Trib. Roma:  assegno sociale, donazione immobili, diritto, esclusione.

Aldo Tagliente segnala la Sentenza del Tribunale di Roma n. 11695/2024 del 20.11.24 che in materia di requisiti per il diritto l’assegno sociale afferma che  con  locuzione redditi  “di qualsiasi natura” la disposizione di legge (art.3 co.6 L.335/95) intende che debba essere preso in considerazione anche il valore dichiarato degli immobili oggetto di donazione, al fine della valutazione complessiva della condizione reddituale del richiedente.

GdP di Caserta, invalidità civile, interessi, inammissibilità.

Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza n. 1466/2024 del Giudice di Pace di Caserta:

Con la domanda come proposta Grillo Filomena richiedeva il pagamento della somma di euro 85,93 per interessi maturati sui ratei di pensione corrisposti in ritardo.
Sta di fatto però che la stessa domanda veniva proposta innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ( cfr. RG 4229/2019) che, con sentenza n. 2372/2019, non appellata, dichiarava cessata la materia del contendere.
Dalla lettura della predetta decisione nonché dalla lettura del corrispondente ricorso introduttivo era dato rilevare che Grillo Filomena richiedeva la condanna dell’I.N.P.S. alla corresponsione dei ratei maturati e non riscossi oltre interessi legali.
Quindi gli interessi legali relativi ai ratei di pensione non corrisposti erano già stati richiesti in un precedente giudizio.
Stante la decisione adottata dal Tribunale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ,( cfr. sentenza n. 2372/2019) poiché la richiesta di pagamento conteneva anche la domanda relativa agli interessi maturati, rimaneva preclusa ogni altra ulteriore azione sul punto.
Conseguentemente la domanda va dichiarata inammissibile.

CdA Roma: contributi, sospensione COVID, interpretazione allargata, 1394 giorni.

Pier Luigi Tomaselli segnala la Sentenza della CdA di Roma n. 3012/2024 pubblicata il 03/10/2024 in tema di calcolo della prescrizione per atti notificati ante COVID.

La sentenza evidenzia una interpretazione “allargata” della sospensione della prescrizione che arriverebbe a ben 1394 giorni contro i 592 che, sino ad ora, veniva ritenuto il termine massimo applicabile nel caso di cartelle o avvisi notificati contro il termine di 311 giorni di cui alla circolare 126/2021.

Massima:

In ordine al calcolo dei giorni di sospensione della prescrizione da effettuarsi per via della normativa intervenuta per l’emergenza Covid,  l’INPS osserva che l’art. 68 del D.L. 18/2020, dopo aver previsto al comma 1 la sospensione dei termini dei versamenti (scadenti nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento nonché da avvisi di accertamento esecutivi) richiama pure  l’art. 12 del D.Lgs. 159/2015.

Tale ultimo, al comma 1, prevede la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, a favore degli Uffici, per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione dei termini di versamento (pari, appunto,  a  oltre 542 giorni).

L’art. 12 contiene però anche un secondo comma ai sensi del quale i termini di prescrizione e decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

Poiché la sospensione covid dei versamenti si è conclusa il 31 agosto 2021, la proroga della sospensione della prescrizione arriva fino al 31 dicembre 2023.

Si arriva, così, a 1394 giorni di sospensione della prescrizione, dall’8 marzo 2020 al 31 dicembre 2023.

CdA Torino: le sanzioni  amministrative delle OO II non ricadono nell’esdebitazione.

Silvia Zecchini segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Torinoi n. 355/2024 pubblica il 09/10/2024 in tema di sanzioni amministrative portate nelle Ordinanze Ingiunzioni ed esebitazione.

In sentenza:

In effetti, il co. 1 dell’art. 2 d.l. cit. è molto chiaro e rigoroso nell’affermare l’assoluta inderogabilità dell’obbligo datoriale ex art. 2115, co. 2, c.c. di versare all’I.N.P.S. le ritenute previdenziali e assistenziali a carico dei lavoratori dipendenti (che «debbono essere comunque versate»), il cui mancato adempimento, pertanto, si configura alla stregua non di una sobria omissione, ma di un’autentica “appropriazione indebita” di somme spettanti al lavoratore e obbligatoriamente destinate alla sua copertura contributiva. Vale a dire, in altri termini, che si è di fronte non a un semplice debito del datore di lavoro verso l’I.N.P.S. in quanto soggetti titolari del c.d. rapporto contributivo (nel cui ambito si consuma anche la pretesa insinuativa dell’ente previdenziale nel passivo fallimentare), ma a un debito che si riverbera perniciosamente su terzi soggetti e, segnatamente, sui prestatori di lavoro.

Le sanzioni amministrative conseguentemente disposte dal co. 1-bis sono così direttamente e intimamente connesse alla gravità del contegno omissivo datoriale che ne emerge, come sottolineato dal Tribunale, l’essenza «di sanzione afflittiva principale [a] carattere non meramente ripristinatorio ma afflittivo»; e questa constatazione, al contrario di quanto ritenuto dall’appellante (cfr. ricorso, pag. 10), è tutt’altro che irrilevante o superficiale, poiché contribuisce decisivamente – per lo spessore qualitativo, e non solo quantitativo, della loro afflittività – a escludere un mero nesso di accessorietà con il debito di cui dette sanzioni sono conseguenza.

CdA Roma, prestazioni assistenziali, controversie, applicazione dei minimi tariffari.

Pier Luigi Tomaselli segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 3311/2024 pubblicata il 11/10/2024  in materia di minimi tariffari.

La Sentenza afferma che si applichi la riduzione dei minimi tariffari fino alla metà, prevista “per le cause di particolare semplicità” anche ai sensi dell’art. 4 L. n. 794/1942 ancora vigente, alle controversie per il pagamento di prestazione assistenziale, trattandosi di cause seriali di particolare semplicità in fatto e in diritto, con diritto alla prestazione già accertato.

CdA Palermo: indebito su invalidità civile, redditi lavoro dipendente, dichiarati in successive domande di ricostituzione, termini dichiarazione fiscale non scaduti, non conoscibilità, indebito ripetibile.

Antonino Rizzo segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 633/2024 pubblicata il 25/09/2024 che riconosce la ripetibilità dell’indebito su invalidità civile per ragioni reddituali, escludendo la conoscibilità del reddito da lavoro dipendente (non era ancora scaduto il termine per la dichiarazione fiscale), ed escludendo la buona fede (l’interessato in un primo tempo aveva comunicato un reddito inferiore, poi con una seconda domanda di ricostituzione aveva comunicato un maggiore ed effettivo reddito da lavoro, incidente sulla prestazione inv.civ.).

L’aspetto di interesse si incentra proprio sul fatto che la Corte riconosce (ai fini che ci occupano) che l’Istituto non possa conoscere i redditi da lavoro prima della dichiarazione dei redditi.

CdA Torino: Pensione di reversibilità, figlio inabile, requisito.

Emilia Conrotto segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 303/2024 pubblicata il 17/09/2024 che, discostandosi da un orientamento di legittimità (accolto dal giudice di I^ grado), ha stabilito quale sia il requisito  di inabilità prescritto per la pensione di reversibilità per il figlio inabile.

Si osserva che la tipologia di cause è aumentata e alcuni avversari fanno riferimento al requisito dell’impossibilità di essere adibiti a proficuo lavoro, credo possa esserci utile.

In sentenza:

Come correttamente assume l’Inps in sede di impugnativa, si tratta di porre la questione sul piano strettamente giuridico-interpretativo, posto che l’art.22 L.903/1965 accorda la pensione di reversibilità ai figli di età superiore ai 18 qualora al momento del decesso del genitore fossero “inabili”, senza ulteriore accezione, mentre l’art.8 L.222/84, nel delineare la definizione di inabilità ai fini delle prestazioni previdenziali (fra le quali è compresa la pensione di reversibilità), considera “inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”.

Il primo giudice ha interpretato tale disposto normativo secondo un orientamento ripetutamente seguito dalla corte di legittimità secondo cui “la situazione di impossibilità va valutata in concreto, avendo riguardo al possibile impiego delle energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto” (Cass. 4046/2004, 1026/2001, 21425/2011, 689/2019), e ha accolto la domanda sulla base del contesto socio-familiare rimarcato nella relazione peritale.

Il collegio ritiene di prestare adesione al diverso ed opposto orientamento di legittimità secondo cui “l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa..deve essere determinata esclusivamente dalla infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, senza che debba verificarsi, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto” (cfr. Cass. ord. 8678/2018; 9946/2014; 12674/2019).

Trib. Roma: quota 100, divieto di cumulo, illegittimità, esclusione.

Maria Carla Attanasio segnala la Sentenza del Tribunale di Roma nella causa RG 12199/2024.

Il ricorso è stato respinto  applicando i principi dettati dalla sentenza n. 234/2022 della Corte Costituzionale, che  ha escluso profili di illegittimità in relazione al cumulo.

In sentenza si afferma: “Il divieto di cumulo previsto dalla norma censurata risponde a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico, all’interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 con una misura sperimentale e temporalmente limitata, risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso. Il legislatore ha preteso, non irragionevolmente, che il soggetto che sceglie di usufruire di tale trattamento esca dal mercato del lavoro, sia per la sostenibilità del sistema previdenziale, sia per favorire il ricambio generazionale.”

Trib. Roma: intimazione di pagamento, tardività, avvisi di addebito notificati.

Maria Carla Attanasio segnala la Sentenza del Tribunale di Roma n. 9098/2024 pubblicata il 19/09/2024 in materia di tardività dell’opposizione ad intimazione di pagamento laddove gli avvisi di addebito sottesi alla stessa siano stati tutti notificati e la cui notifica sia stata depositata.

Trib. Marsala: indennità ai rimpatriati – prova documentale – attestazioni enti stranieri di settore.

Antonino Rizzo segnala la Sentenza del Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Lavoro, nel procedimento N. 374 /2024 con la quale il Tribunale ha ritenuto utilizzabili i documenti in lingua straniera prodotti da controparte, anche senza traduzione, ma ha anche ritenuto che sui documenti stessi (buste paga ed altri atti di provenienza privata) prevalgano i dati documentati dalla corrispondenza tra l’INPS e gli enti pubblici (in questo caso l’agenzia federale tedesca) preposti nel paese straniero a certificar esistenza e altri dati dei rapporti di lavoro.

È stata perciò rigettata la domanda in materia di “indennità ai rimpatriati”