CdA Napoli: elenchi braccianti agricoli, decadenza, preclusione merito.

Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza n. 615/2025 della Corte d’Appello di Napoli in cui si afferma che la decadenza “sostanziale” per la mancata impugnazione della cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli preclude l’accertamento nel merito della sussistenza e regolarità del rapporto di lavoro agricolo subordinato.

CdA Salerno: sentenza, deposito e pubblicazione, appello, decorrenza di termini.

Francesco Bove segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Salerno n. 436/2024 in tema di deposito e pubblicazione della sentenza, e decorrenza dei termini per l’appello.

In sentenza:

Tenuto conto dei principi di cui sopra, occorre dunque distinguere, anche con riferimento al processo telematico, la formazione digitale del documento-sentenza da parte del Giudice che, apposta la firma digitale, lo trasmette all’Ufficio di Cancelleria, e la successiva attività di deposito della sentenza che è rimessa al Cancelliere, e solo dal compimento di tale attività, che rende pubblicamente ostensibile la decisione, si determinano gli altri effetti processuali, tra i quali la decorrenza del termine di impugnazione ex art. 327 c.p.c. (cfr. Corte cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 24891 del 09/10/2018).

CdA Milano: Soci, Amministratore, Attività aziendale, Partecipazione personale, Attività organizzativa, Attività direttiva, Attività esecutiva, Impiego manageriale, Gestione separata, Lavoratori subordinati, Lavoratori autonomi.

Cristiana Vivian segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 872/2024 sul tema della prevalenza dell’attività di socio su quella di amministratore di srl.

In particolare evidenzia il passaggio:

” …per la partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l’espletamento di un’attività esecutiva o materiale, ma anche di un’attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all’attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa.

La partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente (anche attraverso un’attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa e non può essere scambiata con l’espletamento dell’attività di amministratore per la quale il socio è iscritto alla gestione separata; ed occorre distinguere perciò tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore.

L’attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex art. 2260 c.c. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad un’attività di gestione, l’espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell’organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza.

L’attività lavorativa è rivolta invece alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell’opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi (vedi Cass., 18/11/2021, n.35181)….”.

CdA Brescia: Gestione commercianti, valutazione dei requisiti, abitualità e prevalenza, socio amministratore s.r.l., Gestione separata, valutazione presuntiva, unico socio, coordinamento dipendenti, collaboratori esterni, amministrazione società.

Alessandro Mineo segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Brescia n. 21/2025 pubblicata il 04/02/2025 che, in tema di valutazione dei requisiti dell’abitualità e delle prevalenza ai fini dell’iscrizione alla Gestione commercianti di socio amministratore di s.r.l. (già iscritto alla Gestione separata) ha valorizzato la circostanza, desunta in via presuntiva dagli atti di causa, che lo stesso, in quanto unico socio e in assenza di altre figure apicali all’interno della società, coordinava i dipendenti e i collaboratori esterni, essendo tale attività estranea alla mera amministrazione della società stessa.

TAR CAMPANIA NAPOLI, CIGO, Covid-19, domanda di accesso.

ABSTRACT: La Sentenza del TAR Campania Napoli 700/2025 riguarda la domanda di accesso all’assegno ordinario di integrazione salariale (CIGO) da Covid-19. Il D.L. n. 104/2020 ha aumentato il numero di ore integrabili fino al 31 dicembre 2020, coprendo anche periodi sovrapposti con la normativa precedente. Periodi dal 12 luglio al 31 agosto 2020 sono stati inclusi nelle nove settimane cumulative secondo il nuovo decreto. La circolare INPS n. 115/2020 supporta questa interpretazione.

Vincenzo Di Maio segnala la Sentenza emessa dal TAR Campania Napoli 700/2025 REG. PROVV. COLL., nel giudizio in punto domanda di accesso all’assegno ordinario  (CIGO) integrazione salariale da Covid-19 .

In particolare segnala, tra i tanti, il seguente snodo motivazionale:

In sostanza il D.L. n. 104/2020 aveva aumentato il numero di ore integrabili con la CIGO fino al 31.12.2020 (la data iniziale era stata stabilita nel 31.10.2020 poi prorogata al 31.12.20202 dal successivo D.L. n. 125/2020) e aveva coperto periodi in parte già disciplinati dalla normativa emergenziale precedente. E proprio per il caso di sovrapposizione dei periodi compresi tra il 12 luglio al 31 agosto del 2020, il D.L. 104/2020 aveva previsto che gli stessi sarebbero stati computati nelle nove settimane cumulabili secondo la nuova disciplina ed avrebbero comunque seguito le regole in esso contenute quanto a numero di ore erogabili e di settimane da poter coinvolgere. Questa ricostruzione trova altresì supporto nelle considerazioni svolte dalla circolare INPS n. 115/2020 (depositata in atti) che in proposito spiegava “Si precisa, inoltre, che il comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge in parola stabilisce che i periodi di integrazione salariale, già richiesti e autorizzati ai sensi dei precedenti decreti-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, e 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che si collocano, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, sono imputati, limitatamente ai periodi successivi alla predetta data, alle prime 9 settimane del nuovo periodo di trattamenti previsto dal decreto-legge n. 104/2020”.

Trib. Mantova: Quota 100, incompatibilità reddito, anno solare.

Eugenia Savona segnala la Sentenza del Tribunale di Mantova n. 45-2025 in tema di quota 100 incompatibilità del reddito con pensione per l’intero anno solare.

Il Tribunale si è, dunque, allineato all’orientamento della Corte di Cassazione, espresso nella sentenza n. 30994 del 4.12.24.

Trib. Milano: massimale contributivo, responsabilità del datore di lavoro, dichiarazione del lavoratore, necessità di controllo sostanziale.

Abstract: La normativa rilevante è l’art. 2 comma 18 della legge 335 del 1995, che stabilisce un massimale della base contributiva per i lavoratori senza anzianità contributiva iscritti dal 1° gennaio 1996. La società datrice di lavoro deve acquisire una dichiarazione del lavoratore attestante l’assenza di contributi anteriori al 1996. Tuttavia, tale dichiarazione non esonera la società dall’obbligo di verifica sostanziale.

Mario Roberto Tarzia segnala la Sentenza del Tribunale di Milano n. 763/2025 pubblicata il 11/02/2025 in punto “massimale contributivo”. 

Sullo stesso solco tracciato da altre pronunce di merito, il Trib. di Milano ha statuito quanto segue:

La misura dell’obbligazione nasce da una certa situazione fattuale e la società non può ritenersi esonerata dalla responsabilità che scaturisce anche da un mancato sufficiente controllo operato a carico del lavoratore contribuente.

Del resto, connesso all’obbligazione è l’interesse della società a limitare il pagamento della contribuzione entro il limite del massimale; e non è possibile ritenere che il portatore dell’interesse alla limitazione della misura dell’obbligazione possa affermare di avere agito correttamente, qualora si sia affidata ad una dichiarazione di un terzo senza verificarne l’attendibilità.

Ciò a maggior ragione se – come nel caso che ci occupa – il terzo (lavoratore) che rilascia la dichiarazione è esterno all’obbligazione contributiva e non patisce conseguenze particolari dalla propria non veridica dichiarazione. Appare allora evidente che è la stessa società datrice di lavoro a dovere assumere una diligenza maggiore e qualificata, non potendosi limitare alla richiesta puramente formale, dovendo quella accompagnarsi ad un successivo controllo sostanziale.

Trib Milano: Pensione quota 100, Divieto di cumulo, Perdita totale del trattamento pensionistico.

Mario Roberto Tarzia segnala la Sentenza del Tribunale di Milano n. 493/2025 pubblicata il 28/01/2025 sulla “pensione quota 100”, laddove – a modifica di un precedente indirizzo del medesimo Giudice – in considerazione dell’intervenuta sentenza della Cassazione n. 30994 del 4.12.24 (la quale ha anche richiamato la pronuncia della Corte Costituzionale n. 2234 del 2022), Il Trib. Milano sez. lav. ha respinto il ricorso avversario, dichiarando che il divieto di cumulo comporta l’effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l’anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo.

Trib. Milano sull’indebito pensionistico in tema di pensione di reversibilità, variazione reddito, INPS, Agenzia delle Entrate, redditi 2020, limite reddituale, pensione, integrazione al minimo.

Mario Roberto Tarzia segnala la Sentenza del Tribunale di Milano n. 494/2025 pubblicata il 28/01/2025

Nel caso in esame, l’assistito ha comunicato la variazione del proprio reddito all’Amministrazione delle finanze, ma non anche ad INPS, il quale ne è venuto a conoscenza solo successivamente, quando Agenzia delle Entrate le ha trasmesso il dato (liquidazione effettiva del dato reddituale).

Nel corso dell’anno 2020, la ricorrente, infatti, aveva percepito redditi per € 25.962 da fabbricati ed € 12.939 da partecipazioni, laddove il limite reddituale previsto era di € 26.810.

La ricorrente ha comunicato il 10.11.21 questo dato all’Agenzia delle entrate, che l’ha reso disponibile all’INPS (in sede di liquidazione dei redditi) solo in data 12.4.23.

INPS tempestivamente, vale a dire in data 26.7.23, ha provveduto a rideterminare l’importo della pensione ed a revocare l’integrazione al minimo.

La stessa Corte di Cassazione (richiamata ex adverso) espone che va parificata al dolo dell’interessato la omessa o incompleta comunicazione di fatti rilevanti ai fini del calcolo della pensione.

Trib Salerno: risoluzione rapporto di lavoro, maturazione anzianità contributiva, Dirigenti.

Vincenzo Di Maio segnala la sentenza emessa dal Tribunale di Salerno n. 264/2025 nel giudizio, proposto da un Dirigente dell’INPS,  in punto in punto impugnativa del provvedimento dell’Istituto di risoluzione del rapporto di lavoro alla data di maturazione del requisito dell’anzianità contributiva.

Al riguardo si rimette, a seguire, tra i tanti, il seguente snodo motivazionale :

“la scelta di disporre la risoluzione di tutti i rapporti di lavoro del personale dirigente di prima e di seconda fascia a decorrere dalla maturazione del requisito dell’anzianità contributiva risponde alla richiamata esigenza di rinnovamento della dirigenza medesima e trova giustificazione in oggettivi ed evidenti vantaggi per l’Istituto, correlati, ad esempio, al minor costo dei nuovi assunti e all’apporto di ulteriori competenze, anche in termini di innovazione tecnologica, esigibili da questi ultimi.“