responsabilità nei confronti del danneggiato che aveva dichiarato alla compagnia assicuratrice di non aver diritto a prestazione da parte dell’INPS.
Il Giudice, pur non ritenendo la dichiarazione mendace poiché, al momento della sottoscrizione della quietanza, non si era concluso il procedimento amministrativo che dava diritto alla prestazione ha, nondimeno, accolto la domanda dell’Istituto ritenendo che le somme successivamente percepite dall’INPS integrassero comunque un indebito arricchimento del danneggiato che aveva locupletato anche le somme dovute all’INPS dalla Compagnia assicuratrice.
Trib. Santa Maria CV: sanzioni amministrative, violazione ante 2016, decadenza, non applicabilità.
Luca Cuzzupoli segnala la sentenza del Tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere n. 693/2025, riguardante la non applicabilità dell’art. 14 L. 689/1981 alle violazioni commesse prima della depenalizzazione del 2016, in quanto il termine di 90 giorni per la trasmissione degli atti dal Giudice Penale alla P. è ordinatorio e non decadenziale.
In sentenza:
“…E’ pacifico che all’epoca dei fatti (2012), l’omesso versamento dei contributi costituiva un illecito penale e che solo a seguito della depenalizzazione, operata con il d. lgs. n. 8 del 15.01.2016, tale omissione contributiva, purchè al di sotto della soglia di € 10.000 (come nella fattispecie odierna), è punita con la sola sanzione amministrativa.
Trattandosi di illecito commesso anteriormente alla sua depenalizzazione (d. lgs. n. 8/2016), assume rilievo la disciplina intertemporale dettata dall’art. 8 del medesimo decreto legislativo, con cui il legislatore ha previsto l’applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative con riguardo alle violazioni commesse anteriormente al 6.2.2016 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 8/2016).
In particolare, l’art. 8 relativo alla “applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse”, così dispone: 1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili. 2. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell’esecuzione provvede con l’osservanza delle disposizioni dell’arti-colo 667, comma 4, del codice di procedura penale. 3. Ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all’articolo 135 del codice penale. A tali fatti non si applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente decreto, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie”.
Si è osservato (v. App. Milano, sez. Lavoro, n. 927/2023) che il comma 1 dispone quindi che la retroattività operi “sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili”, mentre i successivi commi 2 e 3 disciplinano, con riguardo agli illeciti depenalizzati, rispettivamente le fattispecie per le quali i procedimenti penali siano stati definiti, prima dell’entrata in vigore del decreto in esame, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili e le modalità di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria.
Con riferimento alle condotte poste in essere anteriormente all’entrata in vigore (6.2. 2016) del d. lgs. n. 8/2016 ed interessate da procedimenti penali non ancora definiti, l’art. 9 disciplina a sua volta le modalità di trasmissione degli atti dall’autorità giudiziaria all’autorità amministrativa; l’art. 9 prevede che: “Trasmissione degli atti all’autorità amministrativa: 1. Nei casi previsti dall’articolo 8, comma 1, l’autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all’autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data. 2. Se l’azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l’archiviazione a norma del codice di procedura penale; la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti. 3. Se l’azione penale è stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell’articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1. Quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell’impugnazione, nel di-chiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili. 4. L’autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati resi-denti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli resi-denti all’estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti. 5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l’interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 6. Il pagamento determina l’estinzione del procedimento”.
Si è allora osservato (v. App. Milano, sez. Lavoro, n. 927/2023) che l’art. 9 d.lgs. n. 8/2016, pur ricalcando quasi integralmente le previsioni contenute nell’art. 14 L. 689/81, si differenzia nel fatto che non prevede, quale conseguenza dell’inosservanza del termine fissato per la notificazione degli estremi della violazione, quella dell’estinzione della obbligazione di pagamento delle somme dovute. Risulta così di evidenza che, con riferimento alle fattispecie costituenti originariamente reato e successivamente depenalizzate per effetto del d. lgs. n. 8/2016, il legislatore ha inteso escludere che dalla mancata osservanza del termine per la notifica degli atti relativi alla viola-zione potesse derivare, quale effetto automatico, quello dell’estinzione dell’obbligazione.
In ordine alla natura dei termini di cui agli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 8/2016 è stato dunque affermato (v. App. Milano sez. Lavoro n. 927/2023 nonché n. 123/2020) che, come è agevole constatare dalla lettura delle predette norme, nessuna sanzione decadenziale è prevista nel caso in cui l’Autorità Giudiziaria non trasmette all’Autorità Amministrativa, nel termine di 90 giorni, gli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi; pertanto tale termine, in difetto di ogni espressa prevista decadenza e di decisivi elementi di segno contrario, deve considerarsi meramente ordinatorio con conseguente infondatezza della collegata eccezione di decadenza.
La diversa disciplina delle conseguenze derivanti dall’omessa o tardiva contestazione delle violazioni, nella ipotesi di un fatto previsto ab origine come reato e poi oggetto di depenalizzazione (come quella relativa alla fattispecie per cui è causa) rispetto a quelle che sorgono come illecito amministrativo, trova il proprio fondamento nel fatto che il legislatore, consapevole che per effetto della depenalizzazione, all’autorità amministrativa sarebbero stati trasmessi numerosi procedimenti penali non ancora definiti e relativi a omissioni contributive, non ha previsto alcuna decadenza in capo all’autorità amministrativa e ciò al fine di evitare che in caso di tardiva osservanza del termine di notifica della violazione commessa potesse derivare l’estinzione della obbligazione di pagamento delle somme dovute.
A ciò si aggiunga che le norme sulla decadenza, quale è quella di cui all’art. 14 L. 689/81 sono di stretta interpretazione con la conseguenza che non è ammissibile alcuna operazione ermeneutica volta ad ampliarne l’ambito di operatività (le decadenze sono difatti espressamente previste dalla legge e sono di stretta interpretazione, senza che siano possibili interpretazioni estensive o applicazioni analogiche -cass. n. 14236/2022; cass. n.15125/2021; cass. n. 30490/2021). Da tanto deriva che, avuto riguardo alla norma in esame, non può ritenersi configurabile una ipotesi di decadenza in quanto non prevista espressamente dalla legge.
Contraria alle richiamate regulae iuris risulterebbe, dunque, l’applicazione alla fattispecie in esame dell’art. 14 della legge n. 689/81 e, in particolare, dell’ultimo comma, in forza del richiamo, operato dall’art. 6 del D. lgs. n. 8/2016, che dispone: “nel procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle Sezioni I e II del capo I della legge 689/81”.
L’applicabilità dell’art. 14 alla fattispecie in esame dev’essere dunque esclusa da un lato, in quanto l’art. 9 del d. lgs. 8/2016 pur avendo fissato un termine per la contestazione della violazione, non ne ha sanzionato l’inosservanza con la decadenza dell’Ente dal diritto di ottenere il pagamento della somma dovuta dal trasgressore, e, dall’altro, in ragione del fatto che le norme sulla decadenza, essendo di stretta interpretazione, non sono suscettibili di interpretazione estensiva e/o analogica. Più nello specifico, nel caso in cui un illecito sia previsto originariamente come reato e successivamente depenalizzato, la disciplina applicabile è quella dell’art. 9, mentre nel caso in cui un illecito, nasca ab origine, come illecito amministrativo, la disciplina applicabile è quella dell’art. 14. Del resto, poiché il potere sanzionatorio da parte della autorità amministrativa è sor-to solo a seguito della depenalizzazione dell’illecito commesso è di evidenza che non può trovare applicazione nel caso in esame l’art. 14 L. n. 689/1981 in forza del quale la sanzione doveva essere irrogata nel termine di 90 giorni dall’accertamento dell’illecito (così App. Milano sez. Lavoro n. 123/2020 nonché n. 927/2023, la quale ha ritenuto fondato l’appello dell’INPS nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva fatto applicazione dell’art. 14 della L. n. 689/1981, conteggiando il termine di 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di depenalizzazione).
A tale ben motivato orientamento, pur in presenza di pronunce di merito difformi, le quali hanno invece opinato per l’applicabilità dell’art. 14 L. 689/1981, reputa di aderire l’odierno estensore e quindi concludere che la decadenza dalla potestà sanzionatoria sancita dall’art. 14 L. 689/1981 non trova applicazione nella ipotesi (che ora ricorre) di contestazione di illecito amministrativo che all’epoca della sua commissione costituiva reato e che sia stato poi depenalizzato….”.