Trib. di Firenze n. 384/2024 in tema di indebito NASPI e tutela reintegratoria.

Silvano Imbriaci segnala la Sentenza del Tribunale di Firenze n. 384/2024 in tema di indebito NASPI e tutela reintegratoria.

Il Tribunale di Firenze non ha ritenuto compatibile la tutela reintegratoria attenuata di cui all’art. 18, comma 4, L. 300/1970, pur se effettivamente attuata dal datore di lavoro, con la precedente percezione della NASPI, laddove inidonea ad assicurare un integrale ripristino del trattamento retributivo (per essere stato superiore a 12 mesi il periodo di mancata percezione della retribuzione conseguente al licenziamento successivamente dichiarato illegittimo). La tutela reintegratoria che, per scelta discrezionale del legislatore, limita l’indennità risarcitoria al periodo di 12 mesi, non tocca il profilo della sussistenza o meno dei presupposti dello stato di disoccupazione, in presenza di una integrale ricostituzione di diritto del rapporto di lavoro, come risulta anche dalla copertura assicurativa e previdenziale dal giorno del recesso a quello di effettiva reintegra disposto dallo stesso art. 18, comma 4, L. 300/1970.

Trib. Catania: mutui ipotecari, ammortamento “alla francese”, cumulo interessi.

Pier Luigi Tomaselli segnala la Sentenza del Tribunale di Catania n. 1539/2024 pubblicata il 25/03/2024 sull’ammortamento c.d. alla francese e sul cumulo di interessi corrispettivi e moratori nei mutui ipotecari INPS.

Trib. Santa Maria C.V. in tema di NASpI, indennità sostitutiva del preavviso, natura retribuita della stessa,  compatibilità tra le due erogazioni.

Luca Cuzzupoli segnala la Sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1151 2024 sulle tematiche in oggetto.

Comunicato del 26 aprile 2024

Carissime/i,

vi inviamo in allegato la sentenza della Corte Costituzionale – oggi pubblicata – sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 della legge 20/03/1975, n. 70.

Entro la prossima settimana si terrà uno specifico Consiglio direttivo per discutere della sentenza che, da una primissima lettura, pone diversi e spinosi profili problematici.

Un cordiale saluto

La Segreteria

Allegato: Corte Costituzionaale, pronuncia 73 2024

Trib. Varese: Easyjet, indennità di volo non corrispondente a volo effettivo, esclusione esenzione contributiva.

Grazia Guerra segnala la resa dal Tribunale di Varese n. 16/2024 avverso la società Easyjet, avente ad oggetto indennità di volo che la ricorrente aveva illegittimamente sottratto a contribuzione.

Il giudice ha dato atto dell’accuratezza dell’accertamento ispettivo suffragato dalla prova testimoniale.

Il principio affermato dal G.L. è quello secondo cui tutto ciò che non corrisponde ad attività di volo propriamente detta (i.e. a bordo dell’aeromobile), non può andare esente da imposizione contributiva.

Perché le indennità di volo possano godere delle esenzioni , è necessario che vi sia stato volo effettivo ed attività di lavoro sugli aerei, come disposto dall’art. 907 del codice della navigazione.

Cassazione: notificazione ricorso nativo digitale, mancanza di sottoscrizione, deposito analogico con attestazione di conformità, prova della paternità dell’atto.

Antonino Sgroi segnala la Sentenza della Corte di Cassazione n. 6477/2024  in cui si afferma che “la notificazione del ricorso nativo digitale dalla casella di p.e.c. dell’Avvocatura dello Stato censita nel REGINDE e il deposito della copia di esso in modalità cartacea/analogica con attestazione di conformità sottoscritta dall’avvocato dello Stato, rappresentano elementi univoci da cui desumere la paternità dell’atto, restando irrilevante la mancata sottoscrizione digitale dell’originale informatico”.

Cassazione: Licenziamento per indebita fruizione permessi legge 104

Antonino Sgroi segnala l’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 6468/2024 in cui si afferma quanto segue:

(…) in coerenza con la ratio del beneficio, l’assenza dal lavoro per la fruizione del permesso deve porsi in relazione diretta con l’esigenza per il cui soddisfacimento il diritto stesso è riconosciuto, ossia l’assistenza al disabile; tanto meno la norma consente di utilizzare il permesso per esigenze diverse da quelle proprie della funzione cui la norma è preordinata: il beneficio comporta un sacrificio organizzativo per il datore di lavoro, giustificabile solo in presenza di esigenze riconosciute dal legislatore (e dalla coscienza sociale) come meritevoli di superiore tutela; ove il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile manchi, non può riconoscersi un uso del diritto coerente con la sua funzione e, dunque, si è in presenza di un uso improprio ovvero di un abuso del diritto (cfr. Cass. n. 17968 del 2016), o, secondo altra prospettiva, di una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro (che sopporta modifiche organizzative per esigenze di ordine generale) che dell’Ente assicurativo (v. Cass. n. 9217 del 2016).

CdA Roma: risarcimento danni, ritardata liquidazione arretrati.

Maria Carla Attanasio segnala la Sentenza n. 871/2024 della Corte d’Appello di Roma in materia di risarcimento danni relativo alla ritardata liquidazione di competenze arretrate che ha respinto l’appello precisando : “.. Si osserva che l’art. 2 bis l. 241/1990 dispone, al comma 1, in tema di risarcimento del danno per ritardo della pubblica amministrazione, che ” Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza..”