Maria Rosaria Battiato segnala la Sentenza della Corte d’ Appello di Catania n. 339/2024 del 17.4.24 in tema di prova notifica via PEC, estensione eml e xml.
In sentenza:
La differenza si rinviene nel fatto che la ricevuta completa è costituita dal file “postacert.eml”, contenente il messaggio originale completo di testo ed eventuali allegati (nel caso di specie l’avviso di addebito notificato in formato .pdf “apribile”), e il file “daticert.xml” con tutte le informazioni relative all’invio, ovvero mittente, gestore del mittente, destinatari, oggetto, data e ora dell’invio e codice identificativo del messaggio; invece la forma sintetica è costituita solo dal file “daticert.xml”, contenente esclusivamente i dati di certificazione sopra indicati. In entrambi i casi si tratta di ricevute di consegna con valore legale, ovvero di prove “piene” che, pur non avendo il carattere della pubblica fede, trattandosi di certificazioni provenienti da soggetto privato, sono comunque equiparate alla notifica a mezzo posta: l’art. 48, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 82 del 2005 dispone: «2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta. 3. La data e l’ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.»
Il sistema di notifica telematica quindi garantisce l’autenticità delle ricevute e con esse la certezza della provenienza e della ricezione.
Non trattandosi di notifica di atti giudiziari la RAC rileva in sé e per sé, non richiedendosi la sua produzione in forma completa.
Ai sensi dell’art. 22, comma 3 del d.lgs. 82/1982, «Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale non è espressamente disconosciuta>>. Per il principio di vicinanza della prova poi, una volta certa la conoscibilità dell’atto nel giorno e nell’ora indicati nella RAC in forza delle garanzie dalla stessa offerte, si ribalta sul destinatario l’onere di dare la prova di non avere ricevuto il messaggio (riportato nella ricevuta sintetica solo tramite un codice identificativo) o che allo stesso fossero allegati atti diversi dagli AVA 2015 e 2016 o non fossero allegati atti tout court, estendendo, anche in virtù dell’equiparazione della notifica telematica a quella a mezzo posta (ai sensi del richiamato art. 48, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 82 del 2005) i principi consolidati elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alle notifiche con raccomandata postale delle cartelle di pagamento (vd. per tutte Cass. 10630/2015 e 16528/2018).