Trib. Napoli Nord: indebito assistenziale, legittimo affidamento, esclusione, onere della prova.

Itala De Benedictis segnala la Sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2926/2024.

La sentenza, in tema di indebito assistenziale, accoglie la tesi dell’INPS, che eccepiva l’impossibilità di tutelare il legittimo affidamento dell’accipiens, attesa la natura del reddito (pensione estera), non conosciuto e non conoscibile dall’INPS.

Inoltre, valorizza la corretta distribuzione degli oneri probatori tra le parti: in particolare, rigetta il ricorso attesa la mancata contestazione e prova sulle circostanza della mancata comunicazione del reddito da parte del ricorrente.

Cassazione: Processo – Giudicato – Impugnazione di atto esecutivo – Giudicato di annullamento in favore del concessionario per la riscossione – Estensione nei confronti dell’Agenzia delle entrate – Esclusione – Fondamento.

Antonino Sgroi segnala l’Ordinanza n. 2595/2024 della Corte di Cassazione, Sez. 5^.

Mass. uff.: In tema di impugnazione di un atto esecutivo, qualora, a fronte di un’unica sentenza di primo grado sfavorevole all’Agenzia delle entrate e ad Equitalia, ciascuna abbia proposto separati appelli, discussi e decisi, alla medesima udienza, dinanzi al medesimo collegio, in cause rubricate sotto diversi numeri di ruolo ed esitate in pronunce contrapposte, l’una di rigetto dell’appello dell’Agenzia e l’altra di accoglimento di quello di Equitalia, l’Agenzia, nel proporre ricorso per cassazione, non può giovarsi della sentenza favorevole ad Equitalia nel frattempo passata in giudicato, attesa l’alterità soggettiva nei confronti di quest’ultima, che è ente strumentale della prima, ex lege incaricato ed autorizzato a ricevere i pagamenti per conto della medesima, senza che, ai fini dell’estensione dell’efficacia del giudicato, ricorrano le condizioni di cui all’art. 1306 c.c., non rivestendo i due distinti soggetti, proprio in ragione del rapporto di delegazione tra loro intercorrente, la qualifica di creditori solidali.

Cassazione Penale: Reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – Fondo agricolo ove sono impiegati i lavoratori in condizioni di sfruttamento – Cosa pertinente al reato – Confisca obbligatoria – Condizioni. Reato di intermediazione illecita e di sfruttamento del lavoro – Indici di cui all’art. 603-bis, comma terzo, cod. pen. – Retribuzione “sproporzionata alla quantità e qualità di lavoro prestato” – Nozione – Criteri.

Antonino Sgroi segnala         la Sentenza della Corte di Cassazione Penale, n. 2573/2024 sez. 4^.

Mass. Uff.: In tema di intermediazione illecita e di sfruttamento del lavoro, costituisce cosa pertinente al reato, assoggettabile a confisca obbligatoria ex art. 603-bis.2 cod. pen., il fondo agricolo del datore di lavoro in cui sia impiegata manodopera in condizioni di sfruttamento, nel caso in cui si tratti di bene funzionale all’azienda agricola, a prescindere dalla sua allocazione topografica.

Mass. uff.: Ai fini della configurabilità del reato di intermediazione illecita e di sfruttamento del lavoro, l’indice di sfruttamento del lavoratore costituito, ex art. 603-bis, comma terzo, n. 1, ultima parte, cod. pen., dalla retribuzione “sproporzionata rispetto alla quantità e alla qualità di lavoro prestato”, deve tener conto delle effettive mansioni svolte, delle condizioni di lavoro, dell’orario lavorativo, dell’assenza di pause, di riposi, di ferie, tale che la retribuzione corrisposta si riveli non commisurata alla prestazione resa dal lavoratore che versi in stato di bisogno.

Cassazione (Ricorso per) nativo digitale – Notifica e deposito in modalità telematica – Procura alle liti redatta su supporto cartaceo, sottoscritta dalla parte in modalità analogica e autenticata con firma digitale dal difensore – Requisito della specialità, ex art. 83, comma 3, c.p.c., “per collocazione topografica” – Configurabilità – Presupposti – Validità – Condizioni.

Antonino Sgroi segnala la Sentenza della Corte di Cassazione n. 2077/2024 SS.UU.

Mass. uff.: In caso di ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l’allegazione mediante strumenti informatici – al messaggio di posta elettronica certificata (p.e.c.) con il quale l’atto è notificato ovvero mediante inserimento nella “busta telematica” con la quale l’atto è depositato – di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l’ipotesi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l’intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione (si v. anche post, massimata ufficialmente Cass. n. 8334/2024).

Cassazione (Ricorso per) – Procura speciale ex artt. 83, comma 3, e 365 c.p.c. – Contestualità rispetto alla redazione dell’atto cui accede – Necessità – Esclusione – Congiunzione materiale o telematica – Sufficienza – Conferimento non antecedente alla pubblicazione dell’impugnando provvedimento e non posteriore alla notificazione del ricorso – Necessità.

Antonino Sgroi segnala la Sentenza della Corte di cassazione n. 2075/2024 SS.UU.

Mass. ufficiale: In tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell’atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso.

Cassazione (Ricorso per) – Sentenza – Deposito – Modalità.

Antonino Sgroi segnala L’Ordinanza n. 1585/2024 della Corte di Cassazione, Sez. 3^: La produzione della copia autentica della sentenza impugnata (con la relazione di notificazione, se questa sia avvenuta) costituisce condizione di procedibilità e si deve trattare di una copia che rechi l’attestazione della cancelleria di avvenuta pubblicazione del provvedimento, nonché la data e il numero di tale pubblicazione. In caso di produzione di una copia del provvedimento impugnato, quand’anche attestata conforme all’originale presente nel fascicolo informatico, ma priva di attestazione di pubblicazione della cancelleria, nonché della relativa data e del relativo numero, il ricorso per cassazione è da ritenere improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c.

Cassazione: Processo – Prova – Giuramento decisorio – Deferimento e riferimento ad un rappresentante organico di una P.A. – Inammissibilità – Fondamento.

Antonino Sgroi segnala l’Ordinanza n. 1520/2024 della Corte di Cassazione, Sez. 2^.

Massima ufficiale: Il giuramento decisorio non può essere deferito o riferito nei confronti del soggetto che ricopre una pubblica funzione o un pubblico incarico, in relazione a diritti della pubblica amministrazione da lui organicamente rappresentata, poiché egli non ne ha la libera e autonoma disponibilità.

CdA di Napoli in tema di giudicato esterno rappresentato da 6 decreti ingiuntivi non opposti non invocabile per altri differenti periodi.

Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 1518 2024 in tema di giudicato esterno rappresentato da 6 decreti ingiuntivi non opposti non invocabile per altri differenti periodi.

In sentenza:

Nel caso in esame, dai decreti ingiuntivi richiamati in primo grado dall’opposta (…) non appaiono evincibili le ragioni della decisione e i principi di diritto posti a fondamento della decisione; mancano un supporto argomentativo che possa spiegare effetti oltre i confini della singola fattispecie e la formulazione espressa di un principio di diritto da applicare alla risoluzione della controversia in esame, che attiene alla sussistenza o meno dei requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti.

Deve, pertanto, applicarsi il principio generale, enunciato da Cass. Sez. lav. n. 23918 del 25.11.2010 e più recentemente ribadito da Cass., III sez., sentenza n. 12111 del 22.6.2020, secondo cui “il provvedimento giurisdizionale di merito, anche quando sia passato in giudicato, non è vincolante in altri giudizi aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto o di diritto, se da esso non sia dato ricavare le ragioni della decisione ed i princìpi di diritto che ne costituiscono il fondamento.

Pertanto, quando il giudicato si sia formato per effetto di mancata opposizione a decreto ingiuntivo recante condanna al pagamento di un credito con carattere di periodicità, il debitore non può più contestare il proprio obbligo relativamente al periodo indicato nel ricorso monitorio, ma – in mancanza di esplicita motivazione sulle questioni di diritto nel provvedimento monitorio – non gli è inibito contestarlo per le periodicità successive” (cfr. Cass., III sez., sentenza n. 12111/2020).

Ne consegue che, in assenza di esplicita motivazione sulla sussistenza dei presupposti per l’insorgenza del diritto alla pensione ai superstiti, il giudicato derivato dai decreti emessi a favore dell’attuale appellata blinda l’obbligo di corresponsione dei ratei relativi ai periodi ivi considerati, ma non può estendersi anche alla corresponsione di quelli futuri.

CdA Napoli: contributi gestione separata, Avvocati, contributo soggettivo.

Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 1084/2024 in cui si legge quanto segue:

“….Nel caso in esame, la Corte ritiene che l’atteggiarsi stesso delle argomentazioni proposte da ciascuna parte fornisca idoneo supporto alla decisione; occorre, infatti, tener conto che nel ricorso di primo grado il Diana dichiarava di essere libero professionista, di esercitare la professione di avvocato e di essere in attesa del conseguimento del titolo, seguendo le “prime cause dallo stesso patrocinate”; esimeva, dunque, l’INPS dalla prova della pretesa….. ……………..

In altri termini, premesso che alla gestione separata devono iscriversi i lavoratori autonomi occasionali percettori di introiti superiori ai 5000 euro nonché i liberi professionisti che esercitano un’attività abituale di tipo intellettuale (prevalenza dell’intelletto sull’organizzazione ed i mezzi), che non sono iscritti ad albi o elenchi professionali oppure che, pur iscritti ad Albo, svolgono un’attività per la quale non  risultano iscrivibili alla propria Cassa, si rileva che la natura abituale dell’attività svolta dall’appellata si desume dall’iscrizione al Consiglio dell’Ordine, dal codice attività indicato nella dichiarazione dei redditi (691010, che è quello relativo agli studi legali), dalla scelta della compilazione del quadro CM della dichiarazione predetta (previsto per i lavoratori autonomi che adottano il regime dei contribuenti minimi) e soprattutto dalla mancanza di qualsiasi riferimento alla natura occasionale dell’attività professionale svolta, nonché dalla mancanza dell’indicazione di redditi ulteriori derivanti dallo svolgimento di qualunque altra attività a significazione della circostanza che l’appellato ha svolto solo ed esclusivamente attività connessa al titolo di forense. Solo nel presente grado, e dunque tardivamente, vengono formulate deduzioni relativa ad altro lavoro dipendente svolto dall’appellato, con carattere di prevalenza…”.

CdA di Catania su prova notifica via pec- estensione file.

Maria Rosaria Battiato segnala la Sentenza della Corte d’ Appello di Catania n. 339/2024 del 17.4.24 in tema di prova notifica via PEC, estensione eml e xml.

In sentenza:

La differenza si rinviene nel fatto che la ricevuta completa è costituita dal file “postacert.eml”, contenente il messaggio originale completo di testo ed eventuali allegati (nel caso di specie l’avviso di addebito notificato in formato .pdf “apribile”), e il file “daticert.xml” con tutte le informazioni relative all’invio, ovvero mittente, gestore del mittente, destinatari, oggetto, data e ora dell’invio e codice identificativo del messaggio; invece la forma sintetica è costituita solo dal file “daticert.xml”, contenente esclusivamente i dati di certificazione sopra indicati. In entrambi i casi si tratta di ricevute di consegna con valore legale, ovvero di prove “piene” che, pur non avendo il carattere della pubblica fede, trattandosi di certificazioni provenienti da soggetto privato, sono comunque equiparate alla notifica a mezzo posta: l’art. 48, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 82 del 2005 dispone: «2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta. 3. La data e l’ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.»

Il sistema di notifica telematica quindi garantisce l’autenticità delle ricevute e con esse la certezza della provenienza e della ricezione.

Non trattandosi di notifica di atti giudiziari la RAC rileva in sé e per sé, non richiedendosi la sua produzione in forma completa.

Ai sensi dell’art. 22, comma 3 del d.lgs. 82/1982, «Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all’originale non è espressamente disconosciuta>>. Per il principio di vicinanza della prova poi, una volta certa la conoscibilità dell’atto nel giorno e nell’ora indicati nella RAC in forza delle garanzie dalla stessa offerte, si ribalta sul destinatario l’onere di dare la prova di non avere ricevuto il messaggio (riportato nella ricevuta sintetica solo tramite un codice identificativo) o che allo stesso fossero allegati atti diversi dagli AVA 2015 e 2016 o non fossero allegati atti tout court, estendendo, anche in virtù dell’equiparazione della notifica telematica a quella a mezzo posta (ai sensi del richiamato art. 48, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 82 del 2005) i principi consolidati elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alle notifiche con raccomandata postale delle cartelle di pagamento (vd. per tutte Cass. 10630/2015 e 16528/2018).