TAR CAMPANIA in punto domanda di annullamento della nota  a firma del Direttore Centrale Patrimonio e Investimenti (Immobile di pregio via Crispi).

Vincenzo Di Maio segnala la SENTENZA TAR CAMPANIA NAPOLI 7416/2024, nel giudizio in punto impugnativa della nota recante invito ad esercitare il diritto di opzione all’acquisto dell’immobile di proprietà dell’INPS, con cui il locale TAR, in accoglimento delle difese dispiegate dall’Istituto, ha in parte dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo e in parte lo ha respinto, nei sensi di cui in motivazione, compensando le spese di lite.

Al riguardo si rimette, a seguire, tra i tanti, il seguente snodo motivazionale con cui sulla questione del diritto di opzione il TAR ha declinato la propria giurisdizione in favore del Giudice ordinario:  “doversi dichiarare la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario in relazione al quarto motivo del ricorso principale, con il quale si evidenzia la “vessatorietà” della nota del 10.03.2021 e del modulo allegato (A), nella parte in cui impongono, “anche solamente per acquisire il diritto di usufrutto”, l’accettazione del prezzo “integralmente ed incondizionatamente”, dopo “aver rinunciato ai giudizi eventualmente pendenti” entro un termine prefissato, nonché la stipula del rogito entro il termine essenziale di “50 giorni dall’accettazione”, pena la preclusione all’acquisto. Trattasi, all’evidenza, di censura che mira a far valere, ai fini di tutela, la lesione del diritto soggettivo di opzione previsto dalla legge in favore della ricorrente per effetto di una condotta asseritamente abusiva dell’Amministrazione contraente (venditrice), e non anche il vulnus dell’interesse legittimo (come in effetti gli atri motivi di ricorso), alla “corretta formazione della volontà dell’amministrazione” all’esito di un procedimento – come invece quello relativo all’individuazione del prezzo dell’immobile oggetto di cessione – connotato da discrezionalità pubblicistica”.

Trib. Genova: Processo del lavoro e della sicurezza sociale – Procedimento ex art. 445-bis c.p.c. – Tassatività dell’elenco delle prestazioni contenuto nell’art. 445-bis c.p.c – Sussistenza – Conseguenze.

Christian Lo Scalzo segnala la sentenza del Tribunale di Genova – 6 gennaio 2025, n. 5 la quale, in accoglimento del ricorso dell’Istituto, ha dichiarato l’inammissibilità della domanda di accertamento tecnico preventivo, proposta ai sensi dell’art. 445bis cpc, delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata ex D.Lgs. n. 503/92, sul duplice rilievo che: 1) la domanda giudiziale deve essere preceduta dalla domanda amministrativa di pensione di vecchiaia, non essendo consentito introdurre il giudizio all’esito sfavorevole della domanda amministrativa di accertamento dell’invalidità civile; 2) l’elenco delle prestazioni contenuto nell’art. 445-bis c.p.c. è da considerarsi tassativo e in esso non è ricompresa la pensione di vecchiaia anticipata.

GdP Sessa Aurunca, finanziamento, trattenuta pensione, cessione, INPS, responsabilità.

Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza n. 2/2025 del Giudice di Pace di Sessa Aurunca sul finanziamento con trattenute dello stipendio e pensione, cessione finanziaria ed eventuale responsabilità INPS.

Trib Santa Maria CV: visita CML, raccomandata, firma, disconoscimento, querela di falso.

Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza n. 169/2025 in tema di querela di falso sulla firma apposta alla raccomanda della comunicazione della visita presso la Commissione Medica Locale (CML).

CdA Firenze: Indennità NASPI – Maturazione del diritto alla pensione anticipata – Art. 2, comma 40, l. n. 92 del 2012 – Indebito indennità di disoccupazione – Ripetibilità.

Francesco Falso segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 626/2024 la quale, all’esito di recenti pronunce della Corte di Cassazione sul tema (Cass. n. 1159/24, Cass. n. 11965/24 e Cass. n. 22877/24), rivede il suo precedente orientamento sfavorevole all’INPS accogliendo l’impugnazione dell’Ente previdenziale.

CdA Catania su CCNL maggiormente rappresentativo, Coop. Soc., trasferte  e rilevanza dichiarazioni.

Pier Luigi Tomaselli segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Catania n. 1087/2024 pubblicata il 29/11/2024 sul CCNL per le Cooperative Sociali maggiormente rappresentativo del CCNL Multiservizi, trasferte e valenza probatoria delle dichiarazioni rese agli ispettori.

CdA Roma: opposizione a precetto, opposizione a pignoramento, giudicato, preclusione.

Maria Carla Attanasio segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 4164/2024 pubblicata il 29/11/2024 che in riassunzione dalla Cassazione si è pronunciata con il rigetto dell’appello in relazione ad una annosa e dibattuta vertenza che nasce da opposizioni a un duplice pignoramento in esecuzione di una sentenza del 2001.

CdA Milano: avviso di addebito, mancata tempestiva impugnazione, irretrattabilità del credito.

CdA Milano: avviso di addebito, mancata tempestiva impugnazione, irretrattabilità del credito.

Mario Roberto Tarzia segnala la Sentenza della Corte di Appello di Milano sez. lav. n. 968/2024 pubblicata in data 11.12.24, sugli effetti dell’irretrattabilità del credito, in mancanza di impugnazione dell’avviso di addebito nel termine ex art. 24 d. lgs. 46/99, con conseguente impossibilità di far valere la prescrizione maturata in epoca anteriore (che richiama la Suprema Corte (Cass. 6713/22).

Trib. Milano: errata indicazione numero contributi, danno sofferto dall’assicurato, rigetto domanda pensione, responsabilità contrattuale, conseguenze.

Mario Roberto Tarzia segnala la Sentenza Tribunale di Milano sez. lav. n. 5647/24 pubblicata il 13/12/2024, su una erronea indicazione del numero dei contributi versati e conseguente danno sofferto dall’interessato per la successiva interruzione del versamento dei contributi, alla quale abbia fatto seguito il rigetto della domanda di pensione di anzianità.

Secondo il Giudice di Milano esso è riconducibile non già a responsabilità extracontrattuale, ma contrattuale, e a tale responsabilità l’INPS può sottrarsi solo fornendo la dimostrazione che il fatto dannoso dipende da un evento allo stesso non imputabile, ovvero che l’evento dannoso è imputabile, in tutto o in parte, al mancato uso dell’ordinaria diligenza da parte dello stesso danneggiato

(cfr. Cass. nn. 6867/2001, 6995/2001 e sentenza n. 19089/2011)

Nel caso di specie, il Trib. Milano ha ritenuto che tale errore fosse di immediata riconoscibilità “per una persona dotata delle cognizioni minime compatibili con lo svolgimento dell’attività lavorativa”, con conseguente imputabilità esclusiva del danno al mancato uso dell’ordinaria diligenza da parte dell’assicurato.

Nel caso in esame, infatti, non può negarsi che dall’estratto conto contributivo trasmesso dall’INPS alla parte attrice emergesse l’esistenza di un errore nel calcolo dei contributi, dovuto ad una sovrapposizione contributiva del periodo di disoccupazione (doppia registrazione del medesimo periodo).