Trib. Cuneo: Ordinanza Ingiunzione, Sanzioni Amministrative, Decadenza, Inapplicabilità.

Si segnala la Sentenza del Tribunale di Cuneo n. 446/2024 pubblicata l’8/10/2024 (relativa ai periodi 12/2016, 07/2017, 08/2017, 09/2017) di cui si riporta ampio estratto:

La parte ricorrente ha eccepito quale motivo di opposizione l’intervenuta decadenza dall’esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’INPS.

Occorre al riguardo considerare che la sanzione amministrativa, per le sue peculiarità, primariamente per essere espressione dell’autorità della pubblica amministrazione e per incidere negativamente e in modo afflittivo nella sfera giuridica dei terzi, è permeata da una accezione sostanziale di legalità. Essa ricomprende, non soltanto la disciplina del farsi dell’attività, con una puntuale definizione del procedimento amministrativo nelle diverse fasi, non soltanto un insieme di garanzie a tutela della posizione dell’incolpato, ma implica altresì la scansione dell’azione amministrativa dal punto di vista temporale.

La rilevanza del tempo nei procedimenti sanzionatori ha indotto il legislatore, sin dal 1981 con la l. n. 689, a definire le “tappe” del procedimento amministrativo. Inoltre, l’art. 28 della stessa legge prevede un termine quinquennale di prescrizione decorrente dal giorno della commessa violazione. Manca, invece, nella l. n. 689/1981 il termine di conclusione del procedimento amministrativo, ovvero il termine entro cui deve essere emanata l’ordinanza ingiunzione.

E’ necessario a questo punto interrogarsi se tale assenza sia da intendersi quale espressione della volontà del legislatore di non fissare un termine finale, che di fatto coincide con quello quinquennale di prescrizione. Tale questione è stata di recente esaminata dalla Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza amministrativa, concordi nel ritenere che anche i procedimenti sanzionatori, al pari degli altri procedimenti amministrativi, debbano essere sottoposti ad un termine di conclusione (cfr. Corte cost. n. 151/2021). Quest’ultimo, inoltre, sembra dover assumere carattere perentorio, in quanto, secondo il recente indirizzo giurisprudenziale, nell’ambito dell’attività sanzionatoria, particolari esigenze di certezza impongono di considerare consumato il potere dell’amministrazione una volta scaduti i termini previsti.

Più nello specifico, con la sentenza citata la Corte Costituzionale ha affrontato il tema dell’assenza, nella disciplina generale sulle sanzioni amministrative, di un termine di conclusione del procedimento sanzionatorio, questione sulla quale si era pronunciata la Corte di Cassazione a sezioni unite nel 2006 (cfr. al riguardo Cass., SS.UU. civili n. 9591/2006). Quest’ultima si era trovata a comporre il contrasto giurisprudenziale formatosi in ordine all’applicabilità o meno del termine di trenta giorni, di cui all’art. 2 della l. n. 241/1990, ai procedimenti sanzionatori.

La conclusione a cui giunge la Corte è che la mancanza, nella l. n. 689/1981, di un termine di conclusione del procedimento, non va integrata dalla legge generale sul procedimento, essendo espressione della volontà del legislatore di non prevedere alcun termine di conclusione. Pertanto, ha concluso la Cassazione, il termine massimo per l’adozione dell’ordinanza-ingiunzione coincide con quello quinquennale di prescrizione previsto dall’art. 28 della stessa l. n. 689/1981, decorrente dal giorno in cui la violazione è stata commessa.

A fronte di tale orientamento, il Tribunale di Venezia, rilevato che erano trascorsi oltre 4 anni tra il momento dell’accertamento dell’infrazione e quello della notificazione del provvedimento sanzionatorio, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 18 della l. n. 689/1981 nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio.

La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, ma ha formulato alcune interessanti osservazioni, dando al legislatore precisi suggerimenti in ordine alla disciplina delle sanzioni amministrative, con particolare riguardo al termine di conclusione del procedimento.

Gli aspetti più interessanti della decisione della Consulta si possono sintetizzare in quattro punti fondamentali: 1) in materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità impone di modellare anche la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo, con specifico riguardo alla scansione cronologica dell’esercizio del potere; 2) la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per soddisfare l’esigenza di certezza giuridica, «in chiave di tutela dell’interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione; 3) la fissazione di un termine per la conclusione del procedimento, non particolarmente distante dal momento dell’accertamento e della contestazione dell’illecito, consentendo all’incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall’art. 24 Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost.; 4) la sola previsione del termine di prescrizione quinquennale non risulta adeguata, in quanto la sua ampiezza lo rende inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell’incolpato e l’effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l’accertamento dell’illecito e l’applicazione della sanzione.

Infine, secondo la Corte, risulta coessenziale ad un sistema sanzionatorio coerente con i parametri costituzionali sopra richiamati la predefinizione legislativa di un limite temporale, per la emissione della ordinanza-ingiunzione, il cui inutile decorso produca la consumazione del potere. La soluzione, dunque, non può essere rappresentata dalla estensione del termine previsto dall’art. 2 l. n. 241/1990, in quanto è noto che il suo superamento non incide sul potere e non inficia il provvedimento amministrativo tardivo.

In definitiva, la Corte invita il legislatore a disciplinare la materia in tempi brevi, poiché non è tollerabile, nel rinnovato quadro dei rapporti tra amministrazione e cittadino, che l’autorità competente possa emettere il provvedimento sanzionatorio anche a notevole distanza di tempo dall’accertamento dell’illecito e dalle deduzioni difensive dell’incolpato, contravvenendo ai principi d’imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione, di certezza giuridica e di tutela del legittimo affidamento.

 Occorre tuttavia al riguardo evidenziare che in assenza di un intervento legislativo questo Giudice non può dichiarare come decaduto l’esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’INPS, attesa la mancanza di una espressa previsione normativa in tal senso e in considerazione anche del fatto che le norme sulla decadenza, essendo di stretta interpretazione, non sono suscettibili di interpretazione estensiva e/o analogica.

Trib. Napoli Nord: Querela di falso su raccomandate semplici e firma del ricevente.

Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 3901/2024 in tema di querela di falso su raccomandate semplici e firma del ricevente.

La sentenza dichiara l’inapplicabilità della legge 890/1982 e l’applicabilità del DM 03.04.2001 e del regolamento postale.

Trib. Santa Maria CV: agevolazioni contributive, regime forfettario, comunicazione, requisito costitutivo.

Ida Verrengia segnala la Sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 2122/24 in tema di agevolazioni contributive art. 1 commi 77-84 Legge 190 del 2014.

In sentenza: “la comunicazione di avvalersi del regime forfettario integra un requisito costitutivo per poter fruire delle agevolazioni contributive di cui all’art.1 co. 77.“

CdA Roma: irregolarità formali, Uniemens, DURC, rilevanza.

Pier Luigi Tomaselli segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 2417/2024 pubblicata il 18/06/2024 in tema di rilevanza delle irregolarità formali (omesso invio UNIEMENS di presentazione DM) ai fini del mancato rilascio del DURC e conseguente legittima revoca delle agevolazioni fruite.

CdA Napoli: regolarizzazione contributiva, condanna INPS, esclusione, rimedio risarcitorio e rendita vitalizia.

Silvano Imbriaci segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Napoli resa nel giudizio RG 1097/2021 in materia di regolarizzazione contributiva.

La Corte, accogliendo l’appello dell’INPS, ha rilevato  che non poteva essere esperita da parte del lavoratore un’azione volta ad ottenere la condanna dell’Inps alla “regolarizzazione” della sua posizione contributiva, nemmeno in ipotesi di inerzia conseguente alla conoscenza dell’inadempimento contributivo prima della decorrenza del termine di prescrizione, atteso che, in tale ipotesi residuano unicamente, in suo favore, il rimedio risarcitorio di cui all’art. 2116 c.c. e la facoltà di chiedere all’INPS la costituzione della rendita vitalizia L. n. 1338 del 1962, ex art. 13.

CdA Roma: ciechi assoluti, non vedenti grandi invalidi di guerra.

Maria Carla Attanasio segnala la sentenza   della Corte di Appello di Roma relativa alla causa RG 1239/2021 che ha rigettato l’appello relativo all’indennità di accompagnamento dell’appellante in qualità di cieco assoluto, nella misura di quanto percepito dai non vendenti grandi invalidi di guerra.

CdA Roma: avviso di accertamento, prescrizione, sospensione COVID.

Maria Carla Attanasio segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 2306/2024 pubblicata il 11/06/2024 in tema  di opposizione ad avviso di accertamento non prescritto in applicazione alla sospensione del periodo COVID.

Trib. Napoli e Corte di Cassazione: inammissibilità opposizione estratto di ruolo, intimazione di pagamento, preavviso di iscrizione ipotecaria, carenza di interesse qualificato.

Anna Di Stefano segnala tre sentenze del Tribunale di Napoli ed una della Corte di Cassazione  richiamata nelle stesse, che ritengono sia inammissibile l’opposizione non solo a ruolo esattoriale, ma anche ad intimazione di pagamento, preavviso di iscrizione ipotecaria  per carenza dell’interesse “qualificato” ad agire ex d.l.146/21.

Estratto dalla Cassazione:

6.- risulta infatti preliminare, ad ogni profilo controverso, la questione dell’ interesse ad agire in relazione all’azione proposta, come individuata in apertura dello svolgimento dei fatti di causa; il ricorrente ha originariamente proposto un’azione volta ad ottenere tutela immediata avverso un ruolo ed una serie di cartelle di pagamento/avvisi di addebito di cui ha dedotto la mancanza di una valida notifica; il Collegio giudica una siffatta azione inammissibile perché non sorretta da un interesse ad agire. Tanto assorbe ogni altra questione; nelle more del giudizio è intervenuto il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, che, all’art. 3 bis, ha modificato del D.P.R. 29 settembre 1973 , art. 12, mediante l’aggiunta, a tale norma, del comma 4-bis, che testualmente dispone: “L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’ iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lett. a), del regolamento di cui al D.M. Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione;

(…)

11.- va solo aggiunto che alcun rilievo può assumere, ai fini della presente decisione, il fatto che il ricorrente sia stato raggiunto dalla notifica di un preavviso di iscrizione ipotecaria, atteso che la stessa comunicazione preventiva di ipoteca, oltre a non essere un atto con natura esecutiva (cfr. Sez. un. sentenza n. 19667 del 18/09/2014), non rientra nel novero dei tre casi che consentono l’ impugnazione del ruolo, secondo la nuova normativa appena citata.

Trib. Napoli Nord: opposizione avverso ordinanza di sospensione parziale della esecuzione immobiliare in tema di procedure esecutiva immobiliare per recupero di danno erariale Corte dei Conti.

Luca Cuzzupoli segnala l’ordinanza del Collegio Civile Tribunale di Napoli Nord resa nel reclamo iscritto al n. RG 1819/2024 in tema di “difformità solo formale e non sostanziale” dei beni oggetto di pignoramento immobiliare.