CdA Roma: estratto di ruolo, opposizione, rigetto, casa di impugnabilità.

Maria Carla Attanasio segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 926/2024 che ha rigettato l’appello di opposizione ad estratto ed ha precisato i casi tassativi ove si può impugnare l’estratto di ruolo:

“..Il ruolo e la cartella di pagamento, che si assume invalidamente notificata, possono essere direttamente impugnati nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio riferito a tre ipotesi specifiche: 1) per la partecipazione a una procedura di appalto; 2) per la riscossione di somme allo stesso dovute da parte della P.A., con conseguente blocco dei pagamenti; 3) per la perdita di un beneficio nei rapporti con la Pa..”

CdA Napoli: Cedente e cessionario, TFR, Fondo di Garanzia, escussione preventiva del cessionario.

Luca Cuzzupoli segnala la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 1141/2024 in tema di possibilità per INPS, quale gestore del Fondo di Garanzia, di sollevare contestazioni quanto alla maturazione del diritto al TFR nonostante l’ammissione al passivo della procedura concorsuale del cedente.

In sentenza:

Anche guardando alle ricadute sul sistema interno, inoltre, trova conferma la necessità di non sottrarre il riconoscimento dell’obbligo di intervento del Fondo di garanzia alla verifica giudiziale. Ciò in quanto in tal modo si realizzerebbe una palese violazione dell’art. 24 Cost., inibendo ai soggetti interessati, nel caso di specie il Fondo gestito dall’INPS, il diritto alla tutela giudiziaria per preservare il corretto funzionamento del meccanismo assicurativo pubblico di garanzia in forza della semplice ammissione al passivo fallimentare della domanda del lavoratore, che finirebbe per assumere una efficacia superiore a quella connessa agli effetti del decreto di approvazione dello stato passivo, il quale, necessariamente non può riguardare gli obblighi del Fondo derivanti dalla L. n. 297 del 1982, art. 2 e dal D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 2, ma ha ad oggetto, esclusivamente, i diritti di credito del lavoratore ed “(…) esclude la possibilità di riproporre, all’interno della detta procedura, ogni questione concernente l’esistenza del credito, la sua entità, l’efficacia del titolo da cui deriva, l’esistenza di cause di prelazione (…)” (Cass. SS.UU. n. 16508 del 2010).

CdA Roma: prestazioni collegate al reddito, obbligo di presentazione di dichiarazione dei redditi o di comunicazione all’ente previdenziale, anche in mancanza di redditi ulteriori rispetto alle prestazioni ed in mancanza di variazioni rispetto agli anni precedenti.

Pier Luigi Tomaselli segnala la Sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 3073/2023 in cui si afferma quanto segue:

A norma dell’art. 35, co. 10-bis del d.l. 208/2007, come introdotto dall’art. 13, co. 6, lett. c) del d.l. 78/2010 (conv. in legge con modificazioni dalla legge n.122/2010), i titolari di prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito previste dallo stesso art.35, al comma 8,  hanno l’obbligo di presentare, in alternativa, la dichiarazione dei redditi all’Amministrazione finanziaria o la comunicazione dei redditi stessi all’Ente previdenziale competente, anche non avendo altri redditi oltre al trattamento pensionistico e non essendo intervenute negli anni variazioni nella situazione reddituale. La disposizione intende disciplinare le modalità attraverso cui l’ente previdenziale possa sempre attingere, nella modalità meno gravosa per il pensionato, ai dati reddituali di quest’ultimo e non prevede alcun esonero, che priverebbe l’ente della possibilità di conoscere il dato reddituale reale del beneficiario della prestazione.

Trib. Santa Maria CV: contributi commercianti, socio amministratore, richiesta indennità COVID, valore confessorio.

Itala De Benedictis segnala la sentenza del Tribunale di santa Maria C.V. in materia di contributi commercianti richiesti al socio amministratore.

La sentenza riconosce l’obbligo di iscrizione dell’amministratore, nonostante l’iscrizione alla Gestione separata, valorizzando il materiale probatorio offerto dall’INPS ( conferimento della ditta individuale nella società, iscrizione alla Gestione separata senza versamento di alcuna contribuzione, infine, richiesta e riconoscimento  dell’indennità COVID- cui il Giudice attribuisce valore confessorio dell’obbligo di iscrizione).

Tribunale di Novara: indennità di mobilità, anticipazione, natura previdenziale, esclusione, contributo finanziario, pignorabilità.

Sentenza del Tribunale di Novara n. 315/2024 in cui si afferma quanto segue:

Il tribunale, considerate le difese proposte dalle parti ritiene di dover prendere le mosse dall’arresto di legittimità del 2002 (sentenza n. 9007), ove si legge che “Poiché la L. 23 luglio 1991, n. 223, articolo 7, comma 5, consente ai lavoratori in mobilità di richiedere la corresponsione anticipata della indennità di mobilità al fine di intraprendere un’attività autonoma o di associarsi in cooperativa, in conformità alle norme vigenti, e poiché la erogazione in unica soluzione ed in via anticipata di più ratei della indennità di mobilità determina il mutamento della natura dell’indennità stessa, la quale non è più funzionale al sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione, ma assume la natura di contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un’attività che il lavoratore in mobilità svolge in proprio e ad indirizzare i lavoratori disoccupati nel settore delle attività autonome e delle cooperative, l’erogazione anticipata dell’indennità può essere richiesta anche per intraprendere un’attività di natura imprenditoriale, senza sottoposizioni a limiti o a condizioni non previsti dal citato articolo 7, comma 5″. La previsione della L. n. 223 del 1991, art. 7, risponde alla “ratio” di agevolare l’inserimento nel lavoro dei lavoratori collocati in mobilità, così perdendo la sua connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale, e configurandosi non già come funzionale a sopperire ad uno stato di bisogno, ma come un contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un’attività che il lavoratore in mobilità svolge in proprio. L’indennità, non ravvisandosi nella legge una precisa indicazione in tal senso, non deve necessariamente essere richiesta prima dell’inizio dell’attività che si intende esercitare, potendo essere richiesta anche dopo aver intrapreso la suddetta attività autonoma (Cass. Sez. Lav. n. 9469 del 12.6.2003). Considerato che la ratio sottesa alla citata disposizione di legge è quella di indirizzare il disoccupato in mobilità verso attività autonome, al fine specifico di ridurre la pressione sul mercato del lavoro subordinato ed acquistando in tal senso la connotazione di contributo finanziario, si è anche chiarito che, in ipotesi di temporanea intervenuta rioccupazione del beneficiario quale lavoratore subordinato durante i ventiquattro mesi successivi all’erogazione dell’anticipazione, le somme percepite dal medesimo lavoratore devono essere restituite per intero e non solo in proporzione alla durata di tale rioccupazione (Cass. Sez. Lav. n. 12746 del 20.5.2010). Si è poi espressamente statuito (Cass. Sez. Lav. – Ordinanza n. 9023 dell’1.4.2019) che “In tema di indennità di mobilità, l’estensione a favore dei dipendenti di imprese commerciali con meno di 200 e più di 50 dipendenti, prevista dal Decreto Legge n. 148 del 1993, articolo 7, comma 7, conv. con modif. dalla L. n. 236 del 1993, e successive proroghe, opera anche per la corresponsione anticipata di cui alla L. n. 223 del 1991, articolo 7, comma 5, in riferimento all’integrale importo spettante e non limitatamente all’anno in cui è stata concessa, senza che rilevi la cancellazione dalle liste di mobilità per effetto dell’esercizio dell’opzione, atteso che il diritto al trattamento matura prima della cancellazione, anche in caso di pagamento dell’indennità in un’unica soluzione ed in via anticipata”.


L’Inps, d’altro canto, col messaggio n. 3348 del 14 marzo 2014, ha precisato che è necessaria la verifica ex art. 48 bis del DPR 602/1973 anche nell’ipotesi di corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità di cui all’art. 7, comma 5, della L 223/1991. In particolare, il suddetto articolo prevede l’obbligo, per i soggetti pubblici – prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a € 10.000,00 – di verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno allo stesso importo e, in caso affermativo, di non procedere al pagamento, segnalando la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.


Il beneficiario dell’erogazione INPS (nel presente caso l’esecutato) nel momento in cui decide di mutare la natura originaria delle somme che riceve – sostegno al reddito e tutela sociale del soggetto che viene involontariamente a trovarsi in condizione di disoccupato – proponendo domanda di liquidazione in via anticipata delle somme che potrebbero spettargli a titolo di NASPI, consapevolmente assume la decisione di apportare, in via definitiva, un mutamento del titolo giuridico delle somme che ha chiesto di ricevere (tutte insieme e in via anticipata), andandosi a configurare non più come funzionale alla necessità di sopperire a uno stato di bisogno, ma come vero e proprio contributo finanziario, destinato a sopperire alle spese iniziali di un’attività che il lavoratore in mobilità ha optato di svolgere in proprio. Il punto dirimente, dunque, è quello della consapevole scelta operata dal beneficiario posto che questi, e soltanto questi, ha la libertà e, dunque, il diritto di decidere se restare nell’ambito normativo della tutela sociale (conseguendo che le somme erogate a titolo di NASPI, ferma restando la loro pignorabilità astratta, lo potranno essere soltanto nei limiti delle previsioni di legge), ovvero mutarne la natura chiedendone la liquidazione anticipata in un’unica soluzione per legittimi e rilevanti interessi, tutelati anche dall’ordinamento. Nel fare liberamente tale scelta, dalla quale conseguono inevitabilmente effetti giudici differenti (limiti alla pignorabilità in un caso e pignorabilità integrale nell’altro caso), il soggetto tenuto ad assumere la propria decisione ha consapevolezza (laddove, come nella specie, sia intervenuta regolare notificazione delle cartelle di pagamento) dei debiti che ha nei confronti dell’erario e, pertanto, non può operare ritenendo che la propria decisione risulti indifferente per la restante parte del mondo e degli effetti del diritto. Conferma di quanto precede emerge chiaramente anche dalla circolare per la quale INPS, ex art. 48 bis del DPR 602/1973, deve operare i dovuti controlli di debenza somme del beneficiario anche nell’ipotesi di corresponsione anticipata dell’indennità NASPI, posto che non avrebbe alcun senso imporre, da un canto, il predetto controllo e, dall’altro canto, ritenere il riscontro positivo (ovvero l’esistenza di debiti con la PA) come mero dato formale, privo di ogni effettiva pregnanza e conseguenza giuridica.


Il mutamento della natura incide anche sul profilo della quota soggetta a pignoramento. Infatti, nel caso in cui l’esecutato decide di percepire il contributo di legge mensilmente, la relativa somma sarà pignorabile nei limiti fissati dal legislatore in termini generali. Nel caso in cui, invece, il beneficiario richieda e ottenga il provvedimento di liquidazione anticipata, la relativa somma, alla luce della nuova natura di contributo finanziario (come da giurisprudenza pacifica), sarà pignorabile per l’intero, non risultando più operabile alcuna comparazione astratta con i trattamenti pensionistici o retributivi.

Trib. Catania: INPS quale successore di INPDAP, esercizio del credito, natura, non costituisce esercizio di attività bancaria e creditizia, esclusione vigilanza Banca d’Italia, inapplicabilità Testo Unico Bancario.

Pier Luigi Tomaselli segnala la Sentenza del Tribunale di Catania n. 1820/2024 pubblicata il 12/04/2024 in cui si afferma che l’attività di esercizio del credito operata dall’INPDAP, cui è succeduto l’INPS si caratterizza come una peculiare forma di welfare finalizzata al sostegno del reddito per una specifica categoria di lavoratori iscritti e secondo modalità previdenziali e assistenziali, disciplinata dall’art.1, co.245, legge n. 662/1996 e dal conseguente Regolamento di esecuzione approvato con il D.M. 28/7/1998 n.463.

L’INPS non è un soggetto esercente l’attività bancaria e creditizia vigilato dalla Banca d’Italia, non eroga mutui fondiari ma semplici mutui ipotecari e non è tenuto all’atto della stipula del contratto di mutuo a rispettare le disposizioni del Testo Unico Bancario.

La modifica della disciplina regolamentare con cui l’INPS ha riconosciuto la rilevanza, in sede precontrattuale, della verifica della “capacità di credito” del richiedente mutuo ipotecario è coerente con le finalità di tale gestione, volta all’attività di erogazione di tali prestazioni e non implica un diverso assetto interpretativo quanto all’inapplicabilità delle disposizioni sulla preventiva valutazione del merito creditizio ex art. 124-bis TUB.

Trib. Salerno in tema di incumulabilità tra pensione quota 100 e redditi da lavoro dipendente.

Susanna Serrelli segnala la sentenza del  Tribunale di Salerno n. 440-2024, causa RG 5601/2022, in cui si statuisce la incumulabilità tra pensione quota 100 e redditi da lavoro dipendente.