Trib. Roma: avviso di addebito, Gestione Commercianti, produzione redditi, esclusione inattività.

Maria Carla Attanasio segnala la sentenza Sentenza n. 10563/2023 pubblicata il 23/11/2023 del Tribunale di Roma che ha respinto il ricorso avverso l’avviso di addebito relativo all’iscrizione alla Gestione Commercianti in relazione al fatto che l’Inps ha dimostrato che la società di cui era socia la ricorrente avesse prodotto dei redditi, con la conseguenza che la stessa non potesse considerarsi  inattiva come riferito dalla ricorrente e che dalla visura camerale prodotta dall’Ente risultasse  “…che la società non aveva dipendenti. e deve, quindi, ritenersi che l’attività della società era svolta dalla ricorrente…” .

Trib. Santa Maria CV: CIGS, mancata attuazione riorganizzazione aziendale, formazione, recupero conguagli.

Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1904/2024  in tema di mancata attuazione del programma di riorganizzazione aziendale, nella parte relativa alla formazione on the job, indicato nel decreto ministeriale  di autorizzazione alla CIGS e azione dell’Inps al recupero dei conguagli indebiti dei contributi nei Dm.

In Sentenza:

“Ed, infatti, l’ente convenuto, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso dalla parte attrice, non ha proceduto all’annullamento del decreto di autorizzazione alla Cigs emanato dal Ministero del Lavoro, ma ha solo verificato – ex post – l’attuazione in concreto del programma di riorganizzazione aziendale presupposto dell’intervento di integrazione salariale al fine di operare un vaglio in ordine alla esattezza dei conguagli effettuati dall’azienda sui modelli DM10.

L’autorizzazione alla fruizione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria – di competenza del Ministero del Lavoro – determina – come è noto – delle conseguenze anche di natura contributiva. Pertanto, non può revocarsi in dubbio che l’Inps conservi integro il potere di verifica di tutti i presupposti fattuali che determinano a valle agevolazioni contributive e crediti previdenziali….”

Trib. Marsala: Reddito di Cittadinanza, illegittimità revoca, pagamento in denaro, esclusione, accredito su carta RDC.

Antonino Rizzo segnala la Sentenza del Tribunale di Marsala nella causa 1061/2024 che accoglie il motivo di opposizione all’esecuzione proposto dall’Istituto in ordine al fatto che il Reddito di Cittadinanza, anche in caso di sentenza che accerta illegittimità della revoca e condanna a pagare i ratei, non determina il diritto ad un pagamento di denaro contante ma solo all’accredito su carta RDC.

Può essere utile a fronte delle frequenti difficoltà nell’eseguire le sentenze che ordinano il ripristino del RDC.

Trib. Santa Maria C.V.: prestazioni assistenziali, pagamenti effettuati dopo la revisione del requisito sanitario, indebiti.

Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1856/2024 nella controversia iscritta al n. 5147/2022 R.G. in tema di prestazioni assistenziali indebitamente erogate dopo la revisione del requisito sanitario.

Trib S. Maria Capua Vetere: assegno sociale, donazione immobili, procurato stato di bisogno.

Ida Verrengia segnala la Sentenza del Tribunale nella causa RG 544/2024  di S.Maria Capua Vetere relativamente  all’oggetto.

In Sentenza:

E’ evidente allora, che la condotta della ricorrente abbia giocato un ruolo determinante nella precostituzione del proprio stato di bisogno addotto quale presupposto del riconoscimento dell’assegno sociale.

In altri termini, la situazione di bisogno asserita sarebbe comunque conseguente ad un atto volontario di rinuncia alla percezione di redditi, consistente nella mancata alienazione o concessione in locazione degli immobili oggetto di donazione.

Attraverso tali donazioni, la ricorrente ha violato la ratio della norma istitutiva dell’assegno sociale, che è quella di tutelare situazioni di bisogno effettivo e non altrimenti rimediabile.

Lo stato di bisogno esprime l’impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l’abitazione, il vestiario, le cure mediche. Esso va valutato con riferimento alle effettive condizioni del soggetto, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto con la esclusione del reddito della casa di abitazione.

Fermi restando i principi in tema di riparto dell’onere probatorio accennati in precedenza, per la valutazione dell’esistenza del requisito reddituale deve guardarsi alla complessiva situazione patrimoniale del richiedente, attribuendosi rilievo anche alla situazione patrimoniale precedente la richiesta di erogazione della prestazione, onde poter verificare la reale sussistenza dello stato bisogno, cui la prestazione assistenziale mira a porre rimedio.

CdA Napoli: accordo ristrutturazione dei debiti, omologazione, reclamo, “cram down”

Erminio Capasso segnala la Sentenza della Corte di appello di Napoli nel giudizio RG 1486/2024 Volontaria Giurisduzione, in punto reclamo contro una sentenza di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti proposto ai sensi dell’art. 57 del d.lgs. n° 14/2019.

La sentenza afferma principi di rilevante importanza in punto:

  1. Legittimazione a proporre reclamo:
  2. Individuazione del dies a quo per proporre reclamo;
  3. Limite del cram down.

CdA Genova: ASSISTENZA SOCIALE – Reddito di cittadinanza – Requisiti costitutivi del diritto – Requisito dell’onorabilità di cui all’art. 7, comma 3, d.l. n. 4/19 – Natura – Conseguenze – Intervenuta condanna definitiva nei dieci anni precedenti la richiesta per reato tentato – Ostatività – Sussiste.

Christian Lo Scalzo segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Genova n. 139/2024 pubblicata il 05/06/2024.

Nel rigettare l’appello avversario, la sentenza in oggetto chiarisce la natura di norma non penale dell’art. 7, comma 3, decreto-legge n. 4/19, facendone discendere che osta al riconoscimento del reddito di cittadinanza la condanna definitiva nei dieci anni precedenti la richiesta, intervenuta per uno dei reati contemplati dalla norma, benché non consumato ma solo tentato

Poiché l’art. 7, co. 3, D.L. 4/2019, conv. in L. 26/2019, non è una norma penale, soggetta al principio di tassatività della norma incriminatrice, né una norma eccezionale di stretta interpretazione ex art. 14 disp. prel. c.c., il fatto che il legislatore abbia indicato i reati ostativi con il mero richiamo agli articoli del codice penale o di leggi speciali prevedenti i singoli delitti (consumati) non esclude che anche la condanna per il tentativo degli stessi delitti debba comportare la revoca del reddito di cittadinanza.

La previsione, tra gli elementi costitutivi del diritto al reddito di cittadinanza, di un requisito di onorabilità, induce a ritenere che il legislatore, nell’ambito della propria discrezionalità (che non appare qui esercitata in modo irragionevole), abbia ritenuto di particolare gravità i delitti ivi elencati, e che pertanto non risulti decisivo, per l’esclusione dal beneficio, il fatto che il delitto sia stato consumato o sia rimasto allo stadio del tentativo, tenuto conto del fatto che il delitto tentato ha lo stesso disvalore sociale e giuridico rispetto al delitto consumato, essendo entrambi sostenuti da un elemento soggettivo (dolo) di pari intensità.

CdA Napoli: disoccupazione agricola, decadenza, accertamento del rapporto di lavoro, infondatezza, indebiti.

Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 2123/2024 in cui si legge:

Il Tribunale, dopo avere escluso l’intervenuta decadenza ex art. 22 dl 7/70 con riferimento alle annualità 2009 e 2010, avendo ritenuto l’inapplicabilità della normativa in tema di pubblicazione telematica della cancellazione dall’elenco dei braccianti agricoli per il periodo antecedente all’entrata in vigore del dl 98/2011, ha, poi, affermato che tale decadenza si era sicuramente verificata per le annualità successive, ossia dal 2011 al 2013.

Ha, quindi, espletato l’istruttoria testimoniale per accertare o meno la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo anche per gli anni in cui era maturata la decadenza, sul presupposto che tale decadenza non esimeva il giudice dall’accertamento del dedotto rapporto di lavoro agricolo, arrivando alla conclusione, all’esito dell’istruttoria svolta, che fosse emersa la prova del rapporto di lavoro in relazione a tutti gli anni interessati.

Ed invero, una volta accertata la decadenza di cui al D.L. 3 febbraio 1970, n.7, art. 22 (120 giorni per l’esercizio della azione giudiziaria avverso i provvedimenti definitivi adottati in sede amministrativa sul diritto alla iscrizione negli elenchi), il giudice non può egualmente dichiarare il diritto alla prestazione previdenziale in agricoltura; il diritto al pagamento dell’indennità di disoccupazione agricola non poteva essere riconosciuto sulla base del solo accertamento del rapporto di lavoro, prescindendo dall’iscrizione nelle liste dei braccianti agricoli, come se si trattasse di diritti distinti (cfr in tal senso Cass. 2019/6229 e Cass. 14994/2015).

Il rilievo che l’atto di iscrizione è soltanto atto accertativo di un diritto alla iscrizione, che nasce dalla prestazione lavorativa, comporta unicamente la azionabilità di tale diritto davanti al giudice ordinario; non consente, invece, di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione e dunque nel caso di maturazione della decadenza prevista dalla citata L., art. 22, che ha natura di decadenza sostanziale (ex plurimis: Cassazione civ. sez. lav., 12/05/2015, n. 9622, Cass. 1 ottobre 1997 n. 9595; Cass., 21 aprile 2001 n. 5942; Cass., 8 novembre 2003 n. 16803; Cass., 10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio 2005 n. 10393; Cass., 5 giugno 2009, n. 13092).

Trib. Napoli: Pubblica Amministrazione, pagamento entro 120 giorni, esecuzione forzata, precetto, esclusione.

Maria Sofia Lizzi segnala la Sentenza del Tribunale di Napoli n. 7343/2023 pubblicata il 05/12/2023

In sentenza:

L’art. 14 del D.L. 669/1996 (l. conv. 28 febbraio 1997, n. 30), come modificato da ultimo dall’art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (l. conv. 24 novembre 2003, n. 326), dispone che:” 1. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle Entrate – Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non puo’ procedere ad esecuzione forzata ne’ alla notifica di atto di precetto. (….).”

Come efficacemente richiamato da altro Giudice di questo Tribunale (vedi sent,. G. Picciotti sopra richiamata) “è orientamento costante della giurisprudenza di legittimità che, in base a tale norma, il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata né di porre in essere atti esecutivi prima del termine di centoventi giorni concessi alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici non economici per completare le procedure preordinate al pagamento di somme di denaro conseguenti all’esecuzione di provvedimenti giurisdizionali o di lodi arbitrali.

Prima di detto termine al creditore non è neppure attribuito il diritto di intimare precetto che costituisce, come è noto, atto preordinato all’esecuzione.

L’introduzione normativa di siffatto “spatium deliberandi” in favore delle Pubbliche Amministrazioni, infatti, comporta una sospensione dell’efficacia del titolo esecutivo durante il decorso del termine cosicché la notificazione di un atto di precetto in tale fase e la relativa intimazione ad effettuare il pagamento in un momento in cui l’Amministrazione non è tenuta a procedere deve ritenersi inutilmente effettuata (cfr, Cass. n. 23732 del 17/09/2008; Cass. n. 27838 del 30/12/2009; Cass. n. 6346 del 21/03/2011; Cass. n. 21838 del 24/09/2013)”.

Ciò che, quindi, è precluso al creditore è ogni e qualsiasi attività che sia prodromica all’inizio della procedura esecutiva, a partire dalla notifica dell’atto di precetto.

(…) Infatti solo decorso il termine dilatorio la Pubblica Amministrazione può ritenersi inadempiente all’obbligo contenuto nel titolo esecutivo notificato e, quindi, si rendono necessarie, da parte del procuratore, quelle attività di “ disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l’esame delle relative relate, il pignoramento e l’esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d’intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l’esame dei relativi atti ” che – ove compiute – trovano così adeguata remunerazione.

Cosicchè non sono calzanti le richiamate decisioni della Corte di Cassazione (Cass. n. 17895 del 10/09/2015; da ultimo, Cass. n. 9877 del 15/04/2021) che fanno riferimento alle modalità di liquidazione delle spese processuali sostenute per la notificazione del titolo esecutivo e del precetto essendo tale attività pacificamente diversa da quella di notifica del solo titolo esecutivo che non attiene alla fase esecutiva poiché, nel momento in cui essa è posta in essere, tale fase non è nemmeno iniziata non essendosi concretato l’inadempimento dell’INPS.

Al contrario può essere richiamato l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione nella vigenza del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, allorquando aveva sostenuto che le attività strumentali alla conoscenza del contenuto del provvedimento e alla successiva fase d’impugnazione – quali la richiesta di copie, il loro ritiro, la notifica della sentenza, l’accesso all’ufficio per ottenere l’atto notificato, l’esame della relazione di notifica e il prelievo del fascicolo – attengono alla fase del giudizio di cognizione (v. Cass. n. 548 del 15/01/2015) nel senso che la condanna al pagamento delle spese processuali comprende per legge, seppure non oggetto di espressa liquidazione, anche le spese conseguenti alla sentenza, la quale, pertanto, costituisce titolo esecutivo non soltanto per le somme liquidate ma anche per le spese successive e necessarie per la realizzazione della volontà in essa espressa (cfr., per la giurisprudenza più risalente, Cass. 9.7.69 n. 2525; in senso sostanzialmente conforme v. altresì Cass. 9.7.75 n. 2671).

Peraltro la proposta interpretazione è stata ritenuta – anche recentemente – coerente con l’impianto legislativo introdotto con l’art. 4 cit. laddove, appunto, si è chiarito che “la previsione, invece, di un termine dilatorio tra la notifica del titolo esecutivo e quella del successivo precetto e pignoramento risponde alla finalità generale di perseguimento di un buon funzionamento della macchina pubblica impiegata nel pagamento dei debiti, evitando il proliferare di costi e vincoli pignoratizi a ulteriore carico di risorse della collettività nel tempo ragionevolmente necessario alla controllata erogazione del dovuto quale cristallizzato nel titolo esecutivo infine notificato”. ( cfr. Cass. sent. n. 225/2023)

La ratio di tale disposizione viene, quindi, apertamente violata dalla condotta posta in essere dal creditore che, notificato il titolo esecutivo, chieda la liquidazione delle relative spese anche se l’INPS abbia poi adempiuto all’obbligo nel termine di 120 giorni.

Trib. Catania: avviso di addebito, notifica via PEC, modalità di prova, prova della conoscenza, conseguenze, decorrenza termini, prescrizione.

Pier Luigi Tomaselli segnala la Sentenza del Tribunale di Catania n. 3014/2024 pubblicata il 31/05/2024 in cui vengono precisate le modalità di prova dell’inesistenza/invalidità della notifica via PEC dell’avviso di addebito (peraltro, provata a mezzo file con estensione .xml).

Il Tribunale precisa altresì le conseguenze della conoscenza dell’avviso di addebito emergente dalla presentazione e pagamento di istanza di definizione agevolata, sia in ordine alla decorrenza dei termini per l’opposizione ex art.24 dl.gs.n.46(1999, sia in ordine alle produzione di effetti interruttivi della prescrizione dei crediti a ruolo.