Vincenzo Di Maio segnala la SENTENZA TAR CAMPANIA NAPOLI 7416/2024, nel giudizio in punto impugnativa della nota recante invito ad esercitare il diritto di opzione all’acquisto dell’immobile di proprietà dell’INPS, con cui il locale TAR, in accoglimento delle difese dispiegate dall’Istituto, ha in parte dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo e in parte lo ha respinto, nei sensi di cui in motivazione, compensando le spese di lite.
Al riguardo si rimette, a seguire, tra i tanti, il seguente snodo motivazionale con cui sulla questione del diritto di opzione il TAR ha declinato la propria giurisdizione in favore del Giudice ordinario: “doversi dichiarare la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario in relazione al quarto motivo del ricorso principale, con il quale si evidenzia la “vessatorietà” della nota del 10.03.2021 e del modulo allegato (A), nella parte in cui impongono, “anche solamente per acquisire il diritto di usufrutto”, l’accettazione del prezzo “integralmente ed incondizionatamente”, dopo “aver rinunciato ai giudizi eventualmente pendenti” entro un termine prefissato, nonché la stipula del rogito entro il termine essenziale di “50 giorni dall’accettazione”, pena la preclusione all’acquisto. Trattasi, all’evidenza, di censura che mira a far valere, ai fini di tutela, la lesione del diritto soggettivo di opzione previsto dalla legge in favore della ricorrente per effetto di una condotta asseritamente abusiva dell’Amministrazione contraente (venditrice), e non anche il vulnus dell’interesse legittimo (come in effetti gli atri motivi di ricorso), alla “corretta formazione della volontà dell’amministrazione” all’esito di un procedimento – come invece quello relativo all’individuazione del prezzo dell’immobile oggetto di cessione – connotato da discrezionalità pubblicistica”.