Silvano Imbriaci segnala la Sentenza del Tribunale di Firenze n. 384/2024 in tema di indebito NASPI e tutela reintegratoria.
Il Tribunale di Firenze non ha ritenuto compatibile la tutela reintegratoria attenuata di cui all’art. 18, comma 4, L. 300/1970, pur se effettivamente attuata dal datore di lavoro, con la precedente percezione della NASPI, laddove inidonea ad assicurare un integrale ripristino del trattamento retributivo (per essere stato superiore a 12 mesi il periodo di mancata percezione della retribuzione conseguente al licenziamento successivamente dichiarato illegittimo). La tutela reintegratoria che, per scelta discrezionale del legislatore, limita l’indennità risarcitoria al periodo di 12 mesi, non tocca il profilo della sussistenza o meno dei presupposti dello stato di disoccupazione, in presenza di una integrale ricostituzione di diritto del rapporto di lavoro, come risulta anche dalla copertura assicurativa e previdenziale dal giorno del recesso a quello di effettiva reintegra disposto dallo stesso art. 18, comma 4, L. 300/1970.